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Document 52009PC0551

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) {SEC (2009) 1373} {SEC (2009) 1374}

/* COM/2009/0551 def. - COD 2009/0164 */

52009PC0551




IT

Bruxelles, 21.10.2009

COM(2009) 551 definitivo

2009/0164 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

(rifusione)

{SEC (2009) 1373}

{SEC (2009) 1374}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi

La presente proposta è una rifusione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [1] (di seguito "direttiva qualifiche" o "direttiva").

Il programma dell’Aia invita la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Nel Piano strategico sull'asilo [2] la Commissione propone di completare la seconda fase del sistema comune europeo di asilo introducendo norme di protezione più elevate e garantendone l’applicazione coerente in tutta l'UE. Il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo (di seguito "Patto"), adottato il 16 ottobre 2008, dà ulteriore sostegno politico e slancio a questo obiettivo, sollecitando ulteriori iniziative per completare l'istituzione del sistema comune europeo di asilo e fornire in tal modo un livello di protezione più elevato.

Attualmente la Commissione dispone di una grande quantità di informazioni sull'attuazione della direttiva, in particolare di informazioni dettagliate sulle carenze riguardanti i termini della direttiva e le modalità di applicazione pratica.

– Nel giugno 2007 la Commissione ha presentato un Libro verde [3] volto ad individuare possibili opzioni per la seconda fase del sistema comune europeo di asilo. In risposta alla consultazione pubblica, la Commissione ha ricevuto 89 contributi da un’ampia gamma di parti interessate, tra cui numerosi Stati membri e ONG [4], che suggeriscono molte idee di modifiche possibili della direttiva.

– La Commissione ha ricavato informazioni sul recepimento e sull'attuazione della direttiva nell’ambito delle periodiche attività di controllo e ha tenuto conto di vari studi svolti dall'UNHCR e da diverse ONG [5] sull'attuazione della direttiva, nonché di una relazione redatta per suo conto dalla rete accademica Odysseus [6].

– Altri dati sono stati raccolti in risposta a fitti questionari inviati dalla Commissione agli Stati membri e alle parti interessate della società civile.

– Sempre per conto della Commissione è stato svolto uno studio esterno che analizza i dati esistenti e gli esiti delle consultazioni e dei questionari, ai fini dell'elaborazione della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta [7].

– La Commissione ha inoltre organizzato una serie riunioni di esperti per discutere le possibili modifiche della direttiva: una riunione con giudici, esponenti del mondo accademico, l’UNCHR e un numero selezionato di esperti degli Stati membri, tenutasi il 26.6.2008, due riunioni con gli Stati membri (il 19.11.2008 a livello di esperti e il 12.12.2008 in sede di comitato per l’immigrazione e l’asilo) e due riunioni con le ONG (8.1.2009 e 23.2.2009).

Su tali basi la Commissione si è resa conto che il problema principale è costituito dalla vaghezza e dall'ambiguità delle norme minime adottate, che per tale motivo:

- non sono sufficienti a garantire la piena compatibilità con l'evoluzione dei diritti dell'uomo e delle norme in materia di diritto dei rifugiati,

- non garantiscono un livello sufficiente di armonizzazione, e

- pregiudicano la qualità e l'efficacia del processo decisionale.

Le stesse conclusioni valgono per la direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (di seguito "direttiva procedure") [8].

La presente proposta è adottata congiuntamente alla rifusione della direttiva procedure così da garantire un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di protezione sostanziali e procedurali, sull’attuale base giuridica, ai fini dell'instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme, come richiesto dal programma dell'Aia. Le modifiche mirano a:

a) semplificare le procedure decisionali e permettere decisioni di primo grado più solide, in modo da prevenire gli abusi;

b) snellire le procedure di riconoscimento dei diritti, migliorando l’efficacia della procedura di asilo;

c) assicurare la coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Più specificamente:

a) Data la vaghezza e l'ambiguità di molte delle disposizioni della direttiva, è difficile per le istanze decisionali prendere decisioni solide in tempi brevi, mentre la possibilità di interpretare in modo diverso uno stesso concetto favorisce i ricorsi e le domande reiterate e comporta un tasso elevato di decisioni di accoglimento di ricorsi avverso decisioni negative. La proposta riduce l'incertezza del diritto e i margini di errore amministrativo chiarendo i concetti giuridici e quindi semplificandone l’applicazione, e con ciò rafforza le capacità delle autorità di trattare le domande infondate e strumentali e, più in generale, di trattare le domande in tempi rapidi, prendendo nel contempo decisioni solide che non siano facilmente riformabili in sede di ricorso, in modo da evitare lunghe controversie. Ciò consentirà inoltre alle persone che necessitano effettivamente di protezione internazionale di accedere in tempi più brevi ai diritti riconosciuti dalla direttiva e nel contempo sosterrà gli sforzi degli Stati membri per allontanare prontamente dal territorio i richiedenti asilo respinti e migliorerà la credibilità dell'intero processo.

b) La proposta intende razionalizzare le procedure e ridurre i costi e gli oneri amministrativi dovuti al mantenimento di due status di protezione. Grazie al ravvicinamento dei diritti riconosciuti alle due categorie di beneficiari di protezione, le autorità non dovranno più applicare condizioni e procedure distinte per rilasciare permessi di soggiorno e documenti di viaggio e per autorizzare l'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all’assistenza sanitaria e ai benefici per i familiari e ai programmi d'integrazione. Le procedure amministrative pertinenti risulteranno snellite e i costi legati alla creazione e al mantenimento di infrastrutture diverse ridotti.

c) Da ultimo, nella misura in cui i diritti e gli obblighi in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo sono oggetto dell'interpretazione autentica, in costante evoluzione, degli organi e giurisdizioni nazionali e internazionali competenti, la proposta cerca di garantire la piena compatibilità delle disposizioni dell'acquis dell'UE con l’evoluzione giurisprudenziale dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dall'adozione della direttiva.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari e amministrativi derivanti dalle misure previste per gli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica, saranno mobilitate le risorse del Fondo europeo per i rifugiati per fornire sostegno adeguato a tali Stati membri e garantire una ripartizione più equa dell'onere tra tutti gli Stati membri. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo coordinerà e sosterrà inoltre l'azione comune di assistenza a favore degli Stati membri che subiscono particolari pressioni e, più in generale, aiuterà gli Stati membri a individuare le modalità economicamente più efficienti per attuare le misure previste accomunando le buone prassi e strutturando lo scambio delle competenze di alto livello.

1.2. Contesto generale

Nella prima fase del sistema comune europeo di asilo l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Tampere era armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri sulla base di norme minime comuni. La direttiva qualifiche è stata pertanto adottata con lo scopo di definire criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e di assicurare a tali persone almeno un livello minimo di prestazioni in tutti gli Stati membri.

La presente proposta cerca di colmare le carenze riscontrate nella prima fase di applicazione della normativa sull'asilo e di migliorare e armonizzare ulteriormente le norme di protezione, al fine di muovere nuovi passi verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme, secondo quanto stabiliscono le conclusioni di Tampere e conferma il programma dell’Aia. Alla proposta è acclusa una valutazione d'impatto comprendente un'analisi dettagliata dei problemi individuati in relazione alla direttiva e alla preparazione necessaria alla sua adozione e in cui sono individuate e valutate le varie opzioni strategiche e l'opzione prescelta.

1.3. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta è pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e al programma dell'Aia del 2004 per quanto riguarda la creazione del sistema comune europeo di asilo.

2. Consultazione delle parti interessate

Dai suggerimenti ricevuti in risposta al Libro verde del giugno 2007 e dai richiamati studi di valutazione sull'attuazione della direttiva la Commissione ha ricavato informazioni utili sugli aspetti da affrontare nella proposta di modifica. Come già precisato, la Commissione ha inoltre organizzato una serie di consultazioni per discutere in via informale le grandi linee delle modifiche proposte con gli Stati membri, ONG, l’UNCHR, giudici competenti in materia di diritto dei rifugiati ed esponenti del mondo accademico.

Le parti consultate si sono espresse a favore di un'ulteriore armonizzazione tanto dei motivi della protezione quanto del suo contenuto. Le opinioni degli Stati membri erano discordi su due questioni: se ampliare la definizione di "familiari" e se modificare la definizione di "determinato gruppo sociale"; erano tuttavia generalmente concordi sulla necessità di ravvicinare i diritti connessi con lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, pur mantenendo due status distinti. L'UNCHR e la società civile propendevano invece per la creazione di un unico status uniforme. Le parti interessate hanno sottolineato la necessità di chiarire l'articolo 15, lettera c).

La Commissione propone un approccio pragmatico: ampliare la definizione di familiari nella misura necessaria per garantire la coerenza con le proposte che modificano il regolamento Dublino [9] e la direttiva accoglienza [10]. Quanto alla definizione del motivo “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, si è voluto in particolare fornire indicazioni più concrete sull'importanza da attribuire alle considerazioni di genere. Infine, le modifiche sono intese a eliminare qualunque disparità di trattamento tra le due categorie che non possa ritenersi oggettivamente giustificata, così da progredire verso una protezione uniforme pur mantenendo la distinzione tra i due status.

La condizione dell'esistenza di una "minaccia grave e individuale" di cui all'articolo 15, lettera c), è stata interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 17 febbraio 2009 nella causa C-465/07 [11]. La Corte stabilisce le condizioni in base alle quali tale minaccia può considerarsi, in via eccezionale, provata qualora il richiedente non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, e fornisce orientamenti sull'uso del grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso come criterio per valutare l'esistenza di una minaccia grave e individuale. In tale contesto la Corte ha esaminato la logica, la struttura e la formulazione di varie disposizioni della direttiva e ha ritenuto che tutte quante sostengono e avvalorano in modo coerente la sua interpretazione. La Corte ha inoltre concluso che questa è pienamente compatibile con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito “CEDU”) e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3. Pertanto, tenuto conto delle indicazioni interpretative fornite dalla richiamata sentenza e del fatto che le disposizioni pertinenti sono state considerate compatibili con la CEDU, non si è ritenuto necessario modificare l'articolo 15, lettera c).

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Sintesi della misura

L'obiettivo principale della presente proposta è garantire:

– norme di protezione più elevate in relazione sia ai motivi che al contenuto della protezione, in linea con le norme internazionali, che garantiscano in particolare la piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito "convenzione di Ginevra") e il pieno rispetto della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito "Carta UE"), e

– un'ulteriore armonizzazione delle norme di protezione, che riducano i movimenti secondari dovuti alla diversità tra le normative e le prassi decisionali nazionali e tra i livelli dei diritti riconosciuti dai vari Stati membri.

A tal fine la proposta tratta una serie di questioni esposte in appresso. Per un'illustrazione dettagliata delle modifiche si rinvia all'allegato della presente proposta.

1. Soggetti che offrono protezione

Il concetto è poco chiaro e dà adito a divergenze e interpretazioni molto ampie che rischiano di disattendere le norme previste dalla convenzione di Ginevra su quanto costituisce protezione adeguata. Ad esempio, le autorità nazionali che interpretano estensivamente l'attuale definizione hanno considerato potenziali soggetti che offrono protezione anche clan e tribù, che non sono equiparabili allo Stato per quanto riguarda la capacità di fornire protezione. In altri casi, relativi a donne che rischiano mutilazioni genitali o delitti d'onore, le autorità hanno ritenuto di poter considerare le organizzazioni non governative soggetti che offrono protezione sebbene queste siano in grado di garantire alle vittime della persecuzione soltanto un'incolumità temporanea, o addirittura solo un rifugio. Per evitare questi “vuoti” di protezione, garantire la piena compatibilità con la convenzione di Ginevra, migliorare la qualità e l'efficacia del processo decisionale e assicurare un'interpretazione coerente e conforme con le altre disposizioni della direttiva, la proposta chiarisce i criteri per valutare la natura della protezione.

La direttiva, quando fissa elenchi indicativi, usa termini come "includere" o "tra l'altro"; l'assenza di tali termini nell'articolo 7 è quindi già indice del fatto che l'elenco è esaustivo. Tuttavia, per maggiore chiarezza, è bene specificare chiaramente che l'elenco dei soggetti che offrono protezione è esaustivo.

Occorre inoltre precisare che la protezione deve essere effettiva e duratura, e che i soggetti non statuali che offrono protezione devono avere la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto. La nozione di "volontà di proteggere" rispecchia la condizione già fissata all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva che recita “se il richiedente ha accesso alla protezione”. Il mero fatto che un soggetto sia in grado di fornire protezione non è sufficiente; deve anche avere l'intenzione di proteggere la persona interessata. Al contrario, la semplice "volontà di proteggere" non è sufficiente se manca la "capacità di proteggere". Non solo, anche i soggetti che hanno la volontà di fornire protezione e che in linea di principio sono in grado di farlo, ma che in realtà non la forniscono o la forniscono solo in via transitoria o temporanea, esulano dal concetto. Il riferimento al rispetto dello stato di diritto dà maggior rilevanza a una condizione già fissata all'articolo 7, paragrafo 2, ossia l'avvalersi di un sistema giuridico effettivo.

Infine, la condizione che la protezione sia effettiva e duratura garantisce la coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, che richiede, ai fini della cessazione, che il cambiamento delle circostanze sia di natura significativa e non temporanea.

2. Protezione all'interno del paese d'origine

Lo scopo e il contenuto della protezione internazionale non si limitano al principio di "non refoulement". È quindi necessario precisare che la protezione internazionale può essere negata solo qualora la protezione possa essere ottenuta almeno in una parte del territorio del paese di origine. Occorre inoltre garantire la compatibilità del concetto di protezione all'interno del paese d'origine con l'articolo 3 della CEDU, come interpretato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [12]. L'attuale definizione non soltanto omette le condizioni essenziali desunte dalla sentenza, ma contraddice in toto le condizioni stabilite dalla Corte. La proposta pertanto:

- riprende testualmente i presupposti stabiliti nella richiamata sentenza per l'applicabilità del concetto di protezione all'interno del paese d'origine, segnatamente che il richiedente possa recarsi, essere ammesso e stabilirsi nel luogo alternativo;

- elimina la possibilità di applicare l'alternativa di asilo interno nonostante gli ostacoli tecnici, in quanto incompatibile con le condizioni di cui sopra;

- include un riferimento all'obbligo delle autorità di ottenere informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del paese, rispecchiando così il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva procedure.

3. La condizione del "nesso causale"

Spesso, quando la persecuzione è perpetrata da soggetti diversi dallo Stato, come milizie, clan, organizzazioni criminali, comunità locali o famiglie, l'atto di persecuzione non è commesso per uno dei motivi di cui alla convenzione di Ginevra ma, ad esempio, per motivi criminosi o per vendetta privata. Tuttavia, accade di frequente che lo Stato non sia in grado o non voglia fornire protezione alla persona interessata per un motivo connesso alla convenzione di Ginevra (ad esempio, religione, sesso, origine etnica, ecc.). Per far fronte alle potenziali lacune di protezione, la proposta prevede esplicitamente che la condizione del collegamento tra gli atti di persecuzione e i motivi della persecuzione ricorre anche quando sussiste un collegamento tra gli atti di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti.

4. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

Di norma il sesso in quanto tale non è un criterio sufficiente per definire un determinato gruppo sociale ma viene generalmente combinato con altri fattori, come la classe sociale, lo stato civile, l'origine etnica o l'appartenenza a un clan. Eppure le donne sono un gruppo sociale in certe società, come dimostra la discriminazione che subiscono con riguardo ai diritti fondamentali. La formulazione ambigua dell'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), crea vuoti di protezione e dà adito a interpretazioni molto divergenti. Onde fornire indicazioni chiare e utili e garantire la coerenza, la modifica specifica che per definire un determinato gruppo sociale occorre tenere debito conto del sesso del richiedente.

5. Cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria

La direttiva qualifiche non contiene riferimenti alle eccezioni alle clausole di cessazione per essere “venute meno le circostanze”, di cui all’articolo 1C, punti 5) e 6), della convenzione di Ginevra. Tali eccezioni prevedono il perdurare della protezione per "motivi imperativi dovuti a precedenti persecuzioni" e sono interpretate nel senso che rispecchiano un principio umanitario generale. La proposta introduce tali eccezioni sia per lo status di rifugiato che per la protezione sussidiaria.

6. Differenziazione del contenuto dei due status di protezione

È apportata una modifica che dovrebbe semplificare e razionalizzare notevolmente le procedure e ridurre i costi amministrativi, e che è intesa a ravvicinare i diritti riconosciuti alle due categorie di beneficiari di protezione. All’epoca in cui è stata introdotta la protezione sussidiaria si supponeva che tale status avesse natura temporanea. Per questo la direttiva dà facoltà agli Stati membri di riconoscere un livello di diritti inferiore per alcuni aspetti. L'esperienza pratica acquisita finora smentisce però tale presupposto. Occorre quindi eliminare qualunque limitazione dei diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria che non possa più ritenersi necessaria e oggettivamente giustificata. Tale ravvicinamento dei diritti è necessario per garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione come interpretato dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [13], e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, e risponde alla richiesta del programma dell'Aia di creare uno status uniforme di protezione.

7. Contenuto della protezione

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti formalmente riconosciuti ai beneficiari di protezione occorre risolvere i loro specifici problemi di integrazione.

a) Riconoscimento delle qualifiche: per far fronte alle difficoltà pratiche derivanti dall'incapacità dei beneficiari di protezione di fornire prove documentali e dalle loro limitate capacità finanziarie, la proposta incoraggia gli Stati membri ad adottare appropriate procedure alternative e ad esentare tali persone dagli oneri connessi o a concedere loro assistenza finanziaria, ove necessario.

b) Accesso alla formazione professionale e all'occupazione: accade spesso che i beneficiari di protezione non possano lavorare per anni o non abbiano dimestichezza con le regole del mercato del lavoro e le pratiche di assunzione. La proposta impone agli Stati membri di garantire loro l'accesso ai corsi di aggiornamento e ai servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento.

c) Accesso agli strumenti di integrazione: le effettive opportunità di integrazione dei beneficiari aumenterebbero notevolmente se gli strumenti di integrazione tenessero adeguatamente conto del loro grado di istruzione, delle esperienze professionali e della specificità della loro situazione. La proposta dispone che gli Stati membri devono elaborare, nelle loro politiche di integrazione, le misure che ritengono più appropriate per rispondere a tali esigenze particolari.

d) Accesso all'alloggio: molti beneficiari di protezione sono oggetto di discriminazione diretta e indiretta sul mercato degli alloggi. In linea con l'approccio adottato nel manuale sull'integrazione [14], la proposta chiede agli Stati membri di attuare delle politiche dirette a prevenire la discriminazione e a garantire le pari opportunità.

e) Possibilità di ridurre i benefici in caso di domande "costruite": tali possibilità non contribuiscono all'integrazione e destano preoccupazioni dal punto di vista del principio di non discriminazione. Inoltre, il fatto che nella pratica siano usate poco significa che il valore aggiunto è limitato. Si propone quindi di eliminarle.

8. Familiari

La definizione di familiari è estesa in modo da tenere conto dei casi in cui il beneficiario di protezione è un minore e delle svariate situazioni in cui il minore può essere a carico, garantendo nel contempo che il criterio decisivo sia l'interesse superiore del minore.

3.2. Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2004/83/CE ma si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera c), punto 2), lettera a) e punto 3), lettera a), del trattato CE.

L'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che questi due Stati possono chiedere di partecipare all'adozione di misure volte ad istituire un sistema comune europeo d'asilo. A norma dell’articolo 3 del richiamato protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione della direttiva vigente. La posizione di tali Stati membri rispetto alla direttiva in vigore non ne pregiudica l’eventuale partecipazione alla nuova direttiva.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva, né è soggetta alla sua applicazione.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il titolo IV del trattato CE su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone conferisce alla Comunità europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell’articolo 5 del trattato CE.

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all’asilo, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, in particolare ai problemi inerenti la qualifica e lo status dei beneficiari di protezione. Sebbene con la l'attuale direttiva sia stato raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, l’intervento dell’UE resta necessario per migliorare e armonizzare ulteriormente le norme di protezione e muovere nuovi passi verso uno status uniforme. In particolare urgono sforzi per garantire condizioni di parità, affinché il sistema Dublino possa funzionare in modo equo ed efficace. Come sottolinea il Piano strategico, per superare la maggior parte delle preoccupazioni suscitate dal funzionamento del sistema attuale, è necessario garantire che i richiedenti asilo soggetti a tale sistema abbiano parità di accesso alla protezione.

Nel Patto il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che sussistono forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima, e ha invitato a prendere ulteriori iniziative per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo e fornire in tal modo, come proposto dalla Commissione nel suo Piano strategico sull'asilo, un livello di protezione più elevato.

3.4. Principio di proporzionalità

La valutazione d'impatto esamina le singole opzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, e giunge alla conclusione che privilegiando un'azione a livello UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

3.5. Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali che discendono dai principi generali del diritto comunitario, a loro volta frutto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come integrata per giunta dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

La proposta migliorerà l'accesso alla protezione e alla giustizia: chiarendo i motivi di protezione, ridurrà le lacune di protezione e la diversità delle pratiche di riconoscimento e porterà a un miglioramento globale della qualità del processo decisionale. Migliorerà inoltre l'accesso alla protezione sociale, al mercato del lavoro e agli strumenti di integrazione nel loro complesso in quanto innalzerà il livello dei diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria e più in generale dei beneficiari di protezione internazionale e dei loro familiari (ravvicinando i diritti dei due status, innalzando il livello globale dei diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione, ampliando la definizione di familiari ed eliminando la possibilità di ridurre i benefici in caso di domande "costruite"). Il ravvicinamento dei diritti e il miglioramento dell'accesso alla protezione per le donne (modifiche della “condizione del nesso causale” e del “determinato gruppo sociale”) rafforzeranno il principio di non discriminazione. Infine, numerose modifiche volte ad ampliare la definizione di familiari e ad aumentare i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione e ai loro familiari avranno ripercussioni positive anche in termini di rafforzamento dei diritti dei minori.

2004/83/EC

nuovo

2009/0164 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale beneficiario di protezione internazionale , nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera c), punto 2), lettera a) e punto 3), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [15],

visto il parere del Comitato delle regioni [16],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [17],

considerando quanto segue:

nuovo

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [18]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

2004/83/CE considerando 1

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

2004/83/CE considerando 2

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (“convenzione di Ginevra”), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (“protocollo”), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non "nonrefoulement" “non refoulement” (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

2004/83/CE considerando 3

(4) La convenzione di Ginevra ed il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

2004/83/CE considerando 4

(5) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

2004/83/CE considerando 5

(6) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

nuovo

(7) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dell’Aia l’obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è l’instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione.

(8) Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecita ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE e cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di norme più elevate, così da progredire verso l’instaurazione di uno status uniforme valido in tutta l'Unione, conformemente all'obiettivo stabilito dal programma dell’Aia.

(10) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

2004/83/CE considerando 6

(11) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

2004/83/CE considerando 7

nuovo

(12) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative.

2004/83/CE considerando 8

(13) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o una persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

2004/83/CE considerando 9

(14) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base di discrezionale.

2004/83/CE considerando 10 (adattato)

nuovo

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [19] . Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza .

2004/83/CE considerando 11

(16) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

2004/83/CE considerando 12

nuovo

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all’“interesse superiore del minore” , in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 .

nuovo

(18) È necessario ampliare la nozione di “familiari” in considerazione delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore.

2004/83/CE considerando 13

(19) La direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

2004/83/CE considerando 14

(20) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.

2004/83/CE considerando 15

(21) Delle consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

2004/83/CE considerando 16

(22) Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

2004/83/CE considerando 17

(23) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

2004/83/CE considerando 18

(24) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per: bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (sur place); fonti del danno e della protezione; protezione interna; persecuzione ivi compresi i motivi di persecuzione.

2004/83/CE considerando 19

nuovo

(25) La protezione può essere offerta non soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato e che hanno la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e duratura .

nuovo

(26) La protezione all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi, essere ammesso e stabilirsi.

2004/83/CE considerando 20

(27) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

nuovo

(28) Una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra l'atto di persecuzione e i motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Qualora la persecuzione sia perpetrata da un soggetto non statuale, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la mancanza di protezione da parte dello Stato contro l'atto di persecuzione e uno dei suddetti motivi.

2004/83/CE considerando 21

nuovo

(29) È altresì importante introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall' "appartenenza ad un determinato gruppo sociale". Per definire un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente.

2004/83/CE considerando 22

(30) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Uunite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Uunite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Uunite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Uunite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Uunite".

2004/83/CE considerando 23

(31) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, "status" può includere anche lo status di rifugiato.

2004/83/CE considerando 24

(32) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

2004/83/CE considerando 25

(33) È necessario introdurre i criteri per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.

2004/83/CE considerando 26

(34) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

2004/83/CE considerando 27

(35) I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che questo aspetto potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.

2004/83/CE considerando 28

(36) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

2004/83/CE considerando 29

Mentre i benefici offerti ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria non devono essere necessariamente gli stessi previsti per il beneficiario di tale status, essi devono essere equi rispetto a quelli offerti ai beneficiari della protezione sussidiaria.

nuovo

(37) È necessario garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione e rispondere nel contempo alla richiesta del programma dell'Aia di instaurare uno status uniforme. A tal fine, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari della protezione sussidiaria devono essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici dei rifugiati, alle stesse condizioni di ammissibilità.

2004/83/CE considerando 30

(38) Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

nuovo

(39) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere meglio i diritti e i benefici sanciti dalla direttiva, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte.

(40) In questo contesto, sono necessari sforzi in particolare per risolvere i problemi connessi con le costrizioni finanziarie che precludono ai beneficiari di protezione internazionale un accesso effettivo alle opportunità di formazione occupazionale e alla formazione professionale.

2004/83/CE considerando 31

(41) La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione.

2004/83/CE considerando 32

Si dovrebbe tener conto delle difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri.

nuovo

(42) Andrebbero contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

2004/83/CE considerando 33

nuovo

(43) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria internazionale , senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati.

2004/83/CE considerando 34

Con riferimento all'assistenza sociale ed assistenza sanitaria le modalità e i dettagli concernenti l'attribuzione delle prestazioni essenziali dovrebbero essere determinate secondo la legislazione nazionale. La possibilità di limitare le prestazioni per i beneficiari della protezione sussidiaria a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini dello Stato membro in questione conformemente alla legislazione nazionale.

2004/83/CE considerando 35

nuovo

(44) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria internazionale .

nuovo

(45) I programmi di integrazione offerti ai beneficiari di protezione internazionale dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione dei destinatari.

2004/83/CE considerando 36

(46) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non refoulement", dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

2004/83/CE considerando 37

(47) Poiché gli scopi della direttiva proposta ossia l'elaborazione di norme minime per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri ed il contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

2004/83/CE considerando 38

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 28 gennaio 2002, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

2004/83/CE considerando 39

In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato con lettera del 13 febbraio 2002 la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

2004/83/CE considerando 40

(48) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

nuovo

(49) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(50) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,

2004/83/CE (adattato)

nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f) e) e g);

nuovo

b) "beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

2004/83/CE

b)c) "convenzione di Ginevra": la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c)d) "rifugiato": cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

d)e) "status di rifugiato": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

e)f) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

f)g) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g)h) "domanda di protezione internazionale": una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva, e che possa essere richiesto con domanda separata;

nuovo

i) “richiedente”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

2004/83/CE (adattato)

nuovo

h)j) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

– il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria internazionale , o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri,

– i figli minori della coppia delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria internazionale , a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

nuovo

– i figli minori coniugati della coppia di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse superiore risiedere nello stesso paese del beneficiario;

– il padre, la madre o altro parente adulto che sia responsabile, in base alla legge o agli usi, del beneficiario di protezione internazionale, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse superiore risiedere nello stesso paese del padre, della madre o del parente adulto che ne è responsabile;

– i fratelli minori non coniugati del beneficiario di protezione internazionale, se questi è minore e non coniugato, oppure se il beneficiario di protezione internazionale o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse superiore di uno o più di loro risiedere nello stesso paese;

k) “minore”: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

2004/83/CE (adattato)

nuovo

i)l) "minore non accompagnato": il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori il minore che vengono venga abbandonati abbandonato dopo essere entrati entrato nel territorio degli Stati membri;

j)m) "permesso di soggiorno": qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

k)n) "paese di origine": il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 3

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

CAPO II

Valutazione delle domande di protezione internazionale

Articolo 4

Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Articolo 5

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place")

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Articolo 6

Responsabili della persecuzione o del danno grave

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a) lo Stato;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui come definito all'articolo 7.

Articolo 7

Soggetti che offrono protezione

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi deve essere effettiva e duratura e può essere offerta esclusivamente :

a) dallo Stato; oppure

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che hanno la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto .

2. La protezione effettiva e duratura è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti del Consiglio.

Articolo 8

Protezione all'interno del paese d'origine

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi questi ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7 in una parte del territorio del paese d'origine e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca può legalmente e senza pericolo recarsi, essere ammesso e stabilirsi in quella parte del paese.

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine è conforme conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda. A tal fine gli Stati membri dispongono che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

3. Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al ritorno al paese d'origine.

CAPO III

Requisiti per essere considerato rifugiato

Articolo 9

Atti di persecuzione

1. Sono Gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra gli atti che devono:

a) essere sono sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b) costituire costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 o alla mancanza di protezione contro tali atti .

Articolo 10

Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) il termine "razza" si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) il termine "religione" include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) il termine "nazionalità" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

– i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

– tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione "orientamento sessuale" non può includere atti classificati come penali dal penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri.; Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per sé stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo;

e) il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Articolo 11

Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o

c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o

d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una sia di natura così significativa e non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

nuovo

3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

2004/83/CE (adattato)

Articolo 12

Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a) rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Uunite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Uunite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Uunite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Uunite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Uunite.

3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

CAPO IV

Status di rifugiato

Articolo 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide ammissibile quale rifugiato in conformità dei capi II e III.

Articolo 14

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

CAPO V

Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria

Articolo 15

Danno grave

Sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione; o

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Articolo 16

Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

nuovo

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che possa invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti danni gravi per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

2004/83/CE

nuovo

Articolo 17

Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere:

a) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso un reato grave;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Uunite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Uunite;

d) che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

CAPO VI

Status di protezione sussidiaria

Articolo 18

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

Articolo 19

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi da 1, 2 e a 3 del presente articolo.

CAPO VII

Contenuto della protezione internazionale

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

5. Il prevalente L'interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

6. Entro i limiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status.

7. Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali degli Stati membri, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti ad una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, il cui status di protezione sussidiaria sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento come persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Articolo 21

Protezione dal respingimento

1. Gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali.

2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:

a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b) quando che, essendo statao condannatao con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detta persona costituiscae un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.

Articolo 22

Informazioni

Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose ai beneficiari di protezione internazionale, in una lingua che è ragionevole supporre possano capire queste siano in grado di comprendere, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

Articolo 23

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della di protezione internazionale sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Gli Stati membri possono definire le condizioni applicabili ai benefici relativi ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria.

In tali casi gli Stati membri assicurano che i benefici offerti garantiscano un adeguato tenore di vita.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria internazionale in base ai capi III e V.

4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di protezione internazionale .

Articolo 24

Permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari di protezione internazionale dello status di rifugiato, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato di protezione internazionale può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 25

Documenti di viaggio

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio , almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 26

Accesso all'occupazione

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato di protezione internazionale ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato stata loro riconosciuto riconosciuta la protezione lo status di rifugiato.

2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari dello status di rifugiato di protezione internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale , compresi corsi di aggiornamento delle competenze, e tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

nuovo

3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle opportunità di formazione occupazionale e alla formazione professionale di cui al paragrafo 2 mediante misure quali, a seconda dei casi, borse e prestiti di mantenimento ovvero la possibilità di lavorare e studiare a tempo parziale.

2004/83/CE

nuovo

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. Può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro degli Stati membri, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria accedano al posto per il quale hanno ricevuto un'offerta, in conformità delle norme nazionali in materia di ordine di precedenza sul mercato del lavoro.

4. Gli Stati membri provvedono a che ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano offerte opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalità che saranno decise dagli Stati membri stessi.

54. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 27

Accesso all'istruzione

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari dello status di rifugiato o della di protezione internazionale sussidiaria.

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari dello status di rifugiato o della di protezione internazionale sussidiaria di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

nuovo

Articolo 28

Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

1. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché i beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche abbiano accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [20].

3. Gli Stati membri si adoperano affinché ai beneficiari di protezione internazionale non sia preclusa, per motivi di costo, la possibilità di chiedere il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli stranieri ovvero l'accreditamento dell'apprendimento precedente.

2004/83/CE (adattato)

nuovo

Articolo 2829

Assistenza sociale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione internazionale sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status tale protezione , adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.

2. 2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 2930

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione internazionale sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro talei status.

2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sanitaria per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

32. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, comprese le necessarie misure di assistenza psichica, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso tali lo status, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione internazionale sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

Articolo 3031

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione dello status di rifugiato o di della protezione internazionale sussidiaria, misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

a) presso familiari adulti; o

b) presso una famiglia affidataria; o

c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o

d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contento contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso.

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5. Gli Stati membri, a tutela del prevalente dell’interesse superiore del minore non accompagnato, stabiliscono procedure dirette a rintracciare quanto prima i suoi familiari , dopo la concessione della protezione internazionale . Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto o ricevono e continuare a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

Articolo 3132

Accesso all'alloggio

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della di protezione internazionale sussidiaria abbiano accesso ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori. Gli Stati membri si adoperano per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

Articolo 3233

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della di protezione internazionale sussidiaria la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

Articolo 3334

Accesso agli strumenti di integrazione

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri stabiliscono i garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.

1 Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione.

nuovo

1. Detti programmi di integrazione possono comprendere programmi di accoglienza e corsi di lingua mirati, per quanto possibile, alle esigenze dei beneficiari di protezione internazionale.

2004/83/CE (adattato)

nuovo

Articolo 3435

Rimpatrio

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione internazionale sussidiaria che desiderano rimpatriare.

CAPO VIII

Cooperazione amministrativa

Articolo 3536

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, e ne trasmettendone l'indirizzo alla Commissione. che a sua volta lo La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Articolo 3637

Personale

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 3738

Relazioni

1. Entro il 10 aprile 2008 […] , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria agli articoli 15, 26 e 33. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il 10 ottobre 2007 […] .

2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3839

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 2006 agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] entro il […] . Essi ne informano comunicano immediatamente la alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali di legge diritto interno che adottano nel settore trattato contemplate dalla presente direttiva , nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva .

Articolo 40

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo …, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

2004/83/CE (adattato)

Articolo 3941

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo …, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva].

2004/83/CE (adattato)

Articoli 4042

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[…] […]

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 39)

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio | (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12) |

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 39)

Direttiva | Termine del recepimento |

2004/83/CE | 10 ottobre 2006 |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/83/CE | La presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, frase introduttiva | Articolo 2, frase introduttiva |

Articolo 2, lettera a) | Articolo 2, lettera a) |

- | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 2, lettere da b) a g) | Articolo 2, lettere da c) a h) |

- | Articolo 2, lettera i) |

Articolo 2, lettera h) - | Articolo 2, lettera j) primo e secondo trattinoArticolo 2, lettera j) terzo, quarto e quinto trattino |

- | Articolo 2, lettera k) |

Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera l) |

Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera m) |

Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, lettera n) |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7 | Articolo 7 |

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 8, paragrafo 3 | - |

Articolo 9 | Articolo 9 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11, paragrafi 1 e 2 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |

- | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 12 | Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 13 |

Articolo 14 | Articolo 14 |

Articolo 15 | Articolo 15 |

Articolo 16, paragrafi 1 e 2 | Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |

- | Articolo 16, paragrafo 3 |

Articolo 17 | Articolo 17 |

Articolo 18 | Articolo 18 |

Articolo 19 | Articolo 19 |

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 |

Articolo 20, paragrafi 6 e 7 | - |

Articolo 21 | Articolo 21 |

Articolo 22 | Articolo 22 |

Articolo 23, paragrafo 1 | Articolo 23, paragrafo 1 |

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma | Articolo 23, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma | - |

Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma | - |

Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 | Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 |

Articolo 24, paragrafo 1 | Articolo 24, paragrafo 1 |

Articolo 24, paragrafo 2 | - |

Articolo 25 | Articolo 25 |

Articolo 26, paragrafi da 1 a 3 | Articolo 26, paragrafi da 1 a 3 |

Articolo 26, paragrafo 4 | - |

Articolo 26, paragrafo 5 | Articolo 26, paragrafo 4 |

Articolo 27, paragrafi 1 e 2 | Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 27, paragrafo 3 | Articolo 28, paragrafo 1 |

- | Articolo 28, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 28, paragrafo 1 | Articolo 29, paragrafo 1 |

Articolo 28, paragrafo 2 | - |

Articolo 29, paragrafo 1 | Articolo 30, paragrafo 1 |

Articolo 29, paragrafo 2Articolo 29, paragrafo 3 | -Articolo 30, paragrafo 2 |

Articolo 30 | Articolo 31 |

Articolo 31 | Articolo 32 |

Articolo 32 | Articolo 33 |

Articolo 33 | Articolo 34 |

Articolo 34 | Articolo 35 |

Articolo 35 | Articolo 36 |

Articolo 36 | Articolo 37 |

Articolo 37 | Articolo 38 |

Articolo 38 | Articolo 39 |

- | Articolo 40 |

Articolo 39 | Articolo 41 |

Articolo 40 | Articolo 42 |

– | Allegato I |

– | Allegato II |

[1] GU C 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[2] Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008) 360).

[3] COM (2007) 301.

[4] Disponibili all'indirizzo: {0>http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_en.pdf<}0{>http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_en.pdf

[5] UNHCR, "Asylum in the European Union, A study on the implementation of the Qualification Directive", novembre 2007; ELENA/ECRE, "The impact of the EU Qualification Directive on International protection", ottobre 2008; France Terre d'Asile, "Asile La protection subsidiaire en Europe: Un mosaïque de droits", Les cahiers du social n. 18, settembre 2008; Consiglio olandese per i rifugiati/ECRE, "Networking on the Transposition of the Qualification Directive", dicembre 2008, Nijmegen University, "The Qualification Directive: Central themes, Problem issues, and Implementation in selected MS", Karin Zwaan (ed), 2007.

[6] Disponibile all’indirizzo:

- http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/wai/doc_asylum_studies_en.htm

[7] GHK, Impact assessment studies on The future development of measures on the qualification and status of third country nationals or stateless persons as persons in need of international protection and on the content of the protection granted, based on Council Directive 2004/83/EC e The future development of measures on procedures in MS for granting and withdrawing refugee status, based on Council Directive 2005/85/EC, contratto quadro multiplo di servizi JLS/2006/A1/004.

[8] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[9] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM (2008) 820 definitivo/2).

[10] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 definitivo/2).

[11] La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione, e a indicare, in caso di risposta negativa, sulla base di quale criterio si possa ritenere dimostrata l’esistenza di una siffatta minaccia.

[12] Sentenza dell'11 gennaio 2007, Salah Sheekh/Paesi Bassi, punto 141.

[13] Sentenze del 15 febbraio 2006 nelle cause Niedzwiecki/Germania e Okpisz/Germania.

[14] Seconda edizione, consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration, pagg. 32-36.

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU C […] del […], pag. […].

[17] GU C […] del […], pag. […].

[18] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[19] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[20] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

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