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Document COM:2008:170:FIN

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    52008PC0170(01)

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra /* COM/2008/0170 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 4.4.2008

    COM(2008) 170 definitivo

    2008/0066 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Oggetto: proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    La Nuova Zelanda è l'unico paese industrializzato non europeo con il quale la Comunità europea non ha ancora stipulato un accordo in materia scientifica e tecnologica. Attualmente la cooperazione tra la Comunità e la Nuova Zelanda si fonda su un accordo informale di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Commissione e il governo della Nuova Zelanda, firmato ed entrato in vigore il 17 maggio 1991. Tale accordo non prevede un coordinamento istituzionalizzato delle attività di cooperazione, né contiene norme specifiche relative al trattamento e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

    Nell'ultimo anno e mezzo il governo neozelandese ha espresso a più riprese e ai più alti livelli politici il desiderio di convertire il summenzionato accordo del 1991 in un accordo formale. Inoltre, in una lettera al commissario Potočnik del 17 ottobre 2006, il ministro neozelandese per la Ricerca, la scienza e la tecnologia ha esposto in maniera più concreta le motivazioni a favore della conversione dell'accordo. La lettera individuava una serie di settori prioritari per la Nuova Zelanda in cui essa vorrebbe rafforzare la collaborazione, in particolare mediante il programma quadro. Si tratta dei seguenti settori: alimentazione, agricoltura e biotecnologie, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, salute, ambiente e mobilità dei ricercatori. Tali settori corrispondono perfettamente a quelli che i servizi della Commissione considerano i più interessanti e promettenti, dal punto di vista dell'UE, ai fini di una futura collaborazione.

    Il Commissario Potočnik ha pertanto risposto, in data 23 novembre 2006, alla lettera del ministro neozelandese per la Ricerca, la scienza e la tecnologia confermando di condividere il suo giudizio sull'utilità di un accordo formale di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità e la Nuova Zelanda e auspicando la conclusione di un accordo di cooperazione in materia.

    Su proposta della Commissione, il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione, il 18 settembre 2007, a negoziare a nome della Comunità europea un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il governo della Nuova Zelanda, adottando le relative direttive di negoziato. I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo allegato, siglato il 20 novembre 2007.

    L'accordo è coerente con le direttive di negoziato: si basa sui principi del vantaggio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, dell'efficace protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

    L'accordo prevede, inoltre, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che il comitato misto istituito dai due agenti esecutivi delle parti possa apportare all'accordo, previa autorizzazione secondo le procedure nazionali di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie. Le due parti hanno convenuto che tali modifiche tecniche devono riguardare soltanto i termini e i riferimenti tecnici che potrebbero subire cambiamenti nel passaggio a un nuovo programma quadro. Per garantire un'attuazione rapida delle modifiche tecniche ed evitare una procedura laboriosa per le modifiche che non alterano la sostanza dell'accordo, la Commissione chiede al Consiglio di autorizzarla, a norma dell'articolo 300, paragrafo 4, del trattato CE, ad approvare a nome della Comunità le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo.

    Come disposto dall'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, esso sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni e resterà successivamente in vigore salvo denuncia di una delle parti.

    Il negoziato e la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Nuova Zelanda rientrano nell'interesse dell'Europa. L'accordo consente infatti di avvalersi pienamente del potenziale di cooperazione di questo paese industrializzato. Dato che un accordo informale di cooperazione scientifica e tecnologica esiste già dal 1991, gli oneri amministrativi e il carico di lavoro supplementari derivanti dalla conversione in accordo formale saranno relativamente limitati.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione propone al Consiglio:

    - di approvare a nome della Comunità europea le decisioni allegate;

    - di notificare alle autorità neozelandesi che la Comunità europea ha espletato le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

    - Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato con il governo della Nuova Zelanda, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

    (2) I negoziati hanno dato luogo all'accordo allegato, siglato il 20 novembre 2007.

    (3) Occorre firmare l'accordo negoziato dalla Commissione in previsione di una sua eventuale conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra.

    2) Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione adotta la posizione della Comunità all 'interno del comitato misto istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo in merito alle modifiche tecniche dell'accordo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del medesimo.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2008/0066 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato con il governo della Nuova Zelanda, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica.

    (2) Tale accordo è stato firmato il .......... a ..........., dai rappresentanti delle parti, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (3) È necessario approvare detto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L 'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda è approvato a nome della Comunità europea[1].

    Articolo 2

    La Commissione rappresenta la Comunità e ne adotta la posizione all 'interno del comitato misto istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo in merito alle modifiche tecniche dell'accordo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del medesimo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all 'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda

    La Comunità europea (in appresso "la Comunità") e il governo della Nuova Zelanda, in appresso denominate "le parti";

    CONSIDERANDO che le parti stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

    PRESO ATTO della cooperazione e dello scambio di informazioni che sono stati intrapresi in una serie di settori scientifici e tecnologici in applicazione dell'accordo informale tra la Commissione delle Comunità europee e il governo della Nuova Zelanda in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, del 17 maggio 1991;

    DESIDERANDO ampliare l'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso avente fini pacifici e benefici reciproci;

    RILEVANDO che tale cooperazione e l'applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; nonché

    DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l'attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini dell'applicazione del presente accordo s'intende per:

    1. "attività di cooperazione", le attività di cooperazione sia dirette che indirette;

    2. "attività di cooperazione dirette", le attività di cooperazione tra le parti o i loro agenti esecutivi, svolte nei settori della scienza e della tecnologia.

    3. "attività di cooperazione indirette", le attività di cooperazione, diverse dalle attività di cooperazione dirette, nei settori della scienza e della tecnologia svolte tra il governo della Nuova Zelanda o partecipanti della Nuova Zelanda, da una parte, e la Comunità o partecipanti della Comunità, dall'altra, mediante:

    a) la partecipazione del governo della Nuova Zelanda o di partecipanti della Nuova Zelanda al programma quadro comunitario di cui all'articolo 166 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso "il programma quadro"); nonché

    b) la partecipazione della Comunità o partecipanti della Comunità a programmi o progetti di ricerca neozelandesi nel campo della scienza e della tecnologia analoghi a quelli contemplati nel programma quadro.

    4. "proprietà intellettuale", la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    5. "partecipante", qualsiasi persona fisica risiedente abitualmente in Nuova Zelanda o nella Comunità, o qualsiasi persona giuridica stabilita in Nuova Zelanda o nella Comunità, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, eccettuate le parti. Per chiarezza, le entità della Corona neozelandesi ("Crown entities") sono considerate partecipanti e non rientrano nella definizione di "parte". Il Centro comune di ricerca della CE è nel contempo partecipante, ai fini della partecipazione ad attività di cooperazione indirette, e agente esecutivo, ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione dirette.

    Articolo 2

    Finalità e principi

    1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione a fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti.

    2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    1. contributi e vantaggi reciproci ed equi;

    2. reciproco accesso per i partecipanti ai programmi o ai progetti di ricerca condotti o finanziati dall'altra parte;

    3. scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

    4. promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; nonché

    5. protezione dei diritti di proprietà intellettuale in conformità dell'articolo 8.

    Articolo 3

    Attività di cooperazione

    1. Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in:

    6. riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione;

    7. scambi di informazioni circa le attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo;

    8. visite e scambi di scienziati, personale tecnico e altri esperti su argomenti generali o specifici; nonché

    9. altri tipi di attività nei settori della scienza e della tecnologia, tra cui l'attuazione di progetti e programmi in cooperazione, che possono essere decise dal comitato misto di cui all'articolo 6, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti.

    2. Ai fini delle attività di cooperazione indirette, ogni partecipante della Nuova Zelanda o della Comunità può prendere parte ai programmi o ai progetti di ricerca gestiti o finanziati dall'altra parte, con l'accordo degli altri partecipanti al programma o al progetto in questione e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti.

    3. Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un'attività di cooperazione indiretta con un partecipante dell'altra parte, quest'ultima si impegna a fornire, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria o utile alla prima parte per un'agevole attuazione di tale contratto.

    4. Il compito di coordinare e di favorire le attività di cooperazione svolte a titolo del presente accordo spetta, per la Nuova Zelanda, al ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia o l'organismo che ne assuma successivamente le pertinenti funzioni e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.

    Articolo 4

    Modalità di esecuzione

    1. Se del caso, le attività di cooperazione possono avere luogo in base alle modalità di esecuzione stabilite tra le parti o tra la Commissione e le organizzazioni neozelandesi che finanziano i programmi o i progetti di ricerca a nome del governo della Nuova Zelanda. Tali modalità possono determinare:

    a) la natura e la durata della cooperazione in un settore specifico o per una finalità specifica;

    b) il trattamento della proprietà intellettuale generata dalla cooperazione, in conformità al presente accordo;

    c) ogni impegno di finanziamento applicabile;

    d) la ripartizione delle spese connesse alla cooperazione; nonché

    e) eventuali altri aspetti significativi.

    2. Le attività di cooperazione in corso alla data dell'entrata in vigore del presente accordo sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data.

    Articolo 5

    Circolazione del personale e delle attrezzature

    Ciascuna delle parti, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti e degli Stati membri dell'UE, agevola l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale dei partecipanti impegnato nelle attività di cooperazione, nonché di materiali e attrezzature utilizzati nelle stesse.

    Articolo 6

    Comitato misto

    1. Per garantire l'efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso denominato "il comitato misto"). Il comitato misto si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti.

    2. Il comitato misto si riunisce alternativamente in Nuova Zelanda e nella Comunità, almeno ogni due anni.

    3. Il comitato misto ha il compito di:

    a) scambiare idee e informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica;

    b) formulare raccomandazioni alle parti circa l'attuazione del presente accordo, il che comprende la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cooperazione di cui all'articolo 3 e misure concrete per migliorare l'accesso reciproco previsto all'articolo 3, paragrafo 2;

    c) apportare all'accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie; nonché

    d) ad ogni riunione esaminare, presentando una relazione alle parti, i progressi, i risultati e l'efficacia delle attività di cooperazione, considerando anche l'accesso reciproco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e i quel che ciascuna parte ha predisposto per i ricercatori in visita.

    4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni sono adottate per consenso.

    5. Le spese di partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del comitato misto, quali le spese di viaggio e di alloggio, sono a carico della parte a cui essi appartengono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 7

    Finanziamenti

    1. Ciascuna parte attua il presente accordo in funzione della disponibilità di finanziamenti adeguati e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

    2. I costi delle attività di cooperazione sono sostenuti secondo quanto deciso dalle parti o dai partecipanti interessati.

    3. Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell'altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell'altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

    Articolo 8

    Informazioni e diritti di proprietà intellettuale

    1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuna delle parti attraverso i canali consueti e secondo le procedure generali della parte.

    2. Ciascuna delle parti garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti alle attività di cooperazione indirette, come pure dei diritti e degli obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, osservi le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, l'atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, e l'atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

    3. Ciascuna delle parti garantisce che i partecipanti alle attività di cooperazione indirette dell'altra parte beneficino dello stesso trattamento, per quanto concerne la proprietà intellettuale, accordato ai partecipanti della prima parte dalle norme di partecipazione ai singoli programmi o progetti di ricerca, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

    Articolo 9

    Efficacia territoriale

    Il presente accordo si applica:

    a) ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite; nonché

    b) al territorio della Nuova Zelanda.

    Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extraatmosferico o nel territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

    Articolo 10

    Altri accordi e composizione delle controversie

    1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi esistenti e/o futuri tra le parti o tra uno Stato membro della Comunità ed il governo della Nuova Zelanda.

    2. Tutte le questioni o le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

    Articolo 11

    Status dell'allegato

    L'allegato del presente accordo costituisce un accordo informale non vincolante tra gli agenti esecutivi riguardo ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette.

    Articolo 12

    Modifica

    Eccettuate le modifiche tecniche apportate dal comitato misto a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, una modifica entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore della modifica sono state portate a termine.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e denuncia

    1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine.

    2. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. L'accordo resterà successivamente in vigore, salvo denuncia di una delle parti, fino al momento in cui una parte non notifichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di denunciarlo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

    3. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate tutte le attività di cooperazione non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall'attuazione dell'allegato del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Nuova Zelanda, hanno firmato il presente accordo.

    FATTO in duplice copia a……il ……., in inglese, bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA: |

    ALLEGATO

    Accordo informale concernente i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette tra la Nuova Zelanda e la Comunità europea

    Il ministero per la Ricerca, la scienza e la tecnologia e la Commissione delle Comunità europee ("gli agenti esecutivi"), in conformità all'articolo 11 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda ("l'accordo") hanno convenuto quanto segue per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione dirette (di cui all'articolo 1 dell'accordo) svolte nell'ambito dell'accordo.

    1. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti di proprietà intellettuale generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

    a) la parte che genera la proprietà intellettuale è proprietaria della stessa. Qualora la proprietà intellettuale venga generata congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, la proprietà intellettuale è di proprietà comune delle parti;

    b) salvo nei casi indicati al paragrafo 2, la parte che detiene o introduce la proprietà intellettuale concede all'altra parte i diritti di accesso necessari allo svolgimento di qualsiasi attività di cooperazione diretta. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito;

    c) salvo nei casi indicati al paragrafo 2, qualora la proprietà intellettuale sia di proprietà comune delle parti, ciascuna delle parti concede all'altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito che consenta a quest'ultima di utilizzare e sfruttare tale proprietà intellettuale a propri fini.

    2. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano ai diritti d'autore e ai diritti connessi delle parti generati o introdotti dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette:

    a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati che siano frutto di attività di cooperazione o siano connesse ad esse, per mezzo di un supporto adeguato quale riviste, articoli, relazioni, libri, internet, incluse opere audiovisive e software, tale parte si impegna al massimo affinché l'altra parte ottenga una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi in cui è prevista la protezione del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e divulgare al pubblico tali opere. La parte che pubblica, tuttavia, non ha alcun obbligo di ottenere tali licenze presso terzi il cui possesso di diritti di proprietà intellettuale su tali opere non le era noto al momento della prima pubblicazione;

    b) tutti gli esemplari destinati al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore di cui alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) recano i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Contengono inoltre una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

    3. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in particolare della loro idoneità ad un fine determinato, della loro titolarità o dell'assenza di violazioni.

    4. Salvo diversamente convenuto dagli agenti esecutivi, le norme seguenti si applicano alle informazioni riservate delle parti:

    a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare ("informazioni riservate");

    b) la parte che riceve le informazioni riservate può comunicare tali informazioni a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie ai fini specifici dello svolgimento delle attività di cooperazione dirette. La parte che riceve dette informazioni impone l'obbligo di riservatezza per le medesime alle agenzie, ai loro dipendenti e a terzi, tra cui contraenti e subcontraenti;

    c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 4, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Su richiesta, ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti;

    d) le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l'uso di attrezzature nel quadro del presente accordo sono considerate riservate quando la parte che le fornisce le definisce tali, ai sensi del paragrafo 4, lettera a);

    e) se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, o che potrà non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui al presente allegato, essa ne informa immediatamente l'altra parte. Le Parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

    5. Il presente accordo informale può essere modificato con il consenso scritto di entrambi gli agenti esecutivi.

    6. Il presente accordo informale ha efficacia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dell'accordo.

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda.

    QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

    Supporto strategico e coordinamento in particolare per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione. I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (XX.01.05.03).

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

    A decorrere dalla data in cui le parti scambiano le note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state portate a termine, per un periodo iniziale di cinque anni rinnovabile mediante tacita riconduzione, come previsto all'articolo 13 dell'accordo stesso.

    3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie) :

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    xx01.05.03 | Spese non obblig. | Stanz. non dissoc.[2] | NO | SÌ | SÌ | N. 1A |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1 Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | . | Totale |

    Spese operative[3] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | 0 |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 0 |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[4] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[5] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0 | 0 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Costo totale indicativo dell'intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a + c + d + e | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b + c + d + e | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |

    Cofinanziamento

    Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | Anno | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

    …………………… | f |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a + c + d + e + f |

    4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

    x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[6] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

    x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Nota: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

    Mio EUR (al primo decimale)

    Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

    Totale risorse umane |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti.

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

    5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    L'accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, dell'efficace protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dalla Comunità, che prevedono missioni di esperti e funzionari UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nella Comunità europea e in Nuova Zelanda.

    5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    La presente decisione dovrebbe consentire tanto alla Nuova Zelanda quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro specifici programmi di ricerca. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini.

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    Indicare di seguito la scelta delle modalità[8] di attuazione:

    X Gestione centralizzata

    X Diretta da parte della Commissione

    ( Indiretta, con delega a:

    ( Agenzie esecutive

    ( Organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ( Organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( Con Stati membri

    ( Con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e della Nuova Zelanda. Questa valutazione include:

    a) indicatori di efficacia

    - numero di missioni e riunioni;

    - numero dei diversi campi delle attività di cooperazione;

    b) raccolta di informazioni:

    basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda al comitato misto previsto dall'accordo;.

    c) valutazione generale:

    la Commissione valuterà le azioni contemplate da tale partecipazione entro la fine dei primi cinque anni di attuazione.

    6.2 Valutazione

    La Commissione valuterà le azioni contemplate dal presente accordo di cooperazione entro la fine dei primi cinque anni di attuazione.

    6.3 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Le parti valuteranno l'applicazione dell'accordo almeno ogni due anni nelle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 6.

    7. MISURE ANTIFRODE

    Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

    Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale oppure da esperti di contabilità riconosciuti secondo il diritto della parte oggetto di audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere indicati dalla parte oggetto dell'audit.

    In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate.

    Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 1073/99.

    In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti:

    - l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;

    - la partecipazione di controllori amministrativi nel campo delle misure antifrode, ai sensi dei regolamenti nn. 2185/96 e 1073/99;

    - l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, compreso un meccanismo di lista nera;

    - una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

    Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un programma di controlli concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio. Ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari: NP

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    2008 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

    Funzionari o agenti temporanei[10] (XX 01 01) | A*/AD | 0 |

    B*, C*/AST |

    Personale finanziato[11] con l'art. XX 01 02 | 0 |

    Altro personale finanziato[12] con l'art. XX 01 04/05 | 0 |

    TOTALE | 0 |

    8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

    La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'UE e della Nuova Zelanda.

    8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

    (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

    X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare

    ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2008 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

    Agenzie esecutive[13] |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |

    - intra muros |

    - extra muros |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |

    8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | 2008 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1.

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 - ND

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1.

    8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2008 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[14] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    [1] Per il testo dell'accordo cfr. GU L xxxxx.

    [2] Stanziamenti non dissociati (SND).

    [3] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

    [4] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 05 del titolo xx.

    [5] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [6] Cfr. i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [7] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [8] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

    [9] Quale descritto nella sezione 5.3.

    [10] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [11] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [12] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

    [13] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [14] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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