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Document 52007PC0532

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale {SEC(2007) 1179} {SEC(2007) 1180}

/* COM/2007/0532 def. - COD 2007/0199 */

52007PC0532




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.9.2007

COM(2007) 532 definitivo

2007/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(presentata dalla Commissione){SEC(2007) 1179}{SEC(2007) 1180}

RELAZIONE

L’elettricità e il gas sono uno dei cardini del benessere in Europa: senza un mercato europeo dell’elettricità e del gas che sia concorrenziale ed efficiente, i cittadini europei pagheranno prezzi troppo elevati per soddisfare una delle loro esigenze quotidiane più basilari. Il mercato dell’elettricità e del gas è inoltre essenziale per la competitività dell’Europa, visto che l’energia è un fattore produttivo importante per l’industria europea.

La presenza di un mercato concorrenziale ed efficiente nei settori dell’elettricità e del gas è inoltre uno dei presupposti per affrontare i cambiamenti climatici. Solo grazie al buon funzionamento del mercato è infatti possibile sviluppare un meccanismo efficiente di scambio delle emissioni e un’industria delle energie rinnovabili in grado di realizzare l’ambizioso obiettivo approvato dal Consiglio europeo, cioè quello di garantire che il mix energetico dell’UE sia costituito per almeno il 20% da energie rinnovabili entro il 2020.

Infine, la presenza di un mercato competitivo dell’elettricità e del gas in tutta l’UE è un elemento cruciale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Europa: solo un mercato concorrenziale e di scala europea crea i segnali di investimento giusti e fornisce un accesso equo alla rete per tutti i potenziali investitori, offrendo incentivi reali ed efficaci sia agli operatori delle reti che ai produttori di energia affinché investano i miliardi di euro necessari nell’UE nei prossimi vent’anni

Il processo di liberalizzazione del mercato dell’elettricità e del gas è cominciato circa dieci anni fa; durante questo periodo molti cittadini europei hanno potuto beneficiare di una maggiore scelta e concorrenza, con una migliore qualità del servizio e della sicurezza. Dalla valutazione della Commissione e delle autorità europee di regolamentazione per l’energia è tuttavia emerso che il processo di sviluppo di mercati veramente concorrenziali è ben lungi dall’essere concluso. In pratica, troppi cittadini e imprese dell’UE non hanno ancora una vera possibilità di scegliere il fornitore. La frammentazione del mercato in base ai confini nazionali, una notevole integrazione verticale e una forte concentrazione del mercato sono tra gli elementi alla base della mancanza di un vero mercato interno.

Da quando sono entrate in vigore le attuali direttive sull’elettricità e sul gas, nel luglio del 2003, la Commissione ne ha costantemente controllato l’attuazione e gli effetti sul mercato ed ha mantenuto regolarmente contatti con tutti i soggetti interessati. In particolare, ogni anno ha pubblicato la relazione sulla realizzazione del mercato interno dell’elettricità e del gas. Ha inoltre organizzato il Forum sulla regolamentazione dell’elettricità a Firenze e il forum sulla regolamentazione del gas a Madrid, due eventi che riuniscono periodicamente ministri, autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione, gli operatori dei sistemi di trasmissione, i fornitori, gli operatori, i consumatori, i sindacati, gli utenti delle reti e le borse dell’elettricità.

Alla fine del 2005, il Consiglio europeo di Hampton Court ha invocato la necessità di una vera politica europea dell’energia. In risposta a tale richiesta, l’8 marzo 2006 la Commissione ha pubblicato un Libro verde per una strategia energetica europea coerente e comune. La consultazione pubblica che ne è seguita ha raccolto il parere di 1 680 soggetti. Già nel 2005 la Commissione aveva avviato un’indagine sulla concorrenza nei mercati del gas e dell’elettricità, che intendeva venire incontro ai timori espressi dai consumatori e dai nuovi entranti nel settore sullo sviluppo dei mercati all’ingrosso del gas e dell’elettricità e sulla scelta limitata che i consumatori avevano a disposizione. La Commissione ha adottato la relazione finale sull’indagine il 10 gennaio 2007, congiuntamente ad un pacchetto globale di provvedimenti che costituivano la proposta relativa ad una nuova politica energetica per l’Europa.

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata “Una politica energetica per l’Europa”[1] ha evidenziato l’importanza del completamento del mercato interno nei settori dell’elettricità e del gas naturale. La comunicazione era suffragata da una relazione esauriente sul mercato interno, dai risultati definitivi dell’indagine sulla concorrenza e da analisi approfondite della situazione dei vari mercati nazionali dell’elettricità e del gas. Parallelamente la Commissione ha svolto un’analisi dell’impatto per valutare le alternative possibili per il completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas. Tale valutazione prevedeva anche una consultazione dei soggetti interessati: in quest’ambito hanno risposto 339 organizzazioni con sede in 19 paesi, cui si aggiungono altri 73 questionari inviati da organizzazioni non riconducibili ad un determinato paese. Infine sono stati intervistati altri 56 soggetti, in particolare imprese che potevano essere interessate dagli obblighi di disaggregazione della proprietà o in materia di trasparenza.

Il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha invitato la Commissione a proporre ulteriori provvedimenti, quali:

- l’effettiva disaggregazione delle attività di approvvigionamento e produzione dalla gestione della rete,

- l’ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell’indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione dell’energia,

- l’istituzione di un meccanismo indipendente per la cooperazione di tali organismi,

- la creazione di un meccanismo tale da consentire agli operatori europei dei sistemi di trasmissione di migliorare il coordinamento della gestione delle reti e la sicurezza della rete ( grid ), gli scambi transfrontalieri e la gestione della rete nonché

- una maggiore trasparenza nelle operazioni nel mercato dell’energia.

Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento in uno spirito di solidarietà fra Stati membri.

Nella sua risoluzione sulle prospettive per il mercato interno del gas e dell’elettricità, adottata il 10 luglio 2007, il Parlamento europeo ha espresso forte sostegno politico all’adozione di una politica energetica comune, ritenendo in particolare che “la disaggregazione della proprietà delle trasmissioni costituisca lo strumento più efficace di promozione degli investimenti nelle infrastrutture in maniera non discriminatoria, l’accesso equo alla rete per i nuovi soggetti e la trasparenza sul mercato”. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato che sono necessarie anche altre misure e che le differenze tra i mercati del gas e dell’elettricità potrebbero rendere necessarie parziali differenze in sede di attuazione. Il Parlamento europeo ha inoltre caldeggiato un aumento della “cooperazione tra gli organismi nazionali di regolamentazione a livello UE, tramite un’entità UE, in modo da promuovere un’impostazione più europea ai problemi della regolamentazione a livello transfrontaliero”.

Il Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) ha accolto positivamente la comunicazione della Commissione del 10 gennaio, sostenendo vivamente la richiesta di una nuova legislazione dell’UE in grado di riportare sui giusti binari il progetto sul mercato unico dell’energia. Il 6 giugno 2007 i regolatori europei dell’energia hanno pubblicato una serie di sei documenti nei quali presentavano la propria posizione sugli aspetti principali della nuova legislazione in campo energetico. In particolare, erano favorevoli a proposte della Commissione finalizzate ad istituire un controllo regolamentare indipendente più rafforzato a livello nazionale e dell’UE e un’effettiva disaggregazione delle reti di trasmissione. Gli organismi di regolamentazione hanno chiaramente suggerito che la disaggregazione della proprietà delle reti di trasmissione dovrebbe, in linea di massima, essere il modello da riprendere nella nuova legislazione UE applicabile sia al settore dell’elettricità che del gas.

Questi elementi sono stati presi pienamente in considerazione durante la preparazione delle presenti proposte di cui illustriamo sinteticamente i contenuti.

1. EFFETTIVA DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE DALLE OPERAZIONI DI RETE

1.1. Le disposizioni in materia di disaggregazione attualmente esistenti non sono sufficienti a garantire l’ordinato funzionamento del mercato

La legislazione vigente impone la disaggregazione giuridica e funzionale delle operazioni di rete dalle attività di approvvigionamento e generazione o di produzione. Gli Stati membri hanno rispettato tale obbligo applicando strutture organizzative diverse. Vari Stati hanno creato imprese completamente separate per la gestione della rete, mentre altri hanno costituito un’entità giuridica all’interno di un’impresa integrata. I requisiti di disaggregazione giuridica e funzionale hanno contribuito positivamente all’emergere di mercati del gas e dell’elettricità concorrenziali in vari Stati membri.

L’esperienza dimostra tuttavia che quando l’operatore dei sistemi di trasmissione è un’entità giuridica all’interno di una società integrata si riscontrano tre tipi di problemi.

In primo luogo, l’operatore del sistema di trasmissione può riservare alle sue imprese affiliate un trattamento migliore di quello cui sono sottoposte le parti terze concorrenti. Le imprese integrate possono anzi utilizzare gli attivi di rete per rendere più difficile l’accesso ai concorrenti. Ciò è dovuto al fatto che la disaggregazione giuridica e funzionale non risolve il conflitto d’interesse fondamentale all’interno delle imprese integrate, in cui gli interessi in materia di approvvigionamento e produzione cercano di massimizzare le proprie vendite e la propria quota di mercato mentre l’operatore di rete è obbligato ad offrire un accesso non discriminatorio ai concorrenti. Si tratta di un conflitto intrinseco e quasi impossibile da controllare mediante la regolamentazione, essendo impossibile tenere sotto controllo l’indipendenza dell’operatore del sistema di trasmissione all’interno di un’impresa integrata a meno di introdurre forme di regolamentazione intrusive ed eccessivamente onerose.

In secondo luogo, nel quadro dell’attuale normativa in materia di disaggregazione non è possibile garantire un accesso non discriminatorio alle informazioni in quanto non esistono mezzi efficaci con i quali impedire agli operatori dei sistemi di trasmissione di divulgare informazioni riservate sul mercato al ramo generazione o approvvigionamento dell’impresa integrata.

In terzo luogo gli incentivi agli investimenti risultano distorti all’interno di un’impresa integrata. Gli operatori di rete ad integrazione verticale non sono incentivati a sviluppare la rete nell’interesse globale del mercato, e dunque a facilitare l’ingresso di nuovi soggetti a livello di generazione o di approvvigionamento, ma hanno al contrario un interesse intrinseco a limitare i nuovi investimenti se questi risultano a vantaggio dei concorrenti e portano nuova concorrenza sul “mercato domestico” dell’operatore storico. Le decisioni di investimento effettuate dalle imprese ad integrazione verticale tendono invece a soddisfare le esigenze delle affiliate responsabili dell’approvvigionamento. Queste società sembrano particolarmente restie ad accrescere la capacità di interconnessione o di importazione di gas, potenziando così la concorrenza sul mercato domestico delle società storiche a scapito del mercato interno.

In sintesi, un’impresa che mantiene una struttura a integrazione verticale è intrinsecamente incentivata sia a investire di meno in nuove reti (perché teme che tali investimenti aiutino i concorrenti ad espandersi sul “proprio” mercato domestico) sia - se possibile – a privilegiare le proprie imprese dedite alla vendita al momento di offrire l’accesso alla rete. Tutto ciò va a discapito della competitività dell’UE e della sicurezza dell’approvvigionamento e ostacola la realizzazione degli obiettivi fissati in campo ambientale e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Dalle cifre relative agli investimenti degli ultimi anni si evince quanto segue: rispetto alle imprese in cui la disaggregazione è completa, quelle a integrazione verticale, ad esempio, hanno reinvestito in nuove interconnessioni una percentuale molto inferiore degli introiti derivanti dalla congestione transfrontaliera. Un’effettiva disaggregazione elimina il tipo di incentivi all’investimento distorti che sono tipici degli operatori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati, e promuove dunque la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ha rilevato che l’effettiva disaggregazione degli operatori dei sistemi di trasmissione incentiva gli investimenti di questi ultimi. Gli Stati membri interessati hanno successivamente attratto nuovi investitori in infrastrutture, ad esempio, per la costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto (GNL).

Anche il prezzo dell’elettricità rilevato negli ultimi anni sui vari mercati attesta i vantaggi della disaggregazione della proprietà: negli ultimi 10 anni le imprese a integrazione verticale hanno aumentato di più i prezzi, e mantenuto in vigore prezzi più alti, rispetto a quelle in cui la disaggregazione è totale.

1.2. Una disaggregazione più efficace degli operatori dei sistemi di trasmissione è dunque un’evidente necessità

La proposta concreta avanzata in quest’ambito evidenzia pertanto che per la Commissione la soluzione privilegiata resta quella della disaggregazione della proprietà. In altri termini, gli Stati membri devono intervenire affinché la stessa persona o persone non possa(no) esercitare il controllo su un’impresa di approvvigionamento e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi forma di interesse in un operatore di sistemi di trasmissione o sistema di trasmissione o esercitare un qualsiasi diritto nei loro confronti. Questa disposizione si applica anche nell’altro senso: il controllo su un operatore di un sistema di trasmissione preclude la possibilità di detenere un qualsiasi interesse in un’impresa di approvvigionamento o esercitare un qualsiasi diritto nei confronti della medesima.

Questa opzione tiene conto di una situazione in cui la stessa persona, ad esempio un fondo pensioni, detiene interessi minoritari non di controllo sia in un operatore di un sistema di trasmissione che in un’impresa di approvvigionamento. Un tale azionista di minoranza non può tuttavia disporre di diritti di veto in entrambe le imprese, né può nominare membri dei loro consiglio d’amministrazione; nessuno inoltre può essere membro dei consigli di amministrazione di entrambe le imprese. Questa soluzione, che opera una chiara separazione della proprietà tra operatori di sistemi di trasmissione e imprese d’approvvigionamento, costituisce il metodo più stabile ed efficace per realizzare un’effettiva disaggregazione della rete di trasmissione, e dunque per risolvere l’intrinseco conflitto di interessi.

Per applicare questa opzione gli Stati membri possono scegliere il seguente dispositivo, che può contribuire a tutelare pienamente gli interessi degli azionisti delle imprese ad integrazione verticale. Le azioni di tali imprese possono essere divise in azioni dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione, da una parte, e azioni dell’impresa di approvvigionamento dall’altra. Successivamente tali azioni possono essere attribuite agli azionisti dell’impresa che precedentemente era ad integrazione verticale.

Pur considerando che la disaggregazione della proprietà rimane la soluzione privilegiata, la Commissione propone una soluzione alternativa per gli Stati membri che decidessero di non scegliere questa strada, soluzione che offre comunque le stesse garanzie di indipendenza d’azione della rete in questione e lo stesso livello di incentivi ad investire in nuove infrastrutture che possano andare a vantaggio dei concorrenti. Questa opzione, che rappresenta una deroga all’approccio di base della disaggregazione della proprietà, va sotto il nome di “Operatore di sistema indipendente”. Essa permette alle imprese ad integrazione verticale di mantenere la proprietà della rete, ma in un quadro in cui la rete di trasmissione in sé viene gestita da un operatore di sistema indipendente, cioè un’impresa o un soggetto completamente distinto dall’impresa ad integrazione verticale, che svolge tutte le funzioni di un operatore di rete. Inoltre, per garantire che l’operatore resti davvero indipendente e agisca in completa autonomia rispetto all’impresa ad integrazione verticale, è necessario istituire una regolamentazione e un controllo regolamentare permanente.

In alcuni casi, per ottemperare agli obblighi proposti di effettiva disaggregazione le imprese energetiche ad integrazione verticale possono essere costrette a liberarsi di alcuni beni, in particolare le reti di trasmissione, o a cederne la gestione a terzi. Se si vuole garantire la piena indipendenza degli operatori dei sistemi di trasmissione, non sembrano però esistere alternative alle soluzioni proposte.

Le due opzioni si applicano indistintamente ai settori del gas e dell’elettricità. Pur riconoscendo che all’interno dell’UE il settore dell’elettricità è quello in cui si sono rilevati, in generale, maggiori progressi in direzione della disaggregazione della proprietà, la Commissione non ha trovato alcun elemento convincente che giustifichi un trattamento diverso per i due settori. In particolare il fondamentale conflitto di interessi tra le attività di approvvigionamento e produzione da un lato, e la gestione e sviluppo delle reti dall’altro, si applica allo stesso modo ad entrambi i settori. Inoltre l’elemento cruciale per la conclusione di accordi di approvvigionamento a lungo termine con i produttori di gas a monte non è rappresentato dalla proprietà della rete, ma dall’esistenza di una forte clientela. L’UE resterà pertanto indubbiamente un mercato estremamente attraente per l’approvvigionamento del gas indipendentemente dalla struttura proprietaria delle imprese acquirenti, che, una volta effettivamente disaggregate, saranno in grado di competere per il gas a parità di condizioni. La Commissione è inoltre consapevole che il trasporto del gas, a differenza della trasmissione dell’elettricità, comporta il movimento fisico di molecole di gas all’interno dei gasdotti. L’operatore del sistema di trasmissione esercita un controllo maggiore sulla definizione della direzione dei flussi di gas e sull’utilizzo della capacità del sistema. Ciò significa che la disaggregazione effettiva delle reti del gas è un fattore almeno altrettanto importante della disaggregazione delle reti dell’elettricità.

Tuttavia, in una prospettiva volta ad incoraggiare gli investimenti in nuove infrastrutture energetiche da parte delle imprese di approvvigionamento e produzione, la presente proposta prevede la possibilità di una deroga temporanea alle norme di disaggregazione della proprietà per la costruzione di nuove infrastrutture. Tale deroga si applicherà caso per caso, tenendo conto della dimensione economica dei nuovi investimenti, degli obiettivi del mercato interno e dell’obiettivo rappresentato dalla sicurezza degli approvvigionamenti.

Conformemente all’articolo 295 del trattato CE, la proposta si applica indistintamente alle imprese pubbliche e private. Ciò significa che, indipendentemente dal suo carattere pubblico o privato, nessuna persona o gruppo di persone può, individualmente o congiuntamente, influenzare la composizione dei consigli di amministrazione, il voto o il processo decisionale degli operatori dei sistemi di trasmissione o delle imprese di produzione o approvvigionamento. In tal modo, nei casi in cui le attività di approvvigionamento o di produzione sono in mani pubbliche, resta sempre garantita l’indipendenza dell’operatore dei sistemi di trasmissione a proprietà pubblica. Le proposte non impongono tuttavia alle imprese di stato di vendere la propria rete ad un’impresa privata. Per ottemperare all’obbligo, un ente pubblico o uno Stato potrebbe, ad esempio, trasferire i diritti (che conferiscono “influenza”) ad un’altra persona giuridica pubblica o privata. L’importante è che, in tutti i casi in cui si procede alla disaggregazione, lo Stato membro interessato debba dimostrare che, nella pratica, i risultati ottenuti sono veramente positivi e che le imprese operano in modo completamente separato l’una dall’altra, garantendo parità di condizioni in tutta l’UE.

Infine, negli Stati membri in cui non esistono reti di trasmissione del gas o dell’elettricità (e unicamente una rete di distribuzione) non si applicano le disposizioni in materia di disaggregazione della proprietà delle reti di trasmissione.

1.3. Aspetti che interessano i paesi terzi

La presente proposta impone l’effettiva disaggregazione degli operatori dei sistemi di trasmissione e delle attività di approvvigionamento e produzione non solo a livello nazionale, ma in tutta l’UE. Ciò significa in particolare che nessuna impresa di approvvigionamento o produzione attiva in un qualsiasi paese dell’UE può possedere o gestire un sistema di trasmissione in un altro Stato dell’UE. Questo requisito si applica con le stesse modalità alle imprese interne ed esterne all’UE.

Il pacchetto contiene misure di salvaguardia per far sì che, qualora imprese di un paese terzo desiderino acquisire un interesse sostanziale o persino controllare una rete dell’UE, vadano rispettati, in maniera evidente e inequivoca, gli stessi obblighi di disaggregazione cui sono soggette le imprese dell’UE. La Commissione ha la facoltà di intervenire se un acquirente non è in grado di dimostrare la propria indipendenza (diretta e indiretta) dalle attività di approvvigionamento e generazione.

Inoltre, il corretto funzionamento dei mercati e delle reti costituisce un fattore decisivo per la competitività economica e il benessere dei cittadini. La presente proposta è volta ad incentivare la concorrenza sui mercati europei dell’energia e promuoverne il corretto funzionamento. In quest’ottica è urgente – fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità – garantire che tutti gli operatori economici attivi sui mercati europei dell’energia rispettino i principi dell’investitore di mercato e agiscano di conseguenza. La Commissione propone pertanto che le persone di paesi terzi e i paesi terzi non possano acquisire il controllo di un sistema di trasmissione o di un operatore di un sistema di trasmissione comunitario a meno che tale operazione non sia consentita da un accordo tra l’UE e il paese terzo interessato. L’obiettivo è garantire che le imprese dei paesi terzi rispettino (nella forma e nella sostanza) le stesse regole applicabili alle imprese che hanno sede nell’UE e non pratichino discriminazioni nei loro confronti. Infine, la Commissione provvederà in tempi rapidi ad un esame approfondito degli aspetti più generali della politica esterna dell’UE in campo energetico e pubblicherà i risultati di tali lavori.

Per concludere la discussione su questo aspetto importante, le presenti proposte di effettiva disaggregazione costituiscono un passo decisivo e necessario per l’integrazione del mercato UE e possono, in ultima istanza, contribuire a creare operatori sovranazionali dei sistemi di trasmissione, posto che gli operatori non sono più scoraggiati dalla sfiducia reciproca. Se per contro alla creazione di operatori sovranazionali non si accompagnasse la garanzia di piena indipendenza, si potrebbe assistere ad un indebolimento della concorrenza tra imprese di produzione e approvvigionamento affiliate, perché sussisterebbe il rischio di collusione. In assenza di effettiva disaggregazione, una cooperazione del genere potrebbe pertanto suscitare timori sotto il profilo della concorrenza. In particolare le presenti proposte includono varie misure supplementari destinate a promuovere l’integrazione del mercato UE, riguardanti, in particolare, il miglioramento della cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione.

2. RAFFORZAMENTO DEI POTERI E INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

2.1. Organismi nazionali di regolamentazione forti a tutela dell’ordinato funzionamento dei mercati dell’elettricità e del gas

Le direttive vigenti in materia di elettricità e di gas fanno obbligo agli Stati membri di istituire autorità di regolamentazione. In diversi Stati membri tali autorità sono organismi consolidati che dispongono di importanti poteri e risorse grazie ai quali assicurare una corretta regolamentazione del mercato; in altri esse sono state istituite solo di recente e dispongono di poteri minori o ripartiti in vari organismi. La panoramica esauriente sulle situazioni nazionali realizzata dalla Commissione ha rivelato tale eterogeneità e, in molti casi, la debolezza dell’autorità di regolamentazione.

L’esperienza degli Stati membri in cui i mercati sono aperti da diversi anni, nonché l’esempio della maggior parte dei settori dei servizi di pubblica utilità aperti alla concorrenza indicano chiaramente che l’esistenza di organismi di regolamentazione forti è assolutamente necessaria a garantire l’ordinato funzionamento del mercato, in particolare per quanto riguarda l’uso delle infrastrutture di rete.

Per questi motivi la presente proposta è finalizzata a rafforzare i poteri delle autorità di regolamentazione. In primo luogo esse riceveranno il chiaro mandato di cooperare a livello europeo, in stretta collaborazione con l’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione dell’energia e la Commissione, al fine di assicurare un mercato interno dell’elettricità e del gas competitivo, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale all’interno dell’Unione europea, nonché l’effettiva apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori.

In secondo luogo si propone di rafforzare i loro poteri di regolamentazione del mercato, in particolare nelle aree seguenti:

- verificare il rispetto, da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, delle norme relative all’accesso di terzi, degli obblighi di disaggregazione, dei meccanismi di bilanciamento, della gestione della congestione e dell’interconnessione;

- passare in rassegna i piani di investimento degli operatori dei sistemi di trasmissione e fornire nella relazione annuale una valutazione della compatibilità fra i piani di investimento degli operatori dei sistemi di trasmissione e il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo; tenere sotto controllo l’affidabilità e la sicurezza della rete e sottoporre a periodica revisione le norme in materia;

- tenere sotto osservanza gli obblighi di trasparenza;

- tenere sotto osservanza il livello di apertura del mercato e di concorrenza e promuovere una concorrenza effettiva, in cooperazione con le autorità responsabili in materia;

- assicurare l’efficacia delle misure di protezione dei consumatori.

Inoltre l’elettricità e il gas sono fondamentalmente diversi da altri beni commerciali perché sono prodotti basati su reti il cui stoccaggio si presenta impossibile o costoso. Ciò li rende soggetti ad abusi di mercato e impone un maggiore controllo regolamentare sulle imprese attive su questi mercati. Gli organismi di regolamentazione devono pertanto avere accesso alle informazioni sulle decisioni operative delle imprese. A tale fine si propone di imporre alle imprese l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione, per cinque anni, un archivio dei dati riguardanti le decisioni operative adottate; gli stessi dati devono essere messi a disposizione delle autorità garanti della concorrenza e della Commissione, affinché esse possano verificare se siano fondate le accuse di presunti abusi di mercato. Sarà così possibile contenere tali abusi e aumentare la fiducia nel mercato, incentivando gli scambi e la concorrenza.

Alcuni tipi di operatori (come le banche) sono già soggetti a tale obbligo nel quadro della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, e occorre pertanto evitare le duplicazioni. Gli obblighi di conservazione dei dati devono pertanto applicarsi fatta salva la legislazione comunitaria in vigore sui mercati finanziari e in conformità della stessa. È opportuno che gli organismi di regolamentazione del mercato dell’energia e dei mercati finanziari collaborino reciprocamente per farsi un quadro della situazione nei mercati interessati. Prima di adottare linee guida per la definizione dei requisiti in materia di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) sono invitati a collaborare e a svolgere mansioni consultive presso la Commissione per quanto riguarda il contenuto delle linee guida in questione.

Affinché le autorità di regolamentazione possano svolgere i loro compiti, viene loro concessa la facoltà di condurre indagini, richiedere tutte le informazioni necessarie e imporre sanzioni dissuasive. Esse sono inoltre tenute a tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica nello svolgimento delle loro funzioni di regolamentazione.

2.2. La comprovata indipendenza degli organismi di regolamentazione induce fiducia sul mercato

L’indipendenza delle autorità di regolamentazione è un principio chiave del buon governo e una condizione fondamentale per l’istaurarsi della fiducia sul mercato. La normativa esistente invita le autorità di regolamentazione ad essere pienamente indipendenti dagli interessi dell’industria del gas e dell’elettricità, ma non specifica come sia possibile garantire e comprovare tale indipendenza e non garantisce l’indipendenza dagli interessi politici a breve termine.

Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2007 e dal Parlamento europeo, il rafforzamento dell’indipendenza degli organismi di regolamentazione nazionale costituisce pertanto una priorità.

Si propone che l’autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e qualsiasi membro del suo organo decisionale agiscano indipendentemente da qualsiasi interesse di mercato, non sollecitando né accettando istruzioni da organismi governativi o qualsiasi altro ente pubblico o privato. A tal fine si propone che le autorità di regolamentazione dispongano di personalità giuridica, autonomia di bilancio, adeguate risorse umane e finanziarie e gestione indipendente.

3. UN MECCANISMO INDIPENDENTE PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE DEGLI ORGANISMI NAZIONALE DI REGOLAMENTAZIONE ED IL PROCESSO DECISIONALE : L’AGENZIA PER LA COOPERAZIONE DEGLI ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DELL’ENERGIA

3.1. Dall’esperienza positiva dell’ERGEG deve svilupparsi una struttura formale di cooperazione

Nonostante il mercato interno dell’energia abbia avuto uno sviluppo considerevole, sugli aspetti transfrontalieri si osserva tuttora un vuoto normativo. Per affrontare questo aspetto la Commissione ha organizzato forum di autoregolamentazione come quello di Firenze (per l’elettricità) e di Madrid (per il gas). Entrambi riuniscono i soggetti interessati per rafforzare la cooperazione.

Nel 2003 la Commissione ha inoltre istituito un gruppo di consulenza indipendente sull’elettricità e sul gas, denominato “Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità” (ERGEG), destinato a favorire la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione negli Stati membri e fra questi e la Commissione in una prospettiva volta al consolidamento del mercato interno dell’elettricità e del gas naturale. Questo gruppo si compone di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.

Le attività svolte dall’ERGEG negli ultimi anni hanno apportato un contributo molto positivo al completamento del mercato interno del gas e dell’elettricità con l’emissione di orientamenti non vincolanti e l’invio di raccomandazioni e opinioni alla Commissione. Purtroppo però l’avvio dei forum di auto-regolamentazione e l’istituzione dell’ERGEG non hanno dato un vero impulso allo sviluppo di norme e impostazioni comuni, impulso che si rivela necessario per trasformare in realtà gli scambi transfrontalieri, lo sviluppo dei primi mercati regionali e, in ultima istanza, la creazione di un mercato europeo dell’energia.

Con il passare del tempo il settore energetico è diventato sempre più complesso e dettagliato e ormai comprende sempre di più interessi finanziari diversi. L’impostazione ora adottata in seno all’ERGEG, che in pratica comporta generalmente l’accordo di 27 organismi di regolamentazione e di oltre 30 operatori dei sistemi di trasmissione, non sta producendo gli attesi risultati. Per ora si sono predisposti vari codici non vincolanti e avviate iniziative per raggiungere un accordo su strategie comuni attraverso una “convergenza graduale”, ma tutte queste iniziative non hanno portato ad adottare quelle reali decisioni su temi complessi che ora si rendono invece necessarie.

Per il momento, le regole tecniche in base alle quali le imprese elettriche devono operare (i codici di trasmissione e dispacciamento o grid codes ) variano enormemente da uno Stato membro all’altro e spesso perfino all’interno dello stesso Stato membro. Questi codici devono prima convergere e poi essere armonizzati perché solo così sarà possibile integrare i mercati energetici all’interno dell’UE.

La Commissione ha valutato le diverse soluzioni possibili per organizzare le mansioni richieste, compresa la possibilità di svolgere tali mansioni direttamente. L’armonizzazione di questi aspetti e l’avanzamento a livello di nuove infrastrutture non sono in genere compiti che rientrano nell’ambito di attività della Commissione. In realtà, la Commissione non ha mai svolto attività di questo tipo, che richiedono la competenza specialistica e la collaborazione degli esperti delle 27 autorità nazionali di regolamentazione (ANR); sono queste autorità che devono giungere ad un accordo e modificare i rispetti codici nazionali. In pratica, solo un organismo che emana dalle autorità di regolamentazione nazionali può catalizzare tutte le risorse necessarie di tali autorità, che sono fondamentali per ottenere dei risultati nell’ambito in questione. L’Agenzia può – attraverso il Comitato di regolamentazione (formato dalle ANR) rivolgersi al personale di queste ANR, mentre la Commissione non è in grado di farlo.

La Commissione ha concluso che le mansioni che sarebbero necessarie potrebbero essere svolte più efficacemente da un soggetto distinto, indipendente e terzo rispetto alla Commissione. Sia il Consiglio europeo di primavera del 2007 sia le recenti risoluzioni del Parlamento europeo hanno concordato con questa conclusione[2].

È stata pertanto presa in considerazione la creazione di una rete più potente di regolatori nazionali dell’energia. Un modello è rappresentato dalla rete delle autorità di concorrenza creata nel 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; ciò tuttavia comporterebbe la creazione di poteri autonomi per la Commissione nel settore energetico (mentre oggi la Commissione ha tali poteri solo per quanto riguarda le norme sulla concorrenza). I poteri delle autorità nazionali di regolamentazione andrebbero in ogni caso rafforzati e armonizzati.

Anche il modello rappresentato dal sistema delle banche centrali europee potrebbe essere applicabile, ma per l’energia è assente una base giuridica quale potrebbe essere rappresentata da un articolo del trattato. Un modello di questo tipo richiederebbe una modifica del trattato.

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione se, se si dovesse istituire un organismo indipendente in grado di presentare proposte alla Commissione sulle decisioni che comportano l’adozione di decisioni sostanziali e di prendere decisioni individuali in materia di regolamentazione che siano vincolanti per terzi e riguardino aspetti tecnici dettagliati, l’unica soluzione possibile sarebbe la creazione di un’agenzia.

I principali compiti proposti andrebbero, a livello europeo, ad integrare i compiti normativi svolti dai regolatori nazionali. La struttura dovrebbe fornire un quadro di riferimento per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, un esame regolamentare della cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e ci dovrebbe anche essere lo spazio per adottare decisioni individuali sull’infrastruttura nel territorio di uno o più Stati membri. L’analisi di cui sopra rispecchia i principi definiti dalla Commissione nel progetto di accordo interistituzionale relativo all’inquadramento delle agenzie europee di regolazione[3], in particolare per quanto riguarda la facoltà di adottare decisioni individuali legalmente vincolanti per terzi.

La seguente proposta si ispira anche all’opzione “ERGEG+” menzionata nella comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 “Una politica energetica per l’Europa”[4].

3.2. Principali compiti della proposta Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia

L’Agenzia dovrebbe integrare, a livello europeo, le mansioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale dalle autorità di regolamentazione nei seguenti modi:

- Offrire un inquadramento per la cooperazione degli organismi nazionali di regolamentazione. Si propone di migliorare la gestione delle situazioni transfrontaliere. L’Agenzia fisserà procedure di cooperazione tra organismi nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l’assegnazione delle competenze nei casi che vedono il coinvolgimento di più di uno Stato membro. Tale inquadramento promuoverà inoltre la cooperazione regionale tra organismi nazionali di regolamentazione.

- Controllo regolamentare sulla cooperazione tra operatori dei sistemi di trasmissione. L’Agenzia avrà la responsabilità di tenere sotto controllo e passare in riesame le attività della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità e della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per il gas. L’Agenzia parteciperà in particolare alla fissazione delle priorità tramite il programma di lavoro delle reti, al riesame del loro piano di investimenti decennale e alla preparazione dei codici di mercato e tecnici. Il riesame del piano di investimenti non pregiudica la responsabilità degli operatori dei sistemi di trasmissione in caso di guasti tecnici, in base al diritto nazionale. Per quanto riguarda i codici tecnici e relativi al mercato, l’Agenzia sarà autorizzata a invitare gli operatori dei sistemi di trasmissione a modificare i propri progetti o ad affrontare in dettaglio problemi più specifici. Essa sarà inoltre in grado di raccomandare che la Commissione renda giuridicamente vincolanti tali codici nei casi in cui l’attuazione volontaria da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione risulti insufficiente o in certi casi non adatta. L’Agenzia può raccomandare modifiche al progetto degli operatori dei sistemi di trasmissione o raccomandare l’adozione di ulteriori disposizioni alla Commissione. In pratica tale meccanismo assumerà la forma di un dialogo costruttivo e continuo tra l’Agenzia, gli operatori dei sistemi di trasmissione e la Commissione. La partecipazione dell’Agenzia sarà cruciale a garantire che la cooperazione tra gli operatori proceda in modo efficace e trasparente a beneficio del mercato interno.

- Facoltà decisionali individuali. Al fine di affrontare i temi specifici transfrontalieri, si propone di affidare all’Agenzia la facoltà di adottare decisioni individuali sulle domande di deroghe[5] riguardanti i beni infrastrutturali di interesse europeo e di decidere in merito al regime regolamentare applicabile alle infrastrutture nel territorio di uno o più Stati membri. L’Agenzia dovrebbe inoltre poter prendere decisioni specifiche su singoli aspetti tecnici se tali aspetti sono affidati all’Agenzia nell’ambito di orientamenti specifici adottati a norma delle direttive sul gas e sull’elettricità, secondo la procedura di comitato.

- Ruolo consultivo generale. L’Agenzia avrebbe inoltre un ruolo consultivo rispetto alla Commissione per quanto riguarda i problemi di regolamentazione del mercato e potrebbe emanare orientamenti non vincolanti per pubblicizzare le buone pratiche tra gli organismi nazionali di regolamentazione. Caso per caso essa avrebbe anche facoltà di riesaminare, alla luce di misure di attuazione adottate dalla Commissione in applicazione della normativa comunitaria nel settore del gas e dell’elettricità, qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione avente un impatto diretto sul mercato interno e di riferire alla Commissione.

Quantunque i suoi poteri non possano essere ampliati e riguardare decisioni normative (come l’adozione formale di orientamenti obbligatori) la nuova Agenzia svolgerà nel complesso un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’attuazione delle norme europee relative al mercato del gas e dell’elettricità.

3.3. Gestione della proposta Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia

Il quadro istituzionale e i principi di gestione dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia si basano sulla prassi e sulle norme standard seguite per le agenzie di regolamentazione della Comunità.

Occorre però tenere conto della necessaria indipendenza delle funzioni regolamentari. A tal fine, oltre al consiglio di amministrazione responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e di bilancio, si propone di creare un consiglio di regolatori responsabile di tutte le questioni e decisioni in materia regolamentare. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione una volta consultato il comitato di regolamentazione, sarà scelto attingendo ad una lista selezionata approvata dalla Commissione. Il direttore rappresenterà l’Agenzia e sarà responsabile della gestione quotidiana. La struttura dell’Agenzia prevede inoltre un comitato per i ricorsi, incaricato di gestire i ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia.

3.4. Aspetti finanziari

Considerate le mansioni affidatele, si propone che l’Agenzia disponga di personale limitato, composto di 40-50 persone. Questa valutazione si basa su un’analisi a largo raggio del fabbisogno di risorse umane delle autorità nazionali di regolamentazione e su un’attenta valutazione delle risorse minime necessarie per svolgere le mansioni previste, in particolare tenendo conto delle possibili sinergie con le risorse disponibili all’interno delle autorità nazionali di regolamentazione, che potrebbero contribuire alle attività dell’Agenzia. L'entità dell'organico proposta è in linea con il fabbisogno delle autorità[6]. Come già indicato, se la Commissione dovesse decidere di assumersi i compiti dell’Agenzia le risorse umane necessarie sarebbero molto più numerose.

Secondo le stime il costo totale annuo dell’Agenzia si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro l’anno, così ripartiti: 5 milioni per le spese di personale (prendendo come costo medio unitario il costo del personale della Commissione europea, pari a 0,117 milioni di euro l’anno, cifra che comprende le spese per gli edifici e le relative spese amministrative), 1 milione di euro per i costi di esercizio (riunioni, studi, traduzioni, pubblicazioni e pubbliche relazioni) e il resto per i costi di capitale (acquisto di beni mobili e relative spese) e le spese per le trasferte.

I costi annui dell’Agenzia saranno coperti da sovvenzioni comunitarie. L’Agenzia dispone di introiti limitati derivanti dalle tariffe applicate ai terzi quando l’Agenzia adotta determinate decisioni.

3.5. Ruolo della Commissione

Tre sono le principali misure di salvaguardia finalizzate a garantire la posizione e il ruolo della Commissione come custode dei trattati.

In primo luogo, se l’Agenzia adotta una decisione questa è vincolante solo per alcune situazioni tecniche specifiche espressamente previste nel regolamento e nelle direttive oppure adottate caso per caso attraverso orientamenti vincolanti. L’Agenzia non ha alcuna discrezionalità politica al di fuori di questo contesto.

In secondo luogo, se la cooperazione con gli operatori dei sistemi di trasmissione o le decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo l’efficacia della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, l’Agenzia informa tempestivamente la Commissione che successivamente può adottare le misure necessarie per risolvere la situazione. La Commissione può anche decidere di intervenire di sua iniziativa.

In terzo luogo, quando è necessario adottare una decisione sostanziale, questa prerogativa spetta solo alla Commissione. In tal caso, l’Agenzia svolge unicamente un ruolo preparatorio e consultivo. Il Servizio giuridico della Commissione ha esaminato scrupolosamente il testo al riguardo per accertarsi che l’Agenzia non abbia la facoltà di prendere decisioni sostanziali a sua discrezione.

Spetterebbe inoltre alla Commissione, mediante l’adozione di orientamenti vincolanti, definire e stabilire più precisamente il ruolo dell’Agenzia.

4. COOPERAZIONE EFFICIENTE TRA GLI OPERATORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

4.1. È necessaria una forte cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione per integrare i mercati dell’elettricità e del gas

Per realizzare l’integrazione del mercato occorrono anche un’effettiva cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e un quadro regolamentare chiaro e stabile, che comprenda anche il coordinamento normativo. È necessario che le regole di accesso alla rete e quelle operative siano compatibili, che vi siano uno scambio efficace di informazioni tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e un buon coordinamento dei nuovi investimenti per incrementare le capacità di interconnessione. Gli operatori dei sistemi di trasmissione nel settore del gas e dell’elettricità cooperano su base volontaria nell’ambito di strutture esistenti come l’ETSO e il GTE. Gli operatori collaborano sugli aspetti operativi a livello regionale e partecipano ai lavori di organismi tecnici come l’Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) e la European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas (EASEE-Gas). Queste iniziative di cooperazione pluriarticolate hanno contribuito in misura significativa al mercato interno e al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle reti.

Questa cooperazione a carattere volontario ha però dimostrato i propri limiti: vi sono stati, ad esempi, incidenti sulla rete e black-out dovuti allo scarso coordinamento nella gestione della rete o alla mancanza di collegamenti nelle reti dell’elettricità e del gas e difficoltà a proporre o concordare norme tecniche comuni. Si propone pertanto di affidare agli operatori dei sistemi di trasmissione il compito di rafforzare la propria cooperazione in varie aree cruciali. Questa cooperazione a livello europeo dovrebbe riguardare i seguenti aspetti principali.

- Sviluppo di codici tecnici e di mercato : per l’integrazione dei mercati dell’elettricità e del gas occorre una serie coerente di codici tecnici e di mercato. Attualmente questi codici esistono su base nazionale o vengono forniti nell’ambito di raccomandazioni di organizzazioni come l’UCTE o l’EASEE-gas. La situazione attuale si presenta problematica per tre aspetti: in primo luogo, le regole non si applicano a tutti i settori che richiedono un’armonizzazione per il funzionamento di un mercato integrato; in secondo luogo i codici nazionali spesso non sono compatibili tra loro, e infine, sovente non sono giuridicamente vincolanti o eseguibili. Fra i codici di questo tipo segnaliamo il manuale operativo dell’UCTE per la sicurezza e l’affidabilità delle reti di trasmissione dell’elettricità e le raccomandazioni dell’EASEE-gas sulle qualità del gas.

- La proposta mantiene inalterato il carattere di volontarietà da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione, perché è una soluzione pratica per sviluppare codici tecnici e di mercato dettagliati. Tali codici sono spesso complessi sotto il profilo tecnico e se è necessario modificarli occorre un processo efficiente. La proposta aggiunge un forte controllo regolamentare sul contenuto e sul monitoraggio della conformità e il rispetto dell’applicazione di queste regole da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dell’Agenzia e/o della Commissione, in funzione della proposta in questione. Se gli operatori dei sistemi di trasmissione non riescono ad approvare i necessari codici tecnici e di mercato o non li applicano, tali regole possono essere proposte e adottate con la procedura di comitato su proposta della Commissione.

- In totale, la presente proposta definisce undici aree principali di cooperazione. I programmi di lavoro annuali della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione (cfr. punto 1.2), preparati in consultazione con tutti gli interessati e la nuova Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (cfr. punto 3) le autorità di regolamentazione, fisserà le priorità specificando più dettagliatamente i codici di mercato e tecnici da elaborare. La cooperazione tra operatori dei sistemi di trasmissione dovrà inoltre includere il controllo dell’applicazione dei codici di mercato e tecnici.

- Attività di ricerca e innovazione di interesse comune : la cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbe istituire un contesto per l’individuazione, il finanziamento e la gestione delle attività di ricerca e innovazione necessarie per trainare un valido sviluppo tecnico e una valida evoluzione delle reti europee dell’elettricità e del gas, in particolare per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento e l’efficienza energetica e permettere la diffusione sul mercato delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

- Coordinamento del funzionamento delle reti : la cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione prevede la gestione comune delle reti in base a codici tecnici e di mercato concordati. Riguarda inoltre lo scambio di informazioni operative sulle reti e la pubblicazione coordinata di informazioni sull’accesso alle reti, ad esempio nell’ambito di una piattaforma comune in materia di trasparenza.

- Programmazione degli investimenti : per rendere disponibile una capacità di trasmissione sufficiente a venire incontro alla domanda e integrare i mercati nazionali, gli operatori delle reti avrebbero bisogno di pianificazione coordinata a lungo termine dello sviluppo dei sistemi al fine di programmare gli investimenti e tenere sotto controllo gli sviluppi delle capacità delle reti di trasmissione. Si prevede che le reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione pubblichino piani di sviluppo delle reti, compresi modelli di reti integrate, lo sviluppo di scenari e la valutazione della capacità di resistenza e realizzabilità del sistema integrato. Questi piani di sviluppo dovranno porsi in una prospettiva sufficientemente di lungo periodo (ad esempio, almeno dieci anni) in modo da consentire l’identificazione tempestiva delle lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

In particolare per gli ultimi due compiti, le iniziative regionali contribuiscono positivamente all’integrazione dei mercati. La cooperazione degli operatori europei dei sistemi di trasmissione a livello europeo va effettivamente integrata a livello regionale al fine di assicurare veri progressi sul piano pratico, in particolare la gestione ottimale della rete[7] e un’adeguata pianificazione e realizzazione degli investimenti. Il quadro normativo dovrebbe promuovere, coordinare e portare avanti iniziative regionali in forma concertata fra operatori dei sistemi di trasmissione e autorità di regolamentazione, come avviene ad esempio con le iniziative regionali dell’ERGEG e con iniziative come il forum pentalaterale e come raccomandato da importanti parti interessate, come Eurelectric.

4.2. Un meccanismo di cooperazione perfezionato

È importante che le strutture di cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione siano pienamente riconosciute a livello europeo come quelle autorizzate a svolgere i compiti descritti. A tal fine la Commissione designerà formalmente le reti europee degli operatori dei sistemi di trasmissione (del gas e dell’elettricità) incaricati di realizzare i compiti sopra menzionati.

In quanto imprese, gli operatori dei sistemi di trasmissione decideranno in merito alla forma e modalità della loro cooperazione in maniera trasparente. Essi potranno basarsi sulle strutture esistenti, come i GTE e l’ETSO. È tuttavia probabile che i compiti e le responsabilità loro affidati per quanto riguarda la struttura di cooperazione rendano necessarie strutture centrali e permanenti sia in termini di organizzazione che di strumenti pratici per la pianificazione e la gestione delle reti.

L’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia verificherà in che modo la rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione svolgerà le mansioni che le sono affidate.

La partecipazione e la consultazione delle parti interessate, come le imprese di produzione, approvvigionamento, i clienti e gli operatori dei sistemi di distribuzione, saranno sviluppate come pratica standard dagli operatori dei sistemi di trasmissione sin dall’inizio delle attività su un aspetto specifico. A tal fine i soggetti interessati saranno consultati su tutte le proposte relative ai codici tecnici o di mercato predisposte dagli operatori dei sistemi di trasmissione e potranno presentare le proprie osservazioni sul programma di lavoro annuo degli operatori. L’Agenzia verificherà che la consultazione avvenga secondo modalità opportune.

5. MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

La presente proposta è inoltre destinata a migliorare l’inquadramento legislativo così da facilitare l’accesso dei terzi alle infrastrutture chiave, aumentare la trasparenza sul mercato, sviluppare l’integrazione del mercato e migliorare l’accesso dei clienti al dettaglio.

5.1. Regime di esenzione

L’attuale normativa consente di esentare le grandi infrastrutture di nuova costruzione dall’applicazione delle norme relative all’accesso regolamentato dei terzi per un periodo predeterminato. Sono state finora completate, o si trovano in via di costruzione, numerose infrastrutture, compresi interconnettori del gas e dell’elettricità e impianti GNL che si sono avvalsi di questa possibilità. Essa ha contribuito all’avanzamento di progetti che vanno a beneficio della sicurezza di approvvigionamento e della concorrenza. L’esperienza finora acquisita ha però dimostrato che i responsabili dei progetti, i regolatori e la Commissione potrebbero trarre beneficio sia da uno snellimento della procedura di richiesta e concessione delle esenzioni, sia da un chiarimento di alcune delle condizioni. La Commissione intende pertanto formulare orientamenti destinati a facilitare ai richiedenti e ai regolatori l’applicazione delle condizioni di esenzione. Per assicurare che il mercato possa comunque utilizzare in maniera ottimale le infrastrutture oggetto di esenzione si propone di generalizzare i requisiti minimi per l’assegnazione della capacità e le disposizioni in materia di gestione della congestione per le nuove infrastrutture, che finora sono stati applicati caso per caso.

5.2. Trasparenza

Il mercato interno del gas e dell’elettricità risente di una mancanza di liquidità e trasparenza che ostacola l’allocazione efficiente delle risorse, limita le possibilità di copertura dei rischi e blocca l’accesso dei nuovi soggetti al mercato. È necessario aumentare la fiducia nel mercato, la sua liquidità e il numero di partecipanti rendendo disponibili al mercato maggiori informazioni.

Gli attuali requisiti in materia di trasparenza riguardano soprattutto la pubblicità delle informazioni sulla capacità della rete, così che i soggetti attivi sul mercato possano constatare se la capacità sia disponibile e se tutta la capacità disponibile sia stata offerta al mercato. Essi dovranno tuttavia disporre anche di pari accesso alle informazioni che determinano i movimenti dei prezzi all’ingrosso.

Attualmente gli operatori storici che sono responsabili di gran parte dei flussi di elettricità e di gas, e che hanno in mano la maggioranza degli attivi sul mercato, dispongono di maggiore e migliore accesso alle informazioni rispetto ai nuovi soggetti. Nel settore dell’elettricità esistono requisiti, che hanno assunto forma di orientamenti allegati al regolamento che fissa i requisiti di trasparenza sulla generazione dell’elettricità, che però non sono abbastanza dettagliati, e nel settore del gas per il momento non esiste alcun requisito di questo genere. Si propone pertanto di estendere i requisiti di trasparenza a coprire le riserve di gas, le previsioni di domanda e offerta, i costi di equilibrio della rete e gli scambi.

La corretta e piena applicazione di questi requisiti dev’essere verificata e tenuta sotto osservanza dalle autorità nazionali di regolamentazione, i cui poteri vanno di conseguenza rafforzati.

Per quanto riguarda la trasparenza in materia di strumenti derivati e altri strumenti finanziari, rispetto ai quali le presenti proposte non prevedono requisiti supplementari da imporre alle imprese interessate, la Commissione esaminerà dettagliatamente questo aspetto e perverrà ad una conclusione verso la metà del 2008. L’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’elettricità e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sono invitati a collaborare ad un ulteriore esame e a formulare un parere sull’opportunità di assoggettare le transazioni dei contratti per l’approvvigionamento di gas ed elettricità e gli strumenti derivati nello stesso settore a requisiti di trasparenza “pre-trade” e/o “post-trade”.

5.3. Accesso agli impianti di stoccaggio

La direttiva sul mercato interno del gas attualmente in vigore prevede che, nei casi in cui lo stoccaggio rappresenta uno strumento essenziale per l’approvvigionamento degli utenti, gli operatori responsabili debbano consentire l’accesso a terzi. Gli Stati membri hanno la scelta di garantire l’accesso, o tramite condizioni definite dall’organismo di regolamentazione, oppure obbligando gli operatori responsabili dei sistemi di stoccaggio a negoziare condizioni di accesso con gli utenti. I requisiti contenuti nella direttiva si limitano ad una enunciazione dei principi e lasciano agli Stati membri grande libertà nel definire il quadro normativo. A questi stessi principi è stato successivamente dato corpo nel Forum di Madrid, dove tutte le parti interessate hanno definito di comune accordo orientamenti per una buona pratica in materia di accesso dei terzi per gli operatori dei sistemi di stoccaggio, di carattere volontario. L’ERGEG ha tuttavia concluso che, nel complesso, l’attuazione di questi orientamenti si presenta insoddisfacente.

Ai fini di un’effettiva applicazione la Commissione propone quattro misure:

- rendere giuridicamente vincolanti i principi contenuti negli orientamenti e prevedere un’applicazione dettagliata degli orientamenti stessi tramite la comitologia;

- istituire la disaggregazione giuridica e funzionale degli operatori dei sistemi di stoccaggio che fanno parte di imprese di approvvigionamento;

- aumentare i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di controllo dell’accesso allo stoccaggio;

- imporre chiarezza sul regime normativo applicato agli impianti di stoccaggio.

Per rendere giuridicamente vincolanti gli orientamenti il regolamento sarà esteso a definire il modo in cui gli operatori dei sistemi di stoccaggio devono offrire servizi di accesso ai terzi, nonché le modalità di assegnazione della capacità e i metodi atti a gestire la congestione; esso definirà inoltre i requisiti in materia di trasparenza e proporrà misure atte a consentire lo sviluppo di un mercato secondario della capacità di stoccaggio. Tali norme dovrebbero assicurare che tutto lo stoccaggio disponibile a terzi sia offerto al mercato in maniera non discriminatoria e trasparente e che venga fortemente scoraggiato l’accumulo di capacità, e serviranno inoltre a garantire la coerenza con i requisiti minimi proposti in materia di infrastrutture oggetto di esenzione.

Imponendo la disaggregazione giuridica e funzionale degli operatori dei sistemi di stoccaggio si darà notevole impulso ad un accesso effettivo. Il fatto che attualmente i fornitori che hanno bisogno di stoccaggio debbano mettersi in contatto con i loro concorrenti per negoziare il loro fabbisogno non incoraggia la fiducia sul mercato e costituisce un grave ostacolo per i nuovi soggetti. L’obbligo di disaggregazione per gli operatori di stoccaggio migliorerà questa situazione e consentirà a concorrenti ed autorità di regolamentazione di verificare che tutta la capacità disponibile sia offerta al mercato.

La Commissione intende abolire l’ambiguità esistente sulla percentuale di capacità di stoccaggio offerta al mercato, imponendo a tutti gli Stati membri di definire criteri che stabiliscano quando e come si applica l’accesso dei terzi, criteri che vanno resi pubblici. Di conseguenza l’autorità di regolamentazione ha il compito di verificare la corretta applicazione di questi criteri a tutte le forme di stoccaggio.

5.4. Accesso ai terminali GNL

Il ruolo del GNL nell’approvvigionamento di gas all’Unione europea assume sempre maggiore importanza, e sono previsti o in corso numerosi investimenti in terminali. Per tale motivo sono necessarie norme trasparenti sull’accesso ai terminali GNL. Le autorità di regolamentazione hanno identificato tale esigenza e l’ERGEG ha predisposto orientamenti finalizzati ad un’impostazione comune in materia di accesso dei terzi ai terminali.

Sebbene molti terminali GNL già costruiti si siano avvalsi delle possibilità di esenzione dall’accesso di terzi e dall’intervento normativo a norma dell’articolo 22 della direttiva, ve ne sono altri per i quali si applicano le norme in materia di accesso di terzi. Dato che l’attuale direttiva impone unicamente un requisito generale di regolamentazione dell’accesso, si lascia spazio ad interpretazioni divergenti fra gli Stati membri. Inoltre le esenzioni a norma dell’articolo 22 sono sempre temporanee, e una volta trascorso il periodo oggetto dell’esenzione i terminali GNL diventeranno regolamentati. Pertanto la Commissione intende imporre norme più chiaramente definite in materia di accesso. Per rendere giuridicamente vincolanti gli orientamenti, il regolamento sarà esteso a definire le modalità secondo le quali gli operatori dei terminali dovranno offrire servizi di accesso ai terzi, assegnare la capacità e gestire la congestione. Il regolamento definirà inoltre i requisiti di trasparenza e proporrà misure destinate a consentire lo sviluppo di un mercato secondario per la capacità dei terminali. Queste norme serviranno inoltre a garantire la coerenza con i requisiti minimi proposti in materia di infrastrutture oggetto di esenzione.

5.5. Accordi per l’approvvigionamento a lungo termine

Gli accordi bilaterali per l’approvvigionamento a valle offrono alle industrie a consumo intensivo di energia l’opportunità di ottenere prezzi più prevedibili. Tali accordi rischiano tuttavia di precludere il mercato a valle impedendo ai consumatori di cambiare fornitore e limitando così la concorrenza. Per ridurre l’incertezza sul mercato, nei prossimi mesi la Commissione fornirà orientamenti, in forma idonea, sulla compatibilità degli accordi bilaterali di approvvigionamento a lungo termine a valle con il diritto europeo della concorrenza.

5.6. Un inquadramento per la graduale costituzione di un mercato europeo al dettaglio

Né sul mercato del gas né su quello dell’elettricità si può finora parlare di un mercato europeo al dettaglio (famiglie e piccole imprese), dato che gli utenti, ammesso che ne abbiano la scelta, sono ancora obbligati a scegliere un fornitore stabilito nello stesso paese. La costituzione di un vero mercato europeo per l’utente finale è l’obiettivo ultimo dei mercati interni del gas e dell’elettricità: essa è necessaria a creare mercati competitivi e a realizzare un massimo di efficienza. La liberalizzazione sul mercato al dettaglio è importante a garantire che tutti i cittadini dell’UE possano beneficiare della concorrenza. Se la liberalizzazione si applicasse unicamente ai grandi clienti, le famiglie europee finirebbero per sovvenzionare la propria industria e ne risulterebbero distorti i segnali di investimento per la nuova generazione e il nuovo approvvigionamento. A partire dal 1° luglio 2007 tutti i mercati al dettaglio nell’UE sono stati aperti alla concorrenza, ma in pratica molti consumatori sono legati ai loro fornitori storici perché non è stato ancora messo in atto come richiesto un inquadramento giuridico adeguato. Il mercato europeo al dettaglio può essere creato solo gradualmente. Per stimolare questo processo la Commissione sta prospettando l’opportunità di istituire un forum per il dettaglio, in analogia con l’esperienza positiva dei forum di Firenze e Madrid, che permetterebbe la focalizzazione su specifici aspetti e dovrebbe servire da piattaforma a tutti gli interessati per promuovere la costituzione di un mercato al dettaglio di dimensioni europee. Il forum fornirebbe orientamenti per i proposti obblighi, da imporre agli Stati membri e alle autorità di regolamentazione, di stabilire norme chiare in materia di concorrenza sul mercato al dettaglio, in una prospettiva volta alla graduale armonizzazione delle norme per consentire la nascita di mercati al dettaglio transfrontalieri.

L’adeguato funzionamento dei mercati al dettaglio svolgerà inoltre un ruolo molto importante nel sensibilizzare i cittadini alle problematiche del consumo domestico e del costo dell’energia, poiché tutte le misure volte a ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l’efficienza energetica richiedono la partecipazione delle famiglie. La consapevolezza in materia energetica sarà potenziata dall’instaurarsi della concorrenza per l’approvvigionamento alle famiglie. Tuttavia la prassi attuale, in cui i consumatori ricevono la bolletta finale per i loro consumi dopo un anno, non crea una tale consapevolezza, né permette ai fornitori di mettere a punto servizi competitivi che distinguano tra famiglie con esigenze specifiche. I fornitori devono pertanto offrire maggiori informazioni così da permettere agli utenti di essere più spesso informati sul loro consumo energetico e relativi costi.

È ovvio che la libertà di scelta offerta ai consumatori dovrà accompagnarsi a forti garanzie sui loro diritti. I consumatori vulnerabili beneficiano già di un elevato grado di protezione nell’attuale direttiva così da poter avere accesso all’energia di cui hanno bisogno per condurre una vita normale. Queste misure sono state però applicate scorrettamente in alcuni paesi, e per rendere più chiaro l’inquadramento la Commissione propone di definire orientamenti vincolanti. Allo stesso tempo la Commissione intende potenziare i diritti di tutti gli utenti, anche concedendo loro il diritto di cambiare fornitore in qualsiasi momento e facendo obbligo alle imprese energetiche di liquidare le fatture entro un mese dal cambiamento.

Infine la Commissione è giunta alla conclusione che per gli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD) sono sufficienti le attuali norme in materia di disaggregazione giuridica e funzionale, e pertanto non intende generalizzare a tali operatori le norme in materia di disaggregazione della proprietà delineate al punto 4.

6. COOPERAZIONE VOLTA A RAFFORZARE LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO

6.1. Controllo sulla sicurezza dell’approvvigionamento da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione

È importante fare sì che i sistemi di erogazione del gas e dell’elettricità soddisfino la domanda anche nei momenti di picco. Nel caso dell’elettricità ciò è possibile unicamente quando esiste sufficiente capacità di generazione (adeguatezza della generazione) e la rete è in grado di trasportare l’energia dai generatori agli utenti finali (adeguatezza della rete). Nel caso del gas è necessario apprestare sufficiente capacità di importazione e stoccaggio.

La direttiva 2005/89/CE fa obbligo alle autorità nazionali di regolamentazione, con l’ausilio degli operatori dei sistemi di trasmissione, di riferire annualmente alla Commissione in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento nel settore dell’elettricità. La direttiva 2004/67/CE fa obbligo agli Stati membri di riferire in merito alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e sull’inquadramento normativo destinato a potenziare gli investimenti infrastrutturali. Le proposte modifiche ai regolamenti (CE) n° 1228/2003 e (CE) n° 1775/2005 affidano alla rete degli operatori europei dei sistemi di trasmissione il compito di formulare ogni anno previsioni di adeguatezza dei sistemi per ogni estate e ogni inverno nonché a lungo termine. È necessaria una prospettiva europea al fine di tener conto delle possibilità di esportazione e di importazione del gas e dell’elettricità in condizioni di massima domanda. Data l’esistenza dei flussi transfrontalieri di gas ed elettricità entro il mercato interno, tale prospettiva deve assumere dimensioni europee.

6.2. Cooperazione degli Stati membri

La normativa UE dispone di due strumenti per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. In primo luogo la direttiva 2003/55/CE ha istituito obblighi generali di monitoraggio per gli Stati membri; in secondo luogo, la direttiva 2004/67/CE riguarda specificamente le misure destinate a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Quest’ultima direttiva istituisce il gruppo di coordinamento del gas e definisce un “meccanismo comunitario” in caso di interruzione dell’approvvigionamento.

Questi strumenti prevedono una piattaforma di coordinamento; non definiscono gli obiettivi quantitativi per quanto riguarda la sicurezza, né impongono obblighi in materia di costituzione di scorte di gas. Infine, non offrono alcun inquadramento per la cooperazione regionale in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento.

La direttiva 2004/67/CE è stata recepita solo di recente dagli Stati membri. Il suo articolo 10 prevede che entro il 19 maggio 2008 la Commissione riferisca in merito alla sua attuazione e in particolare all’efficacia degli strumenti utilizzati, e possa formulare ulteriori raccomandazioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare la relazione riguarderà le misure in materia di sicurezza con riferimento alle scorte di gas.

Per tale motivo, in quanto costituiscono una prima tappa, le presenti proposte non modificano la direttiva 2004/67/CE e riguardano unicamente due aspetti:

- Aumento degli obblighi di trasparenza a livello di scorte commerciali . Ciascun impianto di stoccaggio sarebbe tenuto a pubblicare giornalmente la quantità di working gas conservato nei suoi impianti. Tale obbligo aumenterebbe notevolmente la fiducia reciproca a livello di assistenza regionale e bilaterale in caso di gravi perturbazioni dell’approvvigionamento.

- Solidarietà. Si propone che gli Stati membri cooperino al fine di promuovere la solidarietà regionale e bilaterale. Tale cooperazione dovrebbe entrare in gioco in situazioni destinate con ogni probabilità a dar luogo ad interruzioni dell’approvvigionamento del gas in uno Stato membro. Esempi di tale coordinamento sono rappresentati dalla razionalizzazione delle misure nazionali volte ad affrontare le emergenze e dall’elaborazione di modalità pratiche per l’assistenza reciproca. La Commissione adotterà all’occorrenza orientamenti per la cooperazione in materia di solidarietà regionale.

2007/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

visto il parere del Comitato delle regioni[10],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[11],

considerando quanto segue:

1. Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un’effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l’efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

2. La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE[12] e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale[13] hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno del gas.

3. Tuttavia, attualmente il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri.

4. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa”[14] ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle “Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità”[15] e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)"[16] si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.

5. È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1775/2005 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno del gas.

6. In particolare è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un’evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

7. Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. La cooperazione con queste strutture regionali presuppone un’effettiva disaggregazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di erogazione, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasporto sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.

8. Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. La consultazione risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultativo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (EASEE-gas), devono svolgervi una parte rilevante.

9. Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all’ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid, la maggior parte delle parti interessate aveva già espresso la preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza.

10. Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente eque tra gli utenti di capacità nuove e esistenti, occorre applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.

11. Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le norme sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.

12. Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l’utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento regolare del mercato, è necessario sopprimere le restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

13. Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi devono tenere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato.

14. La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario.

15. L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è insufficiente, occorre pertanto migliorare le norme. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell’ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

16. Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[17].

17. La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

18. Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[18] relativa alla decisione 2006/512/CE, perché questa nuova procedura sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili.

19. Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1775/2005, la Commissione deve essere autorizzata a stabilire o adottare i necessari orientamenti intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1775/2005 o a integrare il regolamento (CE) n. 1775/2005 con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

20. Il regolamento (CE) n. 1775/2005 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è modificato come segue:

21. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende:

a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio;

c) facilitare lo sviluppo di un mercato al dettaglio transfrontaliero trasparente e efficiente così come di un mercato all’ingrosso trasparente ed efficiente; fornisce meccanismi per armonizzare queste norme al fine di permettere gli scambi e la fornitura transfrontalieri di gas ai consumatori finali.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6 bis , paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Gli obiettivi indicati nel primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.”

22. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

"24) "capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;

25) "spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;

26) “erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall’impianto stesso;

27) “iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell’impianto stesso;

28) "capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;

29) “Agenzia”, l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. …[19].

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23 del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.”

23. Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 nonies :

"Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas.

Articolo 2 ter

Costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

1. Entro il (…) i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.

2. Nelle sei settimane successive al ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno entro tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell’Agenzia.

4. Nei tre mesi successivi al ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

24. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas adotta:

a) i codici commerciali e tecnici nei settori citati al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano d'investimento decennale;

d) un programma annuale di lavoro;

e) una relazione annuale;

f) prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.

25. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici tecnici e commerciali da elaborare nel corso dell'anno così come un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività comuni di ricerca e di sviluppo, corredati di un calendario indicativo.

26. I codici tecnici e commerciali dettagliati coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme in materia di sicurezza e d'affidabilità;

b) norme di collegamento e d'accesso alla rete;

c) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

d) regole di interoperabilità;

e) procedure operative in caso di emergenza,

f) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;

g) norme relative agli scambi commerciali;

h) regole di trasparenza;

i) regole di bilanciamento, in particolare norme procedurali in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;

j) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate;

k) norme in materia d'efficienza energetica delle reti del gas.

27. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas controlla l'attuazione dei codici tecnici e commerciali e include i risultati delle sue attività di controllo nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).

28. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale d'investimento nella rete per l’intera Comunità. Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell’offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [20] . Il piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

29. Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas fornisce alla Commissione consigli sull'adozione di orientamenti, come previsto all'articolo 9.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia i progetti di codici tecnici e commerciali, il progetto di piano d'investimento decennale e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.

L'Agenzia può esprimere il suo parere alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas entro tre mesi.

L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano d'investimento decennale non garantiscano un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato.

Articolo 2 sexies

Redazione e valutazione dei codici commerciali e tecnici

1. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione può invitare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas ad elaborare entro un termine ragionevole codici nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3, quando ritiene che tali codici siano necessari per il funzionamento efficace del mercato.

2. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che:

a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasporto non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3.

3. La Commissione può adottare, di sua iniziativa o su raccomandazione dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3, quando ritiene che:

a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;

b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3;

c) i gestori dei sistemi di trasporto non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas nei settori citati all'articolo 2 quater , paragrafo 3.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 9.

Articolo 2 septies

Consultazioni

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, in particolare in occasione dell'elaborazione dei codici tecnici e commerciali e del suo programma di lavoro di cui all'articolo 2 quater , paragrafi 1 e 3; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici tecnici e commerciali citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un’osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 2 octies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe.

Articolo 2 nonies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater , paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano.

Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater , paragrafo 1, lettera c).

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l’adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

3. L’area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione può consultare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e l’Agenzia.

30. All’articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente quarto comma:

“Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.”

31. Il titolo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto”;

32. È inserito il seguente articolo 4 bis :

"Articolo 4 bis

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1. I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

a) garantiscono l’offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;

c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL.

2. I gestori dei sistemi di stoccaggio:

a) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

b) offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;

c) offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l’iniettabilità e l’erogabilità.

3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

a) al di fuori di un "anno gas naturale", con una data di inizio non standard, o

b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard di trasporto e di stoccaggio su base annuale.

4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5. I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.”

33. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti basate sui seguenti principi:

a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.”

c) il paragrafo 4 è soppresso.

d) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato.”

34. È inserito il seguente articolo 5 bis :

"Articolo 5 bis

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1. La capacità massima e la capacità degli impianti di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:

a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimo della capacità e agevolare gli investimenti di nuove infrastrutture;

b) garantire la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio (“ trading hubs ”) e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;

c) essere compatibili con i sistemi collegati di accesso alla rete.

3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

a) il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

b) gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderano hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

35. L'articolo 6 è modificato come segue:

36. il titolo è sostituito dal seguente:

“Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto”;

37. il paragrafo 5 è soppresso.

38. è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.”

39. Sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter :

"Articolo 6 bis

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l’utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Articolo 6 ter

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

“I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.”

40. L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: “Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.”

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.”

c) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

41. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.”

42. È inserito il seguente articolo 8 bis :

"Articolo 8 bis

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all’occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di armonizzare l'accesso transfrontaliero ai clienti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.”

43. Nell'articolo 9, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

"1. Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis ;

b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 5 e 5 bis ;

c) dettagli sulla comunicazione delle informazioni e sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 6 e 6 bis ;

d) dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;

e) dettagli sulle regole di bilanciamento, in conformità con l'articolo 7;

f) dettagli sulle procedure nel mercato primario per agevolare lo scambio di capacità sul mercato secondario e il trasferimento dei diritti primari di capacità tra gli utenti della rete, conformemente all’articolo 8;

g) i dettagli sulle questioni relative al mercato al dettaglio contemplate dall'articolo 8 bis ;

h) i dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater , paragrafo 3.

2. Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

La Commissione può modificare le linee guida di cui al primo comma e adottare linee guida sulle questioni enumerate al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.”

44. All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.";

45. L'articolo 16, lettera b) è sostituito dal seguente:

“ b) agli interconnector tra Stati membri, agli impianti di stoccaggio e di GNL nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20 o 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell’articolo 6 bis , paragrafo 4 del presente regolamento; oppure”

46. L'Allegato è modificato come segue:

a) il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:

“Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto”;

b) il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale, e”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

[1] COM(2007) 1.

[2] Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo approva l’istituzione di un meccanismo indipendente che consenta alle autorità nazionali di regolamentazione di cooperare e adottare decisioni su importanti aspetti transfrontalieri, mentre il rapporto Vidal Quadras stabilisce che il Parlamento europeo "accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione a livello dell’UE, attraverso un organismo UE, quale modo per promuovere un approccio più europeo alla regolamentazione dei problemi transfrontalieri; sottolinea che la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di guida, pur non pregiudicando l’indipendenza delle autorità di regolamentazione; è del parere che le decisioni delle autorità di regolamentazione debbano essere adottate su questioni tecniche e commerciali specificamente definite e con cognizione di causa, considerando, se del caso, il punto di vista dei gestori di sistemi di trasmissione (GST) e degli altri principali interessati, ed essere giuridicamente vincolanti".

[3] COM(2005) 59.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] Secondo la definizione contenuta nell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE e nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.

[6] Un organigramma sarà allegato alla relazione.

[7] Ad esempio, nel settore dell’elettricità, è chiaro che la definizione di codici tecnici va determinata per ciascuna area sincrona per alcuni aspetti.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

[13] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

[14] COM (2007) 1.

[15] COM (2006) 841.

[16] SEC (2006) 1724.

[17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[18] GU C 255, del 21.10.2006, pag. 1.

[19] GU L …

[20] GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

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