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Document L:2013:058:FULL
Official Journal of the European Union, R 058, 01 March 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 058, 01 marzo 2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 058, 01 marzo 2013
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.058.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2013/110/UE |
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2013/111/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 177/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
82,8 |
MA |
62,8 |
|
TN |
79,5 |
|
TR |
101,9 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
170,1 |
|
TR |
177,6 |
|
ZZ |
179,8 |
|
0709 91 00 |
EG |
72,9 |
ZZ |
72,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
39,4 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
81,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,3 |
IL |
71,6 |
|
MA |
60,9 |
|
TN |
54,7 |
|
TR |
62,9 |
|
ZZ |
60,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
67,9 |
ZZ |
67,9 |
|
0808 10 80 |
BR |
96,8 |
CL |
110,1 |
|
CN |
82,2 |
|
MK |
35,9 |
|
US |
179,8 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
118,9 |
CL |
145,2 |
|
CN |
84,0 |
|
TR |
179,9 |
|
ZA |
110,8 |
|
ZZ |
127,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 178/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2013
relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2012/2013 relativa alle importazioni di zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 a dazio doganale ridotto. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre. |
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della seconda gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per lo zucchero di cui ai codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10. |
(4) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la seconda gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 febbraio 2013, per lo zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 è fissato, in conformità all’allegato del presente regolamento, un dazio doganale minimo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
(EUR/t) |
|||||
Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
||||
1 |
2 |
||||
1701 14 10 |
141,00 |
||||
1701 99 10 |
161,00 |
||||
|
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 179/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o marzo 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o marzo 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o marzo 2013
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
15.2.2013-27.2.2013
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/8 |
DECISIONE 2013/109/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2013
che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) |
Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1o giugno 2013. |
(3) |
È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili. |
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/739/PESC è così modificata:
(1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
(2) |
l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31 La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BURTON
(1) GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/9 |
DECISIONE N. 1 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del 23 dicembre 2011
sull’adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio
(2013/110/UE)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l’accordo di libero scambio tra la l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1), (di seguito l’«accordo»), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l’articolo 15.1, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 15.1, paragrafo 4, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, fatta eccezione per il Comitato per la cooperazione culturale, a norma dell’articolo 3.3 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo. |
(2) |
Il Comitato per il commercio ha l’autorità esclusiva di adottare decisioni nelle aree di competenza dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro, salva diversamente disposto dall’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. |
Il regolamento interno del Comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato. |
2. |
La presente decisione entra in vigore il 23 dicembre 2011. |
Fatto il 23 dicembre 2011
Per il comitato per il commercio
Ministro del commercio della Repubblica di Corea
Kim JONG-HOON
Commissario per il commercio della Commissione europea
Karel DE GUCHT
(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato per il commercio, istituito a norma dell’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, («l’accordo»), adempie ai propri compiti come indicato all’articolo 15.1 dell’accordo ed è responsabile dell’attuazione generale dell’accordo.
2. A norma dell’articolo 15.1, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE, da un lato, e i rappresentanti della Corea, dall’altro.
3. Il Comitato per il commercio è copresieduto dal ministro del commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio. I presidenti possono farsi rappresentare da persone da essi designate, come stabilito all’articolo 15.1, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 2
Rappresentanza
1. Ciascuna parte è tenuta a comunicare all’altra parte l’elenco dei propri membri facenti parte del comitato per il commercio. L’elenco viene gestito dal segretariato del comitato per il commercio.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica il nome di quest’ultimo al presidente del Comitato per il commercio prima della riunione nella quale sarà sostituito. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 3
Riunioni
1. Il Comitato per il commercio si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o a Seul, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. A titolo eccezionale e ove le due parti siano d’accordo, le riunioni del Comitato per il commercio possono svolgersi per video o teleconferenza.
3. Ciascuna riunione del Comitato per il commercio è convocata dal segretariato dello stesso ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L’avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del Comitato per il commercio ai membri del Comitato per il commercio non più tardi di 28 giorni prima dell’inizio della sessione, salvo diversamente convenuto dalle parti.
Articolo 4
Delega
I membri del Comitato per il commercio possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, i presidenti del Comitato per il commercio sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
Articolo 5
Osservatori
Il Comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.
Articolo 6
Segretariato
Il segretariato del Comitato per il commercio è assicurato congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti a norma dell’articolo 15.6 dell’accordo.
Articolo 7
Documenti
Qualora le deliberazioni del Comitato per il commercio siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del Comitato per il commercio come documenti dello stesso.
Articolo 8
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata ai presidenti del Comitato per il commercio va inoltrata al segretariato del Comitato per il commercio che la trasmette per conoscenza ai membri dello stesso comitato.
2. La corrispondenza proveniente dai presidenti del Comitato per il commercio va inviata ai destinatari dal segretariato del Comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa per conoscenza, ove del caso, agli altri membri di detto comitato.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del Comitato per il commercio elabora l’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del Comitato per il commercio nonché ai presidenti del Comitato per il commercio almeno 7 giorni prima della riunione.
2. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del Comitato per il commercio ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno da una parte, insieme ai documenti pertinenti, almeno 14 giorni prima dell’inizio della riunione.
3. Il Comitato per il commercio adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di punti che non figurino nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
4. I presidenti del comitato per il Commercio, previo accordo, possono invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. I presidenti del Comitato per il commercio, previo accordo, possono abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbale
1. Il segretariato del Comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all’ordine del giorno, indicando, se del caso:
a) |
la documentazione presentata al Comitato per il commercio; |
b) |
tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Comitato per il commercio; infine |
c) |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici. |
3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del Comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Le parti devono approvare per iscritto il verbale entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato il verbale, due copie sono firmate dal segretariato del Comitato per il commercio e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. I membri del Comitato per il commercio ricevono una copia del verbale firmato.
Articolo 11
Relazioni
Il Comitato per il commercio riferisce al comitato misto dell’accordo quadro sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto, a norma dell’articolo 15.1, paragrafo 5, dell’accordo.
Articolo 12
Decisioni e raccomandazioni
1. Il Comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, a norma dell’articolo 15.4 dell’accordo.
2. Tra una riunione e l’altra, il Comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio.
3. Nelle situazioni in cui l’accordo riconosce al Comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del Comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e un’indicazione dell’oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Comitato per il commercio sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti dello stesso comitato.
Articolo 13
Pubblicità e riservatezza
1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato per il commercio non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al Comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi, informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l’altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell’articolo 15.1, paragrafo 7, dell'accordo.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato per il commercio (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 15
Comitati specializzati e gruppi di lavoro
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato per il commercio è coadiuvato dai comitati specializzati e dai gruppi di lavoro istituiti sotto i suoi auspici.
2. Il Comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l’attuazione dell’accordo, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro, vanno inoltrati in contemporanea al segretariato del comitato per il commercio.
3. In ciascuna delle sue riunioni ordinarie, il Comitato per il commercio riceve da ciascun comitato specializzato e gruppo di lavoro dei rapporti sulle relative attività.
4. Ciascun Comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che va comunicato al comitato per il commercio.
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/13 |
DECISIONE N. 2 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del 23 dicembre 2011
relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all’articolo 14.18 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(2013/111/UE)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l’accordo di libero scambio tra la l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 («le parti» e «l’accordo»), in particolare l’articolo 14.18,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie che prevede il ricorso ad un collegio arbitrale. |
(2) |
In caso di controversia, le parti si consultano per giungere ad un accordo sulla composizione del collegio arbitrale; in assenza di accordo, la composizione del collegio viene stabilita per estrazione a sorte da un elenco di nomi. |
(3) |
Tali elenchi di nomi vanno compilati dal Comitato per il commercio a norma dell’articolo 14.18 dell’accordo. |
(4) |
Le parti hanno compilato di comune accordo un elenco di 15 nomi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. |
L’elenco dei 15 arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione. |
2. |
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione. |
Fatto il 23 dicembre 2011
Per il Comitato per il commercio
Ministro del commercio della Repubblica di Corea
Kim JONG-HOON
Commissario per il commercio della Commissione europea
Karel DE GUCHT
(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI
Arbitri proposti dalla Corea
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Dukgeun AHN |
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Seungwha CHANG |
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Sungjoon CHO |
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Joongi KIM |
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Jaemin LEE |
Arbitri proposti dall’UE
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Jacques BOURGEOIS |
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Claus-Dieter EHLERMANN |
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Pieter Jan KUIJPER |
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Giorgio SACERDOTI |
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Ramon TORRENT |
Presidenti
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William DAVEY (USA) |
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Merit JANOW (USA) |
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Virachai PLASAI (Thailandia) |
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Helge SELAND (Norvegia) |
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Florentino FELICIANO (Filippine) |