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Document JOL_1992_192_R_0057_055
Council Decision of 15 June 1992 on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco fixing the additional amount to be deducted from the levy on imports into the Community of untreated olive oil, originating in Morocco, for the period 1 November 1987 to 31 December 1993 #Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco fixing the additional amount to be deducted from the levy on imports into the Community of untreated olive oil, originating in Morocco, for the period 1 November 1987 to 31 December 1993
Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1 novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco
GU L 192 del 11.7.1992, p. 57–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
92/351/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0057
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco (92/351/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1), entrato in vigore in data 1o novembre 1978, in particolare l'allegato B di detto accordo, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario del Marocco, DECIDE: Articolo 1 l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario del Marocco, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.