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Dokument 7ae7f37f-8145-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Konsolidované znenie: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8581] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02015D2279 — IT — 16.02.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2279 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8581]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 322 del 8.12.2015, pag. 58)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019

  L 244

8

24.9.2019

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021

  L 55

4

16.2.2021




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2279 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8581]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato NK603 × T25 di cui al punto b) dell'allegato alla presente decisione viene assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, viene concessa l'autorizzazione, alle condizioni stabilite nella presente decisione, ai seguenti prodotti:

a) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

b) 

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

c) 

granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  
Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «granturco».
2.  
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, o da esso costituiti, e sui documenti che li accompagnano, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.  
Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell'allegato.
2.  
Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

▼M2

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.

▼B

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

▼M2

Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

▼B




ALLEGATO

▼M2

a) 

Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

NomeBayer Agriculture BV

IndirizzoScheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.

▼B

b) 

Designazione e specifiche dei prodotti:

1) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

2) 

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

3) 

granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 descritto nella domanda esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio.

c) 

Etichettatura:

1) 

Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».

2) 

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, o da esso costituiti, e nei documenti che li accompagnano, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

d) 

Metodo di rilevamento:

1) 

Metodi quantitativi, evento-specifici basati sulla PCR in tempo reale, per il granturco MON-ØØ6Ø3-6 e ACS-ZMØØ3-2; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati su DNA genomico estratto dai semi del granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

2) 

metodo convalidato dal laboratorio UE di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx);

3) 

materiale di riferimento: ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all'indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue) e AOCS 0306-H6 e AOCS 0306-C2 (per ACS-ZMØØ3-2) accessibili attraverso l'American Oil Chemists Society all'indirizzo http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248).

e) 

Identificatore unico:

MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2

f) 

Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica:

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato].

g) 

Condizioni o restrizioni all'immissione sul mercato, all'uso o alla manipolazione dei prodotti:

non pertinente.

h) 

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali:

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i) 

Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano:

non pertinente.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Začiatok