Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex
Dokument 7ae7f37f-8145-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision (EU) 2015/2279 of 4 December 2015 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2015) 8581) (Only the Dutch and French texts are authentic) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Konsolidované znenie: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8581] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8581] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02015D2279 — IT — 16.02.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2279 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2015 che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8581] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 322 del 8.12.2015, pag. 58) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019 |
L 244 |
8 |
24.9.2019 |
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 |
L 55 |
4 |
16.2.2021 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2279 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2015
che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 8581]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato NK603 × T25 di cui al punto b) dell'allegato alla presente decisione viene assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, viene concessa l'autorizzazione, alle condizioni stabilite nella presente decisione, ai seguenti prodotti:
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per dieci anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 8
Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
Richiedente e titolare dell’autorizzazione:
NomeBayer Agriculture BV
IndirizzoScheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio
Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.
Designazione e specifiche dei prodotti:
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 descritto nella domanda esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio.
Etichettatura:
Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, o da esso costituiti, e nei documenti che li accompagnano, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).
Metodo di rilevamento:
Metodi quantitativi, evento-specifici basati sulla PCR in tempo reale, per il granturco MON-ØØ6Ø3-6 e ACS-ZMØØ3-2; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati su DNA genomico estratto dai semi del granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;
metodo convalidato dal laboratorio UE di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx);
materiale di riferimento: ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all'indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue) e AOCS 0306-H6 e AOCS 0306-C2 (per ACS-ZMØØ3-2) accessibili attraverso l'American Oil Chemists Society all'indirizzo http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248).
Identificatore unico:
MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2
Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica:
[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato].
Condizioni o restrizioni all'immissione sul mercato, all'uso o alla manipolazione dei prodotti:
non pertinente.
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali:
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].
Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano:
non pertinente.
Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.