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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 161, 25 giugno 2008


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
25 giugno 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 161/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5032 — Roxel/Protac) ( 1 )

1

2008/C 161/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 161/03

Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti

2

2008/C 161/04

Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti

3

 

Commissione

2008/C 161/05

Tassi di cambio dell'euro

4

2008/C 161/06

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

5

2008/C 161/07

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 gennaio 2008 concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio — Relatore: Repubblica ceca

6

2008/C 161/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 23 gennaio 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio) ( 1 )

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 161/09

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Corte di giustizia

2008/C 161/10

Invito a presentare candidature — Direttore generale (gradi AD15-AD16) della Biblioteca, ricerca e documentazione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee

16

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2008/C 161/11

Bando di concorso generale EPSO/AST/66/08

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 161/12

Aiuto di Stato — Francia — Aiuto di Stato C 24/08 (ex NN 38/07) — Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca: misure fiscali — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5032 — Roxel/Protac)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 161/01)

Il 21 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5032. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 161/02)

Il 4 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5094. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/2


Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2008/C 161/03)

Bruxelles, 22 aprile 2008

N. rif. 3668

La rappresentanza permanente della Romania presso l'Unione europea porge i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e in aggiunta alla sua nota verbale n. 1629, del 21 febbraio 2007, nonché in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, in relazione al meccanismo di reciprocità, si pregia di comunicare che, in seguito alla decisione del governo del Brunei Darussalam relativo alla soppressione dell'obbligo del visto, i cittadini rumeni sono esentati, a decorrere dal 1o febbraio 2008, dall'obbligo dei visti per soggiorno fino a 30 giorni.

Un notifica simile alla presente è stata inviata alla Commissione dell'Unione europea.

La rappresentanza permanente della Romania coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/3


Notifica della Romania relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2008/C 161/04)

Bruxelles, 9 maggio 2008

N. rif. 4185

La rappresentanza permanente della Romania presso l'Unione europea presenta i suoi complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e in aggiunta alla sua nota verbale n. 1629, del 21 febbraio 2007, nonché in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, in relazione al meccanismo di reciprocità, si pregia di comunicare che a decorrere dal 19 marzo 2008 la Repubblica di Singapore ha deciso di estendere da 30 a 90 giorni la durata del soggiorno senza visto per i cittadini rumeni che si recano in tale paese. Al loro arrivo nella Repubblica di Singapore, ai cittadini rumeni sarà consentito fare ingresso nel territorio di tale paese senza visto per un periodo di 30 giorni, che può successivamente essere prorogato dalle autorità competenti in materia di immigrazione fino a 90 giorni.

Un notifica simile alla presente è stata inviata alla Commissione dell'Unione europea.

La rappresentanza permanente della Romania coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua altissima considerazione.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


Commissione

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 giugno 2008

(2008/C 161/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5568

JPY

yen giapponesi

168,00

DKK

corone danesi

7,4589

GBP

sterline inglesi

0,79095

SEK

corone svedesi

9,4026

CHF

franchi svizzeri

1,6185

ISK

corone islandesi

131,35

NOK

corone norvegesi

7,9745

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,075

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

239,16

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7025

PLN

zloty polacchi

3,3663

RON

leu rumeni

3,6793

SKK

corone slovacche

30,344

TRY

lire turche

1,9173

AUD

dollari australiani

1,6326

CAD

dollari canadesi

1,5823

HKD

dollari di Hong Kong

12,1544

NZD

dollari neozelandesi

2,0576

SGD

dollari di Singapore

2,1305

KRW

won sudcoreani

1 609,73

ZAR

rand sudafricani

12,5556

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6951

HRK

kuna croata

7,2473

IDR

rupia indonesiana

14 420,64

MYR

ringgit malese

5,0666

PHP

peso filippino

69,200

RUB

rublo russo

36,7520

THB

baht thailandese

52,200

BRL

real brasiliano

2,5089

MXN

peso messicano

16,1096


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/5


Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 161/06)

In data 30 luglio 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento CE sulle concentrazioni»). Con tale operazione l'impresa Norddeutsche Affinerie AG («NA», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE sulle concentrazioni il controllo dell'insieme dell'impresa Cumerio S.A. («Cumerio», Belgio) mediante offerta pubblica annunciata il 27 giugno 2007.

Dopo un esame preliminare della notifica, la Commissione ha concluso che la transazione proposta consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo su Cumerio da parte di NA attraverso un'offerta pubblica di acquisizione di tutte le azioni, opzioni e warrant in circolazione e quindi costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE sulle concentrazioni.

Per permettere alla Commissione di poter dissipare qualsiasi eventuale serio dubbio nella fase I, le parti hanno presentato una proposta di misure correttive il 28 agosto 2007.

La Commissione, dopo aver esaminato la notifica ed effettuato un'indagine di mercato delle misure correttive proposte sulla base delle informazioni disponibili nella fase I, ha concluso che i suoi dubbi non potevano essere dissipati e il 18 settembre 2007 ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE sulle concentrazioni.

NA non ha chiesto di avere accesso ai principali documenti del fascicolo secondo le norme previste nelle migliori pratiche per i casi di concentrazione.

Al termine di uno studio approfondito del mercato, i servizi della Commissione hanno concluso che l'operazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso e quindi è compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Di conseguenza, non è stata inviata alle parti nessuna comunicazione delle obiezioni.

Al consigliere-auditore non sono state presentate richieste o osservazioni né da dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non richiede particolari osservazioni riguardo al diritto degli interessati ad essere sentiti.

Bruxelles, 8 gennaio 2008.

Karen WILLIAMS


25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/6


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 9 gennaio 2008 concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio

Relatore: Repubblica ceca

(2008/C 161/07)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

2.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni della Commissione dei mercati rilevanti del:

a)

mercato mondiale dei rottami di rame;

b)

mercato mondiale dei catodi di rame;

c)

mercato SEE delle balle di rame;

d)

mercato SEE delle forme di rame per cui un'ulteriore eventuale sottosegmentazione in forme di rame senza ossigeno e in altre forme di rame può essere lasciata aperta nel caso di specie.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le definizioni dei mercati rilevanti per i vari prodotti semifiniti di rame e il loro ambito geografico possono essere lasciate aperte nel caso di specie.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti non coordinati sul mercato mondiale dei rottami di rame, di natura tale da ritardare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti non coordinati sul mercato SEE delle barre di rame, di natura tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti non coordinati sul mercato SEE delle forme di rame di natura tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

Uno Stato membro non è d'accordo.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti verticali sui mercati a valle dei catodi di rame di natura tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti verticali sui mercati a valle delle forme di rame di natura tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

Uno Stato membro non è d'accordo.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non produrrà effetti coordinati sul mercato SEE delle forme di rame di natura tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

Uno Stato membro non è d'accordo. Un altro Stato membro si astiene.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Uno Stato membro non è d'accordo. Un altro Stato membro si astiene.


25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 23 gennaio 2008

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 161/08)

Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , e in particolare all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. La versione non riservata della decisione integrale figura nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

I.   SINTESI

1.

Il 30 luglio 2007 la Commissione ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento comunitario sulle concentrazioni») in base alla quale l'impresa Norddeutsche Affinerie («NA», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo sulla società belga Cumerio SA («Cumerio», Belgio), mediante offerta pubblica di acquisto annunciata il 27 giugno 2007.

2.

NA è una società per azioni tedesca con vari stabilimenti di produzione ad Amburgo, Emmerich e Lünen (Germania). NA produce catodi di rame (ad Hamburg e Lünen), ulteriormente trasformati in barre (Amburgo e Emmerich) e forme di rame (sia bramme che billette ad Amburgo). A valle della produzione di forme di rame, attraverso la sua controllata Prymetall GmbH & Co. KG («Prymetall»), situata a Stolberg (Germania), NA è attiva anche nella produzione e vendita di prodotti semilavorati di rame. Inoltre, NA detiene (indirettamente, attraverso Prymetall) il 50 % della società Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG («Schwermetall», Germania), che produce forme di rame e nastri di rame prelaminati. L'altro partner in JV Schwermetall è Wieland Werke AG («Wieland», Germania), altro produttore di forme di rame (destinate unicamente alla trasformazione interna), nonché di prodotti semilavorati e di prodotti finiti di rame. Sia Wieland che Prymetall acquistano forme di rame e nastri di rame prelaminati da Schwermetall. Infine, NA detiene una quota pari a 60 % di Deutsche Giessdraht GmbH («Deutsche Giessdraht», Germania), produttore di rame che controlla congiuntamente Corporacion Nacional del Cobre de Chile («Codelco», Cile), la quale ne detiene il rimanente 40 %.

3.

Cumerio è una società per azioni belga che possiede stabilimenti di produzione ad Olen (Belgio), Pirdop (Bulgaria), Avellino (Italia) e, tramite la sua affiliata Swiss Advanced Materials AG, a Yverdons-les-Bains (Svizzera). Cumerio è attiva nella produzione di catodi di rame (Olen, Pirdop), barre di rame (Olen, Avellino) e forme di rame (sia bramme che billette ad Olen), nonché a valle della produzione di barre di rame, in minor misura di fili di rame (Avellino) e profilati (Yverdon-les-Bains). Diversamente da NA, che è presente nella produzione a valle di forme e di nastri di rame prelaminati, Cumerio non è attiva nella produzione di prodotti semilavorati di rame.

4.

La holding austriaca A-TEC Industries AG («A-TEC»), gruppo industriale internazionale attivo nel campo dei sistemi di propulsione elettrica, dell'ingegneria impiantistica, degli utensili per macchinari e della metallurgia, detiene una quota del 13,75 % in NA nonché una quota del 25 %, oltre ad un'azione, in Cumerio. A-TEC possiede il 100 % delle azioni di Montanwerke Brixlegg AG («Brixlegg»), che è il principale concorrente di NA e di Cumerio per le forme di rame.

5.

L'operazione proposta consiste nell'acquisto del controllo esclusivo su Cumerio da parte di NA attraverso un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni, option e warrant in circolazione.

6.

Per permettere alla Commissione di dissipare eventuali seri dubbi nella fase I, il 28 agosto 2007 le parti hanno presentato una proposta di misure correttive offrendo di vendere l'intera linea di produzione delle forme di rame di Cumerio.

7.

Il test di mercato delle misure correttive proposte è risultato piuttosto negativo. La Commissione ha concluso, sulla base delle informazioni disponibili nella fase I, che non potevano essere dissipati i dubbi relativi ai potenziali effetti unilaterali sul mercato (mercati) delle forme di rame. Pertanto, il 18 settembre 2007, la Commissione ha deciso di avviare la fase II aprendo un'indagine.

8.

L'indagine di mercato effettuata nella fase II ha rivelato che la nuova società sul mercato libero SEE delle forme di rame continuerà ad essere sottoposta alla pressione concorrenziale sia dei produttori diretti di forme di rame per uso proprio che degli acquirenti di forme di rame che eventualmente integrino il mercato a monte. Inoltre, sulla base delle caratteristiche del mercato di forme di rame, della sua struttura, delle restrizioni esercitate dalla sovraccapacità e dalla pressione concorrenziale esercitata dai mercati a valle dei prodotti semilavorati di rame, si è concluso che l'operazione non minaccia di ostacolare in modo significativo l'effettiva concorrenza sul mercato delle forme di rame nel SEE. Ciò premesso, la nuova società non sarà in grado di attuare con successo alcuna strategia di restrizione di accesso alle materie prime sui mercati a valle dei prodotti semilavorati di rame.

9.

Di conseguenza, si propone di adottare una decisione di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

II.   SINTESI ESPLICATIVA

A.   I MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTE

10.

Il settore di attività oggetto dell'operazione proposta è l'industria del rame.

1.   Industria del rame

11.

Il rame è un prodotto naturale ottenuto a partire dal minerale di rame. Una volta estratto dalla miniera, il minerale di rame viene arricchito nell'installazione di trasformazione in concentrato di rame. Sia il concentrato che i rottami di rame sono utilizzati per produrre catodi di rame. Per essere conforme alla norma del London Metal Exchange (LME) dei catodi di rame di grado A, ossia la norma più comunemente utilizzata negli scambi internazionali, i catodi devono presentare un tenore di rame pari almeno al 99,9935 % e un livello massimo definito di impurità varie tra cui argento, piombo, fosforo, ed altre per il rimanente 0,0065 % o meno. I catodi certificati non LME sono definiti fuori grado (off-grade). Il mercato LME è considerato come il principale mercato per lo scambio del rame a livello mondiale e di conseguenza il «prezzo LME» è considerato il prezzo mondiale del rame.

12.

I catodi di rame costituiscono la materia principale per produrre sia le barre che le forme di rame.

13.

Le barre di rame sono pezzi di rame sottili, lunghi e di sezione circolare essenzialmente prodotti nel diametro da 8 mm. Le barre di rame sono la materia principale di base per i cavi elettrici, i cavi d'installazione e i cavi e fili di comunicazione. Le barre di rame possono inoltre essere trasformate, ad esempio, in fili trafilati e sagomati, profilati e pepite.

14.

Esistono due diversi tipi di forme di rame: le billette e le bramme. Le billette sono forme di rame a sezione circolare, di diametro da 100 a 800 mm e di lunghezza di circa 600 mm. Le bramme sono forme di rame a sezione rettangolare e di peso fino a 25 t per bramma. Le billette di rame sono ulteriormente trasformate in tubi, barre e profilati, mentre le bramme di rame sono utilizzate come materia prima per fabbricare nastri prelaminati e altri materiali laminati di rame.

15.

Le attività delle parti coincidono nella produzione di rottami di rame, catodi di rame, prodotti secondari derivanti dalla fusione e elettrolisi del rame, barre di rame, forme di rame. Benché Cumerio non fabbrichi prodotti di rame a valle ottenuti da forme di rame, questi mercati saranno analizzati rispetto sia agli effetti unilaterali che verticali sul mercato delle forme di rame.

2.   Rottami di rame

Definizione del mercato del prodotto

16.

La Commissione, in precedenti decisioni, ha rilevato che esiste un mercato distinto per i rottami di rame. L'esistenza di un mercato del prodotto distinto per i rottami di rame è stata confermata dall'indagine di mercato.

17.

Una persona che ha risposto all'indagine di mercato ha sostenuto che la raffinazione dei rottami di rame in base al cosiddetto accordo contrattuale di tolling potrebbe costituire un mercato del prodotto distinto dal mercato del rottame di rame.

18.

L'indagine di mercato ha dimostrato che non solo i produttori di forme di rame ma tutti i raffinatori di rame, all'interno e all'esterno del SEE, utilizzano i rottami di rame come materia prima. Vi è uno scambio notevole di rottame di rame. L'indagine di mercato ha confermato che il tolling dei rottami è uno dei vari modi utilizzati per eliminare il rottame di rame in maniera redditizia. La Commissione ha pertanto concluso che dal punto di vista della domanda il tolling di rottame di rame può sostituire la vendita di rottame di rame a raffinatori ed eventualmente anche a commercianti di rottame.

Definizione del mercato geografico

19.

L'indagine di mercato ha confermato che i fornitori e i commercianti di rottame di rame offrono il loro rottame su base mondiale e che molti acquirenti di rottame ubicati nel SEE lo acquistano anche presso fonti esterne al SEE.

3.   Catodi di rame

Definizione del mercato del prodotto

20.

Poiché la presente operazione non suscita riserve in termini di concorrenza sul mercato del prodotto dei catodi, conformemente a precedenti decisioni della Commissione, non è necessario stabilire se i catodi di grado LME oppure non di grado LME costituiscano l'unico mercato del prodotto o debbano invece essere distinti.

Definizione del mercato geografico

21.

Per quanto concerne la definizione del mercato geografico, coloro che hanno risposto all'indagine di mercato della Commissione nella presente operazione hanno confermato, in linea con precedenti decisioni della Commissione, che i catodi di rame formano oggetto di scambi mondiali.

4.   Barre di rame

Definizione del mercato del prodotto

22.

La produzione di barre di rame può essere realizzata mediante due processi diversi: i) mediante colata continua e laminazione; oppure ii) mediante colata diretta. Mentre il diametro delle barre di rame può variare da 8 a 25 mm, è di 8 mm per il 95 % della produzione totale europea, che funge da prodotto standard.

23.

La parte notificante ritiene che il mercato della produzione e dell'offerta di barre di rame costituisca un mercato unico e che non sia necessaria alcuna distinzione tra i due processi di produzione né tra i vari diametri. Ciò è conforme a precedenti decisioni della Commissione.

24.

L'indagine di mercato ha dimostrato che la sostituibilità tra barre di rame i) prodotte mediante colata continua e laminazione oppure ii) mediante colata diretta, dal punto di vista della domanda, è essenzialmente unilaterale.

25.

Per quanto concerne un'eventuale sottodivisione in funzione del diametro delle barre di rame, che varia da 8 a 25 mm, l'indagine di mercato ha dimostrato che i diversi diametri sono utilizzati per applicazioni differenti e che la maggior parte dei clienti acquista barre di rame di vari diametri diversi. L'indagine di mercato ha confermato l'elevato grado di sostituibilità dal lato dell'offerta.

Definizione del mercato geografico

26.

Conformemente a precedenti decisioni della Commissione e tenuto conto della dispersione dei fornitori di barre di rame in Europa, l'indagine di mercato ha evidenziato l'esistenza di circoli geografici che si sovrappongono attorno ai siti di produzione, il che incide sulla situazione concorrenziale degli uni e degli altri. Pertanto, il mercato geografico deve essere definito come mercato di ambito SEE.

5.   Forme di rame

Definizione del mercato del prodotto

27.

Le forme di rame sono prodotti colati secondo un processo continuo o quasi continuo in billette o bramme. A seconda del tenore di rame e del tenore di impurità, la parte notificante distingue forme di rame di differenti qualità quali forme di rame senza ossigeno (OF-Cu), elettrolitiche speciali (SE-Cu), elettrolitiche (E-Cu) e al fosforo (Ph-bearing Cu).

28.

Per quanto riguarda la sostituibilità tra billette e bramme dal lato della domanda, l'indagine di mercato ha dimostrato che le billette e le bramme non sono intercambiabili e dal loro punto di vista costituiscono mercati del prodotto distinti.

29.

Per quanto riguarda la sostituibilità delle forme di rame dal lato dell'offerta, la parte notificante ha sostenuto che i fornitori di forme di rame possono facilmente passare dalla produzione di billette alla produzione di bramme e viceversa entro un breve lasso di tempo e senza alcun investimento considerevole. Secondo la parte notificante altrettanto accade per la produzione di forme di diverse qualità di rame.

30.

Benché non sia possibile ai singoli produttori/trasformatori di rame di passare facilmente, sulla stessa linea di produzione, dalla produzione di bramme a quella di billette, e viceversa, l'indagine di mercato ha dimostrato che dal punto di vista dell'offerta le billette e le bramme sono intercambiabili.

31.

Quanto alle differenti qualità di rame, l'indagine di mercato ha dimostrato che possono in generale essere prodotte sulle stesse linee di produzione senza costi o con costi addizionali minimi. È stato inoltre confermato che, sotto il profilo della sostituibilità dal lato dell'offerta, le forme di rame di qualità differente non costituiscono mercati del prodotto distinti, salvo l'unica eventuale eccezione delle forme di OF-Cu (senza ossigeno).

32.

Tuttavia, dato che Cumerio non produce forme senza ossigeno, non occorre stabilire se dette forme costituiscano un mercato del prodotto rilevante distinto, in quanto ciò non incide sulla valutazione dell'operazione in esame sotto il profilo della concorrenza.

Definizione del mercato geografico

33.

La parte notificante afferma che il mercato geografico di riferimento per le forme di rame corrisponde per lo meno al SEE. L'indagine di mercato ha dimostrato che i costi di trasporto sono relativamente deboli rispetto al valore delle forme di rame. L'indagine di mercato ha soprattutto confermato che i fornitori ubicati nel SEE del mercato libero delle forme di rame vendono in tutto il SEE e, in certa misura, al di fuori del SEE, in Asia e in Nord America.

6.   Mercati a valle delle forme di rame

Definizione dei mercati del prodotto e geografico

34.

Le forme di rame sono successivamente trasformate in prodotti semilavorati di rame. L'indagine di mercato conferma che esistono differenti applicazioni per i prodotti di rame a valle delle forme, tra cui le più importanti sono l'ingegneria elettrica e l'industria elettronica; l'industria della costruzione, le telecomunicazioni, l'industria automobilistica e la costruzione di macchinari.

35.

Considerato che Cumerio non è attiva nella produzione a valle di prodotti semilavorati di rame non occorre, ai fini della valutazione, definire esattamente la demarcazione tra i diversi mercati dei vari prodotti semilavorati di rame e deciderne l'esatto ambito geografico, a livello SEE o mondiale.

B.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

1.   Effetti unilaterali

Effetti non coordinati sul mercato del rottame di rame

36.

Nel corso dell'indagine di mercato, alcuni clienti hanno espresso la preoccupazione che l'operazione in questione possa tradursi nella creazione di potere degli acquirenti, per cui la nuova entità potrebbe cercare di approfittare della sua posizione di acquirente sul mercato mondiale di rottame di rame per abbassarne il prezzo.

37.

Come stabilito negli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («gli ordinamenti sulle concentrazioni orizzontali»), l'aumentato potere degli acquirenti, se accertato, non è di per sé sufficiente per concludere che la concorrenza possa essere ostacolata in modo significativo.

38.

Risulta estremamente improbabile che dall'operazione in questione derivi un aumento del potere degli acquirenti. La percentuale aggregata di domanda di rottame di rame della nuova società si aggirerà sul [10-15] %. La nuova società si troverà esposta alla pressione concorrenziale di molti rivali e non sarà in grado di adottare un comportamento anticoncorrenziale su tale mercato.

39.

Considerato quanto sopra, si può concludere che l'operazione proposta non produrrà effetti unilaterali in conseguenza dei quali sarà ostacolata in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato mondiale del rottame di rame.

Effetti non coordinati sul mercato delle barre di rame

40.

In seguito all'operazione in questione, la nuova società diventerebbe il più grande fornitore di barre di rame del SEE. Mentre il [80-90] % della produzione è stato venduto a terzi, il resto è stato utilizzato all'interno dai fornitori di barre di rame per la loro propria produzione di fili, cavi e profilati. Sul mercato libero delle barre di rame, la nuova società deterrebbe una quota di mercato combinata del [30-40] % circa. Rispetto alla produzione totale di barre di rame, inclusa la produzione destinata ad uso interno, la quota di mercato cumulata della nuova società ammonterebbe al [20-30] %.

41.

Benché alcune persone che hanno risposto all'indagine di mercato e che acquistano barre di rame abbiano espresso la preoccupazione che l'accresciuta quota di mercato della nuova società potrebbe provocare un aumento dei prezzi e una limitazione della scelta, siffatte preoccupazioni possono essere smentite. Innanzi tutto, la nuova società si troverà ad affrontare un certo numero di grandi concorrenti attivi in tutto il SEE. In secondo luogo, la maggior parte dei clienti si rifornisce di barre di rame da due o tre fornitori diversi e considerano che vari altri fornitori costituiscano una scelta alternativa. In terzo luogo, la maggior parte dei fornitori di barre di rame ha una capacità disponibile e potrebbe aumentare le vendite sul mercato libero oppure espandere la propria produzione globale, in caso di aumento dei prezzi delle barre di rame.

42.

L'esistenza di altri forti concorrenti unitamente alla situazione attuale di sovraccapacità di barre di rame in ambito SEE, nonché la potenziale espansione della produzione attuale da parte dei concorrenti, continueranno ad esercitare una pressione concorrenziale e a limitare la capacità e l'incentivo, per la nuova società, ad aumentare i prezzi dopo la transazione.

Effetti non coordinati sul mercato delle forme di rame

43.

La principale caratteristica del consumo di forme di rame nel SEE è rappresentata dall'elevata proporzione del consumo per uso proprio: tale consumo è quasi cinque volte superiore alle vendite sul mercato libero.

44.

Sul mercato libero, le parti sono il principale fornitore di forme di rame nel SEE. La loro quota di mercato cumulata sul mercato libero delle forme di rame nel SEE si aggira sul [50-60] %. Sul mercato delle forme di rame, esclusa la qualità OF-Cu, la quota di mercato detenuta dalle parti in ambito SEE sarebbe del [50-60] %. Montanwerke Brixlegg, che appartiene ad A-TEC, è il principale concorrente con una quota di mercato del [20-30] %.

45.

Complessivamente, l'indagine di mercato ha dimostrato che la produzione e l'utilizzazione di forme di rame in ambito SEE, sia per successivo uso proprio che sul mercato libero, erano dettate da una dinamica situata tanto a monte quanto a valle della produzione delle forme di rame.

46.

In primo luogo, il prezzo del rame influenza tutta la catena di valorizzazione dell'industria del rame, dato che rappresenta circa il 95 % del valore (consumo per uso proprio) oppure del prezzo di vendita (acquisti sul mercato libero) di forme di rame. Soltanto meno del 5 % del valore o del prezzo di vendita delle forme di rame costituisce il valore aggiunto dai produttori di forme di rame.

47.

In secondo luogo, la dinamica concorrenziale è fortemente influenzata dai differenti gradi d'integrazione verticale dei vari operatori e/o dal posto che occupano nella catena di valorizzazione. Dato che i principali clienti della parte notificante sul mercato libero delle forme di rame hanno allo stesso tempo un'importante produzione interna, essi limitano la loro dipendenza rispetto alla parte notificante. Altri importanti produttori di forme di rame per uso proprio utilizzano interamente la loro produzione di rame per fabbricare prodotti semilavorati di rame.

48.

La Commissione ha cercato di valutare in quale misura fosse sostenibile un aumento dei prezzi sul mercato libero delle forme di rame. L'indagine di mercato ha confermato che la disponibilità di una considerevole riserva di capacità per la produzione di forme di rame continuerà ad essere una restrizione concorrenziale per la nuova impresa e ad impedirle di aumentare i prezzi delle forme di rame.

49.

Inoltre, in caso di aumento del prezzo delle forme di rame sul mercato libero, è possibile un'integrazione a monte degli utilizzatori di forme di rame che sarebbero quindi in grado di produrre le loro proprie forme.

50.

Inoltre, l'indagine di mercato ha confermato che i mercati a valle dei prodotti semilavorati di rame esercitano una pressione concorrenziale sul mercato a monte delle forme di rame. Ciò si verifica innanzitutto per il fatto che esistono più venditori (partecipanti sul mercato libero) sui mercati a valle di prodotti semilavorati di rame che sul mercato a monte delle forme di rame. In secondo luogo, per il fatto che i venditori integrati dispongono di capacità eccedentaria come accadrà per la nuova società; in terzo luogo, perché i venditori sui mercati a valle di prodotti semilavorati di rame si trovano ad affrontare la concorrenza di prodotti non di rame; in quarto luogo, perché sono esposti alla forte concorrenza di rivali situati al di fuori dell'Europa per quanto concerne i prodotti semilavorati di rame che servono per le applicazioni elettriche ed elettroniche.

51.

Sulla base delle caratteristiche del mercato delle forme di rame, della sua struttura, delle restrizioni esercitate dalla sovraccapacità e dalla pressione concorrenziale esercitata dai mercati a valle di prodotti semilavorati di rame, si conclude che l'operazione in causa non minaccia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato delle forme di rame nel SEE.

2.   Effetti verticali

52.

È stato indicato alla Commissione che la nuova impresa avrebbe la capacità di seguire, e sarebbe incentivata a farlo, una strategia di restrizione di accesso concernente il mercato dei prodotti semilavorati di rame sulla base della posizione che occupa sul mercato delle forme di rame. Tali preoccupazioni indicavano un'eventuale discriminazione a favore delle affiliate della nuova società (Schwermetall e Prymetall) che sono presenti sui mercati a valle dei prodotti semilavorati di rame.

53.

Come affermato negli orientamenti della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni non orizzontali, queste ultime «non rappresentano alcun rischio per la concorrenza effettiva salvo se l'impresa che sorge dalla concentrazione detiene un grado significativo di potere di mercato (il che non significa necessariamente posizione dominante) in almeno uno dei mercati interessati».

54.

Come dimostrato sopra, la posizione della nuova impresa sul mercato libero delle forme di rame a livello SEE resterebbe soggetta alla pressione concorrenziale sia dei produttori di forme di rame per uso proprio che degli acquirenti di forme di rame in grado di integrare il mercato a monte. Di conseguenza, la nuova impresa non avrà la capacità di intraprendere con successo una strategia di restrizione di accesso alle materie prime sui mercati a valle dei prodotti semilavorati di rame.

55.

Peraltro, anche se la nuova impresa decidesse di attuare siffatta strategia e se taluni acquirenti di forme di rame incontrassero difficoltà transitorie per rifornirsi delle forme di rame di cui hanno bisogno come materia prima, i mercati dei prodotti semilavorati di rame sono, come dimostrato sopra, concorrenziali e come minimo di ambito SEE. Di conseguenza, si può scartare qualsiasi effetto negativo sul benessere del consumatore finale.

56.

L'operazione di cui trattasi non minaccia quindi di ostacolare in modo significativo l'effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti semilavorati di rame.

3.   Effetti coordinati

57.

La Commissione ha inoltre esaminato se il fatto che A-TEC, principale concorrente delle parti sul mercato delle forme di rame del SEE, sia anche un'importante azionista di minoranza sia di NA che di Cumerio potesse provocare effetti coordinati su tale mercato. La nuova impresa e l'affiliata di A-TEC, Brixlegg, deterrebbero una quota di mercato congiunta pari al [70-80] % del mercato libero delle forme di rame in ambito SEE. Se si escludono le forme di rame senza ossigeno (OF-Cu), la nuova impresa e Brixlegg deterrebbero una quota di mercato congiunta del [70-80] % circa.

58.

La Commissione attualmente non dispone di indicazioni secondo cui A-TEC e la nuova impresa avrebbero l'intenzione di coordinare il loro comportamento sul mercato delle forme di rame.

59.

Perché il coordinamento possa essere sostenibile, sono necessarie tre condizioni, quali enunciate nella sentenza Airtours e integrate negli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

60.

Innanzi tutto, solo la minaccia credibile di ritorsioni tempestive e sufficienti dissuade le imprese dal dissociarsi. I mercati devono perciò essere sufficientemente trasparenti da permettere alle imprese partecipanti al coordinamento di controllare, con sufficiente certezza, se le altre imprese non si stanno discostando. Il risultato delle indagini di mercato per quanto concerne la trasparenza delle condizioni dei prezzi in questo mercato è misto. Qualora la nuova società e A-TEC tentassero di coordinare il loro comportamento concorrenziale, non si può infatti del tutto escludere che la posizione di A-TEC in quanto azionista di minoranza potrebbe assicurare ad A-TEC l'accesso ad informazioni su NA che altrimenti non avrebbe.

61.

In secondo luogo, il coordinamento non può durare se le conseguenze di una dissociazione non sono sufficientemente gravi da convincere le imprese partecipanti che è nel loro interesse attenersi ai termini del coordinamento. Qualora siano individuate deviazioni da un potenziale coordinamento da parte della nuova impresa o da parte di A-TEC, la loro capacità e i loro mezzi di ritorsione sembrerebbero del tutto diversi data la loro diversa capacità e posizione di mercato. Il fatto che la nuova società avrà maggiore capacità disponibile e deterrà una quota di mercato quasi tre volte superiore a quella di A-TEC probabilmente le conferirà una capacità di ritorsione superiore a quella di A-TEC. Allo stesso tempo, la posizione di azionista di minoranza potrebbe assicurare ad A-TEC la possibilità di sfruttare questa sua posizione per decidere misure di ritorsione sia utilizzando informazioni che non avrebbe in quanto semplice concorrente oppure opponendosi alla politica commerciale di NA in quanto azionista di maggioranza. Ciò premesso, non si può escludere che A-TEC e la nuova impresa possano considerarsi reciprocamente in grado di reagire a deviazioni rispetto a un potenziale coordinamento.

62.

In terzo luogo, affinché il coordinamento abbia successo, occorre che le azioni di imprese che non partecipano al coordinamento e dei potenziali concorrenti, nonché dei clienti, non compromettano l'esito atteso dal coordinamento. Se il coordinamento mirasse a ridurre la capacità globale di forme di rame sul mercato, ciò danneggerebbe soltanto i consumatori qualora le società non partecipanti al coordinamento non fossero in grado o non avessero sufficiente incentivo per reagire a tale diminuzione aumentando la loro propria capacità in maniera sufficiente per impedire una riduzione netta di capacità o per lo meno per rendere non redditizia la diminuzione di capacità coordinata.

63.

Infine, quand'anche la nuova impresa assieme ad A-TEC riuscisse ad attuare una strategia di coordinamento che non fosse del tutto compromessa dai concorrenti di forme di rame, le condizioni concorrenziali sui mercati dei prodotti di rame a valle impedirebbero a questi tentativi di avere un effetto anticoncorrenziale sui mercati a valle, aumentando i prezzi dei prodotti di rame per i consumatori.

64.

Di conseguenza, si può concludere che l'operazione proposta non avrà effetti coordinati tali da ostacolare in modo significativo l'effettiva concorrenza sul mercato SEE delle forme di rame.

III.   CONCLUSIONE

65.

Per le ragioni succitate, la decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo l'effettiva concorrenza sul mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso.

66.

Di conseguenza, la concentrazione deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento CE sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/13


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 161/09)

Numero dell'aiuto: XA 120/08

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla y León

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a los agricultores profesionales, a las explotaciones asociativas prioritarias, y a las cooperativas agrarias para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a la prestación de servicios a terceros en la actividad agraria; Ayudas a las inversiones colectivas

Base giuridica: Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias.

Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo y ayudas financiadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la realización de otras inversiones en las explotaciones agrarias.

Le informazioni contenute nel presente formulario si riferiscono esclusivamente agli aiuti previsti nel capitolo III

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: la sovvenzione prevista per le due linee di aiuto del capitolo III nel 2008 è pari a 4 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Le due linee di aiuto di cui al capitolo III de l'Orden prevedono i seguenti massimali:

Le definizioni di azienda agraria, prioritaria e di agricoltore sono quelle contenute nella legge n. 19, del 4 luglio 1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (di modernizzazione delle aziende agrarie) e nella legge n. 45, del 13 dicembre 2007, para el desarrollo sostenible del medio rural (per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente rurale), e in caso di future modifiche le definizioni saranno stabilite nella nuova legislazione nazionale e/o delle comunità autonome.

L'importo complessivo degli investimenti concessi a tutti i beneficiari dell'investimento collettivo non potrà essere superiore ai seguenti massimali:

a)

300 000 EUR per investimento approvato;

b)

1 500 EUR per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato;

c)

15 000 EUR per ogni ettaro in cui è stata introdotta o migliorata l'irrigazione

Data di applicazione: Il regime di aiuti si applicherà a decorrere dal 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime potrà restare in vigore fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo generale: migliorare le strutture e la diversificazione dell'economia rurale mediante incentivi agli investimenti nelle aziende agricole di Castiglia-León per ridurre i costi di produzione.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006: Investimenti nelle aziende agricole.

Investimenti sovvenzionabili

Gli aiuti saranno destinati a:

investimenti in nuove macchine e attrezzature, con esclusione dell'acquisto di trattori e di altri veicoli di trasporto,

in tutte le zone sfavorite potranno essere sovvenzionati gli investimenti aventi uno dei seguenti obiettivi:

la produzione di foraggi, ivi compreso il loro magazzinaggio, conservazione e la loro distribuzione,

la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune,

misure d'approvvigionamento idrico di minor entità destinate alla produzione di foraggi e compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi piccoli lavori di irrigazione e la costruzione o riparazione di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali del bestiame, sempre che, in entrambi i casi, la loro convenienza sia economicamente giustificata,

in tutte le zone di montagna potranno essere sovvenzionati inoltre gli investimenti aventi uno dei seguenti obiettivi:

la costruzione di punti d'acqua, inclusa la cattura e lavori relativi,

la costruzione o il miglioramento dei percorsi di accesso immediato ai pascoli o agli alpeggi, a prescindere dal loro regime di utilizzo,

la costruzione o il miglioramento dei ricoveri per gli animali, con le relative apparecchiature e servizi, compresi quelli destinati al bestiame in transumanza

Settore economico: Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: L'aiuto sarà concesso dalla Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería e sarà gestito dalla Junta de Castiglia-León

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Sito web: È possibile consultare il testo completo del regime di aiuti sul sito web della Junta de Castiglia-León:

http://www.jcyl.es/AyudaEstado20072013

Collegamenti diretti: http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/basesReguladoraSubvMejoraEstructurasAgrarias.doc

http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/ConvocatoriaAyudAgricProfesionExplotAsociativasCoopAgraInversColectiva.doc

Altre informazioni: La gestione degli aiuti sarà disciplinata dal decreto menzionato e sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento sul cumulo degli aiuti

Numero dell'aiuto: XA 122/08

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies

Base giuridica: Artikel 2:68 van de Regeling LNV-subsidies, artikel 71a van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 625 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 70 %

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto può essere sollecitato nel periodo dal 1o maggio al 30 maggio 2008 compreso. Gli ultimi pagamenti saranno effettuati non più tardi del 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono ammessi gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per perdite causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali. Con la presente modifica del Regeling LNV-subsidies le autorità dei Paesi Bassi intendono elargire un pagamento compensativo una tantum alle piccole e medie imprese agricole per i danni subiti a causa delle gelate estreme del 2005. L'importo della compensazione è calcolato con il sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Ulteriori precisazioni sul metodo di calcolo sono fornite alla parte 2 del promemoria esplicativo allegato al testo che modifica il Regeling LNV-subsidies e l'Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2008, Staatscourant n. 38, venerdì 22 febbraio 2008, pagina 10

Settore economico: Settore frutticolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73

2500 EK Den Haag

Nederland

Sito web: www.overheid.nl/op/

Spiegazione: sul sito web

http://www.overheid.nl/op/

Alla parte 2a occorre inserire nella sezione «zinsdeel»: «Regeling LNV-subsidies» oppure «Openstellingsbesluit LNV-subsidies». La misura d'aiuto si trova al primo risultato di ricerca

www.hetlnvloket.nl/portal

Spiegazione: sul sito web

http://www.hetlnvloket.nl/portal

Si deve cliccare sul tab «subsidies». La misura d'aiuto si trova nel risultato di ricerca

Altre informazioni: A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, dalle perdite ammissibili al beneficio del regime di aiuti devono essere detratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi sostenuti a causa di fattori diversi dalle avversità atmosferiche.

Questa condizione è stata soddisfatta. Al momento in cui le gelate hanno causato il danno in oggetto non vi era alcuna possibilità di stipulare un'assicurazione contro questo tipo di danni. Siffatta assicurazione si è resa disponibile solo dopo l'approvazione della Commissione europea (misura d'aiuto N 124/07). Altri costi occasionati dalle avversità atmosferiche non sono ammissibili all'aiuto.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 il danno ai raccolti viene calcolato a livello delle singole aziende.

Anche questa condizione è stata soddisfatta. L'indennizzo dipende dal danno ai raccolti valutato per ogni singola azienda.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

Le autorità dei Paesi Bassi hanno assimilato il danno causato dalle estreme gelate del 2005 ad una calamità naturale per il settore frutticolo, come può dedursi dal fatto di avere fissato un pagamento compensativo una tantum per questo settore nell'ambito della misura d'aiuto in oggetto. Per ulteriore documentazione si rinvia agli atti parlamentari (Kamerstukken) II 2005/06, 30 300, n. 20.

Infine, le autorità dei Paesi Bassi confermano che sono soddisfatte anche le altre condizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Corte di giustizia

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/16


Invito a presentare candidature — Direttore generale (gradi AD15-AD16) della Biblioteca, ricerca e documentazione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee

(2008/C 161/10)

Il posto di direttore generale (gradi AD15-AD16) della Biblioteca, ricerca e documentazione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo sarà prossimamente vacante. All'assegnazione di questo posto si provvederà in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

NATURA DELLE FUNZIONI

Sotto la diretta autorità del Cancelliere, il titolare del posto avrà il compito di organizzare, coordinare e gestire la direzione generale della Biblioteca, ricerca e documentazione.

Questa direzione generale, che conta circa 100 collaboratori, comprende un'importante biblioteca giuridica posta sotto la responsabilità di un direttore nonché un'équipe di ricercatori e di documentaristi raggruppati attualmente nell'ambito di quattro unità, una delle quali si occupa dell'informatica giuridica. Tale équipe assiste la Corte, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, in particolare mediante l'elaborazione di studi e di note di diritto comparato, di diritto internazionale e di diritto comunitario, e contribuisce alla diffusione della giurisprudenza in materia di diritto comunitario, in particolare mediante l'analisi giuridica e documentale delle decisioni dei giudici comunitari. Queste quattro unità di ricerca e documentazione saranno prossimamente riunite nell'ambito di un'unica direzione collegata al direttore generale.

REQUISITI

I candidati dovranno:

possedere una formazione giuridica completa sancita da un diploma universitario nonché una conoscenza approfondita del diritto comunitario,

dare prova di idoneità a dirigere e a coordinare i lavori di un'unità amministrativa importante,

disporre di conoscenze e di un'esperienza professionale approfondite nei settori trattati dalla direzione generale. Sarà presa particolarmente in considerazione l'esperienza in funzioni di organizzazione e di gestione di un organismo di ricerca e di documentazione giuridiche,

possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale delle Comunità europee e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee. Per ragioni di servizio è necessaria una buona conoscenza del francese.

DEPOSITO DELLE CANDIDATURE

Le candidature per tale posto dovranno pervenire alla Corte di giustizia, unicamente mediante posta elettronica, all'indirizzo elettronico: DG-BRD-CURIA@curia.europa.eu entro il 31 agosto 2008 alle 13.00. Le candidature dovranno essere corredate di un curriculum vitae dettagliato e di tutti gli altri documenti utili.

Lussemburgo, 17 giugno 2008.


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/18


BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/66/08

(2008/C 161/11)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale EPSO/AST/66/08 per l'assunzione di correttori linguistici (AST3) di lingua slovacca.

Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 161 A del 25 giugno 2008.

Informazioni supplementari sono disponibili sul sito EPSO: http://europa.eu/epso


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/19


AIUTO DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato C 24/08 (ex NN 38/07) — Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca: misure fiscali

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 161/12)

Con lettera del 20 maggio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione e della successiva lettera, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

Direzione F — Affari giuridici

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 19 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Il Fondo di prevenzione dei rischi della pesca è stato creato nel 2004.

Esso ha beneficiato di anticipi dello Stato francese, in primo luogo per poter far fronte alle fluttuazioni del costo del petrolio mediante l'acquisto e la rivendita di opzioni di acquisto sui mercati a termine del petrolio e, in secondo luogo, per compensare in parte l'elevato costo del carburante per le navi delle imprese di pesca che aderiscono al suddetto Fondo, quando il costo del carburante supera una determinata soglia.

La Commissione ha ritenuto, nella sua decisione sul caso C-9/2006 in data odierna, che questi anticipi costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Durante il procedimento formale d'esame del caso in questione, la Commissione ha constatato che il Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca e le imprese di pesca avevano beneficiato anche di un regime fiscale che, in primo luogo, permetteva al Fondo di essere esonerato dall'imposta sulle società per i redditi ricavati dalle attività sui mercati a termine del petrolio e, in secondo luogo, permetteva alle imprese di pesca di dedurre dai loro redditi le somme versate al Fondo a titolo di diritti di iscrizione, di contributi di garanzia e di altri contributi non connessi alla copertura del rischio.

Trattandosi di un fatto nuovo ignorato dalla Commissione al momento dell'avvio del procedimento formale d'esame, questi regimi fiscali non sono stati presi in considerazione nella decisione C-9/2006.

Tuttavia, per le stesse motivazioni esposte nella decisione C-9/2006, la Commissione ritiene che sussistano seri dubbi sulla compatibilità di questi aiuti con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commission a l'honneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations en sa possession et en complément des aides déjà analysées dans le cadre du dossier C-9/2006 concernant le fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP), elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 93 [devenu 88], paragraphe 2, du traité CE et par le règlement du Conseil (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article (1) en ce qui concerne les mesures fiscales qui lui sont consenties ainsi qu' à ses adhérents.

1.   PROCÉDURE

Par décision adoptée en date de ce jour à l'égard du régime C-9/2006, la Commission a décidé que les aides octroyées au FPAP sous forme d'avances pour l'acquisition d'options sur le marché du pétrole et les aides qui en ont résulté pour les entreprises de pêche en leur permettant, d'une part, de bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs achats de carburant et, d'autre part, de bénéficier d'une compensation partielle de leurs coûts de carburant, étaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

Dans le contexte de la procédure formelle d'examen du FPAP (2), la Commission a ensuite pris connaissance de l'existence d'un régime fiscal spécifique au FPAP et à ses adhérents. En effet, le cabinet Ménard, Quimbert et associés, avocats à Nantes, agissant en tant que Conseil du FPAP, a joint à l'un de ses courriers envoyés à la Commission suite à la publication de l'ouverture de la procédure formelle d'examen au Journal officiel des Communautés européennes deux lettres du ministère chargé du budget qui montrent l'existence d'un régime fiscal spécifique au FPAP et à ses adhérents. Ce régime fiscal n'a pas été examiné dans la décision C-9/2006, car il s'agissait d'un fait nouveau que la Commission ignorait au moment de l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

La Commission considère que les éléments en sa possession sont suffisamment explicites pour lui permettre de conclure à l'existence d'aides illégales.

Le dossier a ainsi été enregistré sous le numéro NN 38/2007.

2.   DESCRIPTION

Les deux lettres du ministère du budget sont, plus précisément, une lettre du Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire signée Alain Lambert et datée du 5 février 2004, et une lettre du secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire signée Dominique Bussereau et datée du 28 novembre 2004, toutes deux adressées à Monsieur Merabet, président du FPAP.

Le premier de ces courriers, du 5 février 2004, s'inscrit dans le contexte de la création du FPAP. Il indique que:

“—

le fonds constitué sous la forme d'un syndicat professionnel ne sera pas soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des cotisations versées par les patrons pêcheurs et des produits financiers issus du placement de la trésorerie,

les cotisations versées seront déductibles du résultat imposable des patrons pêcheurs l'année de leur versement. A titre exceptionnel, les premières cotisations versées au plus tard le 30 mars 2004 seront admises en déduction au titre des résultats 2003.”

Il donne également une indication sur les montants qui pourraient faire l'objet de cette déduction: la cotisation annuelle des patrons pêcheurs adhérents serait comprise entre 1 000 et 15 000 euros.

Le second courrier, du 28 novembre 2004, se concentre sur la déduction des revenus des cotisations versées par les adhérents. Il intervient dans le contexte d'une modification de la convention de garantie liant le FPAP à ses adhérents, qui permettrait désormais une restitution aux adhérents des cotisations versées et non utilisées au terme de la convention.

Il indique que:

“—

les cotisations versées par les adhérents en application de cette nouvelle convention seront bien déductibles, l'année de leur versement, dans la limite de 10 000 euros par an et par adhérent, ce plafond étant majoré de 25 % de la fraction du bénéfice comprise entre 40 000 et 80 000 euros,

les cotisations versées au-delà des limites précédentes au titre d'un projet de garantie mis en place par le fonds seront intégralement déductibles du revenu imposable des adhérents l'année de leur versement.”

Il est précisé au FPAP qu'un “bilan de cette expérimentation” devra être dressé fin 2006, et les aménagements éventuellement nécessaires étudiés. Il ne s'agit donc pas d'un régime fiscal accordé à titre permanent.

Par ailleurs, même s'il est prévu, d'après ce courrier du 28 novembre 2004, que les cotisations peuvent êtres déduites du revenu imposable l'année de leur versement, rien n'indique que la déduction de celles versées début 2004 (jusqu'à fin mars) sur les revenus de l'année 2003 soit remise en cause.

Il résulte de ces deux courriers que le régime fiscal accordé par le ministère des finances au FPAP et à ses adhérents comporte deux aspects:

d'une part, en faveur du FPAP, une exonération des impôts sur les sociétés,

d'autre part, pour les patrons-pêcheurs, la possibilité de déduire de leurs résultats imposables leurs contributions au FPAP.

Concernant le FPAP, la Commission suppose que la base juridique lui permettant de bénéficier de l'exemption de cet impôt est constituée par l'article 206, paragraphe 1bis, du code général des impôts (3) qui permet d'exonérer dans certaines conditions les syndicats professionnels. Dans ces conditions, il est fort possible qu'il bénéficie aussi de l'exemption de taxe professionnelle, prévue à l'article 1447 du même code en faveur des organismes bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 206, paragraphe 1bis.

Concernant la mesure fiscale en faveur des patrons-pêcheurs, un autre document communiqué par MQA dans le cadre de la procédure formelle d'examen du FPAP et intitulé “Mode d'emploi détaillé du Fonds de prévention des aléas pêche”, daté du 22 novembre 2004, confirme quelles sont ces contributions et leurs modalités de calcul. Il y est indiqué: “l'adhésion au fonds est prévue pour une durée de trois ans. Les cotisations au fonds pourront bénéficier d'une déduction fiscale dès leur versement”. L'adhésion se concrétise par la signature d'une convention de garantie qui est assortie du versement d'une cotisation composée de deux éléments: un droit d'adhésion fixe de 150 euros par navire et par an et une contribution annuelle calculée en fonction du volume de carburant assuré, c'est-à-dire du volume annuel de carburant que l'armateur estime nécessaire à l'exercice de son activité.

En ce qui concerne ces cotisations de garantie, la Commission observe que, selon les deux lettres du ministère chargé du budget, “les cotisations versées seront déductibles du résultat imposable des patrons pêcheurs l'année de leur versement”. De plus, celle du 28 novembre 2004 prévoit que “… la convention de garantie serait amendée afin notamment d'autoriser la restitution aux adhérents des cotisations versées et non utilisées”). Aussi, outre la déduction de leurs cotisations, les armateurs ont-ils probablement été assurés de récupérer le trop-versé de cotisations calculées en fonction d'un besoin de carburant estimé sur base déclarative. En outre, bien que cette récupération des cotisations versées mais non utilisées au terme de la convention de garantie soit prévue, aucun élément des documents communiqués à la Commission dans le cadre du dossier C-9/2006 ne montre que la déduction correspondant aux cotisations versées en trop devrait être corrigée; la déduction fiscale des cotisations liées à la totalité du volume de carburant assuré par l'armateur semble acquise définitivement dans sa totalité, même si la consommation a été moindre que prévue. L'interprétation des clauses du Mode d'emploi va dans le même sens: celui-ci distingue le volume assuré du volume consommé.

On ne peut donc exclure que le régime fiscal consenti par les autorités françaises ait pu inciter les armateurs à surestimer leur besoin de couverture dans le seul but de bénéficier de la déduction fiscale. Ainsi, par exemple, la cotisation due pour un chalutier de 24 mètres, ayant une consommation moyenne de 10 tonnes par semaine (4) et actif pendant 48 semaines par an serait de 480 × 3,5 euros par tonne soit 1680 euros. Ce montant, bien que correspondant à un navire qui est déjà gros consommateur de carburant, est à comparer à la fourchette de montants, de 1 000 à 15 000 Euros, indiquée dans le courrier du ministre du 5 février 2004, et se situe ainsi dans la partie basse de cette fourchette.

En plus des cotisations décrites ci-dessus, le “Mode d'emploi” mentionne, en page 3, des “cotisations non-affectées à un risque de garantie versées en vue de bénéficier du traitement fiscal agréé par le ministère du budget [qui] devront faire l'objet de chèques distincts”.

On déduit de cette phrase qu'il y a une autre source de financement du FPAP, qui est clairement identifiée par un paiement par chèque séparé. Cela doit être interprété dans le sens où les adhérents ont aussi la possibilité de verser des cotisations qui n'entrent pas dans le système de garantie et pour lesquelles ils bénéficient d'un traitement fiscal spécifique.

La Commission estime que l'ensemble de ces déductions fiscales constitue une incitation, pour les propriétaires de navire de pêche, à cotiser à ce fonds.

Enfin, la Commission relève que les statuts du FPAP prévoient une possibilité d'adhésion au syndicat pour des personnes dont l'activité n'est pas impliquée dans la pêche. Etant donné que le FPAP a le statut de syndicat professionnel, il est possible que ces cotisations ouvrent droit au bénéfice des dispositions spécifiques du même code général des impôts en faveur des syndicats, notamment la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater C. L'application de cette disposition fiscale constitue aussi, cette fois-ci en faveur des adhérents n'étant pas impliqués dans la pêche, une incitation à cotiser à ce fonds.

3.   APPRÉCIATION

La Commission constate que le régime fiscal consenti par les autorités françaises en faveur du FPAP et de ses adhérents doit être considéré, au regard des aides d'État, sous l'angle des avantages qu'il représente, d'une part pour le FPAP lui-même et, d'autre part, pour les entreprises de pêches adhérentes.

3.1.   Existence d'une aide d'État

Comme cela est exposé dans la décision C-9/2006, le FPAP doit être considéré comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. Le fait que le FPAP serait sans but lucratif ou est un syndicat est sans incidence à cet égard.

Par conséquent, la Commission considère que le régime fiscal accordé par les autorités françaises au FPAP lui procure, par rapport aux autres investisseurs privés agissant sur les marchés à terme des produits pétroliers, un double avantage:

en premier lieu, l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont bénéficie le FPAP constitue un allégement des charges qui pèsent normalement sur le budget des entreprises actives dans ce domaine,

en second lieu, l'avantage fiscal consenti aux adhérents du FPAP, quel que soit le type d'avantage fiscal considéré, constitue une incitation à contribuer aux recettes du FPAP; il permet ainsi au FPAP d'augmenter sa trésorerie alors que les autres entreprises actives dans ce domaine ne bénéficient pas d'un tel mécanisme.

Par ailleurs, il ressort des deux correspondances du ministère chargé du budget que l'avantage tiré de l'exonération d'impôts dont bénéficie le FPAP et l'avantage résultant du dispositif d'incitation fiscale lui permettant d'augmenter ses recettes ont bien été consentis par l'État. Il n'y a donc pas de doute sur le fait que l'utilisation de ces ressources d'État a été non seulement décidée, mais contrôlée par l'État. Dès lors, la Commission considère que l'avantage financier en faveur du FPAP est imputable à l'État (5).

Enfin, le FPAP bénéficie grâce, à ces mesures fiscales, d'un avantage financier par rapport aux autres sociétés intervenant sur les marchés à terme, qu'il s'agisse de sociétés habituellement actives sur ces marchés en France ou dans les autres États membres.

D'autre part, cet avantage financier accordé au FPAP a permis aux entreprises de pêche adhérentes d'acheter du carburant à un tarif préférentiel grâce à l'activité menée par le FPAP sur les marchés à terme des produits pétroliers.

En outre, pour ce qui est de la possibilité accordée aux armateurs de déduire de leurs revenus les contributions au FPAP, cette déduction entraîne un allégement des charges pesant normalement sur les entreprises de pêche bénéficiaires. Cette déduction a été décidée par le ministère chargé du budget et elle est donc imputable à l'État. Les entreprises ayant la possibilité de procéder à cette déduction bénéficient d'un avantage par rapport aux autres entreprises de pêche communautaires. De la même manière, cet avantage financier affecte les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Pour cette raison, il constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

3.2.   Compatibilité avec le marché commun

L'analyse développée dans la décision C-9/2006 conserve ici aussi toute sa pertinence. Il convient de reprendre, pour le compte de la présente décision, l'ensemble du raisonnement et des conclusions de cette décision.

Ainsi, de la même manière, il s'agit d'aides au fonctionnement dont les bénéficiaires sont le FPAP lui-même et les entreprises de pêche.

Aucune des dispositions, soit du traité CE, soit d'un instrument adopté par la Commission en matière d'aide d'État (règlement, lignes directrices, …) ne permet de considérer ces aides comme étant compatibles avec le marché commun.

4.   CONCLUSION

En conséquence, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de ces mesures d'aide avec le marché commun, tant en ce qui concerne l'aide en faveur du FPAP que l'aide en faveur des entreprises de pêche.

A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  Voir décision d'ouverture formelle de la procédure JO C 91 du 19.4.2006.

(3)  Disponible à l'adresse électronique suivante:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CGIMPO&code=

(4)  Montant de consommation fourni par le FPAP; cf. point 55 de la décision C-9/2006.

(5)  Affaires C-482/99, France c/. Commission, arrêt de la Cour du 16 mai 2002 et C-345/02, Pearle BV, arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004.


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