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Document JOL_1986_131_R_0051_021

Decisione del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau per un periodo di tre mesi a decorrere dal 15 marzo 1986
Accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau

GU L 131 del 17.5.1986, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31986D0182

86/182/CEE: Decisione del Consiglio del 6 maggio 1986 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau per un periodo di tre mesi a decorrere dal 15 marzo 1986

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 17/05/1986 pag. 0051


*****

FINÊDECISI DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau per un periodo di tre mesi a decorrere dal 15 marzo 1986

(86/182/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau (1), modificato dall'accordo firmato il 15 marzo 1983 (2), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno avviato i negoziati di cui all'articolo 17, secondo comma, dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo il 15 marzo 1986, data di scadenza del protocollo allegato all'accordo;

considerando che il 12 marzo 1986 le due parti hanno concordato la proroga di detto protocollo per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dal 15 marzo 1986, in attesa del risultato definitivo dei negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL

(1) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

(2) GU n. L 84 del 30. 3. 1983, pag. 1.

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