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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 269, 13 ottobre 2010


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.269.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
13 ottobre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/614/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

8

 

*

Regolamento (UE) n. 916/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison (DOP)]

19

 

*

Regolamento (UE) n. 917/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme de Montbrison (DOP)]

21

 

*

Regolamento (UE) n. 918/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa lisiecka (IGP)]

23

 

 

Regolamento (UE) n. 919/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

(2010/614/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni.

(2)

I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

(3)

Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico onde procedere alla seconda modifica dell’accordo di Cotonou.

(4)

I negoziati si sono conclusi il 19 marzo 2010 con la sigla, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri ACP-UE, dei testi che costituiscono la base dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l’accordo»).

(5)

L’accordo, la cui firma è prevista a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou.

(6)

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo.

(7)

L’applicazione provvisoria dell’accordo dovrebbe costituire una misura transitoria necessaria e sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che dev’essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), consiste nell’approvare l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità dell’allegato progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE.

Si possono convenire modifiche formali del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. …/2010 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 22 giugno 2010

relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («l’accordo di Cotonou»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Cotonou è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarlo mediante revisione ogni cinque anni.

(2)

I negoziati per la prima modifica dell’accordo di Cotonou si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L’accordo di modificativo è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

(3)

I negoziati per la seconda modifica dell’accordo di Cotonou sono stati aperti ufficialmente in occasione della riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE del 29 maggio 2009 e si sono conclusi a Bruxelles il 19 marzo 2010. L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou («l’accordo»), firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010, entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou.

(4)

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, il Consiglio dei ministri ACP-UE adotta le eventuali misure transitorie necessarie per il periodo compreso tra la data di firma e la data di entrata in vigore dell’accordo.

(5)

L’Unione europea, i suoi Stati membri e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («le parti») ritengono opportuno disporre l’applicazione provvisoria dell’accordo con effetto a decorrere dalla data della sua firma.

(6)

Le parti faranno il possibile per completare il processo di ratifica entro due anni dalla data della firma dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Applicazione provvisoria dell’accordo

L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («l’accordo»), si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 2

Attuazione della presente decisione ed entrata in vigore dell’accordo

L’Unione adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione della presente decisione. Si invitano gli Stati membri dell’Unione e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad adottare le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione.

Le parti fanno il possibile per espletare tutte le procedure necessarie all’entrata in vigore integrale dell’accordo entro due anni dalla data della sua firma.

Articolo 3

Entrata in vigore e validità della presente decisione

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui è firmato l’accordo.

Essa si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a Ouagadougou, addì 22 giugno 2010.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.


REGOLAMENTI

13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/5


REGOLAMENTO (UE) N. 914/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Il salicilato di sodio figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita per i bovini e i suini esclusivamente ad uso orale, ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano, nonché per tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci, esclusivamente per uso topico.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere i tacchini nella voce esistente per il salicilato di sodio, che è consentito esclusivamente ad uso orale.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari (in seguito CMV) ha fissato una dose giornaliera accettabile (DGA) per l'acido salicilico, il residuo marcatore del salicilato di sodio, di 0,38 mg/persona oppure 0,0063 mg/kg di peso corporeo impiegando i dati disponibili relativi all'acetilsalicilato, una sostanza correlata, e procedendo ai dovuti adeguamenti.

(6)

Facendo riferimento alla deplezione dei residui del salicilato di sodio nei tacchini trattati con la sostanza, processo che si verifica entro 24 ore, il CMV nel suo parere del 13 gennaio 2010 ha raccomandato LMR provvisori per muscoli, pelle, grasso, fegato e reni dei tacchini. Tali LMR provvisori rappresentano il 96 % della dose massima giornaliera di residui contenuti negli alimenti derivati dai tacchini.

(7)

Dato che non sono disponibili dati pertinenti sulla deplezione del salicilato di sodio nelle uova, il CMV non ha potuto valutare se la sostanza sia da considerare sicura nelle uova. Il salicilato di sodio non va pertanto impiegato sugli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(8)

È quindi opportuno modificare la voce relativa al salicilato di sodio riportata nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di inserire gli LMR provvisori raccomandati per il salicilato di sodio destinati ai tacchini, ad esclusione dell'impiego della sostanza sugli animali che producono uova destinate al consumo umano. L'LRM provvisorio che figura in tale tabella per il salicilato di sodio scade il 1o gennaio 2015.

(9)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2010.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce per il salicilato di sodio nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dal testo seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Salicilato di sodio

NON PERTINENTE

Bovini, suini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Per uso orale.

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

NESSUNA

Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente per uso topico

Acido salicilico

Tacchino

400 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o gennaio 2015

Agenti antinfiammatori/Agenti antinfiammatori non steroidei»

2 500 μg/kg

Pelle e grasso

200 μg/kg

Fegato

150 μg/kg

Rene


13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/8


REGOLAMENTO (UE) N. 915/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito a norma del regolamento (CE) n. 901/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3).

(2)

Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione europea.

(3)

Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di rilevabilità (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.

(4)

Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente, se del caso.

(5)

Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate nel sito Internet della Commissione (4). A determinate condizioni è opportuno consentire agli Stati membri di utilizzare metodi di screening qualitativi.

(6)

Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (5), la quale contiene i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(7)

È necessario valutare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti stabiliti dall'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (6) e dall'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (7) tenendo conto unicamente delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Occorre inoltre valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Tale valutazione va iniziata con alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi indicati nell'allegato I.

(9)

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

(10)

Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (CE) n. 901/2009 va abrogato nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2010.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso del 2011, 2012 e 2013, campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari indicate nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all'allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.

2.   I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri forniscono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2011, 2012 e 2013 rispettivamente entro il 31 agosto 2012, 2013 e 2014.

Oltre a tali risultati, gli Stati membri trasmettono le seguenti informazioni:

a)

i metodi analitici utilizzati e le soglie di notifica raggiunte, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi; ove si ricorra allo screening qualitativo i risultati inferiori alla soglia di notifica nell'ambito dello screening sono indicati come non rilevati;

b)

il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e in quelli dell'Unione;

c)

se consentito dal diritto nazionale, dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate;

d)

nel caso siano superati i livelli massimi di residui (LMR), un'esposizione dei motivi che possono aver portato a tale superamento, corredata di tutte le pertinenti osservazioni relative alle opzioni di gestione del rischio.

2.   Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso, i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo sono forniti separatamente.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 901/2009 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 14.

(4)  Documento SANCO/10684/2009 dell'1.1.2010: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(6)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

Combinazioni di antiparassitari/prodotti da controllare

 

2011

2012

2013

2,4-D (somma di 2,4-D e dei relativi esteri, espressi in 2,4-D) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

4,4'-Metossicloro

 (6)

 (4)

 (5)

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a)

 (1)

 (2)  (4)

 (3)

Acefato

 (1)

 (2)

 (3)

Acetamiprid

 (1)

 (2)

 (3)

Acrinatrin

 (1)

 (2)

 (3)

Aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb)

 (1)

 (2)

 (3)

Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Amitrolo (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Azinfos-etile (9)

 (6)

 (4)

 (5)

Azinfos-metile

 (1)

 (2)

 (3)

Azossistrobina

 (1)

 (2)

 (3)

Benfuracarb

 (1)

 (2)

 (3)

Bifentrin

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Bitertanolo

 (1)

 (2)

 (3)

Boscalid

 (1)

 (2)

 (3)

Ione bromuro (9) (cfr. nota)

 (1)

 (2)

 (3)

Bromopropilato

 (1)

 (2)

 (3)

Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri)

 (1)

 (2)

 (3)

Bupirimato

 (1)

 (2)

 (3)

Buprofezin

 (1)

 (2)

 (3)

Captano

 (1)

 (2)

 (3)

Carbaril

 (1)

 (2)

 (3)

Carbendazim (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim)

 (1)

 (2)

 (3)

Carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano, espressi in carbofurano)

 (1)

 (2)

 (3)

Carbosulfan

 (1)

 (2)

 (3)

Clordano (somma degli isomeri cis e trans e ossiclordano, espressi in clordano)

 (6)

 (4)

 (5)

Clorfenapir

 (1)

 (2)

 (3)

Clorfenvinfos

 (1)

 (2)

 (3)

Clormequat (7)

 (1)

 (2)

 (3)

Clorobenzilato (9)

 (6)

 (4)

 (5)

Clorotalonil

 (1)

 (2)

 (3)

Clorprofam (clorprofam e 3-cloroanilina, espressi in clorprofam) (cfr. nota)

 (1)

 (2)

 (3)

Clorpirifos

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Clorpirifos metile

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorobenzoil espressi in clofentezina) (la definizione di residuo si limita al composto precursore per tutti i prodotti eccetto i cereali)

 (1)

 (2)

 (3)

Clotianidin

 (1)

 (2)

 (3)

Ciflutrin (ciflutrin, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri))

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri))

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Ciproconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Ciprodinil

 (1)

 (2)

 (3)

DDT (somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE e p,p′-DDD (TDE) espressi in DDT)

 (6)

 (4)

 (5)

Deltametrina (cis-deltametrina)

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Diazinone

 (1)  (6)

 (2)

 (3)  (5)

Diclofluanide

 (1)

 (2)

 (3)

Diclorvos

 (1)

 (2)

 (3)

Dicloran

 (1)

 (2)

 (3)

Dicofol (somma degli isomeri p,p′ e o,p′)

 (1)

 (2)

 (3)

Dicrotofos (la definizione di residuo si limita al composto precursore)

fagioli

 (2)

 (3)

Dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin)

 (6)

 (4)

 (5)

Difenoconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato)

 (1)

 (2)

 (3)

Dimetoato

 (1)

 (2)

 (3)

Ometoato

 (1)

 (2)

 (3)

Dimetomorf

 (1)

 (2)

 (3)

Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei relativi fenoli corrispondenti, espressi in dinocap) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Difenilammina

 (1)

 (2)

 (3)

Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan)

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Endrin

 (6)

 (4)

 (5)

EPN

 (1)

 (2)

 (3)

Epossiconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Etefon (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Etion

 (1)

 (2)

 (3)

Etofenprox (F) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Etoprofos (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Fenamifos (somma di fenamifos e dei relativi solfossido e solfone, espressi in fenamifos)

 (1)

 (2)

 (3)

Fenarimol

 (1)

 (2)

 (3)

Fenazaquin

 (1)

 (2)

 (3)

Fenbutatin ossido (F) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Fenbuconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Fenexamid

 (1)

 (2)

 (3)

Fenitrotion

 (1)

 (2)

 (3)

Fenoxicarb

 (1)

 (2)

 (3)

Fenpropatrin

 (1)

 (2)

 (3)

Fenpropimorf

 (1)

 (2)

 (3)

Fention (somma di fention, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressi come composto precursore)

 (1)  (6)

 (4)

 (3)  (5)

Fenvalerate/Esfenvalerate (somma) (somma degli isomeri RS/SR e RR/SS)

 (1)  (6)

 (4)

 (3)  (5)

Fipronil (somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil)

 (1)

 (2)

 (3)

Fluazifop (fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato))) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Fludioxonil

 (1)

 (2)

 (3)

Flufenoxuron

 (1)

 (2)

 (3)

Fluquinconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Flusilazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Flutriafol

 (1)

 (2)

 (3)

Folpet

 (1)

 (2)

 (3)

Formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato)

 (1)

 (2)

 (3)

Fostiazato

 (1)

 (2)

 (3)

Glifosato (8)

 (1)

 (2)

 (3)

Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R) (F) (R) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

HCB

 (6)

 (4)

 (5)

Eptacloro (somma di eptacloro ed eptacloro epossido, espressi in eptacloro)

 (6)

 (4)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

 (6)

 (4)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

 (6)

 (4)

 (5)

Esaclorocicloesano (HCH) (isomero gamma) (lindano)

 (6)

 (4)

 (5)

Esaconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Esitiazox

 (1)

 (2)

 (3)

Imazalil

 (1)

 (2)

 (3)

Imidacloprid

 (1)

 (2)

 (3)

Indoxacarb (indoxacarb come somma degli isomeri S e R)

 (1)

 (2)

 (3)

Iprodione

 (1)

 (2)

 (3)

Iprovalicarb

 (1)

 (2)

 (3)

Kresoxim metile

 (1)

 (2)

 (3)

Lambda-cialotrina (lambda-cialotrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri))

 (1)

 (2)

 (3)

Linuron

 (1)

 (2)

 (3)

Lufenuron

 (1)

 (2)

 (3)

Malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation)

 (1)

 (2)

 (3)

Gruppo maneb (somma espressa in CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)

 (1)

 (2)

 (3)

Mepanipirim e il relativo metabolita (2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina) espressi in mepanipirim)

 (1)

 (2)

 (3)

Mepiquat (7)

 (1)

 (2)

 (3)

Metalaxil (metalaxil, incluse miscele di costituenti isomeri, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri))

 (1)

 (2)

 (3)

Metconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Metamidofos

 (1)

 (2)

 (3)

Metidation

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Metiocarb (somma di metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in metiocarb)

 (1)

 (2)

 (3)

Metomil (somma di metomil e tiodicarb, espressi in metomil)

 (1)

 (2)

 (3)

Metossifenozide

 (1)

 (2)

 (3)

Monocrotofos

 (1)

 (2)

 (3)

Miclobutanil

 (1)

 (2)

 (3)

Nitempyram (9)

fagioli

 (2)

 (3)

Oxadixil

 (1)

 (2)

 (3)

Oxamil

 (1)

 (2)

 (3)

Ossidemeton metile (somma di ossidemeton metile e demeton-S-metilsolfone, espressi in ossidemeton metile)

 (1)

 (2)

 (3)

Paclobutrazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Paration

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Paration metile (somma di paration metile e paraoxon-metile, espressi in paration metile)

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Pencicuron

 (1)

 (2)

 (3)

Penconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Pendimetalin

 (1)

 (2)

 (3)

Permetrina (somma di permetrina cis e trans)

 (6)

 (4)

 (5)

Fentoato

 (1)

 (2)

 (3)

Fosalone

 (1)

 (2)

 (3)

Fosmet (fosmet e fosmetozono, expressi in fosmet)

 (1)

 (2)

 (3)

Foxim

 (1)

 (2)

 (3)

Piraclostrobin (F)

 (1)

 (2)

 (3)

Pirimicarb (somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil, espressi in pirimicarb)

 (1)

 (2)

 (3)

Pirimifos metile

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz) (10)

 (1)

 (2)

 (3)

Procimidone

 (1)

 (2)

 (3)

Profenofos

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Propamocarb (somma di propamocarb e del relativo sale, espressi in propamocarb) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Propargite

 (1)

 (2)

 (3)

Propiconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Propizamide

 (1)

 (2)

 (3)

Protioconazolo (protioconazolo-destio) (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Pirazofos

 (6)

 (4)

 (5)

Piretrine

 (1)

 (2)

 (3)

Piridaben

 (1)

 (2)

 (3)

Pirimetanil

 (1)

 (2)

 (3)

Piriproxifen

 (1)

 (2)

 (3)

Quinoxifen

 (1)

 (2)

 (3)

Quintozene (somma di quintozene e pentacloro-anilina, espressi in quintozene)

 (6)

 (5)

 (5)

Resmetrin (somma degli isomeri) (9)

 (6)

 (4)

 (5)

Spinosad (somma di spinosin A e spinosin D, espressi in spinosad)

 (1)

 (2)

 (3)

Spiroxamina

 (1)

 (2)

 (3)

Tau-fluvalinato

 (1)

 (2)

 (3)

Tebuconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Tebufenozide

 (1)

 (2)

 (3)

Tebufenpirad

 (1)

 (2)

 (3)

Tecnazene

 (6)

 (4)

 (5)

Teflubenzuron

 (1)

 (2)

 (3)

Teflutrin

 (1)

 (2)

 (3)

Tetraconazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Tetradifon

 (1)

 (2)

 (3)

Tiabendazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin, espressi in tiametoxam)

 (1)

 (2)

 (3)

Tiacloprid

 (1)

 (2)

 (3)

Tiodicarb

 (1)

 (2)

 (3)

Tiofanato metile

 (1)

 (2)

 (3)

Tolclofos metile

 (1)

 (2)

 (3)

Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressi in tolilfluanide)

 (1)

 (2)

 (3)

Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol)

 (1)

 (2)

 (3)

Triadimenol

 (1)

 (2)

 (3)

Triadimefon

 (1)

 (2)

 (3)

Acido acetico di triazolo (9) eccetto per le colture perenni

 (1)

 (2)

 (3)

Acido lattico di triazolo (9) eccetto per le colture perenni

 (1)

 (2)

 (3)

Triazolo-alanina (9)

 (1)

 (2)

 (3)

Triazofos

 (1)  (6)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

Triclorfon

 (1)

 (2)

 (3)

Trifloxistrobina

 (1)

 (2)

 (3)

Triflumuron (F)

 (1)

 (2)

 (3)

Trifluralin

 (1)

 (2)

 (3)

Triticonazolo

 (1)

 (2)

 (3)

Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in vinclozolin) (10)

 (1)

 (2)

 (3)

Zoxamide

 (1)

 (2)

 (3)


(1)  Fagioli con baccello (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati) e farina di frumento.

(2)  Melanzane, banane, cavolfiori, uve da tavola, succo di arance [gli Stati membri sono tenuti a precisare l'origine (concentrato o frutta fresca)], piselli senza baccello (freschi o congelati), peperoni (dolci), frumento e olio d'oliva.

(3)  Mele, cavoli cappucci, porri, insalata, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segala o avena, fragole e uve da vino (rosso o bianco).

(4)  Burro, uova di gallina.

(5)  Latte vaccino, carne suina.

(6)  Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).

(7)  Il clormequat e il mepiquat vanno analizzati nei cereali (escluso il riso), nelle uve da tavola e nelle pere.

(8)  Solo cereali.

(9)  Da analizzare su base volontaria nel 2011. La decisione di non analizzare queste sostanze va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

Nota relativa allo ione bromuro: lo ione bromuro va analizzato obbligatoriamente nella lattuga e nei pomodori nel 2010, nel riso e negli spinaci nel 2011 e nei peperoni dolci nel 2012; va invece analizzato su base volontaria nei restanti prodotti alimentari previsti per ogni singolo anno. La decisione di non analizzare nessuno dei prodotti previsti va giustificata con una valutazione dei rischi/benefici effettuata dagli Stati membri.

La definizione del residuo di clorprofam nelle patate (unicamente clorprofam) va presa in considerazione nel 2011.

(10)  I metaboli unicamente su base volontaria.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1)

Il numero dei campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare è fissato nella tabella di cui al punto 5.

2)

Oltre ai campioni prescritti a norma della tabella di cui al punto 5, ciascuno Stato membro nel 2011 preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti a base di cereali, trattati.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2012 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2013 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

3)

Un campione per alimento, da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5, deve provenire, se del caso, da prodotti dell'agricoltura biologica.

4)

Gli Stati membri che ricorrono a metodi pluriresiduo possono applicare metodi di screening qualitativo fino al 15 % dei campioni da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5. Qualora uno Stato membro applichi metodi di screening qualitativo, i campioni rimanenti vanno analizzati con metodi pluriresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati.

5)

Numero di campioni per Stato membro

Stato membro

Campioni

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 642


(1)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(2)  Numero minimo di campioni per ciascun metodo pluriresiduo applicato.


13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/19


REGOLAMENTO (UE) N. 916/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 27 del 3.2.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Fourme d'Ambert (DOP)


13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/21


REGOLAMENTO (UE) N. 917/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fourme de Montbrison (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Fourme de Montbrison», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 27 del 3.2.2010, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Fourme de Montbrison (DOP)


13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/23


REGOLAMENTO (UE) N. 918/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa lisiecka (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa lisiecka», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 28 del 4.2.2010, pag. 26.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

POLONIA

Kiełbasa lisiecka (IGP)


13.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/25


REGOLAMENTO (UE) N. 919/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

70,2

MK

51,8

TR

78,0

ZZ

66,7

0707 00 05

MK

54,8

TR

132,4

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

122,0

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

79,1

BR

100,4

CL

84,5

IL

91,2

TR

96,7

UY

117,2

ZA

78,5

ZZ

92,5

0806 10 10

BR

227,7

TR

132,0

ZA

64,2

ZZ

141,3

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

149,5

CN

82,6

NZ

113,7

ZA

93,1

ZZ

94,3

0808 20 50

CN

96,0

ZA

77,5

ZZ

86,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


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