EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:131:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 131, 13 giugno 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
13 giugno 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 131/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4666 — KKR/First Data) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 131/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2007/C 131/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni adottato nella 146a riunione del 6 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione relativa al caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets

3

2007/C 131/04

Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets [redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 131/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

5

2007/C 131/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

8

2007/C 131/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

9

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 131/08

Invito a presentare proposte — ePartecipazione 2007/1

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2007/C 131/09

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

2007/C 131/10

Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business)] ( 1 )

19

2007/C 131/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2007/C 131/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV) ( 1 )

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 131/13

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato n. C 14/07 (ex NN 15/07) — NGP/Simpe — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4666 — KKR/First Data)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/01)

L'1.6.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4666. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 giugno 2007

(2007/C 131/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3345

JPY

yen giapponesi

162,56

DKK

corone danesi

7,4481

GBP

sterline inglesi

0,67600

SEK

corone svedesi

9,3923

CHF

franchi svizzeri

1,6556

ISK

corone islandesi

84,72

NOK

corone norvegesi

8,1115

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5835

CZK

corone ceche

28,462

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,94

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8282

RON

leu rumeni

3,2604

SKK

corone slovacche

34,227

TRY

lire turche

1,7816

AUD

dollari australiani

1,5845

CAD

dollari canadesi

1,4175

HKD

dollari di Hong Kong

10,4304

NZD

dollari neozelandesi

1,7753

SGD

dollari di Singapore

2,0532

KRW

won sudcoreani

1 240,48

ZAR

rand sudafricani

9,6158

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2004

HRK

kuna croata

7,3305

IDR

rupia indonesiana

11 983,81

MYR

ringgit malese

4,5960

PHP

peso filippino

61,614

RUB

rublo russo

34,6920

THB

baht thailandese

43,471


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni adottato nella 146a riunione del 6 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione relativa al caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets

(2007/C 131/03)

1.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni della Commissione dei mercati rilevanti del prodotto quali indicate nel progetto di decisione.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la definizione della Commissione dei mercati geografici rilevanti quali indicate nel progetto di decisione.

3.

Il Comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione che la concentrazione, quale notificata, non impedisce in maniera significativa un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

4.

Il Comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione che la concentrazione notificata venga dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE in base all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni nonché all'articolo 57 dell'accordo SEE.

5.

Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/4


Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets

[redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2007/C 131/04)

Il 4 aprile 2006 la Germania ha chiesto alla Commissione un rinvio del caso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (regolamento sulle concentrazioni). Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento, la Commissione ha informato della richiesta le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate. Alla richiesta di rinvio ha aderito il Regno Unito. Il 15 maggio 2006 la Commissione ha deciso di accettare la richiesta di esaminare la concentrazione e ne ha informato gli Stati membri e le imprese interessate.

Successivamente, il 16 agosto 2006, la Commissione ha ricevuto una notificazione del progetto di concentrazione in base al quale P.H. Glatfelter Company acquisisce mediante acquisto di attivi il controllo di Lydney Business di J.R. Crompton Ltd posta in amministrazione controllata.

Dopo aver esaminato la notificazione, la Commissione ha concluso che la transazione notificata rientra nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Di conseguenza, il 20 settembre 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Al termine di un'approfondita indagine di mercato effettuata dai suoi servizi la Commissione ha concluso che la transazione proposta non ostacolerà in modo significativo la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, ed è quindi compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Di conseguenza alle parti non è stata inviata alcuna comunicazione di obiezioni.

Il consigliere auditore non ha ricevuto alcuna richiesta dalle parti o da terzi interessati. Il caso non dà luogo a particolari osservazioni per quanto concerne il diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 7 dicembre 2006.

Karen WILLIAMS


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/05)

Numero dell'aiuto

XT 29/07

Stato membro

Grecia

Regione

L'insieme del paese

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Ανθρώπινα δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης — Β' Κύκλος »(«Anthropina diktya Ereynitikis kai Tehnologikis Epimorfosis — B' Kyklos»)

Base giuridica

Ν. 1514/85, Ν. 1733/87, N. 2741/99 και Ν. 2919/01

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuto

Importo annuo totale

2007: 1 milione di EUR

2008: 2,382 milioni di EUR

Prestiti garantiti

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Prestiti garantiti

Intensità massima dell'aiuto

Le piccole e medie imprese beneficiano di un tasso del 45%, le grandi del 35% in relazione al loro contributo al bilancio totale.

Data di applicazione

1.7.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

fino al 31.12.2007

Obiettivo dell'aiuto

L'obiettivo è di istituire reti scientifiche in specifici settori tecnologici che presentano un interesse scientifico fondamentale per il paese, fornire una formazione specializzata a ricercatori, diplomati e studenti post-universitari, nonché aumentare le competenze delle risorse umane delle imprese.

Settore/i economico/i interessato/i

Informatica — Telecomunicazioni

Prodotti alimentari — Bevande

Biotecnologie — Salute

Materiali—Nuove tecnologie

Energia — Ambiente

Scienze sociali

Organizzazione e gestione d'impresa

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Μεσογείων 14-18

GR-115 10 Αθήνα


Numero dell'aiuto

XT 34/07

Stato membro

Italia

Regione

Liguria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto (1)

Avvisi pubblici delle amministrazioni provinciali della Regione Liguria «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali e iniziative formative a domanda individuale, legge 236/1993»

Base giuridica

Art. 9, legge 19 luglio 1993 n. 236

Art. 48, legge 23.12.2000 n. 388

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 10.5.2006 (ora ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

2 605 487,20 EUR

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

19.2.2006.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Indicativamente fino al 30 giugno 2008

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto (2)

Regione Liguria

Settore: Sistema regionale della Formazione e dell'orientamento

Via Fieschi, 15

I-16121 Genova

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetti la somma di 1 milione di EUR


Numero dell'aiuto

XT 58/07

Stato membro

Slovenia

Regione

Slovenia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Programi usposabljanja

Base giuridica

8. člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) ter Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 10 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Si

 

Formazione specifica

Formazione generale

Grandi imprese

fino al 35%

fino al 60%

PMI

fino al 45%

fino al 80%

Data di applicazione

20.4.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

Formazione generale; Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Direktorat za trg dela in zaposlovanje

Kotnikova 5

SLO-1000 Ljubljana

Tél. (386-1) 369 7656

zoran.kotolenko@gov.si


Numero dell'aiuto

XT 62/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Operační program Podnikání a inovace 2007–2013

Podprogram Inovace – školení

Výzva I

Base giuridica

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 45 Mio CZK; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

Data di applicazione

1.6.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

Formazione specifica

Settore economico

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha


(1)  In alternativa al regime previsto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 i soggetti beneficiari possono optare per il regime «De minimis»previsto dal Regolamento 1998/2006

(2)  Con D.G.R. n. 104/2006 le risorse individuate dal Decreto Ministeriale n.107/2006 sono state assegnate alle amministrazioni provinciali per la realizzazione di tutte le attività amministrativo — gestionali inerenti gli interventi di formazione continua, contemplati dal predetto decreto, compresa l'erogazione dei finanziamenti.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/06)

Numero dell'aiuto

XE 15/07

Stato membro

Francia

Regione

Alsace

Titolo del regime di aiuti

Aide régionale aux bassins en revitalisation économique — ARBRE

Base giuridica

Règlement d'exemption (CE) no 2204/2002 prolongé par le règlement (CE) no 1976/2006

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

1.3.2007

Durata del regime

30.6.2008

Obiettivo

Articolo 4 Creazione di posti di lavoro; Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6 Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Tutti i settori comunitari  (1)ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'industrie/DGE

12, rue Villiot

F-75572 Paris CEDEX 12


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/07)

Numero dell'aiuto

XR 31/07

Stato membro

Germania

Regione

solum 87 (3) a, 87 (3) c, (ABl. EG C 295/6 vom 5. Dezember 2006)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur “(GA); 36. Rahmenplan: Teil II A — Gewerbliche Wirtschaft

Base giuridica

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur “(GA) vom 12. Mai 1969

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

1 200 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

In Bayern

Regierung von Niederbayern

Regierungsplatz 540

D-84028 Landshut

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8/9

D-93047 Regensburg

Regierung von Oberfranken

Ludwigstraße 20

D-95444 Bayreuth

In Berlin

Investitionsbank Berlin

Bundesallee 210

D-10719 Berlin

In Brandenburg

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Postfach 90 02 61

D-4438 Potsdam

In Bremen

BIG Bremer Investitions-Gesellschaft mbH, Kontorhaus am Markt

Langenstraße 2-4

D-28195 Bremen

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung GmbH

Am Alten Hafen 118

D-27568 Bremerhaven

In Hessen

InvestitionsBank Hessen AG (IBH)

Schumannstraße 4-6

D-60325 Frankfurt am Main

Niederlassung Wiesbaden:

Abraham-Lincoln-Str. 38-42

D-65189 Wiesbaden;

Niederlassung Kassel:

Kurfürstenstr. 7

D-34117 Kassel

In Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19048 Schwerin

Tel. (49-385) 588/0

Fax (49-385) 588/5861

E-mail: poststelle@wm.mv-regierung.de

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Hauptsitz Schwerin

Werkstraße 213

D-19061 Schwerin

Tel. (49-385) 6363-0

Fax (49-385) 6363-1212

E-mail: info@lfi-mv.de

In Niedersachsen

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH

Günther-Wagner-Allee 12-14

D-30177 Hannover

Tel. (49-511) 30031-0

E-mail: info@nbank.de

In Nordrhein-Westfalen

NRW.Bank, Johanniterstraße 3

D-48145 Münster

Tel. (49-251) 91741-0

E-mail: info-westfalen@nrwbank.de

In Rheinland-Pfalz

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Holzhofstraße 4

D-55116 Mainz

Im Saarland

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Franz-Josef-Röder-Straße 17

D-66119 Saarbrücken

In Sachsen

Sächsische Aufbaubank-Förderbank

Pirnaische Straße 9

D-01069 Dresden

In Sachsen-Anhalt

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

In Schleswig-Holstein

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Fleethörn 29-31

D-24103 Kiel

Für Anträge gem. Ziff. 5.1.3 und 5.1.4:

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer GmbH (WTSH)

Lorentzendamm 24

D-24103 Kiel

In Thüringen

Thüringer Aufbaubank (TAB)

Gorkistraße 9

D-99084 Erfurt

mit ihren Regionalbüros:

Regionalbüro Suhl

Am Bahnhof 3

D-98529 Suhl

Regionalbüro Gera

Friedrich-Engels-Str. 7

D-07545 Gera

Regionalbüro Nordhausen

Hüpedenweg 52

D-99734 Nordhausen

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe.html

Altre informazioni


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/12


Invito a presentare proposte — ePartecipazione 2007/1

(2007/C 131/08)

1.   Obiettivi e descrizione

ePartecipazione è un'azione preparatoria volta a sfruttare i vantaggi offerti dalle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per migliorare il processo legislativo e decisionale e per favorire una più ampia partecipazione pubblica a tutti i livelli della decisionalità governativa.

Con il presente invito, la Commissione sollecita i consorzi a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro ePartecipazione 2007.

2.   Ammissibilità dei consorzi

L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell'UE.

Per ogni proposta, il numero minimo di partecipanti è di tre soggetti giuridici indipendenti, appartenenti ad almeno due diversi Stati membri.

3.   Valutazione e selezione

La Commissione procede alla valutazione delle proposte con l'assistenza di esperti indipendenti. I criteri utilizzati nella valutazione sono definiti nel programma di lavoro ePartecipazione. Le proposte che superano la valutazione saranno classificate in base alla qualità.

Il processo di valutazione delle richieste di sovvenzioni da parte della Commissione è descritto nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

4.   Sostegno comunitario

Il finanziamento comunitario non supera il 75 % dei costi ammissibili sostenuti da ciascun partner.

In ogni caso, il finanziamento comunitario non deve creare profitti per i beneficiari.

5.   Stanziamento di bilancio per l'invito

Lo stanziamento di bilancio complessivo per il presente invito a presentare proposte è pari a 4,7 mio EUR.

6.   Termine e indirizzo per la presentazione delle proposte

Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il 13 settembre 2007 alle ore 17 (ora di Bruxelles).

Le proposte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Qualora una stessa proposta sia presentata più volte consecutivamente, la Commissione esaminerà l'ultima versione pervenuta prima del termine.

Le proposte devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea — DG INFSO

Alla cortese attenzione di Mr Thanassis Chrissafis

BU31 07/17

B-1049 Bruxelles

7.   Calendario

La Commissione intende informare i proponenti dell'esito della procedura di valutazione e di selezione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e concludere la contrattazione con i proponenti prescelti entro quattro mesi dalla scadenza di detto termine. La realizzazione dei progetti sarà avviata dopo la conclusione della contrattazione.

8.   Informazioni supplementari

Ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte sono contenute nella Guida del proponente ePartecipazione 2007. Questo documento, il programma di lavoro ePartecipazione 2007 e qualsiasi altra informazione relativa al presente invito e alla procedura di valutazione possono essere scaricati dal seguente sito internet:

http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/eparticipation/index_en.htm

Nella corrispondenza relativa al presente invito si dovrà citare il codice identificativo dell'invito ePartecipazione 2007/1.

Tutte le proposte ricevute saranno trattate con la massima riservatezza.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

(2007/C 131/09)

In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 12 marzo 2007 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano la maggior parte, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificato nell'ex codice NC 3802 10 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Attualmente è in vigore il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1011/2002 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo di un paese comparabile a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Riguardo alla reiterazione del dumping, il richiedente sostiene che anche le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire Stati Uniti e Brasile, sono effettuate a prezzi di dumping.

Inoltre, secondo il richiedente, sono probabili ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito, il richiedente ha dimostrato la possibilità, all'eventuale scadenza delle misure, di un aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Si presume inoltre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare a causa della recente introduzione di misure antidumping sull'importazione di prodotti simili in mercati tradizionali esterni alla UE, come gli USA. Ciò può riorientare le esportazioni dagli USA verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che la situazione dell'industria comunitaria è fragile e che, cessate le misure, un sostanziale aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato ne comprometterebbe ulteriormente l'esistenza.

5.   Procedura

Accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta stabilisce se sia probabile o no che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero delle parti coinvolte nel presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Perché la Commissione possa decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti, sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione per fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), numero (i), e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

le attività dell'impresa riguardo alla fabbricazione del prodotto in esame, con indicazione dei volumi di produzione, in tonnellate, della capacità produttiva e degli investimenti in capacità produttiva tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

le ragioni sociali e le attività esatte di tutte le imprese collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

ogni altra utile informazione che possa aiutare la Commissione nella selezione del campione.

Fornendo le suddette informazioni, l'impresa concorda con la sua possibile inclusione nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa dichiara di non concordare con la sua possibile inclusione nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie alla selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Perché la Commissione possa decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti, sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione per fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), numero (i), e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare;

il fatturato totale in euro dell'impresa tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007;

il numero totale di dipendenti;

le attività esatte della società riguardo al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle vendite sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

le ragioni sociali e le attività esatte di tutte le imprese collegate (5), coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

ogni altra utile informazione che possa aiutare la Commissione nella selezione del campione.

Fornendo le suddette informazioni, l'impresa concorda con la sua possibile inclusione nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa dichiara di non concordare con la sua possibile inclusione nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie alla selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note degli importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), numero (ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate dichiaratesi d'accordo con la loro inclusione nel campione.

Le imprese incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte (iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base se non otterrà sufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al punto 8, conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari all'industria comunitaria e alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, alle associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, alle associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni al di là delle risposte date al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte (ii).

La Commissione può anche ascoltare parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte (iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese comparabile a economia di mercato per stabilire il valore normale nella Repubblica popolare cinese, erano stati utilizzati gli USA. A tal fine, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, se la possibilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio viene confermata, occorre decidere se sia o no nell'interesse della Comunità mantenere o abrogare le misure antidumping. L'industria comunitaria, gli importatori e le associazioni che li rappresentano nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti, possono perciò manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte (ii), purché dimostrino la presenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte (iii), le parti che abbiano agito in conformità a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6   Termini

a)   Termini generali

i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, per poter tener conto dei loro punti di vista durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi, contattare la Commissione, presentare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra utile informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte (iii).

iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5, paragrafo 1, lettera a), parti (i) e (ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, perché la Commissione intende consultare le parti interessate, che hanno consentito di far parte del campione, sulla selezione definitiva del medesimo, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra utile informazione ai fini della selezione del campione di cui al punto 5, paragrafo 1, lettera a), parte (iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario delle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate all'inchiesta possono presentare osservazioni sull'opportunità della scelta degli USA che, come detto al punto 5.1, lettera d), sono scelti come paese a economia di mercato per determinare il valore normale nella Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Comunicazioni scritte, come informazioni richieste nel presente avviso, risposte ai questionari e corrispondenza fornita dalle parti interessate in via riservata, vanno essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»  (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, vanno corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J -79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, se una parte interessata non permette l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica nei termini fissati od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere dedotte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, Se viene accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si ricorrerà eventualmente ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente, costringendo al ricorso ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza viene avviato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento di base.

Le parti interessate al procedimento che ritengano opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da attuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato

11.   Elaborazione dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.


(1)  GU C 228 del 22.9.2006, pag. 3.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2003 GU L 133 del 29.5.2003, pag. 36.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commission del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate »si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/19


Notifica preventiva di una concentrazione

[Caso n. COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/10)

1.

In data 5.6.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Syniverse Technologies, Inc («Syniverse», Stati Uniti), controllata da GTCR Golder Rauner, LLC («GTCR», Stati Uniti), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo del comparto wireless dell'impresa Billing Services Group Limited («BSG Target Business», Regno Unito), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per GTCR: impresa di investimento in private equity,

per Syniverse: fornitore a livello mondiale di servizi di tecnologia di telecomunicazioni wireless, compreso il clearing dei dati in roaming, soluzioni per la portabilità del numero e varie soluzioni di interoperabilità,

per BSG Target Business: fornitore a livello mondiale di esecuzione di pagamenti, clearing dei dati, soluzioni per compensazioni finanziarie e gestione dei rischi per fornitori di servizi di comunicazione wireless.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/11)

1.

In data 5.6.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa PAI Partners S.A.S («PAI Partners», Francia) acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Kaufman & Broad S.A. («Kaufman & Broad», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PAI Partners: Fondo di private equity,

KAufman & Broad: impresa attiva nel settore immobiliare e presente a tutti i livelli del processo di sviluppo immobiliare.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4722 — PAI/Kaufman & Broad, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/12)

1.

In data 31.5.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo («Accor», Francia) e il gruppo Pierre et Vacances («Pierre et Vacances», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa NewCity («NewCity», Francia), mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Accor: gestione di alberghi; ideazione e prestazione di servizi a società e autorità locali,

Pierre et Vacances: promozione, costruzione e commercializzazione di residenze turistiche, locazione di appartamenti ammobiliati per vacanze, gestione di residenze vacanze e urbane.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/22


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato n. C 14/07 (ex NN 15/07) — NGP/Simpe

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 131/13)

Con la lettera del 10 maggio 2007 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura d'aiuto riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

DG Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax n. (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

Nel maggio 2006, l'Italia ha concesso aiuti alla ristrutturazione a NGP senza notificarli preliminarmente alla Commissione.

DESCRIZIONE

NGP è ubicata ad Acerra, in Campania, un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. NGP è stata creata nel febbraio 2003 dalla scissione dell'attività di produzione di polimeri poliestere (attività di polimerizzazione) di Montefibre, un produttore di fibre di poliestere anch'esso situato ad Acerra. NGP ha attraversato difficoltà nel 2004. Nel luglio 2005 le autorità nazionali e regionali, NGP, Montefibre ed Edison (un'altra impresa ubicata ad Acerra) hanno firmato un Accordo di programma relativo al sito di NGP e ad altre attività nel sito di Acerra.

Per quanto riguarda le attività di NGP, l'obiettivo era quello di cambiare la materia prima per la nuova unità di polimerizzazione CP3 passando dal DMT di autoproduzione al PTA. NGP ha stimato che per completare il progetto di investimento e cambiare la materia prima erano ancora necessari 22 milioni di EUR. Per insufficiente capacità finanziaria, NGP si sarebbe trovata impossibilitata a completare l'investimento.

L'Accordo prevedeva, fra le altre misure, la sospensione delle attività di NGP come presupposto necessario per completare l'investimento, la costituzione di una nuova impresa a cui sarebbero stati trasferiti gli impianti di polimerizzazione, e il completamento degli investimenti di 22 milioni di EUR da parte della nuova impresa.

Conformemente all'Accordo NGP ha fondato una nuova impresa, Simpe, che ha rilevato gli impianti di polimerizzazione nel settembre 2005. Simpe ha cominciato gli investimenti per l'ammodernamento dell'impianto di polimerizzazione nel maggio 2006 e li finalizzerà per settembre 2007. Nel febbraio 2007 la società chimica multinazionale spagnola La Seda de Barcelona è diventata l'azionista di maggioranza di Simpe.

Gli aiuti alla ristrutturazione ammontano a un importo totale di 20,87 milioni di EUR per sostenere il progetto in questione, e consistono in una sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, in un prestito agevolato a un tasso di interesse ridotto di 6,523 milioni di EUR, e in una partecipazione al capitale di Simpe nella misura di 3,6 milioni di EUR da parte dell'agenzia Sviluppo Italia. Le misure non sono state accordate a NGP ma a Simpe.

VALUTAZIONE

La Commissione ritiene, al presente stadio, che le tre misure costituiscano aiuti, e ne ha valutato la compatibilità alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («orientamenti»). La Commissione nutre dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tali orientamenti.

La Commissione dubita che NGP sia il beneficiario degli aiuti. Il beneficiario potrebbe piuttosto essere Simpe, che nel 2005 ha rilevato i core asset di NGP. Simpe non risulta ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione, poiché è un'impresa di recente costituzione e non era in difficoltà.

Anche nel caso in cui NGP e Simpe possano essere considerate il beneficiario insieme, come gruppo, e fossero ammissibili, la Commissione dubita comunque che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli orientamenti: non è stato presentato nessun piano di ristrutturazione, né per NGP né per Simpe; l'Italia non ha indicato misure compensative per evitare indebite distorsioni della concorrenza, e non ha fornito alcuna informazione sui costi totali della ristrutturazione né ha quantificato il contributo da apportarsi da parte del beneficiario.

La Commissione ha anche valutato la compatibilità degli aiuti alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tuttavia, al presente stadio, non dispone di alcuna informazione sui costi ammissibili e non può quindi concludere che il massimale per gli aiuti regionali applicabile del 35 % sia stato rispettato.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione informa l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 14 luglio 2006 l'Italia ha notificato l'intenzione di concedere aiuti per la ristrutturazione a NGP S.p.A. (“NGP”). La notifica è stata protocollata lo stesso giorno. Gli allegati mancanti sono stati inviati con lettera del 28 luglio 2006, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto complementi d'informazione il 22 agosto 2006, che l'Italia ha presentato con lettera del 14 dicembre 2006, protocollata lo stesso giorno. La Commissione ha chiesto ulteriori dati il 12 febbraio 2007, che l'Italia ha fatto pervenire con lettera del 7 marzo 2007, protocollata l'8 marzo 2007.

II.   DESCRIZIONE

2.1.   L'impresa interessata

(2)

La notifica indica che il beneficiario dell'aiuto è NGP, un'impresa ubicata ad Acerra, in Campania. NGP è nata nel febbraio 2003 dalla scissione dell'attività di produzione di polimeri poliestere (attività di polimerizzazione) di Montefibre (Italia), un produttore di fibre di poliestere anch'esso situato ad Acerra. Il polimero di poliestere è un prodotto intermedio usato, fra l'altro, nella produzione delle fibre di poliestere. Nel 2003 NGP aveva un fatturato di 48,1 milioni di EUR e ha subito perdite per 29,7 milioni di EUR. Aveva 273 dipendenti.

(3)

NGP è controllata dall'impresa lussemburghese NGI S.A. attraverso Orlandi S.p.A, che controlla anche Montefibre.

(4)

Gli asset di NGP comprendevano due impianti di produzione e una centrale termoelettrica, alcuni impianti secondari e un centro di ricerca. Il primo impianto produce l'intermedio dimetiltereftalato (DMT) usando come materia prima il paraxilolo. Il DMT è la materia prima del secondo impianto di produzione, l'impianto di polimerizzazione, che produce polimero allo stato fuso per alimentare l'impianto produttivo di Montefibre, oppure allo stato solido sotto forma di granuli (chip) per il mercato esterno.

(5)

Fra gli asset dell'impianto di polimerizzazione figura in particolare la nuova linea di produzione continua CP3, che era stata appena realizzata e per la quale erano ancora in corso gli ultimi lavori di messa a punto. L'Italia aveva concesso aiuti regionali pari a 13,7 milioni di EUR per gli investimenti nell'impianto di polimerizzazione CP3. L'aiuto era stato concesso sulla base del regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione n. 488/92 (1).

2.2.   Le difficoltà finanziarie di NGP

(6)

Fin dalla sua costituzione NGP ha incontrato difficoltà per varie ragioni. Nel 2003, un guasto al sistema di raffreddamento ha determinato la necessità di sospendere la produzione. Benché l'apparecchiatura incidentata sia stata sostituita con una provvisoria, l'impianto di produzione non ha recuperato la piena funzionalità. La situazione di NGP è stata aggravata da forti pressioni sui prezzi correlate all'indebolimento del tasso di cambio del dollaro USA, che ha reso i produttori dell'area non euro più competitivi.

(7)

Inoltre, i costi di produzione del DMT sono in larga misura costi fissi, indipendenti dai volumi prodotti. I ridotti volumi di vendita di chip e di polimero fuso hanno determinato un assetto produttivo a volumi ridotti dell'impianto di DMT. Tale riduzione di produzione ha tuttavia portato solo a un leggero calo dei costi di produzione totali a causa della grande proporzione di costi fissi. A loro volta, i costi di produzione unitari dell'impianto di DMT sono quindi aumentati considerevolmente.

2.3.   La ristrutturazione e la creazione della nuova impresa Simpe

(8)

Nel gennaio 2004 il consiglio d'amministrazione dell'impresa ha preso la decisione di sospendere l'attività produttiva e di procedere a un progetto di conversione degli impianti industriali esistenti. L'obiettivo era quello di cambiare la materia prima usata per l'impianto di polimerizzazione e di sostituire il DMT di autoproduzione con un'altra materia prima, l'acido tereftalico purificato (PTA), per avere una struttura dei costi più flessibile. È stato stimato che per completare l'investimento e passare a un'altra materia prima erano ancora necessari 22 milioni di EUR. Per insufficiente capacità finanziaria, NGP si sarebbe trovata impossibilitata a completare l'investimento.

(9)

Nel maggio 2004 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra diverse autorità statali, Montefibre, NGP e altre imprese, con il quale tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di salvaguardare gli investimenti già fatti per l'impianto CP3 e di completarli.

(10)

Nel luglio 2005 le autorità nazionali e regionali, NGP, Montefibre ed Edison (un'altra impresa ubicata ad Acerra) hanno firmato un accordo di programma relativo al sito di NGP e ad altre attività nel sito di Acerra.

(11)

L'accordo prevedeva la sospensione delle attività di NGP (come presupposto necessario per completare l'investimento) e la costituzione di una nuova impresa — con partecipazione maggioritaria di NGP e partecipazione minoritaria di Montefibre e dell'agenzia nazionale Sviluppo Italia — a cui sarebbero stati trasferiti gli impianti di polimerizzazione del sito di Acerra. L'accordo prevedeva inoltre il completamento dell'investimento di 22 milioni di EUR, inclusa la trasformazione dell'impianto CP3 affinché la nuova impresa potesse lavorare con una nuova materia prima.

(12)

Inoltre, l'accordo prevedeva la cessione da NGP di 50 ettari di suolo a destinazione industriale al Consorzio ASI di Napoli, e la cessione a Edison di terreni e asset industriali dell'esistente centrale termoelettrica per consentire l'ammodernamento della fornitura di energia del sito di Acerra. Era anche prevista la promozione di un insieme di investimenti industriali sulle aree cedute all'ASI di Napoli, col sostegno della Regione Campania.

(13)

La cessione delle aree all'ASI di Napoli è stata formalizzata nel febbraio 2005. La cessione dell'esistente centrale termoelettrica a Edison S.p.a. non è stata realizzata come previsto. La centrale è stata invece ceduta a un'impresa di recente costituzione, Fri-el Acerra, il 14 febbraio 2006.

(14)

Per quanto riguarda la ristrutturazione di NGP, era previsto che l'impresa sarebbe diventata un fornitore di servizi tecnologici, ambientali ed energetici dopo il conferimento a una nuova impresa degli impianti per la produzione di polimeri. NGP avrebbe continuato anche a gestire il centro di ricerca. Per il 2007, era previsto che NGP avesse 25 dipendenti.

(15)

Era previsto che NGP avrebbe ristrutturato i suoi debiti grazie alle risorse finanziarie reperite con la cessione delle aree all'ASI, la vendita della centrale termoelettrica e la vendita di altri impianti non necessari per l'attività. NGP avrebbe inoltre effettuato numerosi investimenti per modificare la produzione di utilities e avrebbe finanziato questi investimenti con mezzi propri. L'attuazione di queste misure avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine dell'impresa.

(16)

L'Italia ha presentato una proiezione del conto economico e dello stato patrimoniale di NGP fino al 2009, mostrando che il risultato annuo sarebbe migliorato da una perdita di 17,9 milioni di EUR nel 2005 a un profitto di 0,9 milioni di EUR nel 2009.

Costituzione della nuova impresa Simpe S.p.A.

(17)

Conformemente all'accordo, nel luglio 2005 NGP ha creato una nuova impresa, Simpe S.p.A (“Simpe”), per il rilevamento degli impianti di polimerizzazione. Nel maggio 2006 Sviluppo Italia ha acquisito il 9,8 % del capitale sociale di Simpe attraverso un aumento di capitale. Inoltre, Montefibre ha acquisito il 19,1 % del capitale sociale.

(18)

L'unità di polimerizzazione è stata conferita a Simpe nel settembre 2005, con le immobilizzazioni e le passività correlate e con il personale. Il prezzo del conferimento è stato fissato a 25,95 milioni di EUR. Stando alle informazioni presentate, Simpe ha cominciato gli investimenti nell'impianto di polimerizzazione nel maggio 2006 e li completerà per il settembre 2007. L'inizio della produzione è previsto per il quarto trimestre del 2007.

(19)

L'Italia ha presentato un piano d'impresa per Simpe preparato da NGP nel settembre 2005. Secondo tale piano Simpe produrrà polimeri poliestere a partire da PTA dopo aver completato il progetto di investimento. La produzione di polimeri poliestere da PTA ha principalmente due vantaggi. In primo luogo, renderà i costi di produzione più flessibili; in secondo luogo, il polimero poliestere prodotto da PTA può essere usato per una gamma più ampia di produzione industriale. Aumenterà quindi il potenziale di mercato di Simpe e ne ridurrà la dipendenza dal cliente Montefibre.

(20)

Gli impianti di polimerizzazione conferiti da NGP a Simpe comprendono tre linee di produzione continua per polimeri poliestere (CP1, CP2 e CP3), e una linea di produzione discontinua. La capacità di produzione teorica di queste linee è di 215 000 t/anno. Tuttavia, poiché la capacità dell'impianto di produzione per l'intermedio DMT è più bassa, la capacità di produzione effettiva è limitata a 185 000 t/anno. La linea di produzione maggiore è la CP3 con una capacità annuale di 130 000 tonnellate.

(21)

Il piano d'impresa presentato prevede solo la riattivazione della CP3 per la produzione di polimero di poliestere, non della CP1, della CP2, né della linea discontinua. Nel piano tuttavia si osserva che queste linee, che sono ancora a disposizione di Simpe e che erano pienamente funzionanti prima dell'arresto della produzione nel 2004, danno a Simpe flessibilità in più.

(22)

Secondo il piano d'impresa, la produzione totale prevista di polimero di poliestere raggiungerà 120 000 t/anno dal 2008 in poi. Nell'ambito di questa produzione, per 75 000 t/anno è prevista la vendita allo stato fuso a Montefibre, e per 45 000 t/anno è prevista la vendita allo stato solido, sotto forma di chip, a imprese terze. Dal 2007 in poi è previsto che Simpe occupi 76 dipendenti. È previsto che il fatturato aumenti da 41,38 milioni di EUR nel 2007 a 57,10 milioni di EUR nel 2008 e 2009. I risultati annui attesi ante imposte sono una perdita di 1,59 milioni di EUR nel 2007 e profitti di 3,47 milioni di EUR nel 2008 e di 3,76 milioni di EUR nel 2009.

(23)

Nel febbraio 2007 la multinazionale spagnola del settore chimico La Seda de Barcelona è diventata il detentore maggioritario di Simpe. La Seda de Barcelona ha acquisito il 19,1 % delle quote di Simpe e ha apportato nuovo capitale per 21 milioni di EUR. Stando alle informazioni presentate dall'Italia, la produzione futura di Simpe aumenterà considerevolmente con l'acquisizione dell'impresa da parte di La Seda de Barcelona. La produzione totale della CP3 sarà destinata al mercato del PET (polietilene tereftalato), un materiale plastico. Il polimero fuso che sarà fornito a Fidion, un'impresa creata e detenuta da Montefibre, sarà prodotto dalle linee di produzione CP1 e CP2 — una situazione diversa da quella del piano d'impresa del settembre 2005 per Simpe, che non prevedeva la riattivazione della CP1 e della CP2.

2.4.   Il sostegno finanziario

(24)

L'Italia ha accordato tre misure, per un importo totale di 20,87 milioni di EUR, per sostenere il completamento degli investimenti relativi alla CP3. Tutte e tre le misure sono state accordate a Simpe.

(25)

La prima misura consiste in una sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, di cui 5 a carico della Regione Campania e la parte restante del ministero dell'Industria. La misura è stata concessa il 18 maggio 2006.

(26)

La seconda misura consiste in un prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR concesso dal ministero dell'Industria a un tasso di interesse ridotto, pari al 36 % del tasso di riferimento. Il prestito è stato concesso il 18 maggio 2006.

(27)

La terza misura consiste in una partecipazione temporanea al capitale di rischio di Simpe da parte di Sviluppo Italia nella misura di 3,6 milioni di EUR (9,8 % del capitale sociale dell'impresa). La partecipazione è stata implementata il 5 maggio 2006. Gli altri due azionisti di Simpe, cioè NGP e Montefibre, erano vincolati ad acquistare le quote da Sviluppo Italia entro un periodo da tre a cinque anni a un prezzo pari al valore nominale più gli interessi annui sulla base del tasso di riferimento ufficiale per le operazioni a medio-lungo termine maggiorato di 3 punti.

2.5.   Il mercato

(28)

I polimeri si prestano a molteplici applicazioni, sia in campo tessile, sia in campo tecnico e dei beni di largo consumo. Prima della sospensione della produzione nel 2004, NGP era attiva sul mercato dei polimeri per applicazioni tessili. L'impresa operava prevalentemente sul mercato europeo ed aveva una quota di mercato del 20 % circa per quanto riguarda i granuli di poliestere, cioè senza contare il poliestere fornito a Montefibre allo stato fuso.

(29)

I principali concorrenti sul mercato europeo erano Invista, un'impresa statunitense fusasi con Kosa (già Hoechst), con una quota di mercato del 50 %, le imprese turche Advansa e Kortex e importatori dall'Estremo Oriente con una quota di mercato del 20 %. Gli altri produttori di polimeri per applicazioni tessili erano produttori per consumo proprio. Secondo l'Italia, il mercato europeo del poliestere per applicazioni tessili è pari a 250 000 t/anno.

(30)

Con il ripristino delle sue attività, Simpe progetta di operare non solo nel settore dei polimeri per applicazioni tessili, ma anche per imballaggio. Dopo l'acquisizione delle quote di Simpe da parte di La Seda de Barcelona, la produzione totale della CP3 sarà destinata al mercato dell'imballaggio.

III.   VALUTAZIONE

3.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(31)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza consolidata delle Corti europee, il criterio relativo agli aiuti che incidono sugli scambi ricorre se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che comporta il commercio fra Stati membri.

(32)

A concedere la sovvenzione e il prestito a Simpe sono stati il ministero dell'Industria e la Regione Campania, due autorità pubbliche. Le misure sono quindi finanziate con risorse statali e sono attribuibili allo Stato. La sovvenzione fornisce un vantaggio all'impresa così come il prestito, che è concesso a un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per le imprese sane, e che nessun investitore di mercato avrebbe accordato a queste condizioni.

(33)

L'apporto di capitale è stato fornito a Simpe da Sviluppo Italia, un'agenzia nazionale, ed è quindi attribuibile allo Stato. L'Italia ha in un primo tempo notificato la misura come aiuto, ma ha dichiarato successivamente che era conforme al mercato e non apportava nessun vantaggio all'impresa. L'Italia non ha tuttavia fornito ulteriori spiegazioni in merito. La Commissione pertanto, a questo stadio, non può escludere che l'apporto di capitale da parte di Sviluppo Italia conferisca un vantaggio all'impresa.

(34)

NGP e Simpe producono polimeri. Poiché questo prodotto è oggetto di un ampio commercio in tutta l'Unione europea (si veda la sezione 2.5), le misure minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra gli Stati membri. La Commissione, a questo stadio, conclude pertanto che la sovvenzione, il prestito e la partecipazione al capitale costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che ne va di conseguenza valutata la compatibilità.

3.2.   Deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

(35)

L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede deroghe all'incompatibilità generale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

3.2.1.   Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

(36)

L'Italia ha notificato gli aiuti sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“orientamenti”) (2). La Commissione nutre dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tali orientamenti.

Ammissibilità dell'impresa

(37)

Conformemente alla sezione 2.1 degli orientamenti, la Commissione considera che un'impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. I sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

(38)

Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria sia precaria. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato.

(39)

La Commissione dubita che NGP sia il beneficiario dell'aiuto. Allo stadio attuale, ritiene invece, che il beneficiario possa piuttosto essere Simpe — impresa creata solo nel 2005, cioè meno di tre anni prima della concessione delle misure. La Commissione quindi, in questa fase, considera Simpe un'impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti.

(40)

Inoltre, tenendo conto del fatto che Simpe ha rilevato da NGP asset e debiti correlati, la Commissione allo stadio attuale non è convinta del fatto che possa essere considerata in difficoltà. Simpe aveva un capitale proprio considerevole alla fine del 2005 e ha perso solo una piccola quota del suo capitale sociale. La Commissione quindi dubita che sia soddisfatto il criterio dell'ammissibilità.

(41)

Potenzialmente, NGP e Simpe insieme potrebbero essere considerate un gruppo e come tale essere il beneficiario degli aiuti. Simpe è stata creata da NGP nel contesto della ristrutturazione degli impianti di polimerizzazione, per cui sono concesse le misure di aiuto in questione. NGP è stata creata nel febbraio 2003 e ha iniziato le attività nel marzo 2003, cioè più di tre anni prima della concessione della misura d'aiuto nel maggio 2006. Non è quindi un'impresa di recente costituzione ai sensi degli orientamenti comunitari. Inoltre, NGP sembra rientrare nella definizione di impresa in difficoltà: ha registrato perdite per 29,68 milioni di EUR nel 2003, l'ultimo anno di piena produzione, e perdite per 17,87 milioni di EUR nel 2004. Nel 2005 l'impresa ha però registrato profitti per 5,27 milioni di EUR, largamente dovuti a entrate straordinarie.

(42)

Tuttavia, anche se Simpe o Simpe e NGP insieme fossero ammissibili, la Commissione dubita che siano soddisfatti gli altri criteri stabiliti negli orientamenti.

Ripristino della redditività

(43)

La concessione di un aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile. Deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Fra le altre cose, il piano di ristrutturazione deve comprendere uno studio di mercato, e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne in esso contenute.

(44)

L'Italia non ha presentato un piano di ristrutturazione ai sensi della sezione 3.2.2 degli orientamenti né per Simpe né per NGP.

(45)

Per quanto riguarda Simpe, l'Italia ha presentato un piano d'impresa preparato da NGP nel settembre 2005, come indicato al paragrafo 19. La Commissione dubita tuttavia che questo risponda ai criteri stabiliti dagli orientamenti per un piano di ristrutturazione: non contiene difatti uno studio di mercato dettagliato né analizza i punti di forza e le debolezze specifiche dell'impresa. Tuttavia, la Commissione osserva che Simpe è stata nel frattempo ceduta a un'altra impresa che vi ha apportato nuovo capitale. A questo stadio la Commissione non ha altre informazioni sull'attuale situazione di Simpe dopo la sua acquisizione.

(46)

Per quanto riguarda NGP, l'Italia ha presentato solo una descrizione delle misure da attuarsi da parte dell'impresa, inclusa una proiezione del suo conto economico fino al 2009. L'Italia non ha fornito nessuna indicazione sui costi delle misure di ristrutturazione e sul loro preciso finanziamento.

(47)

Di conseguenza, a questo stadio, la Commissione dubita che le condizioni relative al ripristino della redditività siano soddisfatte.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

(48)

Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera.

(49)

L'Italia non ha indicato misure compensative per evitare indebite distorsioni della concorrenza, né a livello di Simpe né a livello di NGP. Afferma invece che l'aiuto non ha effetti distorsivi, poiché le misure contribuiscono alla realizzazione di un nuovo impianto la cui produzione è destinata a un mercato in considerevole espansione. La Commissione osserva tuttavia che a questo stadio ciò non può giustificare la mancanza di misure compensative e dubita, allo stato attuale delle cose, che la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza sia rispettata.

Aiuto limitato al minimo

(50)

L'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa e dei suoi azionisti. Inoltre i beneficiari devono contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Nel caso delle grandi imprese, di norma la Commissione considererà adeguati contributi almeno del 50 %.

(51)

L'Italia non ha fornito informazioni sui costi totali della ristrutturazione, né di Simpe né di NGP. L'unica indicazione sui costi in possesso della Commissione riguarda i costi di investimento di Simpe, pari a 22 milioni di EUR. L'Italia non ha quantificato neanche il contributo del beneficiario. Allo stadio attuale la Commissione dubita quindi che sia rispettato il criterio dell'aiuto limitato al minimo.

3.2.2.   Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(52)

La Commissione ha valutato anche la compatibilità dell'aiuto sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (3).

(53)

Simpe è ubicata in un'area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in cui il massimale per gli aiuti regionali è pari al 35 % ESN (equivalente sovvenzione lordo) degli investimenti ammissibili. Simpe non sembra essere stata in difficoltà al momento della concessione degli aiuti e sembra essere stata ammissibile agli aiuti regionali. Le misure in questione erano destinate a permettere a Simpe di finalizzare il progetto d'investimento nella CP3. I costi di investimento ammontano a 22 milioni di EUR.

(54)

A questo stadio, tuttavia, la Commissione non dispone di alcuna informazione che le permetta di valutare se i costi sostenuti per il completamento della CP3 possano essere considerati ammissibili agli aiuti regionali all'investimento, e di appurare se altro aiuto sia già stato concesso per gli stessi costi (si veda il paragrafo 5). La Commissione, a questo stadio, non è quindi certa che il massimale per gli aiuti regionali applicabile del 35 % sia stato rispettato.

(55)

La Commissione ritiene a questo stadio che nessun altro dispositivo comunitario (discipline, orientamenti, regolamenti), ad esempio per la ricerca e sviluppo, l'ambiente, le PMI, l'occupazione e la formazione, o il capitale di rischio, sia applicabile al caso in oggetto.

IV.   DECISIONE

(56)

A questo stadio la Commissione ritiene quindi che la sovvenzione di 10,75 milioni di EUR, il prestito agevolato di 6,523 milioni di EUR e la partecipazione al capitale nella misura di 3,6 milioni di EUR costituiscano aiuto di Stato, e dubita che l'aiuto sia compatibile con il mercato comune.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a inviare osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione adotterà altrimenti una decisione in base alle informazioni disponibili. La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.

La Commissione comunica all'Italia che informerà le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione della comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Tali parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  N 715/99, SG(2000) D/105754 del 2.8.2000 (GU C 278 del 30.9.2000, pag. 26).

(2)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(3)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.


Top