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Document C:2006:175:FULL
Official Journal of the European Union, C 175, 27 July 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 175, 27 luglio 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 175, 27 luglio 2006
ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 175/7 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 luglio 2006
(2006/C 175/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2587 |
JPY |
yen giapponesi |
147,10 |
DKK |
corone danesi |
7,4610 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68415 |
SEK |
corone svedesi |
9,2452 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5756 |
ISK |
corone islandesi |
91,54 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9340 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
CZK |
corone ceche |
28,373 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
272,81 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9246 |
RON |
leu rumeni |
3,5455 |
SIT |
tolar sloveni |
239,65 |
SKK |
corone slovacche |
38,122 |
TRY |
lire turche |
1,9138 |
AUD |
dollari australiani |
1,6599 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4323 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7899 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0171 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9923 |
KRW |
won sudcoreani |
1 201,49 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,8301 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,0541 |
HRK |
kuna croata |
7,2650 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 454,17 |
MYR |
ringgit malese |
4,632 |
PHP |
peso filippino |
65,138 |
RUB |
rublo russo |
33,9450 |
THB |
baht thailandese |
47,793 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4298 — Aggregate Industries/Foster Yeoman)
(2006/C 175/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 19.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Aggregate Industries Ltd («Aggregate Industries», Regno Unito), controllata da Holcim Group («Holcim», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Foster Yeoman Ltd («Foster Yeoman», Regno Unito) mediante offerta raccomandata in contanti per l'acquisto di quote o azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4298 — Aggregate Industries/Foster Yeoman, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/3 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti, adottato il 10 febbraio 2006, nella 403a riunione, riguardo al progetto preliminare di Decisione nel caso COMP/A.38.381 — De Beers
(2006/C 175/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
Il comitato consultivo concorda nel ritenere che il procedimento iniziato nel gennaio 2003 con una comunicazione formale degli addebiti basata sull'articolo 82 del trattato possa concludersi mediante una decisione basata sull'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la quale renderà vincolanti per la De Beers gli impegni da essa proposti. |
2. |
Il comitato consultivo concorda nel ritenere che, per instaurare un sistema di distribuzione concorrenziale dei diamanti che in precedenza l'Alrosa vendeva alla De Beers, possa essere necessario un periodo di transizione, dal 2006 al 2008, durante il quale la De Beers potrà acquistare dall'Alrosa diamanti grezzi sino a un quantitativo massimo. |
3. |
Il comitato consultivo concorda nel ritenere che — considerati gli impegni proposti dalle imprese in questione — non vi sono più motivi perché la Commissione prosegua la sua azione, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003. |
4. |
Il comitato consultivo raccomanda che questo suo parere sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
5. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti i punti sollevati nel corso dei dibattiti. |
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/4 |
Relazione finale del consigliere auditore sul caso COMP/38.381/B2 — De Beers
(redatta a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori in taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2006/C 175/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il progetto di decisione presentato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio riguarda le relazioni commerciali della De Beers nel settore dei diamanti grezzi. Destinataria della decisione è la De Beers SA (indicata nel seguito del presente testo come «la De Beers»), quale società madre, tra le altre, della City West and East limited («la CWEL») e della De Beers Centenary Aktiengesellschaft («la DBCAG») (indicate come «le parti»).
Origine del caso: regolamento sulle concentrazioni e regolamento n. 17/1962 del Consiglio
Nel corso dell'indagine sul caso di concentrazione n. M.2333 (De Beers/LVMH/Rapids World), conclusosi nel luglio 2001, i servizi della Commissione hanno appreso l'esistenza di un accordo commerciale («l'accordo commerciale») per la vendita di diamanti grezzi concluso tra la De Beers e l'ALROSA Company Limited («l'ALROSA»). Il 5 marzo 2002, in seguito a un'altra indagine della Commissione, la CWEL, la DBCAG e l'ALROSA hanno chiesto congiuntamente alla Commissione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17/1962 del Consiglio, un'attestazione negativa riguardante tale accordo commerciale o, in alternativa, un'esenzione individuale a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE.
Il 14 gennaio 2003, la Commissione ha inviato alla De Beers, alla CEWL e alla DBCAG una comunicazione degli addebiti («CA») relativa all'accordo commerciale, basata sull'articolo 82 CE, accordando loro l'accesso alla sua documentazione (1). Il 1o luglio 2003 è stata inviata alle parti una seconda CA, per aggiungere l'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo alla base giuridica della CA del 14 gennaio 2003.
In risposta alla CA della Commissione, la De Beers ha presentato osservazioni scritte. Il 7 luglio 2003 si è tenuta un'audizione orale, alla quale ha partecipato pure l'ALROSA, dato che tale audizione riguardava anche gli addebiti basati sull'articolo 81, la cui comunicazione era stata inviata separatamente alla De Beers e all'ALROSA.
Il 25 settembre 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia contro l'accordo commerciale, secondo la quale erano stati violati gli articoli 81 e 82 del trattato.
Modifica della normativa pertinente: il regolamento (CE) n. 1/2003 (in particolare il suo articolo 9, che si applica al caso in oggetto)
In seguito all'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003, il 1o maggio 2004, la domanda presentata dalla De Beers e dall'ALROSA è decaduta, ma le formalità procedurali già iniziate hanno continuato a produrre i loro effetti ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003.
Il 14 dicembre 2004 la CWEL e la DBCAG da un lato e l'ALROSA dall'altro hanno presentato alla Commissione proposte d'impegni in risposta alle comunicazioni degli addebiti che questa aveva loro inviato, le quali dovevano costituire una valutazione preliminare ai termini dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Il 3 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003, per informare il pubblico sulle proprie preoccupazioni in materia di concorrenza e sui relativi rimedi, e ha chiesto ai terzi interessati di trasmetterle osservazioni entro il 4 luglio 2005 («l'indagine di mercato») (2).
In risposta alla comunicazione, la Commissione ha ricevuto 21 osservazioni di terzi interessati. Non vi era una piena conferma dell'efficacia degli impegni proposti dalla De Beers e dall'ALROSA in risposta alle preoccupazioni della Commissione. Il 27 ottobre 2005 la Commissione ha informato la De Beers e l'ALROSA di tali osservazioni, fornendone loro una sintesi non riservata. Il 25 gennaio 2006 la De Beers ha presentato una proposta d'impegno modificata. La Commissione è ora giunta alla conclusione che non vi sono più motivi per proseguire l'azione, considerati gli impegni proposti dalla De Beers in risposta alla valutazione preliminare e la loro successiva modifica, in cui si teneva conto delle osservazioni dei terzi interessati, e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003).
Applicazione a questo caso del principio della parità delle armi (3). Decisione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003
Nei confronti della De Beers
Il principio della parità delle armi comporta essenzialmente che le parti di un caso e la Commissione, in quanto organo le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi agli organismi giudiziari UE, hanno pari diritto di conoscere i documenti della pertinente pratica amministrativa.
Nelle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, la violazione delle regole di concorrenza non viene stabilita, ma le parti accettano di porre rimedio alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in una valutazione preliminare.
In una simile procedura, vi è da entrambe le parti la volontà di semplificare le formalità amministrative e giuridiche che comporterebbe un'indagine integrale sulla presunta infrazione.
Ecco perché in due decisioni già adottate dal collegio (4) si è ammesso che il procedimento si ritiene svolto correttamente quando le parti informano la Commissione di aver ricevuto sufficiente accesso alle informazioni loro necessarie per proporre impegni intesi a porre rimedio alle preoccupazioni espresse dalla Commissione stessa.
Anche il caso in oggetto ha ricevuto questo trattamento: il 19 gennaio 2006 la De Beers ha presentato alla Commissione una dichiarazione in tal senso, dopo aver ricevuto i risultati dell'indagine di mercato.
Nei confronti dell'ALROSA
L'ALROSA ha sollevato una specifica questione procedurale chiedendo, con una lettera del 6 dicembre 2005, di avere «[…] accesso alla pratica relativa al caso in oggetto, in particolare per quanto riguarda le osservazioni presentate dai terzi in seguito all'indagine di mercato, in applicazione dell'attuale procedura di cui all'articolo 9 e/o in base alla comunicazione degli addebiti o alla procedura di cui all'articolo 7».
Nell'ambito del procedimento in oggetto, l'ALROSA non ha ricevuto una comunicazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 82 né è una delle parti nel procedimento. Di conseguenza, non le spetta il medesimo diritto di essere ascoltata che è riconosciuto alle parti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Si deve considerare che, date le caratteristiche molto particolari del caso in oggetto, di fatto l'ALROSA è l'unica impresa sulla quale incideva direttamente ed a titolo individuale una parte degli impegni proposti dalla De Beers.
L'ALROSA è stata dunque informata del contenuto essenziale della proposta modificata d'impegni presentata dalla De Beers, nelle parti pertinenti, e le è stato consentito di presentare osservazioni entro il 2 febbraio 2006.
Con lettera del 30 gennaio 2006, l'ALROSA ha chiesto una proroga del termine impostole per rispondere. Io ho acconsentito in parte a tale richiesta. La risposta dell'ALROSA doveva quindi pervenire alla Commissione, ed è in effetti pervenuta, il 6 febbraio 2006.
Nella lettera del 6 febbraio 2006, l'ALROSA ha espresso il proprio punto di vista sui risultati dell'indagine di mercato ed ha sostenuto che i suoi diritti alla difesa erano stati lesi, poiché la Commissione non aveva accertato, prima di accettare gli impegni, quali obiezioni l'ALROSA stessa riteneva giustificate, cosicché essa non sapeva esattamente quali obiezioni giustificassero gli impegni.
Ho risposto l'8 febbraio 2006, indicando che non ritenevo l'ALROSA una delle parti nel procedimento condotto nei confronti della De Beers in base all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Era soprattutto in considerazione delle circostanze eccezionali del caso che all'ALROSA era stato concesso il diritto di essere ascoltata, in quanto gli impegni proposti dalla De Beers la riguardavano direttamente ed a titolo individuale. Ho inoltre dichiarato di ritenere che, considerate le informazioni fornite all'ALROSA nel corso del procedimento, questa non potesse sostenere d'ignorare le preoccupazioni in materia di concorrenza sulle quali si basavano gli impegni.
In considerazione di quanto sin qui esposto, ritengo che siano stati rispettati i diritti della De Beers e dell'ALROSA ad essere ascoltate.
Bruxelles, 10 febbraio 2006
Serge DURANDE
(1) L'accesso è stato accordato anche all'ALROSA, alla quale era stata inviata una comunicazione degli addebiti basata sull'articolo 81 CE.
(2) GU C 289 del 26.11.2004, pag. 10.
(3) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 29.6.95 nella causa T-30/91 («Solvay»).
(4) Cfr. decisione del 22.6.2005, COMP/39.116 — Coca-Cola, e decisione del 19.1.2005, COMP/37.214 — DFB.
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4295 — Endesa/Foster Wheeler)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 175/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 17.7.2006, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Endesa Europa S.L. («Endesa», Spagna) e Foster Wheeler Italiana S.p.A. («FWI», Italia) controllate da Foster Wheeler Ltd. group acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Centro Energia Ferrara S.p.A. («CEF», Italia) e Centro Energia Teverola S.p.A. («CET», Italia) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso è ammissibile per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4295 — Endesa/Foster Wheeler, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 175/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 31/2001 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Puglia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuti alle PMI «Accrescere la competitività delle imprese» |
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Base giuridica |
Legge Regionale 4 gennaio 2001 n. 3/01 modificata dalla Legge Regionale n. 23/01 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Anno solare |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
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Importo in M Euro |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
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Intensità massima dell'aiuto |
Il massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta europea degli aiuti a finalità regionale (35% ESB + 15% ESL) |
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Data di applicazione |
12.9.2001 aiuto (data della comunicazione dei regimi di aiuto alla Commissione) |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
L'aiuto consente di agevolare, mediante un contributo in c/esercizio l'acquisizione di servizi reali finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese. E' finalizzato inoltre all'acquisizione di servizi reali in campo ambientale e della qualità nonché della diffusione di nuove tecnologie. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:
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Settori economici interessati |
L'aiuto è destinato alle PMI, operanti nei settori artigianato, Industria, Turismo, Commercio e Servizi. Sono escluse le seguenti attività economiche:
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Puglia |
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Indirizzo:
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Altre informazioni |
Il presente regime di aiuto non si applica ai servizi che presentano carattere di continuità ed alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso la spesa triennale agevolabile non potrà superare 100 000 EUR. Gli aiuti verranno attuati attraverso procedura automatica |
Numero dell'aiuto |
XS 16/05 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
Tutto il territorio dell'Ungheria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
«Aiuto a favore della tutela della proprietà intellettuale (registrazione di brevetti, modelli, marchi e disegni), tranne che per le grandi imprese», attività ammissibile all'aiuto ai sensi del bando di gara dal titolo «Mobil Kommunikációs K+F és Innovációs Centrum létrehozása» (creazione di un centro per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore della comunicazione mobile) |
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Base giuridica |
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Lo stanziamento annuo per la tutela della proprietà intellettuale (registrazione di brevetti, modelli, marchi e disegni) dovrebbe ammontare a 16 milioni di HUF |
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Intensità massima dell'aiuto |
Per la ricerca di base 100%, per la ricerca applicata 60%, per lo sviluppo precompetitivo 35% |
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Data di applicazione |
19 dicembre 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al giugno 2006 (pagamenti rateali fino al dicembre 2008) |
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Obiettivo dell'aiuto |
L'estensione dell'ambito di applicazione dell'aiuto a favore di R&S alle spese relative alla tutela della proprietà intellettuale (registrazione di brevetti, modelli, marchi e disegni) |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XS 61/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero |
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Base giuridica |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale:1,9 milioni di EUR |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 8.4/.004 (giorno successivo alla pubblicazione sul BUR n. 14 del 7.4.2004); Si precisa che all'intervento non è stata ancora data attuazione, e che i contributi da esso previsti non saranno erogati prima della pubblicazione sul B.U.R. delle graduatorie di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 055/Pres. del 5/3/2004. Tali graduatorie saranno formulate, sulla base delle domande pervenute agli Uffici competenti entro il 7/06/2004, presumibilmente non prima di settembre 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI industriali e di servizio alla produzione industriale per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Autonoma Friuli — Venezia Giulia Direzione Centrale delle Attività Produttive Servizio per la Promozione e l'Internazionalizzazione |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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No |
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Note |
A partire dal 1o gennaio 2005 l'Amministrazione regionale si impegna ad adeguare la normativa in oggetto alla nuova definizione di piccole, medie e microimprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE |
Numero dell'aiuto |
XS 158/05 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Nord est dell'Inghilterra |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Cells Analysis Ltd |
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Base giuridica |
The University of Durham and Newcastle Act (1963) |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto Sovvenzione FESR 1257/201/020LCY |
10 936 GBP |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 22 agosto 2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat |
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Indirizzo:
Contatto:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
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III Informazioni
Commissione
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 175/12 |
Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del programma Marco Polo (regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003; GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1)
(2006/C 175/07)
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2006 nell'ambito del programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 11.10.2006.
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (tren-marco-polo@ec.europa.eu) e via fax: (32-2) 296 37 65.