EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:213:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 03 agosto 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
3 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1181/2006 della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1182/2006 della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 luglio 2006, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007 [notificata con il numero C(2006) 3274]

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

55,4

388

52,4

524

46,9

999

51,6

0709 90 70

052

68,1

999

68,1

0805 50 10

388

86,4

524

65,3

528

54,3

999

68,7

0806 10 10

052

102,5

204

173,6

220

207,0

508

55,0

512

56,7

999

119,0

0808 10 80

388

89,1

400

105,8

508

80,5

512

87,0

524

66,4

528

115,5

720

85,0

804

99,3

999

91,1

0808 20 50

052

104,0

388

96,4

512

81,5

528

73,7

720

31,1

804

176,9

999

93,9

0809 20 95

052

327,0

400

282,9

404

286,9

999

298,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,3

999

120,3

0809 40 05

093

60,0

098

63,2

624

124,3

999

82,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


3.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2006

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuo di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 38 000 tonnellate il quantitativo del sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124) per l’anno 2006.

(3)

I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 31 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d’importazione per il sottocontingente tariffario II per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta presentata entro le ore 13 di lunedì 31 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002 è soddisfatta a concorrenza del 6,6787 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

3.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007

[notificata con il numero C(2006) 3274]

(2006/534/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE gli Stati membri sono tenuti a redigere le relazioni sull’attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborati dalla Commissione.

(2)

Gli Stati membri hanno stilato la relazione sull’attuazione della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dalla decisione 2002/529/CE della Commissione (2).

(3)

La seconda relazione deve riguardare il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2007.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario allegato alla presente decisione per redigere la relazione relativa al periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, che devono presentare alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

(3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (periodo 2005-2007)

Istruzioni per le risposte

 

Le risposte devono essere il più possibile sintetiche e precise.

 

Le informazioni presentate, in particolare riguardo al numero di impianti e alle misure adottate, possono comprendere dati rappresentativi, a condizione che siano sufficienti a dimostrare la conformità alle prescrizioni della direttiva.

 

Nelle relazioni che riguardano periodi antecedenti alle date stabilite all’articolo 4 della direttiva 1999/13/CE le informazioni sugli impianti esistenti dovrebbero basarsi sulle migliori stime disponibili riferite ai periodi in questione.

 

Se la situazione è invariata è possibile fare semplicemente riferimento a risposte precedenti; questa soluzione non è evidentemente possibile per gli Stati membri che presentano la relazione per la prima volta. In caso di nuovi sviluppi, è necessario ricorrere ad una nuova risposta.

1.   Descrizione generale

Quali sono i principali elementi della normativa nazionale necessari per istituire un sistema di autorizzazione o di registrazione che assicuri l’osservanza delle disposizioni della direttiva? Descrivere le modifiche apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione riguardanti la direttiva 1999/13/CE.

2.   Impianti che rientrano nel campo di applicazione

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, fornire una stima del numero di impianti che rientrano nelle categorie di seguito indicate (gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede una differente categorizzazione settoriale possono usarla nel rispondere alla presente domanda):

tutti gli impianti esistenti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in funzione alla fine del periodo cui si riferisce la relazione,

tutti gli impianti registrati o autorizzati dall’autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione,

degli impianti di cui al trattino precedente, indicare quanti sono stati autorizzati o registrati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (risposta facoltativa),

quanti di questi impianti sono disciplinati anche dalla direttiva IPPC? (risposta facoltativa).

3.   Obblighi fondamentali del gestore

Quali disposizioni amministrative, in senso lato, sono state adottate per consentire alle autorità competenti di garantire che gli impianti funzionino in conformità dei principi generali di cui all’articolo 5?

4.   Impianti esistenti

Quanti impianti esistenti sono autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all’allegato II B, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3?

5.   Tutti gli impianti

5.1.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali deroghe all’applicazione dei valori limite per le emissioni diffuse:

sono state concesse deroghe?

in caso affermativo, come si dimostra per ogni singolo impianto interessato che non era tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere il valore limite?

come si garantisce che sono esclusi rischi gravi per la salute umana o per l’ambiente?

5.2.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all’allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato:

quanti gestori si sono avvalsi di tale possibilità e per quanti impianti?

come si è dimostrato che il piano di riduzione di cui all’allegato II B non costituiva un’opzione tecnicamente ed economicamente fattibile?

come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

6.   Piani nazionali

6.1.

Lo Stato membro ha deciso di definire e attuare un piano nazionale ai sensi dell’articolo 6 [cfr. decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell’articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio (1)]?

6.2.

Quanti impianti sono stati inclusi nel piano nazionale? Qual è l’obiettivo di riduzione delle emissioni che il piano nazionale consentirà di raggiungere? Qual è il livello attuale delle emissioni generate complessivamente dagli impianti inclusi nel piano nazionale? Qual è il risultato rispetto all’eventuale obiettivo intermedio di riduzione previsto per il periodo cui si riferisce la relazione?

7.   Sostituzione

In che misura si è tenuto conto delle linee guida fornite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in sede di autorizzazione e di formulazione di regole generali vincolanti (cfr. articolo 7, paragrafo 2)?

8.   Controllo

8.1.

Con riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l’obbligo per il gestore dell’impianto di fornire una volta all’anno alla competente autorità dati che consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che non hanno fornito tali dati e per quanti impianti? Quali provvedimenti ha adottato l’autorità competente per garantire che questa informazione sia fornita quanto prima?

8.2.

Con riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l’obbligo per il gestore dell’impianto di fornire «su richiesta» dell’autorità competente dati che le consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che hanno fornito tali dati e per quanti impianti?

8.3.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, e con riferimento all’articolo 8, paragrafo 3, quanti degli impianti sono sottoposti a misurazioni periodiche non continue con frequenza superiore ad un anno?

9.   Violazioni

Con riferimento all’articolo 10:

quanti gestori hanno commesso violazioni accertate alla direttiva?

quali provvedimenti sono adottati per garantire un «tempestivo» ripristino della conformità, conformemente all’articolo 10, lettera a)?

quante volte l’autorità competente ha sospeso o revocato l’autorizzazione per mancata conformità ai sensi dell’articolo 10, lettera b)?

10.   Rispetto dei valori limite di emissione

10.1.

Descrivere brevemente le pratiche per assicurare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale. Fornire esempi delle misure applicate durante il periodo in esame per assicurare il rispetto dei valori limite.

10.2.

Quali sono in termini generali le pratiche più comuni adottate per le ispezioni periodiche in loco da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni, come verificano le autorità competenti le informazioni fornite dal gestore?

11.   Piano di riduzione

11.1.

Qual è la procedura per assicurare che il piano di riduzione proposto dal gestore corrisponda il più possibile alle emissioni che sarebbero state prodotte se fossero stati applicati i valori limite di emissione stabiliti nell’allegato II della direttiva? Fornire informazioni circa l’esperienza maturata con l’applicazione del piano di riduzione.

11.2.

Rispondere alle seguenti domande se è stato seguito il piano di riduzione proposto dall’allegato II B, punto 2.

11.2.1.

Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare le emissioni annue di riferimento?

11.2.2.

Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare la cosiddetta «emissione bersaglio»?

11.2.3.

Quali pratiche e procedure si applicano per assicurare la conformità rispetto all’emissione bersaglio?

Le risposte possono essere fornite in forma breve e riassuntiva.

12.   Piano di gestione dei solventi

Con riferimento all’articolo 9, quali prove di conformità ha fornito il gestore (piano di gestione dei solventi o altre analoghe)?

13.   Accesso del pubblico all’informazione

In termini generali quali prassi sono in uso per assicurare l’applicazione dell’articolo 12 sull’accesso del pubblico all’informazione?

14.   Rapporto con altri strumenti comunitari

Come giudicano gli Stati membri l’efficacia della direttiva, anche rispetto ad altri strumenti comunitari in materia di ambiente?


(1)  GU L 230 del 12.9.2000, pag. 16.


Top