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Document L:2010:301:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 301, 18 novembre 2010


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.301.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
18 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 1051/2010 della Commissione, del 17 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 1052/2010 della Commissione, del 17 novembre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di novembre 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/693/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 luglio 2010, che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2010) 4955]

4

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 303/09/COL, dell’8 luglio 2009, sul regime relativo al trasporto marittimo sotto forma di regime di imposta sul tonnellaggio e regime di rimborso per l’occupazione dei marittimi (Islanda)

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010)

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1051/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

61,0

MA

70,9

MK

55,8

ZZ

62,6

0707 00 05

AL

59,4

EG

161,4

JO

174,9

MK

59,4

TR

78,1

ZZ

106,6

0709 90 70

MA

75,1

TR

153,7

ZZ

114,4

0805 20 10

MA

63,2

ZA

141,4

ZZ

102,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

62,8

TN

78,6

TR

62,8

UY

58,6

ZZ

65,7

0805 50 10

AR

39,2

TR

71,7

UY

57,1

ZZ

56,0

0806 10 10

BR

268,6

TR

151,9

US

291,7

ZA

79,2

ZZ

197,9

0808 10 80

AR

75,7

CL

84,2

CN

82,6

MK

27,2

NZ

99,1

US

96,5

ZA

102,1

ZZ

81,1

0808 20 50

CN

83,8

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1052/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2010

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di novembre 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 novembre 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 novembre 2010 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 97,748351 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


DECISIONI

18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

[notificata con il numero C(2010) 4955]

(2010/693/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all’allegato I di detta direttiva siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell’allegato II della direttiva solo se hanno un contenuto di composti organici volatili (COV) non superiore ai valori limite fissati nell’allegato II della direttiva e se il contenuto di COV è riportato sull’etichetta come previsto all’articolo 4 di detta direttiva.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri comunicano, sulla base di un formato comune elaborato dalla Commissione, i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti ai sensi dell’articolo 6 della direttiva e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati.

(3)

Il formato per la prima relazione relativa al periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2007 è stato stabilito dalla Commissione con la decisione 2007/205/CE (2). Occorre stabilire un formato comune per la seconda relazione, in modo da consentire agli Stati membri di adempiere all’obbligo di inviare una relazione relativa al periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’allegato della presente decisione ai fini della preparazione della relazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(2)  GU L 91 del 31.3.2007, pag. 48.


ALLEGATO

FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1o GENNAIO 2010 E IL 31 DICEMBRE 2010

1.   Informazioni generali e disposizioni amministrative

1.1.   Autorità responsabile della relazione:

Nome

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

1.2.   Nel contesto dell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate a norma dell’articolo 5 della direttiva e incaricate di:

a)

istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);

b)

svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);

c)

assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.

1.3.   Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare i provvedimenti adottati per garantire l’attuazione più omogenea possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale.

2.   Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE)

2.1.   Alla relazione precedente era allegata una copia del programma nazionale di monitoraggio?

 sì  no

Il programma di monitoraggio è stato modificato dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione?

 sì  no

Qualora esista una versione scritta del programma di monitoraggio che non è stata allegata alla prima relazione di monitoraggio, o se il programma di monitoraggio è stato rivisto successivamente all’ultima relazione, allegare alla presente relazione una copia del programma nuovo o modificato.

2.2.   Qualora non sia stata trasmessa una descrizione scritta del programma di monitoraggio, descriverlo brevemente in particolare rispetto ai seguenti elementi:

a)

in che modo viene verificato il rispetto dei valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE;

b)

in che modo viene verificato il rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/42/CE;

c)

in che modo sono selezionati gli operatori oggetto di monitoraggio per un dato anno;

d)

con quale modalità e in che misura viene svolto il monitoraggio negli anni per i quali non è richiesto l’invio di relazioni alla Commissione.

2.3.   Se disponibile, indicare una stima degli operatori attivi nello Stato membro in ognuna delle categorie elencate di seguito:

 

Numero stimato

Fabbricanti

 

Importatori

 

Grossisti

 

Rivenditori

 

2.4.   Tenendo conto della struttura di mercato di cui al precedente punto 2.3, quali dei seguenti operatori rientrano nel programma di monitoraggio (1):

 fabbricanti  importatori  grossisti  rivenditori

 altri (specificare): …

2.5.   Se disponibile, indicare una stima della quantità (in peso o volume) di prodotti presenti sul mercato che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/42/CE per l’anno 2010.

2.6.   Fornire una stima della quota di mercato destinata ad essere oggetto del programma di monitoraggio in un dato anno, rispetto alla quantità di prodotti immessi sul mercato:

 0-20 %  21-40 %  41-60 %  61-80 %  81-100 %

2.7.   Indicare in che modo sono generalmente svolte le ispezioni (1):

visite sul posto senza dare preavviso all’operatore

visite sul posto dando preavviso all’operatore

altro (specificare): …

2.8.   In che modo le autorità competenti verificano che i prodotti rispettino i valori limite di COV stabiliti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE (1)?

:

A

:

tramite campionamento e analisi svolti da un laboratorio accreditato applicando i metodi di analisi indicati nell’allegato III della direttiva 2004/42/CE

:

B

:

basandosi sulla relazione relativa all’analisi del prodotto svolta dall’operatore (fabbricante, importatore, grossista, rivenditore) applicando i metodi di cui all’allegato III della direttiva 2004/42/CE

:

C

:

altro (specificare): …

2.9.   Le ispezioni delle etichette dei prodotti sono svolte tramite (1):

:

A

:

controllo visivo sul posto

:

B

:

invio di etichette campione all’autorità che effettua i controlli specificata al punto 1.2, lettera b)

:

C

:

altro (specificare): …

2.10.   L’ispezione di un operatore è svolta (2):

sistematicamente più di una volta l’anno nel caso degli operatori più importanti

sistematicamente una volta l’anno nel caso degli operatori più importanti

in modo casuale per tutti gli operatori

in modo casuale per i piccoli operatori

altro (specificare): …

2.11.   Se disponibile, indicare una stima dei costi totali in EUR/anno associati all’attuazione del programma di monitoraggio (personale, campionamento e analisi, controlli delle etichette, verifica dell’attuazione, altri costi).

Costi stimati per il monitoraggio in EUR/anno:

meno di 20 000 EUR

20 000-40 000 EUR

41 000-60 000 EUR

oltre 60 000 EUR

3.   Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2010 (articolo 7 della direttiva 2004/42/CE)

3.1.   Sintesi delle ispezioni

Indicare il numero di ispezioni relative al contenuto di COV e la percentuale rilevata di non conformità ai limiti definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE a livello di Stato membro (compilare le tabelle A, B e C).

Gli Stati membri possono fornire una stima del numero di ispezioni relative al contenuto di COV e la percentuale rilevata di non conformità ai limiti definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE a livello di Stato membro basandosi sulle informazioni fornite da un numero rilevante di autorità. Nel caso in cui i dati riportati nelle tabelle A, B o C siano frutto di una stima, qual è la quota di mercato (stimata) esaminata dalle autorità rispetto alla quantità di prodotti immessi sul mercato?

 0-20 %  21-40 %  41-60 %  61-80 %  81-100 %

3.1.1.   Tabella A (3)

Compilare la tabella A per i locali ispezionati per verificare il contenuto di COV, le etichette o entrambi gli elementi

Tabella A

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

1.

Numero di locali in cui sono stati controllati il contenuto di COV e le etichette

 

 

 

 

 

2.

Numero di locali in cui è stato verificato il contenuto di COV

 

 

 

 

 

3.

Numero di locali in cui sono state controllate le etichette

 

 

 

 

 

3.1.2.   Tabella B

Completare la tabella B per i locali ispezionati per verificare il contenuto di COV (informazioni fornite alle righe 1 e 2 della tabella A).

Tabella B

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

Numero di campioni analizzati utilizzando i metodi indicati al punto 2.8, lettere A o B, del presente allegato

 

 

 

 

 

Numero di campioni analizzati utilizzando il metodo indicato al punto 2.8, lettera C, del presente allegato, quando applicabile

 

 

 

 

 

Percentuale di campioni non conformi ai limiti di COV di fase I (4)

 

 

 

 

 

Percentuale di campioni non conformi ai limiti di COV di fase II (4)

 

 

 

 

 

3.1.3   Tabella C

Completare la tabella C per i locali ispezionati per il controllo delle etichette (informazioni fornite alle righe 1 e 3 della tabella A).

Tabella C

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

Numero di etichette controllate visivamente utilizzando il metodo indicato al punto 2.9, lettera A, del presente allegato

 

 

 

 

 

Numero di etichette controllate utilizzando tutti gli altri metodi indicati al punto 2.9, lettera B o C, del presente allegato

 

 

 

 

 

Percentuale di etichette non conformi alle disposizioni pertinenti

 

 

 

 

 

3.2.   Indicare in particolare le categorie di prodotti elencati nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE risultati non conformi: a) ai limiti di contenuto di COV di cui all’allegato II; b) ai requisiti in materia di etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 4 (è possibile indicare al massimo 5 categorie più frequenti).

3.3.   In caso di mancata conformità specificare le azioni intraprese successivamente per garantire la conformità alla direttiva 2004/42/CE.

4.   Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE

4.1.   Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE.

4.2.   Quale sistema di controllo è stato istituito per assicurare che i prodotti di cui all’allegato I della direttiva 2004/42/CE non conformi ai valori limite definiti nell’allegato II di detta direttiva non siano venduti ad operatori diversi dagli impianti registrati o autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 1999/13/CE (5)?

4.3.   Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2010 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE).

5.   Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE

5.1.   È stata sfruttata la possibilità di rilasciare singole autorizzazioni come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d’epoca designati come aventi particolare valore storico e culturale?

5.2.   In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni:

a)

indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni;

b)

indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d’epoca aventi particolare valore storico e culturale;

c)

precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale;

d)

se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale;

e)

precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:

venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»,

utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati;

f)

indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella seguente:

Categorie

Corrispondenza con l’allegato I della direttiva 2004/42/CE

Quantità (in peso o volume) di prodotti «pronti per l’uso» ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione

Categoria 1

 

 

Categoria 2 ecc.

 

 

6.   Altre informazioni pertinenti

6.1.   Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.

6.2.   Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva 2004/42/CE.


(1)  È possibile barrare più di una casella.

(2)  È possibile barrare più di una casella.

(3)  La somma delle righe 1, 2 e 3 fornisce il numero totale di locali visitati o stimati.

(4)  Definiti all’allegato II, parte A, della direttiva 2004/42/CE. Ai prodotti di carrozzeria si applica unicamente la fase I.

(5)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/10


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 303/09/COL

dell’8 luglio 2009

sul regime relativo al trasporto marittimo sotto forma di regime di imposta sul tonnellaggio e regime di rimborso per l’occupazione dei marittimi

(Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

visto l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 5 della parte II, del protocollo 3, dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (4),

vista la Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’Accordo SEE (5), pubblicata dall’Autorità di vigilanza, in particolare il capitolo in materia di aiuti ai trasporti marittimi (6),

vista la decisione dell’Autorità del 14 luglio 2004 sulle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27, parte II del protocollo 3 (7),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (8).

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 23 marzo 2007 (doc. n. 415003), le autorità islandesi hanno notificato all’Autorità il progetto di aiuto al settore dei trasporti marittimi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3.

Con lettera del 19 dicembre 2007 e a seguito di diversi scambi di corrispondenza (9), l’Autorità ha comunicato alle autorità islandesi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, del protocollo 3 in relazione agli aiuti di Stato al trasporto marittimo in Islanda sotto forma di regime d’imposta sul tonnellaggio e di regime di rimborso per l’occupazione dei marittimi.

La decisione n. 721/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (10). L’Autorità ha invitato le parti interessate a inviare eventuali osservazioni.

L’Autorità non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE PROPOSTE

La comunicazione comportava due misure distinte: un regime d’imposta sul tonnellaggio e un regime di rimborso speciale per gli armatori. Le due misure verranno descritte di seguito.

2.1.   TITOLO E OBIETTIVO DEI REGIMI NOTIFICATI

Il regime denominato «Ríkisstyrkur vegan kaupskipaútgerðar á Íslandi», ossia l’aiuto di Stato al trasporto marittimo in Islanda, comprende entrambe le misure notificate. L’obiettivo del regime è supportare il trasporto marittimo in Islanda, accordando vantaggi agli armatori, nell’intento di incoraggiarli ad iscriversi nel registro navale internazionale islandese, invece di operare sotto bandiera di comodo.

2.2.   BASE GIURIDICA NAZIONALE DELLE MISURE NOTIFICATE

La base giuridica delle misure di cui sopra è la legge 86/2007 sulla tassazione della marina mercantile «Lög um skattlagningu kaupskipaútgerðar» (in appresso «legge sull’imposta sul tonnellaggio»). Questa legge, adottata dal parlamento il 17 marzo 2007 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale islandese del 30 marzo 2007 è entrata in vigore il 1o gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 17 della legge stessa.

La legge sull’imposta sul tonnellaggio deve essere considerata in collegamento con la legge n. 38/2007 um íslenska alþjóðlega skipaskrá sul Registro navale internazionale islandese (11) (di seguito denominato «IIS») che è entrata in vigore il 1o gennaio 2008 (12).

2.3.   L'IMPOSTA SUL TONNELLAGGIO

In Islanda, l’aliquota normale di imposta sulle società è del 15 % (13). Secondo la legge sull’imposta sul tonnellaggio, le società di navigazione possono beneficiare di un regime più favorevole che consente loro di calcolare i profitti sulla base di un profitto giornaliero teorico in funzione del tonnellaggio della nave in questione, invece di applicare direttamente l'aliquota normale del 15 %. Le società di navigazione possono, se lo desiderano, rimanere assoggettate al normale regime d’imposta sulle società al fine del calcolo degli utili.

Al profitto teorico ottenuto tramite l’applicazione di un’aliquota prefissata al tonnellaggio effettivo si applica allora l’aliquota normale di imposta sulle società.

Il regime d’imposta sul tonnellaggio, pertanto, esenta le società che ne hanno diritto dal pagamento della normale imposta sulle società per i profitti derivanti dall’attività di navigazione, fintanto che tali profitti restino all’interno di società partecipanti a tale regime. L’esenzione non si applica agli interessi, agli utili netti da negoziazione di titoli azionari o a redditi da altre fonti.

2.3.1.    Attività ammissibili

Il regime riguarda le navi iscritte nel registro navale internazionale islandese di almeno 100 GT adibite al trasporto passeggeri o merci all’estero e al trasporto merci nelle acque nazionali. L’articolo 3 della legge relativa all’imposta sul tonnellaggio specifica che il trasporto di merci o passeggeri deve essere effettuato a mezzo di:

1.

navi mercantili di proprietà dell’operatore;

2.

navi mercantili noleggiate senza equipaggio (noleggio della sola nave);

3.

navi mercantili noleggiate con equipaggio (noleggio a tempo);

Le attività delle navi mercantili non includono il noleggio della sola nave per più di tre anni. Le autorità islandesi hanno precisato che non esiste una norma particolare sulla percentuale di navi mercantili che possono essere noleggiate con o senza equipaggio, rispetto a quelle di proprietà dell’operatore.

L’articolo 4 della legge sull’imposta sul tonnellaggio stabilisce che le seguenti attività non sono ammissibili ai sensi della legge summenzionata: pesca, costruzioni portuali, immersioni, pilotaggio e salvataggio, attività educative e d'istruzione o altre attività sociali, sport, attività ricreative e per il tempo libero, incluse le attività di osservazione delle balene e il trasporto passeggeri fra i porti islandesi che non siano porti di scalo fra paesi.

Le autorità islandesi hanno confermato che, ai sensi della legge, le attività di rimorchio e dragaggio non sono ammissibili.

Conformemente all’articolo 3 della legge sull’imposta sul tonnellaggio, non sono ammissibili le seguenti attività ausiliarie:

1.

l’impiego di container nel trasporto merci;

2.

le operazioni di carico, scarico e manutenzione;

3.

la gestione del servizio di biglietteria e dei terminal passeggeri;

4.

la gestione delle strutture destinate agli uffici e all’amministrazione;

5.

la vendita di prodotti di consumo a bordo delle navi mercantili.

2.3.2.    Registrazione nell’IIS e pieno assoggettamento al regime fiscale

Ai sensi dell’articolo 1 della legge sull’imposta sul tonnellaggio,

«le società a responsabilità limitata e le società di capitale a responsabilità limitata che sono, ai sensi del punto 1, paragrafo 1, articolo 2 della legge n. 90/2003 assoggettate all’imposta sui redditi e le cui navi mercantili sono iscritte nel Registro navale internazionale islandese (IIS), possono scegliere di assoggettare l’attività delle proprie navi mercantili al regime fiscale previsto dalla presente legge in sostituzione del regime previsto dalla legge n. 90/2003.»

Oltre ai requisiti relativi alle attività ammissibili, la legge sull’imposta sul tonnellaggio prevede che vengano soddisfatte due ulteriori condizioni:

in primo luogo, le navi devono essere iscritte nell’IIS. Le autorità islandesi sostengono che l’iscrizione nell’IIS non è considerata un cosiddetto «legame di bandiera» e che non è richiesto alcun esplicito «legame di bandiera» in senso stretto con l’Islanda. Infatti, a norma dell’articolo 6 della legge n. 38/2007 sull’IIS «una nave mercantile iscritta nel Registro navale internazionale islandese è da considerarsi islandese e ha il diritto di battere bandiera islandese». Le autorità islandesi pertanto descrivono il «legame di bandiera» come un diritto e non come un requisito di ammissibilità ai sensi del regime.

Una nave non battente bandiera islandese potrebbe comunque avere accesso all'imposta sul tonnellaggio, purché fosse iscritta nell'IIS. A tal proposito, l’articolo 4 della stessa legge stabilisce che l’iscrizione sia aperta laddove «l’armatore della nave mercantile sia un cittadino islandese, un cittadino di un altro stato dello Spazio economico europeo o di uno stato fondatore dell’Associazione europea di libero scambio, un cittadino delle isole Faroe o una persona giuridica registrata in Islanda»;

secondo, le società a responsabilità limitata e le società di capitale a responsabilità limitata devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, comma 1 della legge n. 90/2003 sull’imposta sui redditi (di seguito denominata «legge sull’imposta sui redditi»). Tale disposizione prevede che le società domiciliate in Islanda siano ivi assoggettate all'imposta sul reddito complessivo (pieno assoggettamento al regime fiscale). Una persona giuridica si considera domiciliata in Islanda se è registrata in Islanda, se ha fissato in Islanda la propria sede come indicato nel proprio statuto ovvero se la sua sede amministrativa effettiva si trova in Islanda. L’articolo 3 della legge sull’imposta sui redditi stabilisce che le società non domiciliate siano assoggettate all’imposta sui redditi islandese per i redditi prodotti in Islanda (tassazione alla fonte). Le autorità islandesi hanno confermato che, per poter accedere al regime, non è necessario essere società di diritto islandese ai sensi del diritto societario islandese. Pertanto, le società costituite secondo il diritto societario di un altro stato SEE potrebbero accedere al regime d’imposta sul tonnellaggio, purché soddisfino gli altri requisiti.

2.3.3.    Determinazione della base imponibile

Ai sensi dell’articolo 6 della legge sull’imposta sul tonnellaggio, la base imponibile (profitto teorico) è fissata come segue:

Fino a 25 000 NT comprese — 30 ISK per 100 NT;

A partire da 25 001 NT – 10 ISK per 100 NT.

Non sono ammesse riduzioni della base imponibile.

2.3.4.    Imposizione ai sensi della legge sull’imposta sui redditi e contabilità separata

L’articolo 4 della legge sull’imposta sul tonnellaggio specifica che se un operatore svolge anche attività diverse da quelle ammissibili per tale imposta, queste attività saranno assoggettate ad imposizione a norma della legge sull’imposta sui redditi.

L’articolo 7 della legge sull’imposta sul tonnellaggio prevede che i redditi e i costi delle attività delle navi mercantili siano tenuti separati dai redditi e dai costi originati da altre attività, in misura proporzionale al valore contabile dei cespiti utilizzati nelle attività delle navi mercantili, da una parte, e per altri impieghi, dall’altra.

L’articolo 9 della legge sull’imposta sul tonnellaggio prevede che i costi delle attività delle navi mercantili non siano deducibili dai redditi dell’operatore assoggettato all’imposta ai sensi della legge sull’imposta sui redditi. I costi, diversi dai costi finanziari, che riguardino al contempo l’acquisizione di redditi dalle attività delle navi mercantili e l’acquisizione di altri redditi dovranno essere ripartiti in proporzione ai redditi prodotti. Ai sensi dell'articolo 49 della legge sull’imposta sui redditi, nel caso in cui interessi passivi, ammortamento e perdite sui cambi siano attribuibili al contempo all’acquisizione di redditi dalle attività delle navi mercantili e all’acquisizione di altri redditi, tali oneri finanziari saranno ripartiti in misura proporzionale al valore contabile dei cespiti utilizzati nelle attività delle navi mercantili, da una parte, e per altri impieghi, dall’altra. I costi ritenuti correlati alla produzione di redditi diversi da quelli generati dall’attività delle navi mercantili saranno disciplinati dalla legge sull’imposta sui redditi.

L’articolo 11 della legge sull’imposta sul tonnellaggio stabilisce che le perdite subite dalle attività delle navi mercantili non sono deducibili per quanto concerne la tassazione di altre attività ai sensi della legge sull’imposta sui redditi.

2.3.5.    Durata del regime e periodo di permanenza obbligatoria

Le autorità islandesi hanno indicato che i regimi sono notificati per un periodo di tempo illimitato, pur dichiarandosi disposte a rinotificarli dopo un determinato periodo di tempo da concordarsi con l’Autorità.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge sull’imposta sul tonnellaggio, il regime d’imposta sul tonnellaggio comporta un periodo di permanenza obbligatoria di tre anni. Questo significa che un armatore che scelga l'imposta sul tonnellaggio deve aderire al regime per tre anni.

2.4.   RIMBORSO SPECIALE PER L’IMPOSTA SUI REDDITI DEI MARITTIMI

Le autorità islandesi hanno inoltre notificato un dispositivo di sostegno del salario lordo dei marittimi, a titolo del quale gli armatori possono ricevere sovvenzioni pari al 90 % dell'imposta sul reddito calcolata sulla retribuzione lorda dei marittimi occupati. Per poter beneficiare delle sovvenzioni, l’armatore deve essere una società a responsabilità limitata ed essere nella condizione di pieno assoggettamento al regime fiscale in Islanda, le navi devono essere iscritte nell’IIS e l’armatore deve impiegare marittimi assoggettati al regime di tassazione in Islanda.

Ai sensi dell’articolo 16 della legge sull’imposta sul tonnellaggio,

«le società a responsabilità limitata e le società di capitale a responsabilità limitata assoggettate ad imposta ai sensi del punto 1, paragrafo 1, articolo 2 della legge n. 90/2003 e le cui navi mercantili, a norma dell’articolo 3, sono iscritte nel Registro navale internazionale islandese (IIS) ricevono una sovvenzione pari al 90 % dell'importo correttamente determinato dell’imposta sui redditi e dell’imposta sui redditi comunale trattenuto come ritenuta d’acconto sui salari dei marittimi imbarcati nelle navi mercantili in questione, tenuto conto delle indennità personali d’imposta e delle indennità dei marittimi. La restante quota della ritenuta d’acconto sarà versata come segue: 5 % al Tesoro e 5 % al comune di residenza del marittimo in questione. Tale versamento sostituisce il versamento previsto per la ritenuta d’acconto e la relativa suddivisione ai sensi della legge sulla ritenuta d’acconto, della legge sull'imposta sui redditi e della legge sulla base imponibile comunale.

Il ministero delle Finanze specifica, mediante regolamento, le modalità di pagamento a norma del paragrafo 1, compreso le modalità di richiesta del sussidio, le scadenze di pagamento e la compensazione a fronte delle minori entrate pubbliche.»

Le autorità islandesi hanno confermato che non sussistono criteri di ammissibilità riguardanti i marittimi, se non quello di essere dipendente di una società di navigazione mercantile e di essere un soggetto fiscale in Islanda. Il rimborso è previsto solo per l’imposta sui redditi calcolata sul salario dei marittimi. Esso non comprende i contribuiti previdenziali. Le autorità islandesi hanno inoltre confermato che la cittadinanza islandese non è un criterio rilevante a tal fine. Non è necessario che i marittimi siano residenti in Islanda perché l'armatore possa avere accesso alle sovvenzioni.

2.5.   BENEFICIARI DELL’AIUTO, BILANCIO, DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE NOTIFICATE

Le autorità islandesi non hanno presentato le cifre esatte concernenti il minor reddito statale derivante dall'applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio rispetto al gettito fiscale che si sarebbe ottenuto con l'applicazione dell’aliquota normale dell’imposta sulle società.

Le autorità islandesi hanno precisato che il costo delle misure notificate dipenderebbe dal numero di navi iscritte nell’IIS. Prevedevano l’iscrizione di 12 navi mercantili la cui corrispondente imposta sul tonnellaggio è ipotizzata mediamente sui 120 000 ISK. L’imposta sul tonnellaggio quindi sarebbe pari a 1 440 000 ISK. Tuttavia, le stime preliminari non consentono di determinare l’importo dell’imposta sulle società che queste 12 navi avrebbero dovuto corrispondere in regime d’imposizione normale.

Le autorità islandesi hanno dichiarato di non aver ricevuto domande di iscrizione nel registro navale islandese.

Le autorità islandesi non hanno posto alcun limite alla durata dei due regimi.

2.6.   CUMULO

Ai sensi di quanto disposto dalla sezione 11 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, l'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo conformemente ai regimi già approvati in altri stati SEE, sono il livello massimo di aiuto autorizzato. Per evitare distorsioni alla concorrenza, altri eventuali sistemi di aiuto non possono prevedere benefici maggiori di quelli previsti da tale regime. L’aiuto non dovrebbe in nessun caso superare l’importo complessivo delle imposte e dei contributi sociali riscossi per le attività di trasporto marittimo e per i marittimi.

Le autorità islandesi hanno confermato che il cumulo dei due regimi con altre misure di supporto sarà oggetto di controllo da parte della autorità fiscali islandesi e che verranno rispettati i massimali di aiuto permessi.

2.7.   INFORMAZIONI SUL RENDIMENTO MACROECONOMICO PREVISTO PER LE INDUSTRIE MARITTIME

Conformemente con la sezione 12, paragrafo 2 degli orientamenti in materia di aiuti ai trasporti marittimi, le autorità islandesi hanno effettuato un’analisi costi-benefici per definire il rendimento macroeconomico dei due regimi notificati. Secondo l’analisi, è difficile prevedere gli effetti economici della legge sull’imposta sul tonnellaggio, in quanto dipenderanno dal numero di navi iscritte nell'IIS. Per quanto riguarda la stima dei posti di lavoro salvati o creati, le autorità islandesi stimano che le due misure di sostegno porteranno all’assunzione di 200 nuovi marittimi nell’arco dei prossimi sei anni per l’impiego sulle navi mercantili che beneficiano del regime.

3.   QUESTIONI SOLLEVATE NELLA DECISIONE DI AVVIARE UN'INDAGINE

Il 19 dicembre 2007, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale in relazione all’aiuto di Stato proposto a favore del trasporto marittimo in Islanda sotto forma di regime d’imposta sul tonnellaggio e di regime di rimborso per l’occupazione dei marittimi (14).

Nella sua decisione di avviare l’indagine, l’Autorità ha espresso dubbi in merito al regime d’imposta sul tonnellaggio e segnatamente sui punti riguardanti il requisito di iscrizione della nave nell’IIS, escludendo quindi da tale regime le attività di navi registrate in altri stati SEE, nonché il requisito di piena assoggettabilità al regime fiscale, ed escludendo così dall’ammissibilità all’imposta sul tonnellaggio le attività soggette a tassazione alla fonte.

Inoltre, l’Autorità ha espresso preoccupazioni in merito al requisito secondo cui solo le persone giuridiche di diritto islandese possano iscriversi nell’IIS, al trattamento delle società che gestiscono le attività mercantili, alla definizione della base imponibile e alla durata del periodo di tempo in cui l'armatore deve aderire al regime d’imposta sul tonnellaggio (periodo di permanenza obbligatoria).

Per quanto concerne il regime di rimborso ai marittimi, l’Autorità ha espresso dubbi in merito al requisito di iscrizione nell’IIS e della piena assoggettabilità al regime fiscale. Inoltre, per quanto attiene ai servizi passeggeri previsti fra i porti SEE, l’Autorità ha espresso dubbi sul fatto che gli aiuti siano concessi a sostegno dell’occupazione dei soli marittimi SEE.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

Le autorità islandesi hanno presentato all’Autorità alcune osservazioni in merito al regime d’imposta sul tonnellaggio e al regime di rimborsi per i marittimi, con lettera del 15 febbraio 2008 (doc. n. 465550).

Le autorità islandesi hanno presentato le seguenti osservazioni:

nessun armatore aveva presentato richiesta di registrazione nell’IIS;

per poter accedere al regime, le società devono essere soggetti fiscali islandesi, ma non è necessario che siano società di diritto islandese ai sensi del diritto societario islandese;

non vi sono regole specifiche applicabili concernenti il rapporto tra le navi di proprietà dell’armatore e quelle gestite con un equipaggio;

le navi di proprietà di persone giuridiche di altri stati SEE con assoggettabilità fiscale limitata in Islanda non possono iscriversi all’IIS;

l’articolo 3 della legge concernente l’imposta sul tonnellaggio stabilisce che, ai sensi di tale legge, sono soggette a imposizione le attività di tutte le navi mercantili che soddisfano le condizioni per l’iscrizione all’IIS. Nel momento in cui sceglie il regime di imposta sul tonnellaggio, la società accetta di assoggettare tutte le navi che rispondono ai requisiti e le relative attività a tale regime (la cosiddetta regola «tutto o niente»);

aliquote: le autorità islandesi sostengono che le aliquote dell’imposta sul tonnellaggio sono conformi a quelle approvate dall’Autorità per il regime di imposta sul tonnellaggio norvegese approvato;

durata del regime: le autorità islandesi precisano di essere disposte a rinotificare i regimi, secondo quanto concordato con l’Autorità;

cumulo: le autorità islandesi hanno precisato che garantiranno il rispetto delle regole sul cumulo.

Non presentano osservazioni a proposito della durata del periodo di permanenza obbligatoria.

II.   VALUTAZIONE

1.   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

L’articolo 61, paragrafo 1 dell’Accordo SEE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

I singoli criteri saranno esaminati di seguito.

1.1.   ESISTENZA DI RISORSE STATALI

L’aiuto deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali.

L’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio, ridotta rispetto all’aliquota normale di imposta sulle società, comporta un minore gettito fiscale. Anche l’applicazione del regime sui marittimi comporta un minore gettito fiscale, in quanto lo Stato accorderà agli armatori sovvenzioni dirette nella misura del 90 % dell’imposta sui redditi altrimenti dovuta dai marittimi e corrisposta dall’armatore. Conseguentemente all’adozione dei due regimi, lo Stato rinuncia al gettito fiscale che avrebbe normalmente percepito dalle imprese beneficiarie. L’assenza di tali fondi rappresenta un peso per le risorse statali provenienti da oneri che normalmente gravano sui bilanci delle imprese che beneficiano del regime (15). Una perdita in termini di gettito fiscale equivale al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale (16).

1.2.   FAVORIRE TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI

Le due misure accordano dei vantaggi agli armatori a mezzo di sussidi e vantaggi fiscali. Le due misure sono limitate al comparto marittimo e pertanto favoriscono solo talune imprese. Esse devono dunque essere considerate selettive ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE (17).

1.3.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI TRA LE PARTI CONTRAENTI

La misura d’aiuto deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

Gli armatori che beneficiano dei due regimi esercitano un’attività economica in concorrenza con armatori/società di altri stati SEE. L’imposta sul tonnellaggio e il regime sui marittimi rafforzano la posizione degli armatori nei confronti dei loro concorrenti del SEE e quella dell’Islanda e degli altri stati SEE rispetto ai paesi terzi. Pertanto, le misure incidono sugli scambi fra le parti contraenti.

1.4.   CONCLUSIONI

L’Autorità ritiene pertanto che siano da considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE le misure di sostegno notificate (imposta sul tonnellaggio e regime per i marittimi).

Infatti, gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi sanciscono specificamente che «tali misure di sgravio fiscale che si applicano in modo particolare ai trasporti marittimi sono considerate aiuti di Stato. Del pari, il sistema di sostituire il normale regime d’imposta sulle società mediante un’imposta sul tonnellaggio costituisce un aiuto di Stato».

2.   REQUISITI PROCEDURALI

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 «all’Autorità di vigilanza EFTA si devono comunicare, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti volti a concedere o modificare aiuti (…). Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure proposte prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Tramite notifica delle due misure di sostegno a mezzo lettera della missione islandese presso l'Unione europea datata 23 marzo 2007 (doc. n. 415003), le autorità islandesi hanno soddisfatto i requisiti di notifica.

Tuttavia, le autorità islandesi hanno dato esecuzione alle misure notificate prima che l’Autorità avesse adottato una decisione finale al riguardo. Pertanto, l’Autorità conclude che le autorità islandesi non hanno ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3.

3.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, si possono considerare compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE gli aiuti di Stato che agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L’autorità ritiene che l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE congiuntamente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi formino la base giuridica per la valutazione della compatibilità delle misure notificate.

Gli orientamenti in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, alla sezione 1.2 lettera c) paragrafo 4 consente agli stati EFTA di sostenere l’industria del trasporto marittimo: «le industrie marittime sono indissolubilmente legate al trasporto via mare. Tale legame è un forte argomento a favore di misure positive mirate a mantenere una flotta che dipenda da armatori comunitari. Poiché il trasporto marittimo è una maglia della catena dei trasporti in generale e della catena dell’industria marittima in particolare, le misure finalizzate a salvaguardare la competitività della flotta europea incidono anche sugli investimenti a terra dei settori connessi a quello marittimo e sul contributo dei trasporti marittimi all’economia dell’Unione europea nel suo complesso e al mercato del lavoro in generale».

Le due misure notificate riguardano aiuti al funzionamento, vale a dire aiuti intesi a sollevare un’impresa dalle spese che dovrebbe normalmente sostenere nella gestione corrente delle sue normali attività. Di norma, l’aiuto al funzionamento non dovrebbe essere consentito, salvo qualora esplicitamente autorizzato dalla guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità. La guida dell’Autorità sugli aiuti ai trasporti marittimi prevede la possibilità di concedere aiuti al funzionamento sotto forma d’imposta sul tonnellaggio alla sezione 3.1 e sotto forma di riduzione dei costi del lavoro, alla sezione 3.2.

Nella sua analisi, l'Autorità ha rivisto le condizioni comuni al regime d'imposta sul tonnellaggio e al regime per i marittimi (3.1) e successivamente le condizioni specifiche del regime di imposta sul tonnellaggio (3.2) e del regime per i marittimi (3.3).

3.1.   CONDIZIONI COMUNI AL REGIME DI IMPOSTA SUL TONNELLAGGIO E AL REGIME DI RIMBORSO PER I MARITTIMI: REQUISITO DELL’ISCRIZIONE DELLA NAVE NELL’IIS, CON LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLE NAVI ISCRITTE IN ALTRI STATI SEE

L'obbligo di iscrizione delle navi nell’IIS per l’accesso al regime d’imposta sul tonnellaggio, di cui all’articolo 1 della legge concernente l’imposta sul tonnellaggio, comporta l'esclusione delle navi non registrate in Islanda. Tale restrizione si applica anche laddove l’attività di tali navi è assoggettata al regime fiscale islandese. Pertanto, un armatore con due navi, una iscritta nell’IIS e l’altra registrata in un altro stato SEE può essere assoggettato a tassazione in Islanda per i profitti generati dall’attività di entrambe le navi (18). Solo la nave iscritta nell’IIS, però, potrà accedere alle agevolazioni dell’imposta sul tonnellaggio.

È prassi consolidata che, per quanto la tassazione diretta rientri fra le competenze degli stati SEE, essi debbano comunque esercitare tale competenza conformemente alla legislazione SEE (19). Il diritto di stabilimento include il diritto dei cittadini (persone fisiche o giuridiche) di uno degli stati SEE di costituire e gestire imprese in un altro stato SEE alle condizioni previste per i propri cittadini dalle leggi vigenti nello stato ospitante. L’abolizione delle restrizioni della libertà di stabilimento si estende alle restrizioni per la costituzione di agenzie, di succursali o di affiliate (20). Il divieto di restrizioni al diritto di stabilimento si applica anche alle disposizioni fiscali (21). Di conseguenza, le società costituite conformemente alla legislazione di uno stato SEE e aventi sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel SEE possono esercitare le loro attività in un altro stato SEE mediante una succursale o un’agenzia essendo equiparate, ai fini dell’applicazione del regime fiscale, alle società di diritto di quello stesso stato. Una differenza in termini di trattamento fiscale può essere compatibile con le disposizioni dell’accordo SEE solo se riguardante situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o se giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico (22).

La registrazione di una nave può costituire stabilimento laddove la nave costituisca un mezzo per l’esercizio di un’attività economica implicante un insediamento in pianta stabile. Porre restrizioni all’iscrizione delle navi in un altro stato SEE può pertanto essere contrario al diritto di stabilimento sancito dall’articolo 31 dell’accordo SEE (23).

Come precedentemente illustrato, un armatore pienamente assoggettabile al regime fiscale in Islanda con navi mercantili registrate in un altro stato SEE sarà assoggettato a un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a un armatore con una piena assoggettabilità al regime fiscale in Islanda e navi mercantili iscritte nell’IIS. La differenza di trattamento costituisce una restrizione al diritto di stabilimento, in quanto rappresenta un deterrente per gli armatori che intendano registrare le proprie navi in altri stati SEE.

Le autorità islandesi non hanno presentato nessuna ragione imperativa di interesse generale convincente che giustifichi tale restrizione allo stabilimento degli armatori in altri stati SEE. Tantomeno l’Autorità ha identificato ragioni che giustifichino il fatto che tale restrizione del diritto di stabilimento sia necessaria per raggiungere l’obiettivo del regime d’imposta sul tonnellaggio e segnatamente per migliorare le condizioni di concorrenza degli armatori in Islanda a fronte delle condizioni delle giurisdizioni esterne al SEE.

Inoltre, l’Autorità ritiene che i criteri di iscrizione islandesi non siano compatibili con la sezione 3.1, paragrafo 7 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, secondo i quali gli sgravi fiscali dovrebbero dipendere dall’esistenza di un legame con una «bandiera comunitaria». Gli orientamenti spiegano che tale regola ha lo scopo di «promuovere la competitività della flotta comunitaria sul mercato globale dei trasporti marittimi». La formulazione «uno stato comunitario» letta in funzione di questo obiettivo non va a sostegno dell’introduzione di un requisito di registrazione nello specifico stato EFTA che concede l’aiuto. Va invece a sostegno dell’opinione che il criterio dovrebbe essere la registrazione in uno qualsiasi degli stati SEE (24).

Le autorità islandesi hanno sostenuto di non richiedere ciò che definiscono un «legame di bandiera», in quanto ogni nave iscritta nell’IIS resta sempre libera di battere un’altra bandiera. Come precedentemente spiegato al considerando 2.3.2, l’articolo 6 della legge n. 38/2007 sull’IIS stabilisce che una nave mercantile iscritta nell’IIS è considerata islandese, a prescindere dal fatto che batta o no bandiera islandese.

L’Autorità ritiene che l’argomentazione relativa all’uso volontario della bandiera islandese non sia rilevante, in quanto la restrizione della libertà di stabilimento summenzionata deriva dai requisiti di iscrizione. Pertanto, anche se l’armatore ha facoltà di battere una bandiera diversa da quella islandese, egli è pur sempre obbligato a iscrivere la nave nell’IIS per poter beneficiare dall’imposta, più favorevole, sul tonnellaggio. Nonostante le richieste avanzate dall’Autorità, le autorità islandesi non hanno presentato nessun argomento a giustificazione del motivo per cui tale criterio di doppia registrazione sia necessario e proporzionato per perseguire gli obiettivi del regime d’imposta sul tonnellaggio.

L’Autorità conclude pertanto che il criterio di iscrizione non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, in particolare con il diritto di stabilimento di cui all’articolo 31 dell’accordo SEE e non può di conseguenza essere ammesso ai sensi delle regole SEE sugli aiuti di Stato.

Alla luce di quanto suesposto, l’Autorità non considera necessario analizzare nel dettaglio la questione sollevata nella decisione n. 721/07/COL concernente il requisito della piena assoggettabilità al regime fiscale per poter beneficiare del regime di imposta sul tonnellaggio e del regime di rimborso per i marittimi. Ad ogni buon conto, come ricordato in precedenza alla nota 18, gli accordi fra gli stati SEE in merito alla doppia tassazione di norma comporteranno la tassazione delle attività delle compagnie di navigazione nello stato in cui si trova la sede effettiva di attività della società. Pertanto, le società di navigazione stabilite nel SEE con un’assoggettabilità limitata al regime fiscale in Islanda saranno normalmente soggette alla sola tassazione dello stato SEE di stabilimento.

3.2.   CONDIZIONI SPECIFICHE DEL REGIME DI IMPOSTA SUL TONNELLAGGIO

3.2.1.    Determinazione della base imponibile

Conformemente alla sezione 3.1, paragrafo 18 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, la Commissione approverà soltanto i regimi che comportano per lo stesso tonnellaggio un carico fiscale «simile a quelli dei regimi già approvati. Forte della sua esperienza, l’Autorità osserva che anziché calcolare utili virtuali cui applicare la normale aliquota dell’imposta sulle società, alcuni stati potrebbero decidere di fissare direttamente speciali aliquote di imposta sul tonnellaggio. Analogamente, l'Autorità cercherà di mantenere condizioni omogenee in linea con i regimi già approvati».

L’Autorità ha messo a confronto le aliquote notificate dalle autorità islandesi con quelle applicabili secondo regimi approvati in altri stati SEE:

Islanda

Danimarca

Lituania

Italia

Norvegia (25)

Qualsiasi importo fino a 25 000 NT

Fino a 1 000 NT

Fino a 1 000 NT

Fino a 1 000 NT

Nessuna imposta per i primi 1 000 NT

30 ISK (0,17 EUR ) per 100 NT

0,90 EUR per 100 NT

0,93 EUR per 100 NT

0,90 EUR per 100 NT

 

 

Da 1 001 NT fino a 10 000 NT

Da 1 001 NT a 10 000 NT

Da 1 001 NT a 10 000 NT

Da 1 001 NT a 10 000 NT

 

0,70 EUR per 100 NT

0,67 EUR per 100 NT

0,70 EUR per 100 NT

EUR 0,22 per 100 NT

 

Da 10 001 a 25 000 NT

Da 10 001 a 25 000 NT

Da 10 001 a 25 000 NT

Da 10 001 a 25 000 NT

 

0,40 EUR per 100 NT

0,43 EUR per 100 NT

0,40 EUR per 100 NT

0,15 EUR per 100 NT

Più di 25 000 NT

Più di25 000 NT

Più di 25 000 NT

Più di 25 000 NT

Più di 25 000 NT

10 ISK (0,06 EUR ) per 100 NT

0,30 EUR per 100 NT

0,27 EUR per 100 NT

0,20 EUR per 100 NT

0,07 EUR per 100 NT

Tutti i valori indicati sono giornalieri

Come si può dedurre dalla precedente tabella, il regime islandese opera con una base imponibile considerevolmente inferiore rispetto a quella degli altri quattro stati SEE (27).

La Commissione ha accettato aliquote d’imposta più basse solo in circostanze molto specifiche (28). Le autorità islandesi non hanno fornito all’Autorità alcuna informazione in merito all’esistenza di circostanze specifiche che avrebbero giustificato l’applicazione di aliquote più basse.

L’Autorità ritiene che il livello della base imponibile islandese non sia conforme con le aliquote applicabili negli altri stati SEE e che sia significativamente più basso e, di conseguenza, non conforme a quanto contemplato nella sezione 3.1, paragrafo 18 degli orientamenti sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi.

3.2.2.    Periodo obbligatorio di permanenza dell’armatore nel regime d’imposta sul tonnellaggio

Il periodo obbligatorio di permanenza dell’armatore nel regime d’imposta sul tonnellaggio islandese è di tre anni.

L’Autorità ritiene che si dovrebbe applicare un periodo di dieci anni negli stati EFTA (29).

L’approccio dell’Autorità è conforme a quello della Commissione. La durata minima di tale periodo in altri regimi d’imposta sul tonnellaggio comunitari approvati è di dieci anni. La Commissione pone l’accento sul fatto che approvare criteri divergenti per diversi regimi d’imposta sul tonnellaggio comporti il rischio di creare vantaggi iniqui e competizione fra gli stati membri sul livello dei regimi d’imposizione sul tonnellaggio. Di conseguenza, la Commissione ha avanzato dubbi nei confronti di un regime d’imposta polacco che consentiva una durata minima di cinque anni, osservando che ciò avrebbe potuto portare a una pericolosa divergenza fra sistemi d’imposta sul tonnellaggio, in quanto passibile di rendere il sistema fiscale polacco più attraente e determinare reiscrizioni di bandiera all’interno della Comunità (30).

L’Autorità ritiene che questo aspetto dello schema notificato non sia compatibile con l’articolo 61 dell’accordo SEE.

3.2.3.    Trattamento delle società di gestione navale

Nella sua decisione n. 755/08/COL, l’Autorità ha indicato i suoi dubbi concernenti la compatibilità del regime notificato con l’accordo SEE in merito al trattamento delle società di gestione navale.

Le autorità islandesi non hanno fornito all’Autorità nessuna informazione che potesse dissipare i dubbi sollevati.

Alla luce degli aspetti di cui sopra, relativi all’incompatibilità del regime notificato con l’accordo SEE, l’Autorità non considera necessario analizzare nel dettaglio i dubbi sollevati con la decisione n. 721/07/COL in merito alle società di gestione navale.

3.3.   CONDIZIONI SPECIFICHE DEL REGIME DI RIMBORSO PER I MARITTIMI

3.3.1.    Servizi regolari di trasporto passeggeri fra i porti del SEE: l’aiuto dovrebbe essere concesso solo per l’occupazione dei marittimi SEE

Conformemente alla sezione 3.2, paragrafo 2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, è consentito l’aiuto nella forma di contributi di sicurezza sociale ridotti per i marittimi comunitari che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro, nonché aliquote di imposta ridotte per i marittimi comunitari che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro. Le autorità islandesi hanno notificato un sostegno ai contributi dei marittimi che prevede il rimborso del 90 % all’armatore.

Ai sensi della sezione 3.2, paragrafo 2 degli orientamenti di cui sopra, i marittimi SEE sono definiti come segue:

i cittadini degli stati SEE, nel caso di marittimi che lavorano a bordo di navi (inclusi i traghetti ro-ro) che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri fra i porti della Comunità;

tutti i marittimi assoggettati a tassazione in uno stato SEE in tutti gli altri casi.

Le autorità islandesi non hanno presentato in un atto legislativo o amministrativo una definizione scritta di marittimo, ma hanno confermato che la nazionalità non è un requisito, così come non lo è la residenza del marittimo. Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare del regime. Nella sua decisione n. 721/07/COL, l’Autorità aveva indicato che a norma della sezione 3.2, paragrafo 2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, per le navi che prestano servizi passeggeri fra i porti del SEE, l’aiuto può essere concesso solo per i marittimi SEE che lavorano a bordo di tali navi.

Le autorità islandesi non hanno fornito all’Autorità nessuna informazione che potesse contraddire tale valutazione.

Sulla base delle informazioni ricevute, l’Autorità ritiene pertanto che questo aspetto del regime non sia conforme con l’accordo SEE.

4.   CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni suesposte, l’Autorità ritiene che il regime in materia di trasporto marittimo sotto forma di imposta sul tonnellaggio e di regime di rimborsi per l’occupazione dei marittimi sia incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE.

L’Autorità è consapevole del fatto che, nonostante il varo della legge in sé abbia comportato l’obbligo immediato di notifica di cui sopra, non sono stati effettuati pagamenti nell’ambito delle misure oggetto di indagine formale e non sarà pertanto necessario emanare alcuna disposizione per il recupero di tali somme.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime in materia di trasporto marittimo sotto forma di imposta sul tonnellaggio e di regime di rimborsi per l’occupazione dei marittimi è incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità islandesi devono informare l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2009.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del collegio


(1)  In appresso denominata l’Autorità.

(2)  In appresso denominato «Accordo SEE».

(3)  In appresso denominato accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(4)  In appresso denominato Protocollo 3.

(5)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'Accordo SEE e dell'articolo 1 della parte I del protocollo 3 dell'Accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di seguito denominata GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, di seguito denominata Guida in materia di aiuti di Stato. La versione aggiornata della guida in materia di aiuti di Stato è pubblicata sul sito web dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(6)  In appresso denominati gli orientamenti in materia di aiuti ai trasporti marittimi.

(7)  Decisione n. 195/04/COL dell’Autorità di vigilanza del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37) e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1, modificata dalla decisione n. 319/05/COL dell’Autorità di vigilanza del 14 dicembre 2005 (GU C 286 del 23.11.2006, pag. 9 e supplemento SEE n. 57 del 23.11.2006, pag 31.

(8)  GU C 96 del 17.4.2008, pag. 37 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 17.

(9)  Per informazioni più dettagliate riguardanti lo scambio epistolare fra l’Autorità e le autorità islandesi, si rimanda alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale n. 721/07/COL, GU C 93 del 17.4.2008, pag. 37 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 17.

(10)  Cfr. nota 8.

(11)  Esiste già un Registro navale islandese per l’immatricolazione di pescherecci, barche a vela, traghetti ecc., che non sarà sostituito dall'IIS di nuova introduzione. I due registri opereranno in parallelo.

(12)  Sulla base di quanto comunicato dalle autorità islandesi, il governo presentò un disegno di legge al parlamento nell’intento di rinviare l’entrata in vigore della legge n. 38/2007 al 1o gennaio 2009. La proposta di legge venne presentata in parlamento il 28 novembre 2007 e discussa il 4 dicembre 2007; non essendo stata approvata in prima lettura, non venne proseguito l’iter con la seconda lettura. Entrambe le leggi nn. 86/2007 e 38/2007 sono entrate dunque in vigore il 1o gennaio 2008.

(13)  Al momento della notifica del regime, l’aliquota dell’imposta sulle società era al 18 %. L'aliquota è stata ridotta al 15 % con la legge del 7 giugno 2007 («Lög um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, og lögum nr. 86/2007, um skattlagningu kaupskipaútgerðar»).

(14)  Per un’analisi dettagliata delle questioni sollevate dall’Autorità, cfr. la decisione n. 721/07/COL, sezione 3.

(15)  Causa C-156/98 Germania c/Commissione, [2000] Racc. I-6857, paragrafo 26.

(16)  Cfr. inter alia sezione 3, paragrafo 3 degli orientamenti per l’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(17)  Causa C-75/97 Germania c/Commissione, [1999] Racc. I-3671, paragrafo 33.

(18)  Pertanto, laddove siano in essere accordi sulla doppia tassazione, il diritto all'imposta sarà di norma concesso allo Stato in cui si trova la sede effettiva di attività della società, anche per quelle attività esercitate in altri stati SEE attraverso filiali, ecc. Pertanto, nell’esempio di cui sopra, la tassazione di una società con sede permanente in Islanda avverrà in Islanda, anche per i redditi generati al di fuori del territorio nazionale. Tuttavia saranno soggetti al regime d’imposta sul tonnellaggio solo i profitti generati dalla nave iscritta nell’IIS. I profitti generati dalle attività delle altre navi saranno tassati secondo il normale regime d’imposta sulle società. Le autorità islandesi hanno confermato tale posizione.

(19)  Causa E-6/98 Governo di Norvegia c/ Autorità di vigilanza EFTA [1999], Corte di giustizia EFTA, pag. 74, paragrafo 34; Causa E-1/04 Fokus Bank [2004], Corte di giustizia EFTA pag.11, paragrafo 20.

(20)  Cfr. per es., causa C-270/83 Commissione c/Francia [1986] Racc. 273, paragrafo 13, e causa C-311/97 Royal Bank of Scotland [1999] Racc. -2651, paragrafo 22.

(21)  Causa C-471/04 Keller Holding [2006] Racc. I-2017, paragrafo 49.

(22)  Causa 270/83 Commissione c/Francia [1986] Racc. 273, paragrafo 13; Causa C-311/97 Royal Bank of Scotland citata prima, paragrafi 23-31; e causa C-253/03 CLT-UFA SA [2006] Racc. I-1831, paragrafi 14-17.

(23)  Causa C-221/89 Factortame Ltd. e altri [1991] Racc. I-3905, paragrafi 22-23.

(24)  Come è stato il caso nella decisione n. 755/08/COL del 3 dicembre 2008, dove il regime prevedeva che fosse richiesto il legame con la bandiera di uno degli stati SEE.

(25)  In Norvegia non si calcola il profitto teorico. L’imposta sul tonnellaggio è calcolata direttamente moltiplicando le aliquote dell’imposta per il tonnellaggio effettivo. Le aliquote applicate da Islanda, Danimarca, Lituania e Italia sono aliquote sui profitti teorici cui è applicata la normale aliquota nazionale dell’imposta sulle società. Pertanto, benché le aliquote in Norvegia e Islanda possano sembrare molto simili, esse portano a un livello molto diverso d’imposte effettivamente corrisposte dall’armatore. Dunque, a titolo di esempio, un armatore con un tonnellaggio di 30 000 NT pagherebbe un’imposta sul tonnellaggio pari a circa 46 EUR in Norvegia e a circa 7 EUR in Islanda ().

(26)  Cfr. anche la decisione dell’Autorità sul regime d’imposta sul tonnellaggio della Norvegia, decisione n. 755/08/COL del 3 dicembre 2008.

(27)  Le aliquote menzionate sono quelle vigenti alla data di adozione della decisione, ai tassi di cambio attuali. L’Autorità ritiene, tuttavia, che anche prima che la crisi finanziaria avesse un impatto sulla corona islandese, il livello della base imponibile islandese non fosse conforme con le aliquote applicabili negli altri stati SEE, cfr. decisione n. 721/07/COL.

(28)  Cfr. decisione 2005/417/CE della Commissione del 30 giugno 2004, relativa a una serie di misure fiscali che il Belgio intende attuare a favore del trasporto marittimo, GU L 150, 10.6.2005, pag.1. Le autorità belghe volevano offrire aliquote inferiori alle navi di grossa stazza che volessero rientrare sotto la bandiera nazionale belga. Nel caso del Belgio, si trattava di un’aliquota ridotta per le navi superiori alle 40 000 tonnellate, accettata a condizione che la nave fosse nuova o fosse stata registrata con la bandiera di un paese terzo nei cinque anni precedenti il suo ingresso nel sistema belga. I timori sollevati dalla Commissione in merito alla divergenza fra le basi imponibili concernevano il fatto che una base imponibile inferiore può portare a una distorsione della concorrenza, se stimola gli armatori non belgi a trasferire le loro navi da un registro comunitario a quello belga.

(29)  Cfr. decisione n. 755/08/COL del 3 dicembre 2008 sulla notifica delle modifiche al sistema d’imposta speciale della Norvegia a favore del settore marittimo.

(30)  Decisione N 93/2006 – Polonia.


Rettifiche

18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/20


Rettifica del regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 52 del 3 marzo 2010 )

A pagina 21, capitolo II, punto 1.6, lettera b), punto ii), secondo trattino, e capitolo II, punto 1.6, lettera c), secondo comma:

anziché:

«l'impossibilità al dono di sperma»,

leggi:

«lo stato di non eliminatore del virus».


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