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Document E2018P0001

Ricorso presentato il 13 luglio 2018 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-1/18)

GU C 314 del 6.9.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/13


Ricorso presentato il 13 luglio 2018 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-1/18)

(2018/C 314/11)

In data 13 luglio 2018 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Claire Simpson, Erlend M. Leonhardsen, Catherine Howdle e Carsten Zatschler, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore disposizioni quali la sezione 14-13, primo, secondo e terzo comma, e la sezione 14-14, primo comma, della legge nazionale sulla previdenza, in conformità delle quali il diritto del padre alle prestazioni parentali dipende dalla situazione della madre, mentre il diritto della madre non dipende dalla situazione del padre, la Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di cui al punto 21b dell’allegato XVIII dell’accordo SEE (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)];

2.

condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese del presente procedimento.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

La causa riguarda le modalità di pagamento delle prestazioni parentali in Norvegia. Le prestazioni parentali sono dovute ai genitori (madri e padri) durante un periodo di congedo collegato alla nascita o all’adozione di un bambino.

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che alcune delle norme norvegesi sulle prestazioni parentali costituiscano una discriminazione diretta contro i padri. In sintesi, secondo queste norme la concessione, totale o parziale, delle prestazioni parentali al padre dipende dal fatto che la madre lavori/abbia lavorato (o svolga attività analoghe) o meno. Per contro, i diritti della madre a tali prestazioni sono indipendenti dalle attività del padre.

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le madri e i padri si trovino in situazioni analoghe per quanto riguarda la cura dei figli, e che la disparità di trattamento prevista dalle norme norvegesi sulle prestazioni parentali costituisca una discriminazione illecita contro i padri fondata sul sesso, che viola l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

L’Autorità ritiene inoltre che questa discriminazione non possa essere giustificata, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2006/54/CE, né come «azione positiva» volta a garantire alle madri la parità nella vita lavorativa né per qualsiasi altro motivo.


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