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Document E2017P0007
Action brought on 21 September 2017 by the EFTA Surveillance Authority against Iceland (Case E-7/17)
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-7/17)
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-7/17)
GU C 386 del 16.11.2017, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 386/10 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda
(Causa E-7/17)
(2017/C 386/08)
In data 21 settembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle, e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
1. |
dichiarare che l’Islanda non ha adottato e in ogni caso non ha comunicato all’Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie a recepire nell’ordinamento nazionale l’atto di cui all’allegato II, capo VIII, punto 6f, dell’accordo SEE (Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’accordo SEE. |
2. |
Condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
— |
L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro l’8 febbraio 2017, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 8 dicembre 2016 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti («l’atto»), di cui al capitolo VIII, punto 6f, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»). |
— |
L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE. |