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Document E2017P0007

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-7/17)

GU C 386 del 16.11.2017, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 386/10


Ricorso proposto il 21 settembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-7/17)

(2017/C 386/08)

In data 21 settembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle, e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che l’Islanda non ha adottato e in ogni caso non ha comunicato all’Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie a recepire nell’ordinamento nazionale l’atto di cui all’allegato II, capo VIII, punto 6f, dell’accordo SEE (Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’accordo SEE.

2.

Condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro l’8 febbraio 2017, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 8 dicembre 2016 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti («l’atto»), di cui al capitolo VIII, punto 6f, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


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