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Document E2015P0007

    Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-7/15)

    GU C 143 del 30.4.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/11


    Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

    (Causa E-7/15)

    (2015/C 143/12)

    In data 16 febbraio 2015 dinanzi alla Corte EFTA è stato proposto ricorso contro il Regno di Norvegia dall’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

    Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

    1.

    Dichiarare che

    i)

    superando i valori limite nell’aria ambiente per il biossido di zolfo (SO2), le particelle (PM10) e il biossido di azoto (NO2) durante il periodo 2008-2012, a seconda dei casi, nelle zone NO1, NO3, NO4, NO5 e NO6 di cui agli articoli da 3 a 5 della direttiva 1999/30/CE, ora articolo 13 della direttiva 2008/50; nonché

    ii)

    non adempiendo agli obblighi previsti dal piano per la qualità dell’aria di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, ora articolo 23 della direttiva 2008/50, a seconda dei casi, per quanto riguarda le zone NO1, NO2, NO3, NO4 e NO5,

    il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti ai sensi dell’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa).

    2.

    Condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.

    Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

    La direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell’aria ambiente, ora direttiva 2008/50 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone il rispetto di valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso. Essa stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione di sostanze inquinanti nonché misure per mantenere una buona qualità dell’aria.

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia non ha adempiuto all’obbligo ad esso incombente di garantire che i livelli di determinati inquinanti nell’aria ambiente non superino i valori limite fissati nella legislazione SEE.

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che il Regno di Norvegia non ha rispettato l’obbligo di elaborare appositi piani per la qualità dell’aria nei casi in cui sono stati superati i valori limite oltre il margine di tolleranza.

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che la Norvegia non ha contestato nessuna delle carenze individuate dall’Autorità nelle sue risposte alla lettera di diffida e al parere motivato.

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di includere i dettagli delle misure adottate o i progetti e un calendario per la loro attuazione, nonché una stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi, il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, divenuto articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50.


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