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Document E2013P0021

    Ricorso presentato il 4 ottobre 2013 dalla Fédération internationale de football association (FIFA) contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-21/13)

    GU C 372 del 19.12.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 372/20


    Ricorso presentato il 4 ottobre 2013 dalla Fédération internationale de football association (FIFA) contro l’Autorità di vigilanza EFTA

    (Causa E-21/13)

    (2013/C 372/09)

    Il 4 ottobre 2013 la Fédération internationale de football association (FIFA), rappresentata da Ami Barav, barrister del foro di Inghilterra e del Galles e avocat del foro di Parigi, Peter Dyrberg, advokat del foro di Danimarca e Damien Reymond, avocat del foro di Parigi, c/o Olswang, 326 Avenue Louise, bte 26, 1050 Brussels, Belgio, ha presentato un ricorso alla Corte EFTA contro l’Autorità di vigilanza EFTA (ESA).

    Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

    i)

    annullare la decisione impugnata nella misura in cui approva l’inserimento delle partite «non-prime» della Coppa del mondo di calcio FIFATM nell’elenco della Norvegia degli eventi nazionali;

    ii)

    condannare l’ESA al pagamento delle proprie spese e delle spese sostenute dalla FIFA in relazione al presente procedimento.

    Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso:

    Il ricorrente, la Fédération internationale de football association (FIFA), chiede l’annullamento della decisione n. 309/13/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA (ESA) ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) (la decisione impugnata), nella misura in cui approva l’inserimento nell’elenco norvegese degli eventi nazionali, elaborato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tutte le partite disputate nell’ambito della fase finale della Coppa del mondo di calcio FIFA TM e, in particolare, degli incontri che non siano la finale, la semifinale o le partite disputate dalla squadra norvegese (partite «non-prime»).

    Il 12 luglio e il 5 agosto 2013 la FIFA ha richiesto all’ESA una notifica della decisione impugnata. In risposta, l’ESA ha fornito alla FIFA un link al database online in cui è stata pubblicata tale decisione.

    La FIFA è l’organizzatore e l’unico titolare originario dei diritti della Coppa del mondo di calcio FIFATM, che rientra nell’elenco norvegese degli eventi nazionali approvato dall’ESA. La FIFA ritiene che, approvando l’inserimento nel suddetto elenco dell’intera Coppa del mondo di calcio FIFATM e in particolare delle partite «non-prime» disputate nell’ambito di tale competizione, l’ESA abbia commesso un errore manifesto e che non abbia tenuto conto del diritto del SEE e dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

    Il ricorrente sostiene, in particolare, che l’Autorità di vigilanza EFTA ha:

    violato l’articolo 16 del richiamato accordo tra gli Stati EFTA; e

    violato l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sui servizi di media audiovisivi e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo tra gli Stati EFTA in quanto non ha verificato adeguatamente la compatibilità delle misure norvegesi con il diritto del SEE.


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