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Dokumentas E2011P0009
Action brought on 21 July 2011 by the EFTA Surveillance Authority against Norway (Case E-9/11)
Ricorso proposto il 21 luglio 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia (Causa E-9/11)
Ricorso proposto il 21 luglio 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia (Causa E-9/11)
GU C 294 del 6.10.2011, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/8 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia
(Causa E-9/11)
2011/C 294/08
Il 21 luglio 2011 l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis, Florence Simonetti e Gjermund Mathisen, in qualità di agenti della suddetta Autorità (che ha sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles Belgium), ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro la Norvegia.
L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
1. |
dichiarare che, mantenendo in vigore restrizioni ai diritti delle persone e delle imprese stabilite negli Stati SEE di detenere partecipazioni e di esercitare il diritto di voto in mercati regolamentati in Norvegia come previsto dalle sezioni 35(1), (2) e (3) e 36 della Legge del 29 giugno 2007 n. 74 sui mercati regolamentati (Legge sulla Borsa), e dalle sezioni 5-3(1), (2) e (3) e 5-4 della Legge del 5 luglio 2002 sulla registrazione degli strumenti finanziari (Legge sui depositari di titoli), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 31 e 40 dell'accordo SEE; |
2. |
condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
Quadro giuridico e fattuale e motivi addotti a sostegno del ricorso
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La legislazione norvegese limita il diritto di proprietà e di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari. In linea generale, la Legge sulla Borsa vieta di detenere più del 20 % delle azioni quotate in Borsa, e di esercitare un diritto di voto per più del 20 % del totale del capitale che dà diritto al voto o più del 30 % dei voti rappresentati all'assemblea generale. Norme analoghe per i depositari di titoli sono contenute nella Legge sui depositari di titoli. |
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L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le disposizioni legislative contestate siano incompatibili sia con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 31 dell'accordo SEE che con la libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 40 dell'accordo SEE. |
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L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene in particolare che la legislazione contestata non serva a promuovere il buon funzionamento e l'efficienza dei mercati finanziari e a ispirare fiducia, presso gli operatori di mercato, nell'indipendenza e nell'imparzialità delle istituzioni, e sostiene invece che esistono provvedimenti alternativi e meno restrittivi che sarebbero sufficientemente efficaci. |