Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2011J0008

    Sentenza della Corte, del 14 dicembre 2011 , nella causa E-8/11 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale)

    GU C 291 del 27.9.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 291/16


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 14 dicembre 2011

    nella causa E-8/11

    Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

    (Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale)

    2012/C 291/07

    Nella causa E-8/11, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA alla Corte di dichiarare che, non avendo provveduto affinché le autorità competenti elaborassero e, se del caso, adottassero mappe acustiche strategiche e mettessero a punto piani d'azione per la gestione del rumore ambientale per tutti gli assi stradali del suo territorio su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, e affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI della direttiva siano trasmessi all'Autorità di vigilanza EFTA, l'Islanda non ha ottemperato agli obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 1, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 10 dell'atto di cui al punto 32g dell'allegato XX dell'accordo SEE (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) come adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 14 dicembre 2011 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    La Corte:

    1)

    dichiara che non avendo provveduto affinché, entro i termini previsti, le autorità competenti elaborassero e, se del caso, adottassero mappe acustiche strategiche e mettessero a punto piani d'azione per la gestione del rumore ambientale per tutti gli assi stradali del suo territorio su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, e affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI della direttiva siano trasmessi all'Autorità di vigilanza EFTA, l'Islanda non ha ottemperato agli obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 1, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 10 dell'atto di cui al punto 32g dell'allegato XX dell'accordo SEE (direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) come adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1;

    2)

    condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.


    Top