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Document E2010P0011

Ricorso proposto il 10 agosto 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Liechtenstein (Causa E-11/10)

GU C 292 del 28.10.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 292/27


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Liechtenstein

(Causa E-11/10)

2010/C 292/09

Il 10 agosto 2010 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Markus Schneider, agenti della suddetta Autorità, rue Belliard/Belliardstraat 35, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

omettendo di adottare, o di notificare all’Autorità, entro i termini le misure necessarie per l'integrale attuazione dell’atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII all'accordo sullo Spazio economico europeo [direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)], adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dello stesso, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 33 della direttiva e all'articolo 7 dell'accordo SEE;

2)

le spese del presente procedimento sono a carico del Principato del Liechtenstein.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

il ricorso ha ad oggetto il fatto che il Liechtenstein non ha rispettato interamente la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione),

nel ricorso si afferma che ai sensi dell'articolo 33 della direttiva, contestualmente alla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2008, il Liechtenstein ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la piena osservanza della Direttiva entro il 1o febbraio 2009 e di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA il testo di tali misure,

l'Autorità di vigilanza EFTA lamenta di non aver ricevuto informazioni dal governo del Liechtenstein che indichino l'integrale attuazione dell'atto nel diritto nazionale e afferma di non disporre di alcun altro elemento d'informazione che le consenta di giungere alla conclusione che tale attuazione abbia avuto luogo,

il governo del Liechtenstein non ha contestato il ritardo nell'attuazione dell'atto.


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