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Document E2010P0009

    Ricorso proposto il 26 luglio 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Liechtenstein (Causa E-9/10)

    GU C 271 del 7.10.2010, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 271/26


    Ricorso proposto il 26 luglio 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Liechtenstein

    (Causa E-9/10)

    2010/C 271/06

    Il 26 luglio 2010 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Markus Schneider, agenti della Autorità di vigilanza EFTA, rue Belliard/Belliardstraat 35, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Liechtenstein.

    L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

    1.

    omettendo di adottare, o di notificare all'Autorità, entro i termini le misure necessarie per attuare integralmente l'atto di cui al punto 1 dell'allegato VII dell'accordo SEE [direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali modificata dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dal regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali] adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 dello stesso, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi attribuitigli dall'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva e dall'articolo 7 dell'accordo SEE;

    2.

    il Principato del Liechtenstein è condannato alle spese del presente procedimento.

    Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

    la richiesta ha ad oggetto la mancata osservanza da parte del Liechtenstein di un parere motivato formulato dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla mancata adozione, o comunicazione alla suddetta Autorità, di tutte le misure necessarie ad attuare integralmente l'atto SEE corrispondente alla direttiva 2005/36/CE dell'Unione europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e successive modifiche,

    le misure in questione riguardano il riconoscimento da parte del Liechtenstein di qualifiche professionali ottenute in altri Stati del SEE relative al settore artigianale,

    l'Autorità di vigilanza EFTA sostiene di non aver ricevuto da parte del governo del Liechtenstein informazioni circa la piena attuazione dell'atto nella legislazione nazionale, e di non disporre di qualsiasi altra informazione che le permetta di concludere che tale attuazione abbia avuto luogo,

    il governo del Liechtenstein non ha contestato il ritardo nell'integrale attuazione dell'atto.


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