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Document E2008P0003

    Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-3/08)

    GU C 113 del 8.5.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/19


    Ricorso presentato il 21 febbraio 2008 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda

    (Causa E-3/08)

    (2008/C 113/16)

    Il 21 febbraio 2008 è stato presentato un ricorso contro la Repubblica d'Islanda dinanzi alla Corte EFTA da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Florence Simonetti, che agivano in veste di agenti.

    L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

    1)

    omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti], quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuitile dall'articolo 7 dell'accordo SEE, e che

    2)

    la Repubblica d'Islanda è condannata al pagamento delle spese processuali.

    Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

    La causa riguarda un regolamento CE relativo ai detergenti.

    L'articolo 7 dell'accordo SEE stabilisce che:

    «Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

    a)

    un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti;

    b)

    un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.»;

    L'Autorità di sorveglianza EFTA sostiene che il governo islandese non ha recepito il regolamento nel suo ordinamento giuridico interno entro il termine prescritto.


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