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Document E2008C0405

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 405/08/COL, del 27 giugno 2008 , di chiudere il procedimento di indagine formale relativamente al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (Islanda)

    GU L 79 del 25.3.2010, p. 40–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/405/oj

    25.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 79/40


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 405/08/COL

    del 27 giugno 2008

    di chiudere il procedimento di indagine formale relativamente al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi

    (Islanda)

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare l’articolo 59, paragrafo 2, e gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

    visto l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, e l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

    visti gli orientamenti dell’Autorità (5) sull’applicazione e l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE,

    vista la decisione dell’Autorità n. 195/04/COL relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (6),

    vista la sentenza della Corte EFTA nella causa E-9/04 relativa all’istanza di annullamento della decisione n. 213/04/COL riguardante il fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (7),

    vista la decisione dell’Autorità n. 185/06/COL di avviare il procedimento di indagine formale in relazione al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (8),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate, e tenuto conto di dette osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I.   ANTEFATTI

    1.   PROCEDURA

    Con lettera del 20 novembre 2003 della missione islandese presso l’Unione europea, che inoltrava una lettera del ministero islandese delle Finanze dello stesso giorno, entrambe ricevute e protocollate dall’Autorità il 25 novembre 2003 (doc. n. 03-8227 A, ora evento n. 255584), le autorità islandesi hanno notificato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, un aumento del livello massimo di finanziamento fino al 90 % del prezzo di acquisto dell’alloggio da parte del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi (Icelandic Housing Financing Fund, in appresso «HFF»).

    In data 11 agosto 2004 l’Autorità ha adottato la decisione n. 213/04/COL, nella quale concludeva, senza avviare il procedimento di indagine formale, che la normativa islandese applicabile all’HFF prevedeva aiuti a favore del fondo, ritenuti però compatibili con le norme sugli aiuti di Stato in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

    Contro tale decisione ha presentato ricorso alla Corte EFTA l’associazione delle banche e delle società di borsa islandesi (Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland), che nel frattempo si è fusa con altre associazioni finanziarie e di assicurazione e opera attualmente con la denominazione di Associazione islandese per servizi finanziari (Icelandic Financial Services Association, in appresso «SFF»). Con la sentenza del 7 aprile 2006 nella causa E-9/04, la Corte EFTA ha accolto l’istanza e ha annullato la decisione dell’Autorità n. 213/04/COL.

    Poiché l’Autorità, in base alle informazioni a sua disposizione, è giunta alla conclusione preliminare che le misure di aiuto contestate costituivano nuovo aiuto, il 21 giugno 2006 ha adottato la decisione n. 185/06/COL per avviare il procedimento di indagine formale in relazione al sistema HFF. Con lettera del 21 giugno 2006 (evento n. 377864) l’Autorità ha trasmesso tale decisione alle autorità islandesi.

    La decisione n. 185/06/COL è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel suo supplemento SEE (9). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla decisione.

    Con lettera del 20 novembre 2006 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 21 novembre 2006, l’Autorità ha ricevuto le osservazioni delle autorità islandesi in merito alla decisione (evento n. 399173).

    Con lettera del 24 novembre 2006 (evento n. 399801), l’Autorità ha inoltrato i commenti delle autorità islandesi all’SFF, invitandole a presentare osservazioni al riguardo.

    Con lettera del 3 gennaio 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 4 gennaio 2007 (evento n. 405009), l’Autorità ha ricevuto ulteriori osservazioni delle autorità islandesi.

    Con lettera del 31 gennaio 2007, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 2 febbraio 2007 (evento n. 408361), l’SFF ha risposto alla lettera dell’Autorità del 24 novembre 2006; tale risposta è stata inoltrata alle autorità islandesi il 5 febbraio 2007 (evento n. 408509).

    Con lettera del 28 febbraio 2007, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 1o marzo 2007 (evento n. 411962), l’SFF ha presentato osservazioni in merito alla decisione dell’Autorità n. 185/06/COL. Il 5 marzo 2007 l’Autorità ha inoltrato tale lettera alle autorità islandesi per le loro osservazioni (evento n. 412290).

    Con lettera del 5 marzo 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 9 marzo 2007 (evento n. 412950), le autorità islandesi hanno risposto alle osservazioni dell’SFF del 31 gennaio 2007.

    Con lettera del 4 aprile 2007 (evento n. 415881), l’Autorità ha chiesto alcuni chiarimenti alle autorità islandesi.

    Con lettera del 30 aprile 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 30 aprile 2007 (evento n. 419451), le autorità islandesi hanno risposto alla lettera dell’Autorità del 5 marzo 2007.

    Con lettera del 14 giugno 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 14 giugno 2007 (evento n. 425255), le autorità islandesi hanno risposto alla lettera dell’Autorità del 4 aprile 2007.

    Con l’e-mail del 21 agosto 2007 (evento n. 435379) i rappresentanti delle autorità islandesi hanno fornito ulteriori informazioni.

    Con lettera del 28 settembre 2007 (evento n. 442805), l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari alle autorità islandesi in merito alle garanzie statali previste dalla normativa islandese. Con lettera del 24 ottobre 2007 della missione islandese presso l’Unione europea, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 25 ottobre 2007 (evento n. 448739), le autorità islandesi hanno risposto a tale richiesta.

    Il caso è stato in seguito discusso dai rappresentanti dell’Autorità e dal governo islandese in occasione di numerose riunioni, l’ultima delle quali è stata la riunione pacchetto svoltasi il 29 ottobre 2007 a Reykjavik.

    Con l’e-mail del 27 novembre 2007 (evento n. 454226), i rappresentanti legali dell’SFF hanno presentato informazioni aggiuntive in merito all’indagine in corso sull’HFF.

    In occasione di una riunione svoltasi il 6 marzo 2008, il caso è stato discusso con il ricorrente, a seguito della quale ha presentato elementi supplementari il 28 marzo 2008 (evento n. 471552).

    Con lettera del 15 aprile 2008 (evento n. 473576), il governo islandese ha presentato le sue osservazioni su questi ultimi elementi presentati dal ricorrente.

    2.   CONTESTO DELLA NORMATIVA ISLANDESE RELATIVA AL SETTORE DEGLI ALLOGGI

    2.1.   INTRODUZIONE

    Nella sezione seguente l’Autorità descrive il quadro normativo islandese per quanto riguarda il sistema per gli alloggi. La descrizione riguarda la normativa al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE ed evidenzia le modifiche legislative adottate in seguito.

    La sezione 3 illustra la base giuridica nel diritto islandese per ognuna delle potenziali misure di aiuto di Stato individuate nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale n. 185/06/COL. Sono illustrate le disposizioni giuridiche vigenti al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE nonché le successive modifiche.

    2.2.   IL SISTEMA PER GLI ALLOGGI

    2.2.1.    Introduzione

    Negli ultimi cinquant’anni, l’intervento pubblico nel mercato islandese degli alloggi è stato diretto alla promozione della proprietà abitativa. Nel 1955 sono state gettate le basi per un coinvolgimento sistematico dello Stato, per quanto riguarda sia le politiche nel settore abitativo sia la messa a disposizione di prestiti per l’acquisto di case. L’agenzia statale per gli alloggi (Húsnæðisstofnun ríkisins) è stata costituita dalla legge n. 51/1980 e offriva, fra l’altro, prestiti a condizioni agevolate ai privati che acquistavano un’abitazione.

    Nel 1986 il sistema di prestiti per gli alloggi ha subito delle modifiche che hanno comportato, fra l’altro, un suo parziale finanziamento da parte dei fondi pensionistici. Le banche islandesi in genere non fornivano finanziamenti per l’acquisto di abitazioni. Poiché l’agenzia statale per gli alloggi concedeva prestiti a tassi inferiori a quelli del mercato, ciò ha comportato un incremento significativo della domanda che a sua volta ha provocato eccessivo utilizzo delle risorse dei fondi pensione, oltre le loro possibilità. Per ovviare a questa situazione e generare maggiori risorse finanziarie per sovvenzionare gli alloggi, nel 1989 è stato introdotto un sistema degli housing bond, descritto in dettaglio di seguito.

    2.2.2.    Legge n. 97/1993 sull’agenzia statale per gli alloggi

    2.2.2.1.   Introduzione

    Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE il 1o gennaio 1994, l’agenzia statale per gli alloggi era disciplinata dalla legge n. 97/1993 (lög nr. 97/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins), che era di fatto la versione consolidata della legge n. 86/1988, dallo stesso titolo, modificata da numerosi emendamenti (10).

    Come stabilito dal suo articolo 1, la legge n. 97/1993 aveva l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli islandesi per quanto riguarda l’alloggio, mediante la concessione di prestiti e l’organizzazione della disciplina concernente gli alloggi e la costruzione edilizia. Si prefiggeva inoltre di promuovere l’uguaglianza per quanto riguarda il diritto alla casa, mettendo a disposizione fondi a condizioni ragionevoli allo scopo specifico di aumentare le possibilità delle persone di acquistare o affittare un’abitazione.

    La legge n. 97/1993 prevedeva quattro distinti enti pubblici per il funzionamento del sistema per gli alloggi: l’agenzia statale per gli alloggi, il Consiglio per gli alloggi, il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali.

    2.2.2.2.   L’agenzia statale e il Consiglio per gli alloggi

    La base giuridica per l’agenzia statale per gli alloggi è contenuta nell’articolo 2 della legge. Secondo questa disposizione, l’agenzia era un’istituzione pubblica sottoposta a un consiglio di amministrazione (il Consiglio per gli alloggi) distinto che rientra nelle competenze amministrative del ministro degli Affari sociali, l’organo di livello più elevato incaricato delle questioni relative agli alloggi. L’agenzia era incaricata di gestire e svolgere le attività inerenti agli alloggi che la stessa legge affidava alle autorità pubbliche.

    Il ministro degli Affari sociali aveva la facoltà di adottare un regolamento per definire nel dettaglio la struttura dell’agenzia (cfr. articolo 3 della legge) ed era inoltre autorizzato a concentrare la gestione complessiva, le attività e le risorse umane di due o più servizi, dipartimenti e fondi che la legge prevedeva. I costi per il funzionamento dell’agenzia statale per gli alloggi erano suddivisi fra i fondi gestiti dalla stessa, tenendo conto delle portata delle loro attività e del patrimonio residuo alla chiusura dell’esercizio fiscale.

    L’agenzia statale per gli alloggi era diretta dal Consiglio per gli alloggi (in appresso denominato il «Consiglio»), composto da sette membri eletti dal Parlamento a seguito di ogni elezione parlamentare (cfr. articolo 4 della legge). A norma dell’articolo 5 della legge, al Consiglio spettava gestire le finanze, gli interventi e le altre attività dell’agenzia statale per gli alloggi, del fondo statale per l’edilizia residenziale e del fondo per gli alloggi sociali. Esso doveva anche garantire che l’agenzia svolgesse le proprie attività conformemente alle leggi vigenti e alle disposizioni amministrative. Era compito del Consiglio, inoltre, assegnare i fondi ai costruttori di alloggi sociali.

    Il Consiglio per gli alloggi era anche autorizzato, previa approvazione del ministro degli Affari sociali, a creare nuove tipologie di prestiti, (cfr. articolo 11, paragrafo 2). Ulteriori indicazioni specifiche in merito ai prestiti erano definite dagli articoli da 12 a 15 della legge.

    2.2.2.3.   Fondo statale per l’edilizia residenziale

    Il ruolo e la funzione del fondo statale per l’edilizia residenziale erano definiti nell’articolo 8 della legge n. 97/1993 che prevedeva che il fondo dovesse occuparsi di operazioni di prestito e di transazioni dei cosiddetti housing bond (obbligazioni garantite da ipoteche su immobili residenziali), conformemente alle disposizioni della legge e ai regolamenti adottati in base ad essa. Il fondo era anche responsabile dei prestiti assunti e concessi in relazione al fondo o che potevano essere decisi in futuro. L’articolo 9 della legge definiva le seguenti fonti di finanziamento del fondo statale per l’edilizia residenziale:

    «1)

    I rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione.

    2)

    I versamenti annuali della tesoreria di Stato, come stabilito dalla legge in materia di bilancio.

    3)

    La vendita di titoli al fondo per la disoccupazione e ai fondi pensione, come concordato fra l’agenzia statale per gli alloggi e i fondi, e le altre operazioni di assunzione di prestiti da decidere in maggiore dettaglio nel piano per gli investimenti e i crediti, applicabile in qualsiasi momento.»

    L’articolo 11 della legge autorizzava il fondo statale per l’edilizia residenziale a concedere prestiti delle seguenti tipologie, a condizione che avesse finanziamenti disponibili nel bilancio dell’anno in questione:

    «1)

    Prestiti per la costruzione di abitazioni per gli anziani e di strutture di accoglienza diurna per bambini e anziani.

    2)

    Prestiti speciali per le persone con necessità particolari.

    3)

    Prestiti o sovvenzioni per le innovazioni tecniche e altri miglioramenti nel settore edilizio.»

    Tutti i prestiti concessi dal fondo statale per l’edilizia residenziale dovevano essere completamente indicizzati (articolo 16 della legge) e garantiti da un’ipoteca di primo o secondo grado sull’abitazione per la quale il prestito era stato concesso. Inoltre era ammissibile imporre che il prestito concesso e l’ipoteca non superassero una percentuale specifica del prezzo di acquisto, della valutazione immobiliare o dell’assicurazione contro incendi.

    2.2.2.4.   Housing bond

    Come sopra specificato, il cosiddetto sistema degli housing bond è stato istituito nel 1989. Di conseguenza, l’articolo 18 della legge n. 97/1993 autorizzava il fondo statale per l’edilizia residenziale a gestire separatamente un servizio per gli housing bond, le cui finanze erano da tenere divise dalle altre attività del fondo. Conformemente all’articolo 19 della legge, il servizio per gli housing bond aveva le seguenti funzioni:

    «a)

    emettere categorie di titoli cedibili a nome del fondo statale per l’edilizia residenziale, in appresso denominati “housing bond”, soggetti ai termini e condizioni definiti in questa legge o da un regolamento;

    b)

    scambiare strumenti di debito garantiti da ipoteca su immobili residenziali emessi per un acquisto immobiliare, per la costruzione di una nuova abitazione o per ampliamenti, miglioramenti o ristrutturazioni di immobili residenziali già esistenti […];

    c)

    promuovere la costante commerciabilità degli “housing bond” nel mercato.»

    Il sistema degli housing bond non era un semplice sistema di mutui ipotecari, ma un sistema per lo swap di titoli, il che significava che coloro che acquistavano un’abitazione chiedevano al servizio preposto di emettere un titolo ipotecario, garantito dalla stessa proprietà oggetto dell’acquisto. Il servizio per gli housing bond quindi comprava tale titolo dall’acquirente della casa e lo pagava distribuendo al venditore housing bond che potevano poi essere liberamente scambiati sul mercato dei titoli. Il venditore dell’abitazione poteva vendere i titoli sui mercati finanziari, usarli come strumenti di pagamento o tenerli.

    A norma dell’articolo 21 della legge, il servizio per gli housing bond poteva esigere un margine di interesse per coprire le sue spese di gestione e le perdite stimate sui prestiti in corso. Il livello del margine di interesse era stabilito dal ministro degli Affari sociali, su proposta del Consiglio per gli alloggi.

    Gli strumenti ipotecari acquistati dal servizio per gli housing bond erano concessi per un periodo di prestito di 25 anni al massimo, come specificato dall’articolo 26 della legge. A norma dell’articolo 27, essi potevano esser scambiati con housing bond per un valore massimo pari al 75 % del prezzo della proprietà ragionevolmente valutato. Il ministro degli Affari sociali era autorizzato a stabilire con un regolamento tale percentuale massima, che poteva essere più elevata nel caso di costruzione di nuove abitazioni e di primo acquisto di un immobile residenziale. Come stabilito dall’articolo 29 della legge, il servizio per gli housing bond aveva il compito di promuovere la commerciabilità degli housing bond sul mercato e per tale scopo cercava di cooperare con le banche, i fondi pensione e altri soggetti dei mercati finanziari. Inoltre il fondo statale per l’edilizia residenziale poteva disporre di una quota dei propri fondi per effettuare transazioni con housing bond al fine di promuovere l’equilibrio sul mercato.

    La legge non conteneva disposizioni riguardo ai soggetti che potevano accedere ai prestiti del sistema degli housing bond che sono state invece fissate dal regolamento n. 467/1991 relativo al servizio per gli housing bond e alle transazioni su tali titoli (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti). Il regolamento prevedeva che le imprese edili potevano ottenere prestiti dal sistema, e definiva un’impresa edile come ogni soggetto riconosciuto operante nell’edilizia che vende alloggi completati in conformità con le norme pertinenti del settore (articolo 1 del regolamento). L’articolo 10 del regolamento stabiliva le norme sui prestiti per le nuove costruzioni e l’articolo 25 imponeva una condizione specifica alle imprese esigendo una garanzia di un’istituzione finanziaria o di un comune.

    2.2.2.5.   Fondo per gli alloggi sociali

    Il fondo («Workers’ Housing Fund») aveva la funzione di amministrare la concessione di prestiti per gli alloggi sociali con l’obiettivo di ovviare alle esigenze abitative di coloro che necessitano assistenza particolare (articolo 47 della legge). L’articolo 48 definiva le seguenti fonti di finanziamento del fondo per gli alloggi sociali:

    «a)

    i rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione;

    b)

    i versamenti annuali della tesoreria di Stato, periodicamente previsti dalla legge in materia di bilancio;

    c)

    i prestiti dei comuni all’agenzia statale per gli alloggi (articolo 42);

    d)

    la vendita di titoli ai fondi pensione conformemente agli accordi presi fra questi e l’agenzia statale per gli alloggi;

    e)

    prestiti speciali assunti, decisi periodicamente nei piani per gli investimenti e i crediti, qualora i fondi a disposizioni provenienti dalle fonti elencate dalla lettera a alla d non siano sufficienti per gli sviluppi pianificati.»

    L’articolo 50 della legge elencava le seguenti tipologie di prestiti del fondo per gli alloggi sociali:

    «1)

    Prestiti per l’affitto con opzione di acquisto di alloggi sociali (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

    2)

    Prestiti per alloggi sociali di proprietà privata (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

    3)

    Prestiti per alloggi sociali affittati (pari al 90 % del prezzo d’acquisto).

    4)

    Prestiti per l’affitto con opzione di acquisto di alloggi generale (pari al 70 % e 20 % del prezzo d’acquisto). […]».

    I prestiti per gli alloggi sociali erano concessi dal Consiglio tramite il fondo per gli alloggi sociali (articolo 52 della legge): i prestiti potevano essere al massimo pari al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto, e comunque non potevano eccedere il 90 % della base di costo approvata dal Consiglio, meno il 3,5 % come contributo speciale ai comuni per ogni appartamento sociale (articolo 42, paragrafo 2, della legge (11). In merito al diritto all’assistenza sociale, l’articolo 64 della legge afferma che potevano chiedere prestiti per alloggi sociali di proprietà privata solo coloro che soddisfacevano le seguenti condizioni:

    «a)

    non sono già proprietari di un appartamento o bene comparabile di altro tipo;

    b)

    negli ultimi tre anni hanno percepito un reddito medio, al netto degli assegni, di un importo non superiore a […]. Le soglie di reddito sono fissate dal Consiglio per gli alloggi all’inizio di ogni anno […];

    c)

    dimostrano una capacità di pagamento che è valutata dal comitato per gli alloggi di un comune […]».

    L’articolo 65 stabiliva che coloro che facevano domanda per appartamenti destinati alla locazione dovevano soddisfare le condizioni delle lettere a) e b).

    Il proprietario di un alloggio sociale che intendeva venderlo doveva notificare la sua intenzione al comitato per gli alloggi o al costruttore (articolo 85 della legge). Il costruttore doveva acquistare l’appartamento e rivenderlo in conformità con la legge e i regolamenti adottati in seguito. Al momento dell’acquisto di un appartamento, il venditore veniva rimborsato del contributo versato al momento dell’acquisto dello stesso e delle rate pagate sul prestito ricevuto dal fondo per gli alloggi sociali dal momento in cui era stato stipulato il contratto di acquisto. L’articolo 86 affidava ai comuni la responsabilità di calcolare il prezzo di vendita degli alloggi sociali.

    2.2.3.    La legge in materia di alloggi n. 44/1998

    2.2.3.1.   Introduzione — principali cambiamenti

    La legge in materia di alloggi n. 44/1998 è entrata in vigore il 1o gennaio 1999. Questa legge ha istituito il fondo per il finanziamento degli alloggi e allo stesso tempo ha abrogato la legge n. 97/1993, menzionata in precedenza, relativa all’agenzia statale per gli alloggi. L’articolo 1 della legge in materia di alloggi afferma che il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza e l’uguaglianza degli islandesi relativamente al diritto all’alloggio, tramite la concessione di prestiti e l’organizzazione della disciplina concernente gli alloggi, e di garantire che i finanziamenti siano forniti allo scopo specifico di aumentare le possibilità delle persone di acquistare o affittare un’abitazione a condizioni ragionevoli. In altri termini, l’obiettivo della legge corrisponde pienamente a quello definito nell’articolo 1 della precedente legge n. 97/1993.

    Nel disegno di legge, diventato in seguito la legge in materia di alloggi, gli emendamenti principali erano così descritti:

    «I cambiamenti più importanti previsti dal disegno di legge riguardano il sistema per gli alloggi sociali: il principale è la proposta di cessare la costruzione e l’acquisto di alloggi sociali di proprietà privata e istituire, al loro posto, un nuovo sistema di prestiti sociali. Le attuali disposizioni sulla costruzione di appartamenti destinati alla locazione rimarranno in vigore ma si propone di abolire gli articoli sull’affitto con opzione di acquisto. Inoltre, un disegno di legge distinto riguarderà le cooperative edilizie e per gli alloggi.

    Per il resto, i principali cambiamenti introdotti dal disegno di legge possono essere semplificati in tre aspetti: riguardano l’assistenza sociale, prevedono la partecipazione dei comuni a tale assistenza e incidono sulla struttura organizzativa del settore degli alloggi.» (12).

    Quando il ministro degli Affari sociali ha presentato il disegno di legge al Parlamento, così ha illustrato le principali modifiche legislative introdotte dalla nuova proposta:

    «Gli elementi principali sono i seguenti:

    L’agenzia statale per gli alloggi sarà abolita.

    Il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali saranno fusi nel fondo per il finanziamento degli alloggi che incorporerà anche il patrimonio dell’agenzia statale per gli alloggi. […]

    Il sistema di housing bond non subirà modifiche per quanto riguarda le operazioni immobiliari sul mercato ordinario. Il fondo per il finanziamento degli alloggi diverrà, nel tempo, autosufficiente. A tal proposito, è previsto che i prestiti di più vecchia data assunti dal fondo saranno rinegoziati per ottenere tassi nettamente più vantaggiosi di quelli di cui gode oggi il fondo per l’edilizia residenziale. Il fondo sarà molto solido: sarà dotato di un capitale di 26 miliardi di ISK e avrà accesso ai migliori tassi di prestito.» (13).

    2.2.3.2.   Organizzazione istituzionale

    Il fondo per il finanziamento degli alloggi è un’istituzione indipendente di proprietà statale, sottoposta a un consiglio di amministrazione distinto, che rientra nelle competenze amministrative del ministro degli Affari sociali (articolo 4 della legge in materia di alloggi). Il fondo ha sostituito la precedente agenzia statale per gli alloggi. Ai sensi dell’articolo 7, il ministro nomina cinque membri del consiglio di amministrazione del fondo per un mandato di quattro anni. L’articolo 8 prevede che il consiglio assume un amministratore delegato, responsabile della gestione quotidiana del fondo, dell’assunzione di personale, ecc.

    Come sopra illustrato, la legge in materia di alloggi ha soppresso sia il fondo statale per l’edilizia residenziale sia il fondo per gli alloggi sociali, che sono stati fusi e aboliti con l’entrata in vigore della legge. Dallo stesso momento, il fondo per il finanziamento degli alloggi ha assunto le loro funzioni, diritti, patrimonio, responsabilità e obblighi (articolo 53 della legge), ha assunto i diritti e i privilegi che la legge riconosceva ai due fondi e i diritti e gli obblighi connessi ai certificati di debito che possedevano ed è subentrato ad essi in ogni controversia sollevata nei loro confronti o per loro conto.

    Le funzioni attribuite al fondo per il finanziamento degli alloggi sono elencate all’articolo 9 della legge che lo ha istituito e comprendono:

    «1)

    concedere prestiti e gestire le transazioni sugli housing bond in conformità con le disposizioni della presente legge;

    2)

    concedere prestiti ai comuni, alle società e alle associazioni per la costruzione o l’acquisto di immobili residenziali. […]».

    Come prevedeva la precedente legge n. 97/1993 per il fondo statale per l’edilizia residenziale e per il fondo per gli alloggi sociali, anche il fondo per il finanziamento degli alloggi è finanziato mediante 1) il rendimento del capitale proprio e 2) tramite l’emissione e la vendita di titoli (articolo 10 della legge in materia di alloggi). Tuttavia, a differenza della legge n. 97/1993, la legge in materia di alloggi non prevede il finanziamento mediante versamenti diretti dalla tesoreria.

    Ai sensi dell’articolo 11 della legge in materia di alloggi, il fondo per il finanziamento degli alloggi deve preservare i fondi di cui è responsabile e ottenerne un rendimento. Previa approvazione del ministro degli Affari sociali, il fondo può decidere di affidare la custodia del suo patrimonio ad altri, del tutto o in parte, ma deve aver cura di disporre sempre delle liquidità sufficienti per far fronte ai propri obblighi.

    2.2.3.3.   Tipologie di prestiti

    2.2.3.3.1.   Le tre tipologie di prestiti

    A norma dell’articolo 15 della legge in materia di alloggi, il fondo per il finanziamento degli alloggi poteva accordare le tre seguenti tipologie di prestiti (14):

    prestiti ordinari ai sensi del capitolo VI della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali,

    prestiti supplementari ai privati, ai sensi del capitolo VII della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali,

    prestiti per alloggi destinati alla locazione accordati a comuni, associazioni e società ai sensi del capitolo VIII della legge per la costruzione e l’acquisto di immobili residenziali destinati alla locazione.

    L’articolo 16, paragrafo 1, autorizzava il fondo a creare nuove tipologie di prestiti, previa approvazione del ministro degli Affari sociali.

    2.2.3.3.2.   Prestiti ordinari

    La legge in materia di alloggi ha ripreso il sistema dei prestiti ordinari per le abitazioni, introdotto dal sistema degli housing bond nel 1989 e previsto anche dalla legge n. 97/1993. La nuova legge non ha introdotto alcuna modifica riguardo questa tipologia di prestiti. Per amministrare i prestiti ordinari, il fondo per il finanziamento degli alloggi gestiva il servizio per gli housing bond, in precedenza gestito dall’agenzia statale per gli alloggi, le cui finanze erano da tenere distinte dalle altre attività connesse alla gestione del fondo [articolo 17 della legge in materia di alloggi (15)].

    Il servizio per gli housing bond aveva la funzione di:

    «1)

    Emettere, a nome del fondo per il finanziamento degli alloggi, tipologie degli housing bond cedibili, soggetti ai termini e alle condizioni definiti nella presente legge o da un regolamento.

    2)

    Scambiare strumenti di debito garantiti da ipoteca e housing bond.

    3)

    Promuovere la commerciabilità sul mercato degli housing bond. […].»

    Un titolo ipotecario era indicizzato e sottoposto agli stessi termini di finanziamento degli housing bond, con i quali era scambiato, e gli veniva applicato un margine di interesse (articolo 19 della legge) che poteva essere fissato in modo tale da coprire le spese di gestione del servizio per gli housing bond e le perdite stimate sui prestiti in corso (articolo 28 della legge). Il livello del margine di interesse era stabilito dal ministro degli Affari sociali, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo per il finanziamento degli alloggi.

    Gli strumenti ipotecari potevano essere scambiati con housing bond per un importo non superiore al 70 % del valore stimato della proprietà immobiliare, nel caso di costruzione o acquisto del primo immobile residenziale, o altrimenti non superiore al 65 % (articolo 19 della legge); in altri termini è stato ridotto il primo massimale del 75 % del valore stimato, definito nell’articolo 27 sopra richiamato della precedente legge n. 97/1993. Il ministro degli Affari sociali aveva la facoltà di stabilire in un regolamento il numero massimo di strumenti ipotecari acquistabili dal servizio per gli housing bond per ogni bene immobiliare. A norma dell’articolo 21 della legge, il periodo di prestito degli strumenti ipotecari acquistati dal servizio per gli housing bond poteva avere una durata massima di 40 anni. Il regolamento n. 7/1999 relativo al servizio per gli housing bond e alle transazioni su tali titoli (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti) stabiliva ulteriori norme in materia di housing bond.

    Per quanto riguarda i prestiti alle imprese edili, le norme dello stesso regolamento riflettevano quelle stabilite dal precedente n. 467/1991, dallo stesso titolo, applicabile a norma della legge anteriore (16).

    Da quanto sopra esposto si evince che il sistema di swap degli housing bond è rimasto immutato dopo l’entrata in vigore della legge in materia di alloggi. Al servizio per gli housing bond del fondo per il finanziamento degli alloggi sono state attribuite le stesse responsabilità che già svolgeva per l’agenzia statale per gli alloggi, (cfr. l’articolo 19 della legge n. 97/1993 e articolo 17 della legge in materia di alloggi, entrambi sopracitati). Anche nelle osservazioni al capitolo VI del disegno di legge, diventato la legge in materia di alloggi, era confermato che esso conteneva disposizioni sostanzialmente corrispondenti a quelle del capitolo IV della legge n. 97/1993 (17).

    2.2.3.3.3.   Prestiti supplementari

    La legge in materia di alloggi ha aggiunto una nuova tipologia di prestiti per le persone a basso reddito, chiamati prestiti supplementari, al sistema di prestiti per gli alloggi. Prestiti di questo tipo potevano essere concessi a incremento dei prestiti ordinari e sostituivano vari prestiti sociali previsti dalla legge n. 97/1993, ma sono stati successivamente aboliti (18). Ai sensi dell’articolo 30, previa richiesta di un comitato comunale per la casa, il fondo per il finanziamento degli alloggi poteva accordare un prestito supplementare alle persone aventi diritto ad un prestito ordinario per l’acquisto di un appartamento, per un importo pari al 25 % del suo valore stimato. Come per i prestiti sociali previsti dalla legge n. 97/1993 per il sistema anteriore alla costituzione del fondo per il finanziamento degli alloggi, l’importo totale del prestito ottenuto dal fondo per il finanziamento degli alloggi (prestito ordinario e supplementare) non poteva in nessun caso essere superiore al 90 % del valore stimato dell’appartamento.

    Era compito del ministro degli Affari sociali adottare un regolamento per definire le condizioni per la concessione dei prestiti supplementari, per la quale erano da considerare i seguenti criteri: dimensione del nucleo familiare, patrimonio, reddito, dimensione e tipo di abitazione. Il ministro degli Affari sociali ha emesso il regolamento n. 783/1998 sui prestiti supplementari, che definiva con maggiore precisione le condizioni da soddisfare per poter accedere a tale tipologia di prestito. Gli articoli 5 e 6 del regolamento stabilivano che il richiedente non poteva oltrepassare determinate soglie di reddito e patrimonio per poter richiedere un prestito supplementare (19). L’articolo 8 affermava che occorreva valutare la capacità di pagamento del richiedente e a tale scopo l’articolo 4 autorizzava i comuni a elaborare ulteriori orientamenti destinati ai comitati per gli alloggi. Gli elementi da prendere in considerazione comprendevano la situazione abitativa presente, lo stato e il tipo di abitazione attuale, la dimensione e le condizioni di salute della famiglia (20). Di conseguenza, il criterio principale per determinare se un soggetto aveva titolo per accedere ai prestiti sociali era rimasto l’assenza di patrimonio e un basso reddito, come già previsto dalla normativa anteriore all’emanazione della legge in materia di alloggi.

    Contrariamente alla precedente normativa stabilita dalla legge n. 97/1993, la legge in materia di alloggi non prevedeva disposizioni per i prestiti per il cosiddetto affitto con opzione di acquisto di alloggi sociali. Inoltre, essa non disciplinava la vendita di appartamenti sociali che potevano essere venduti sul mercato ordinario alle condizioni stabilite all’articolo 32.

    2.2.3.3.4.   Appartamenti destinati alla locazione

    La terza tipologia di prestito, prestiti per appartamenti destinati alla locazione, è disciplinata dal capitolo VIII della legge in materia di alloggi. Conformemente all’articolo 33, il fondo per il finanziamento degli alloggi può accordare prestiti per la costruzione o l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione ai comuni, alle associazioni o alle società che costruiscono, posseggono e gestiscono tali abitazioni. L’importo dei prestiti concessi non può essere superiore al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto e non può comunque oltrepassare il 90 % della base di costo approvata dall’amministrazione del fondo (articolo 36 della legge). Come stabilito dall’articolo 37 della legge, il diritto a prestiti per appartamenti destinati alla locazione dipende dalla situazione sociale del richiedente e dal valore del suo reddito e patrimonio che deve essere inferiore ai limiti fissati in dettaglio dal regolamento adottato dal ministro degli Affari sociali.

    Per quanto riguarda questa tipologia di prestiti, nelle osservazioni generali che corredano il capitolo VIII del disegno di legge in materia di alloggi era affermato che, nella maggior parte dei casi, si continuano ad applicare le stesse norme previste dalla precedente legge n. 97/1993 (21). Di conseguenza, questa tipologia di prestiti corrisponde essenzialmente a quella prevista precedentemente nella normativa sul fondo per gli alloggi sociali. L’importo massimo per questa tipologia di prestiti era pari al 90 % del costo di costruzione o del prezzo di acquisto, ai sensi sia della legge in materia di alloggi che della legge n. 97/1993. Analogamente, il diritto a tali appartamenti destinati alla locazione si fondava sul criterio della situazione sociale, comprovata dall’assenza di patrimonio e da un basso reddito.

    2.2.3.4.   Emendamenti introdotti nel 2004

    2.2.3.4.1.   Legge n. 57/2004

    Nel 2004 sono state adottate due leggi, n. 57/2004 e n. 120/2004, che modificano la legge in materia di alloggi. La legge n. 57/2004, entrata in vigore il 1o luglio 2004, ha abolito il sistema per lo swap degli housing bond e ha previsto invece l’erogazione in contanti dei prestiti ordinari accordati dal fondo per il finanziamento degli alloggi. Nel disegno di legge l’obiettivo principale dei cambiamenti era così illustrato:

    «Il disegno di legge presentato ha lo scopo di assicurare agli islandesi prestiti per le abitazioni a condizioni più favorevoli mediante il fondo per il finanziamento degli alloggi, ricorrendo a finanziamenti più convenienti sul mercato generale dei prestiti. A tal fine il rilascio di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi sarà riorganizzato al fine di migliorare l’efficienza del finanziamento e di eliminare le principali mancanze dell’emissione attuale […]» (22).

    A seguito degli emendamenti, l’articolo 19 della legge in materia di alloggi recitava:

    «I prestiti accordati dal fondo per il finanziamento degli alloggi saranno erogati in contanti. Prima dell’erogazione di un prestito, il mutuatario dovrà fornire uno strumento ipotecario e registrarlo ufficialmente. Ogni ipoteca del mutuatario sarà indicizzata ai prezzi al consumo (cfr. la legge in materia di indice dei prezzi al consumo) e le sarà applicato un interesse come stabilito dall’articolo 21.»

    I punti 2 e 3 dell’articolo 10 della legge, riguardanti il finanziamento del fondo sono stati adeguati a seguito dell’abolizione del sistema degli housing bond:

    «Il fondo per il finanziamento degli alloggi finanzierà le attività assegnategli da questa legge, mediante:

    1)

    i rendimenti del capitale proprio del fondo, come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all’inflazione;

    2)

    l’emissione e la vendita di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi e l’assunzione di prestiti che la legge in materia di bilancio può prevedere in qualsiasi momento.

    3)

    i pagamenti per i servizi come previsto dall’articolo 49.»

    Sebbene in precedenza l’articolo 10 non elencava i pagamenti per i servizi fra le fonti di finanziamento, il citato articolo 49 era parte della legge dalla sua entrata in vigore e non è stato modificato. L’articolo 5 della legge n. 57/2004 aggiunge due nuovi paragrafi all’articolo 11 della legge in materia di alloggi in merito alla gestione delle attività e delle passività:

    «Il fondo per il finanziamento degli alloggi deve mantenere l’equilibrio fra le sue entrate e uscite e a tal fine deve elaborare piani previsionali e stabilire un sistema di gestione del rischio.

    Il fondo per il finanziamento degli alloggi può scambiare i suoi titoli di finanziamento e altri titoli. Previo parere del consiglio di amministrazione del fondo e dell’autorità di vigilanza in campo finanziario, il ministro adotterà un regolamento con disposizioni in materia di criteri di rischio del fondo, gestione del rischio, controllo interno e swap di titoli.»

    La legge n. 57/2004 ha introdotto numerosi altri emendamenti, per la maggior parte attinenti ad aspetti che possono essere definiti cambiamenti tecnici connessi all’abolizione del sistema per lo swap dei titoli (articoli da 9 a 20 delle legge di modifica). Al contrario non ha modificato alcunché relativamente alla sostanza dei prestiti ordinari o ai soggetti che ne hanno diritto.

    2.2.3.4.2.   Legge n. 120/2004

    La legge n. 120/2004, entrata in vigore il 3 dicembre 2004, ha innalzato il limite massimo dei prestiti ordinari concessi dal fondo per il finanziamento degli alloggi dal 70 % al 90 % del valore stimato del bene immobiliare e riconosceva al ministro degli Affari sociali la facoltà di modificare tale limite con un regolamento amministrativo (articolo 19 della legge in materia di alloggi). Inoltre, come conseguenza dell’aumento del limite massimo per i prestiti ordinari, è stato abolito il capitolo VII sui prestiti supplementari della legge in materia di alloggi; le osservazioni all’articolo 4 del disegno di legge che lo ha abrogato forniscono, tra altre, le seguenti motivazioni:

    «Se il disegno di legge sarà approvato, tutti gli acquirenti di un bene immobiliare potranno richiedere un prestito fino ad un importo pari al 90 % del suo valore, senza più necessitare prestiti supplementari. Nella prima metà del 2004, il tasso di interesse dei prestiti supplementari era del 5,3 %, ovvero significativamente più elevato del tasso dei prestiti ordinari dopo le modifiche riguardanti l’emissione di titoli del fondo per il finanziamento degli alloggi entrate in vigore il 1o luglio 2004. Da settembre, ai prestiti supplementari era applicato lo stesso tasso di interesse dei prestiti ordinari. Questo cambiamento ha comportato condizioni significativamente migliori per gli acquirenti con un patrimonio esiguo e un basso reddito. In questo nuovo contesto, non c’è pertanto ragione di offrire una tipologia distinta di prestiti per tale categoria di soggetti.» (23).

    Il ministro degli Affari sociali si è avvalso della facoltà riconosciutagli dalla legge sopracitata e ha inizialmente abbassato il limite massimo all’80 %, riportandolo in seguito al 90 % per poi ridurlo ancora all’80 %, limite massimo attuale (24).

    3.   BASE GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ISLANDESE PER EVENTUALI ELEMENTI DI AIUTO DI STATO

    Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, l’Autorità ha individuato le cinque eventuali misure di aiuto di Stato elencate di seguito:

    la garanzia statale,

    l’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio,

    il sostegno per il tasso d’interesse,

    l’assenza dell’obbligo di pagare i dividendi,

    la non soggezione dell’HFF ai requisiti di adeguatezza patrimoniale e alle norme sul coefficiente minimo di solvibilità.

    3.1.   LA GARANZIA STATALE

    Il fondo per il finanziamento degli alloggi è un’istituzione statale disciplinata dal diritto pubblico, cfr. l’articolo 4 della legge in materia di alloggi n. 44/1998 e l’articolo 2 della precedente legge n. 97/1993. Come tale, in conformità dei principi generali non scritti del diritto pubblico islandese applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, gode automaticamente di una garanzia statale che copre tutti i suoi obblighi.

    Il richiamato principio non scritto del diritto islandese è anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE. Nelle osservazioni generali al disegno di legge, diventato la legge n. 121/1997 sulle garanzie statali (lög um ríkisábyrgðir), è affermato quanto segue: «Ciò si basa sulla regola univoca del diritto islandese secondo la quale lo Stato è responsabile degli obblighi delle sue istituzioni e imprese, eccetto se la garanzia è limitata da una esplicita disposizione di legge […] o se la responsabilità dello Stato in una società a responsabilità limitata è limitata alla quota apportata di capitale sociale» (25). La garanzia è applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività e dai cambiamenti in esse intervenuti. Essa si applica perciò anche all’ex agenzia statale per gli alloggi e agli altri tre enti operanti nel settore dei finanziamenti per le abitazioni prima dell’entrata in vigore della legge in materia di alloggi.

    3.2.   L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

    Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come seconda potenziale misura di aiuto di Stato l’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio di cui gode l’HFF.

    La tesoreria di Stato e tutte le istituzioni e le imprese statali, nelle quali lo Stato ha una responsabilità illimitata, sono state esentate dall’imposta sul reddito e sul patrimonio molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE (cfr. l’attuale paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge sull’imposta sul reddito n. 90/2003). Questa esenzione fiscale generale si applica al fondo per il finanziamento degli alloggi in virtù della sua natura di istituzione statale.

    Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo SEE, la base giuridica per l’esenzione fiscale era definita dal paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge n. 75/1981 relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio, della quale l’attuale legge sull’imposta sul reddito rappresenta una versione consolidata. Anche gli enti anteriori al fondo per il finanziamento degli alloggi godevano pertanto di questa esenzione fiscale.

    Per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio, è stata abolita, per tutti, dalla legge n. 129/2004 ed è stata riscossa l’ultima volta sui patrimoni esistenti alla fine dell’esercizio fiscale 2005. Fino al momento della sua abolizione, il paragrafo 1 dell’articolo 4 della legge n. 90/2003 esentava le istituzioni sopra menzionate anche dal pagamento dell’imposta sul patrimonio. Anche gli enti predecessori del fondo per il finanziamento degli alloggi godevano pertanto di questa esenzione fiscale.

    3.3.   IL SOSTEGNO PER IL TASSO D’INTERESSE

    Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come terza potenziale misura di aiuto di Stato il sostegno per il tasso di interesse, che di fatto corrisponde ai contributi diretti di bilancio a favore dell’HFF a copertura degli obblighi derivanti dai prestiti concessi a tassi inferiori a quello del mercato per la costruzione edilizia a scopo di locazione sociale.

    Una delle tipologie di prestito del fondo per gli alloggi sociali prevedeva prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione (cfr. l’articolo 50 della legge n. 97/1993, citato sopra). Il capitolo VIII della legge in materia di alloggi definisce la normativa attuale sui prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione che, come accennato, è rimasta in gran parte invariata rispetto a quella applicata in precedenza. Sia all’agenzia statale per gli alloggi, tramite il fondo per gli alloggi sociali, che all’HFF era stato pertanto affidato il compito di accordare questa tipologia di prestiti.

    Come già affermato, una delle fonti di finanziamento del fondo per gli alloggi sociali erano i contributi diretti di bilancio (articolo 48 della legge n. 97/1993). Questi contributi erano destinati a coprire parzialmente i costi di gestione del fondo, compresi quelli connessi agli alloggi sociali destinati alla locazione. Il tasso di interesse per questa tipologia di prestito era fissato dal governo su base annua, come previsto dall’articolo 52 della legge.

    Dopo l’entrata in vigore della legge in materia di alloggi nel 1998, il suo provvisorio articolo IX stabiliva che la concessione di prestiti per gli alloggi sociali destinati alla locazione sarebbe proseguita fino alla fine del 2000 agli stessi tassi applicabili in quel momento.

    Il 21 agosto 2001, il ministro degli Affari sociali e il ministro delle Finanze hanno stipulato un accordo speciale che prevedeva, per questa tipologia di prestito, un tasso di interesse sovvenzionato per un massimo annuo di 400 appartamenti destinati alla locazione (26). Il 26 settembre 2005, i ministri hanno stipulato un nuovo accordo, adeguando il contributo a favore dell’HFF in vista della riduzione dei tassi di interesse e dell’aumento del contributo massimo per ogni appartamento. Grazie a questi due accordi l’HFF avrebbe ricevuto un contributo di bilancio per le perdite sostenute connesse a questa tipologia di prestito nella misura stabilita dagli accordi stessi.

    3.4.   ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

    Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha individuato come quarta potenziale misura di aiuto di Stato l’assenza dell’obbligo per l’HFF di pagare dividendi allo Stato. Ciò deriva dai principi generali del diritto pubblico islandese, che non impone alle istituzioni statali, organizzate come l’HFF, di pagare dividendi (27). Come tale, questo principio è precedente all’entrata in vigore dell’accordo SEE e la posizione giuridica dei predecessori dell’HFF era pertanto la medesima.

    Questo principio generale riflette, fra l’altro, il fatto che l’obiettivo di queste istituzioni non è realizzare un profitto ma fornire servizi che, per decisione del Parlamento, sono resi dallo Stato. Secondo il diritto pubblico islandese, occorre una base giuridica affinché un’istituzione pubblica possa richiedere un pagamento per i suoi servizi e il prezzo non può superare il costo sostenuto per fornirli (28). Quando un’istituzione statale è autorizzata dalla legge a chiedere un prezzo superiore al costo o, come nel caso dell’HFF, a ottenere un rendimento dai fondi che amministra (articolo 11 della legge in materia di alloggi), occorre una base giuridica distinta affinché l’istituzione paghi i dividendi allo Stato islandese.

    Questa interpretazione della legge islandese è confermata nella lettera del 15 aprile 2008 del governo di Islanda, che afferma: «In conformità con la legge sulla rendicontazione finanziaria del governo, n. 88/1997, la prassi generale è che gli enti pubblici sono tenuti a generare un profitto solo se previsto dalla legge e a pagare i dividendi solo se stabilito da un’apposita base giuridica. Se un ente pubblico genera profitti dovrà effettuare una normale distribuzione degli utili sotto forma di dividendi alla tesoreria, come stabilito nell’articolo 42 della legge n. 88/1997. Gli enti pubblici che pagano dividendi, come ad esempio Landsvirkjun, sono tenuti a farlo per uno specifico obbligo giuridico. Si può fare riferimento all’articolo 4 della legge n. 42/1983 sul Landsvirkjun. Non esiste pertanto alcuna disposizione giuridica generale che impone agli enti pubblici il pagamento dei dividendi».

    Né la legge in materia di alloggi, né la legge n. 97/1993 contenevano disposizioni giuridiche che imponevano all’HFF o ai suoi predecessori di pagare i dividendi. Pertanto, sotto questo aspetto l’HFF è stato sempre disciplinato dal richiamato principio generale del diritto pubblico islandese.

    3.5.   LA NON SOGGEZIONE DELL’HFF AI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E ALLE NORME SUL COEFFICIENTE MINIMO DI SOLVIBILITÀ

    L’atto di cui al punto 14 del capitolo II dell’allegato IX dell’accordo SEE (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (29), modificata, in appresso denominata «direttiva bancaria»), stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità applicabili agli enti creditizi in tutti gli Stati membri dell’UE e dell’EFTA. L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva bancaria elenca le istituzioni cui non si applicano le disposizioni della stessa. Nella decisione del Comitato misto SEE questo elenco è stato ampliato aggiungendo, fra altri, il «Byggingarsjóðir ríkisins» per l’Islanda (tradotto letteralmente come «fondo statale per l’edilizia» (30). Tale denominazione comprende il fondo statale per l’edilizia residenziale e il fondo per gli alloggi sociali che, come sopra descritto, sono stati fusi e rilevati dall’HFF (articolo 53 della legge in materia di alloggi). Di conseguenza, l’articolo 116 della legge n. 161/2002 sugli enti finanziari (lög um fjármálafyrirtæki), che figura tra i provvedimenti di trasposizione della direttiva nella legislazione islandese, esenta l’HFF dall’applicazione della stessa.

    4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

    Con le lettere del 20 novembre 2006 e del 15 aprile 2008, il governo islandese ha confermato che il sistema HFF va considerato un aiuto esistente. In primo luogo, le caratteristiche principali del sistema sono state definite prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE e non sono state modificate con l’adozione della legge in materia di alloggi. I cambiamenti apportati in quel momento al sistema per gli alloggi erano esclusivamente diretti al sistema per gli alloggi sociali e non erano sostanziali. In secondo luogo, gli elementi di aiuto di Stato individuati nella decisione di avvio del procedimento dell’Autorità erano misure di carattere generale, rimaste inalterate con l’adozione della legge in materia di alloggi. Per esempio, la garanzia statale implicita è rimasta immutata dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE. Riguardo a ciò, il governo islandese ha argomentato che dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Namur-Les assurances du Crédit emerge che solo le modifiche legislative sostanziali potevano alterare la qualificazione dell’aiuto (31). In terzo luogo nessuno dei cambiamenti apportati nel 1999 con l’adozione della legge in materia di alloggi è tale da poter alterare la valutazione della compatibilità del sistema con la normativa in materia di aiuti di Stato. Infine, e in subordine, le modifiche apportate al sistema per gli alloggi sociali relative, ad esempio, ai cosiddetti prestiti supplementari sono separabili dal sistema generale dei prestiti.

    5.   OSSERVAZIONI DI TERZI

    L’SFF ha affermato che le modifiche introdotte dalla legge in materia di alloggi fanno sì che il sistema vada qualificato come nuovo aiuto poiché implicano che il sistema per gli alloggi, pur in essere ancora oggi, non è rimasto immutato. Nella lettera del 31 gennaio 2007, l’SFF ha menzionato, fra gli altri, i punti seguenti:

    l’esistenza di una nuova legge: la legge in materia di alloggi ha sostituito quella sull’agenzia statale per gli alloggi,

    la creazione di un’entità giuridica separata, il fondo per il finanziamento degli alloggi, che ha sostituito il consiglio e l’agenzia statale per gli alloggi e che ha assunto i diritti e gli obblighi del fondo statale per l’edilizia residenziale e del fondo per gli alloggi sociali,

    l’introduzione di nuovi strumenti di prestito, con prestiti in contanti al posto degli housing bond e minore assistenza sociale in materia di alloggio, i cambiamenti del livello massimo di finanziamento dell’acquisto, l’eliminazione delle restrizioni sulla vendita di alloggi sociali abitati dal proprietario, l’abolizione del diritto di prelazione e le modifiche per quanto riguarda la natura dei soggetti ammessi a beneficiare dei prestiti,

    il cambiamento delle fonti di finanziamento: ai sensi della legge in materia di alloggi e a differenza dei suoi predecessori, il fondo per finanziamento degli alloggi non riceve alcun contributo statale diretto.

    Nella lettera del 28 marzo 2008, l’SFF ha argomentato che l’esame giuridico pertinente deve consistere in una valutazione complessiva del sistema HFF piuttosto che in un’analisi delle possibili misure di aiuto individuate prese singolarmente: a suo parere, le singole componenti del sistema sono così strettamente collegate che isolarle al fine di valutare se si tratta di misure di aiuto nuove o esistenti costituirebbe una separazione artificiale e non giustificata. Secondo l’SFF, tale approccio non è conforme con la prassi della Commissione europea in casi analoghi. Infine l’SFF invita l’Autorità a prendere atto degli sviluppi concreti, confrontando la quantità di prestiti accordati dall’HFF e la sua quota di mercato con quelle delle banche private.

    II.   VALUTAZIONE

    1.   LA NON SOGGEZIONE DELL’HFF AI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E ALLE NORME SUL COEFFICIENTE MINIMO DI SOLVIBILITÀ NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO

    L’Autorità ha ritenuto utile iniziare la sua valutazione chiedendosi se il fatto che all’HFF non si applicano i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità costituisca aiuto di Stato.

    Come sopra detto, la direttiva bancaria definisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale e le norme sul coefficiente minimo di solvibilità applicabili agli enti creditizi dell’intero SEE. Nella decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha espresso il parere preliminare che la non applicabilità della direttiva bancaria all’HFF non costituisce aiuto di Stato: essa ha tuttavia ritenuto che la questione sollevava dubbi tali da rendere utile la sua valutazione nell’ambito del procedimento di indagine formale. A seguito della valutazione, l’Autorità ha confermato il suo parere preliminare per i motivi di seguito esposti.

    In primo luogo, come illustrato nella decisione di avvio del procedimento, l’HFF non è un ente creditizio che rientra nel campo di applicazione della direttiva bancaria in quanto non è autorizzato a ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili.

    In secondo luogo, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva bancaria contiene un elenco di istituzioni cui non si applicano le sue disposizioni. La decisione del Comitato misto SEE ha incluso in tale elenco il «Byggingarsjóðir ríkisins», denominazione tradizionalmente usata per i fondi che sono stati adesso rilevati dall’HFF. A prescindere dal fatto che la disposizione sia costitutiva o riaffermi semplicemente qualcosa di già implicito nelle norme della direttiva, è quindi la direttiva bancaria modificata dallo stesso SEE che esclude l’HFF dal suo campo di applicazione e dall’applicabilità dei requisiti di adeguatezza patrimoniale e delle norme sul coefficiente minimo di solvibilità in essa stabiliti. Anche nell’ipotesi che la deroga dalla direttiva comporti un vantaggio per l’HFF, la misura non sarebbe imputabile allo Stato islandese ma al Comitato misto SEE e non costituirebbe perciò aiuto di Stato (32).

    In terzo luogo, anche nel caso che la direttiva fosse applicabile all’HFF, un’esenzione non avrebbe comportato un trasferimento di risorse statali, poiché lo Stato non avrebbe rinunciato ad alcuna entrata in tale situazione.

    2.   OSSERVAZIONI COMUNI ATTINENTI ALLA GARANZIA STATALE, AL SOSTEGNO PER IL TASSO D’INTERESSE, ALL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E ALL’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

    2.1.   I DIVERSI PROCEDIMENTI PER UN AIUTO NUOVO O ESISTENTE

    Il procedimento per un nuovo aiuto è definito nell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (equivalente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE). Se l’Autorità è in dubbio sulla compatibilità di una misura di aiuto, apre il procedimento di indagine formale previsto nell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (equivalente all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE) e nell’articolo 4, paragrafo 4, della sezione II della parte II del protocollo 3 dello stesso accordo.

    Il procedimento per un aiuto esistente è differente da quello avviato per uno nuovo ed è definito nell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. In conformità con questa disposizione, l’Autorità procede con gli Stati membri EFTA all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del SEE.

    Secondo la Corte di giustizia europea:

    «[…] la Commissione, quando esamina misure di aiuto sotto il profilo dell’art. 87 CE per valutare la loro compatibilità con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE se l’esame preliminare non le ha consentito di superare tutte le difficoltà che impediscono di concludere per la compatibilità di queste misure con il mercato comune […]. Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche quando la Commissione nutre dubbi sulla qualificazione stessa di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE della misura esaminata. Non si può dunque rimproverare alla Commissione di avviare il detto procedimento d’indagine anche ove, nella decisione all’uopo adottata, esprima dubbi sul carattere di aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE delle misure che ne sono oggetto.

    […] la Commissione deve procedere ad un esame adeguato della questione sulla base delle informazioni ricevute in tale fase dal detto Stato, anche se l’esame conduce ad un giudizio non definitivo. […] Se questi elementi consentono, nell’ambito di una valutazione provvisoria, di ritenere che le misure controverse siano effettivamente aiuti esistenti, la Commissione deve applicare il procedimento di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 88 CE. Viceversa, se gli elementi prodotti dallo Stato membro non permettono tale conclusione provvisoria o se lo Stato membro non fornisce alcun elemento al riguardo, la Commissione deve applicare a queste misure i nn. 3 e 2 di questo stesso articolo.» (33).

    In altri termini, ogni valutazione espressa in una decisione di avviare il procedimento di indagine formale riguardo alla qualificazione di una potenziale misura di aiuto come aiuto nuovo o esistente ha carattere necessariamente provvisorio. Secondo la giurisprudenza, nulla impedisce peraltro all’Autorità, dopo aver inizialmente ritenuto nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale che la misura interessata costituisse un aiuto nuovo, di stabilire, nella decisione che conclude il procedimento, che tale misura costituisce un aiuto esistente o non costituisce affatto un aiuto. Qualora si tratti di aiuto esistente, l’Autorità deve seguire l’apposita procedura (34): in tal caso l’Autorità chiude perciò il procedimento di indagine formale e avvia il procedimento diverso per un aiuto esistente stabilito negli articoli dal 17 a 19 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (35). È solo a norma di quest’ultimo procedimento che l’Autorità può valutare se una misura di aiuto esistente è compatibile col funzionamento del SEE.

    Le informazioni a disposizione dell’Autorità al momento della decisione di avviare il procedimento di indagine formale non erano tali da giustificare la conclusione preliminare di aiuto esistente e l’Autorità ha pertanto preso in esame le misure in questione nell’ambito della disciplina per un aiuto nuovo. Ciò nonostante, poiché la conclusione iniziale è stata contestata dal governo islandese, l’Autorità provvederà qui di seguito a valutare nuovamente la questione, alla luce delle informazioni adesso trasmesse dal governo e dall’SFF.

    Come detto, l’Autorità valuterà l’esistenza e la compatibilità delle nuove misure di aiuto nell’ambito del procedimento di indagine formale. Al contrario, se gli strumenti in questione non costituiscono un aiuto nuovo, l’Autorità non può, nell’ambito dello stesso procedimento, valutare in maniera definitiva e vincolante se essi costituiscono invece un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del SEE, né può esprimere una conclusione vincolante circa la loro compatibilità con l’accordo. Pertanto, prima di decidere sulla natura di misure nuove o esistenti, l’Autorità nel prosieguo si baserà sull’ipotesi che le seguenti misure costituiscano aiuti di Stato: la garanzia statale, l’esenzione fiscale, il sostegno per il tasso d’interesse e l’esonero dal pagamento dei dividendi.

    2.2.   L’ESAME GIURIDICO

    Ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, per modifica di un aiuto esistente si intende qualsiasi cambiamento, diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo, che non può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione giuridica del carattere nuovo o esistente dell’aiuto, la Corte di giustizia, nella sentenza sulla causa Namur-Les Assurances, ha affermato che:

    «[…] la comparsa di un nuovo aiuto o la modifica di un aiuto esistente non può, qualora l’aiuto risulti da disposizioni di legge precedenti che non vengono modificate, essere valutata in base all’entità dell’aiuto e in particolare in base al suo importo finanziario in ogni momento della vita dell’impresa. .

    […] la decisione entrata in vigore il 1o febbraio 1989 non ha modificato la normativa che aveva istituito a favore dell’OND i vantaggi di cui esso beneficiava, né per quanto riguarda la natura di detti vantaggi, né per quanto riguarda le attività dell’ente pubblico cui essi si applicano, in quanto la legge 31 agosto 1939 attribuiva a questo ente il compito estremamente generico di diminuire i rischi del credito all’esportazione. Essa non influisce dunque sul .» (36).

    La Corte giunge alla conclusione che l’effettiva estensione delle attività dell’impresa non è sufficiente ad alterare la classificazione di una misura di aiuto:

    «Ammettere il contrario obbligherebbe, infatti, lo Stato membro interessato a notificare alla Commissione e a sottoporre al suo controllo preventivo non solo i nuovi aiuti o le modifiche di aiuti in senso proprio accordati ad un’impresa beneficiaria di un regime di aiuti già esistenti, bensì tutte le misure che incidano sull’attività di quest’ultima e che possano incidere sul funzionamento del mercato comune, sul gioco della concorrenza o semplicemente sull’importo effettivo, in un periodo determinato, di aiuti esistenti in via di principio, ma il cui importo varia necessariamente a seconda del volume d’affari dell’impresa.

    Al limite, nel caso di un ente pubblico quale l’OND, ogni nuova operazione di assicurazione che, secondo quanto precisato in udienza dal rappresentante del governo belga, deve essere sottoposta alle autorità di tutela potrebbe così essere considerata una misura soggetta alla procedura di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato.

    Una siffatta interpretazione, che non corrisponde né alla lettera né alla finalità di quest’ultima disposizione né alla ripartizione delle competenze che essa stabilisce tra la Commissione e gli Stati membri, costituirebbe un fattore di incertezza giuridica per le imprese e per gli Stati membri, che sarebbero così tenuti a procedere alla notifica preventiva di misure di natura assai diversa, cui non potrebbe essere data esecuzione malgrado il dubbio sulla loro configurabilità come nuovi aiuti. […]» (37).

    Nella sentenza nella causa Gibilterra/Commissione, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che:

    «È dunque solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale» (38).

    Nel valutare se una modifica di una misura di aiuto ha l’effetto di trasformare l’aiuto finora giudicato esistente in uno nuovo, la Commissione europea ha verificato se la modifica è sostanziale (39). A tal proposito la Commissione ha preso atto della natura del vantaggio, dell’obiettivo che persegue, delle basi che lo giustificano, dei soggetti e enti interessati e delle pertinenti fonti di finanziamento. La Commissione non ha invece tenuto conto dei cambiamenti giuridici, che non sono parte della misura di aiuto in questione.

    Relativamente alle singole misure di aiuto, come il pagamento del canone ad un emittente radiotelevisivo pubblico, questo approccio ha portato la Commissione a prendere in esame le condizioni di utilizzo della tassa in questione, poiché esse sono parte integrante della misura di aiuto in esame (40).

    Quando la misura di aiuto in questione consiste in un regime di aiuti non concesso per un’attività particolare, come nel caso di imprese pubbliche che beneficiano della garanzia statale esclusivamente per la loro natura pubblica, la Commissione ha valutato se la misura in sé (il regime costituito dalla garanzia di Stato per tutte le imprese di quel tipo) è stata oggetto di modifiche sostanziali. In quest’ultimo caso la Commissione non ha indagato sulle norme specifiche che regolano le attività di ogni beneficiario poiché esse non formano parte della misura di aiuto: in altri termini, la Commissione ha escluso che le modifiche alla disciplina applicabile ai singoli beneficiari possano trasformare il regime in un nuovo aiuto, e ciò vale sia per il regime in quanto tale sia semplicemente per la specifica impresa oggetto della modifica legislativa (41). Infatti, ciò implicherebbe che una misura avente natura di regime potrebbe trasformarsi da un aiuto esistente in uno nuovo per alcuni beneficiari, ma non per altri, semplicemente perché la normativa che disciplina gli uni, ma non gli altri, è stata modificata. Un tale risultato sarebbe incompatibile col fatto che si trattava di un’unica misura.

    Perciò, prima di entrare nel merito di quali modifiche legislative sono pertinenti per valutare se una misura di aiuto è nuova o esistente, va innanzitutto determinato se la normativa applicabile a uno o più beneficiari dell’aiuto costituisce parte della misura di aiuto o meno. In aggiunta, ove l’impresa interessata riceva aiuti attraverso più misure con obiettivi e base giuridica differenti, adottate in diversi momenti, qualcuna singola e qualche altra avente natura di regime, occorre valutare ogni misura di aiuto singolarmente e non accorparle in una valutazione complessiva solo perché esse, tutte o in parte, hanno lo stesso beneficiario (42).

    2.3.   QUALIFICAZIONE DELLE DIFFERENTI MISURE DI AIUTO COME NUOVO AIUTO O AIUTO ESISTENTE

    2.3.1.    La garanzia statale

    La garanzia statale che copre tutti gli obblighi delle istituzioni pubbliche si basa su principi generali non scritti del diritto pubblico islandese anteriori all’entrata in vigore dell’accordo SEE. La garanzia è applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività e dai cambiamenti in esse intervenuti. Questa potenziale misura di aiuto può essere considerata un regime che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Sempre nell’ipotesi che si tratti di aiuto, il regime, in una prima fase, va considerato aiuto esistente poiché precedente all’entrata in vigore dell’accordo SEE [cfr. l’articolo 1, lettera b) della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte].

    Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, la portata e la funzione della garanzia in quanto tale non hanno subito cambiamenti, né sostanziali né marginali. La legge n. 121/1997 sulle garanzie statali, con i successivi emendamenti, ha introdotto un premio di garanzia ridotto dello 0,00625 % a trimestre (0,00375 % a trimestre sugli impegni nazionali fino al 2001). Tuttavia, questo premio comporta solo una riduzione dell’aiuto derivante dall’iniziale regime di garanzia statale che è anteriore all’accordo SEE. Il regime iniziale non può pertanto essere qualificato come nuovo aiuto, a prescindere dai vantaggi che ne conseguono (43).

    Inoltre, nessuno dei cambiamenti intervenuti nella gestione dell’HFF, descritti nella precedente sezione I.2, ha comportato modifiche sostanziali. La natura del vantaggio e la base giuridica per l’aiuto sono rimaste esattamente le stesse. I cambiamenti introdotti dalla legge in materia di alloggi nel sistema di prestiti per le abitazioni non hanno nemmeno modificato l’obiettivo di questa misura non individuale, che va oltre le particolarità di detto sistema e si applica in generale a tutte le istituzioni pubbliche (44). In altri termini, queste modifiche legislative non solo erano separabili dall’eventuale misura di aiuto ma erano inoltre completamente non correlate ad essa. Il regime di garanzia non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

    2.3.2.    L’esenzione dall’imposta sul reddito e sul patrimonio

    La tesoreria di Stato, tutte le istituzioni e le imprese pubbliche nelle quali lo Stato ha una responsabilità illimitata sono state esentate dall’imposta sul reddito e sul patrimonio molto tempo prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE.

    L’esenzione dall’imposta sul reddito è oggi prevista dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge in materia di imposta sul reddito n. 90/2003, che è una versione consolidata della legge n. 75/1981 relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio. Ipotizzando che l’esenzione fiscale costituisca aiuto, deve essere in principio considerata un regime generale che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, la portata, il finanziamento e l’obiettivo di questo regime non hanno subito cambiamenti, né sostanziali né marginali. Successivamente alle modifiche introdotte nel sistema di prestiti per gli alloggi dopo il 1o gennaio 1994, niente è cambiato in queste disposizioni fiscali generali, sia relativamente all’HFF che a qualsiasi altro beneficiario dell’esenzione: per di più, dette modifiche non riguardavano minimamente questo regime. Infatti, la legge in materia di alloggi non ha affatto mutato l’obiettivo e la natura dell’esenzione fiscale, e nemmeno ne ha alterato le fonti di finanziamento o la base giuridica. L’esenzione fiscale non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito di questo procedimento di indagine formale.

    Fino all’adozione della legge n. 129/2004, che ha abolito l’imposta sul patrimonio, l’articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 90/2003 in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio esentava le istituzioni sopra menzionate dal pagamento di questa imposta. Sempre riguardo all’imposta sul patrimonio, quest’ultima legge consolidava semplicemente delle norme già rintracciabili nella legge n. 75/1981 sopracitata, relativa all’imposta sul reddito e sul patrimonio. L’imposta sul patrimonio è stata abolita completamente dal 2004: fino a tale momento, l’esenzione fiscale a favore di queste istituzioni, nell’ipotesi che costituisca aiuto, deve essere valutata come regime che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Nel periodo intercorso fra l’entrata in vigore dell’accordo SEE e l’abolizione generale dell’imposta sul patrimonio, l’esenzione fiscale non ha subito modifiche, né sostanziali né marginali, in termini di portata, finanziamento e funzione e nemmeno i cambiamenti introdotti nel sistema di prestiti per gli alloggi ne hanno alterato la natura, l’obiettivo, il funzionamento e il finanziamento. L’esenzione fiscale non può pertanto costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

    2.3.3.    Il sostegno per il tasso d’interesse

    Come già illustrato, il fondo per gli alloggi sociali accordava prestiti per abitazioni sociali destinati alla locazione ad un basso tasso di interesse fissato dal governo. Il fondo riceveva un contributo diretto di bilancio a copertura, fra l’altro, dei suoi costi connessi a tali prestiti: se i contributi diretti non fossero stati sufficienti a coprire le perdite del fondo, lo Stato islandese era l’ultimo responsabile per le perdite connesse a questa tipologia di prestiti in virtù della natura pubblica del fondo per gli alloggi sociali.

    La tipologia di prestiti per abitazioni sociali destinati alla locazione, è rimasta in gran parte immutata con l’introduzione della legge in materia di alloggi e l’HFF era incaricato di concederli, inizialmente allo stesso tasso applicato in precedenza (cfr. il provvisorio articolo IX della legge). Lo stesso articolo stabiliva inoltre che lo Stato avrebbe stanziato dei contributi dal bilancio per colmare le perdite dell’HFF. Questi aspetti sono stati successivamente regolamentati dagli accordi fra i ministri degli Affari sociali e delle Finanze (cfr. la precedente sezione I.3.3).

    Per quanto concerne il cambiamento istituzionale, la prassi costante della Commissione dimostra che gli enti beneficiari di aiuti possono cambiare la propria personalità giuridica, mediante fusioni, scissioni o per altri motivi senza che questo influenzi la qualificazione dell’aiuto. Ciò vale quando il cambiamento della personalità giuridica avviene mediante un atto di diritto privato e allorché è stabilito dalla legge o da un altro atto di diritto pubblico (45). Difatti, il passaggio dalle quattro istituzioni pubbliche gestite ai sensi della legge n. 97/1993 a quanto previsto dalla legge in materia di alloggi non può comportare di per sé alcuna conseguenza sulla valutazione della compatibilità delle misure pertinenti. Come si ricorderà, il fondo per il finanziamento degli alloggi ha rilevato il patrimonio, i diritti e gli obblighi dei suoi predecessori e ha proseguito le loro attività, dimostrando così che la riforma mirava a mantenere la continuità fra queste organizzazioni (46).

    Di conseguenza, sia al fondo per gli alloggi sociali che all’HFF era affidato il compito di fornire prestiti sociali per appartamenti destinati alla locazione ad un tasso di interesse fissato dal governo, che provvedeva a stanziare fondi mediante la legge di bilancio poiché questi tassi di interesse erano insufficienti a coprire i costi dei prestiti. I due fondi si differenziano per il fatto che il contributo all’HFF è mirato a questa specifica tipologia di prestiti mentre il fondo per gli alloggi sociali riceveva contributi di bilancio per tutte le tipologie di prestiti a scopo sociale. Questa differenza è dovuta al fatto che la legge in materia di alloggi aboliva le altre tipologie di prestiti a scopo sociale previste dal fondo per gli alloggi sociali e che i prestiti supplementari, ossia la principale tipologia di prestiti a scopo sociale previsti nella versione originale della legge in materia di alloggi, non erano finanziati da contributi di bilancio a favore dell’HFF.

    I cambiamenti introdotti dalla legge in materia di alloggi non hanno quindi alterato la funzione di fornire prestiti per alloggi sociali destinati alla locazione; ciò vale a dire che l’obiettivo di questa misura è rimasto invariato (47). Per di più, il fatto che il contributo di bilancio è adesso diretto unicamente a questa tipologia di prestiti è il risultato della soppressione dei contributi diretti di Stato per altri tipi di prestiti a scopo sociale. L’abolizione dei contributi statali diretti a favore di certe attività non costituisce un cambiamento nel finanziamento di un’altra misura: non può avere perciò alcun impatto sulla qualificazione della natura delle restanti misure. Essa rappresenta piuttosto l’eliminazione di una misura di sostegno distinta (48).

    L’SFF ha citato vari cambiamenti, introdotti dalla legge in materia di alloggi, che dovrebbero causare la qualificazione dell’aiuto a favore dell’HFF come nuovo aiuto. A prescindere dalla natura di questi cambiamenti, essi non riguardano questa misura di aiuto, prevista solo per le perdite sostenute dal fondo relativamente ai prestiti per gli appartamenti sociali destinati alla locazione. Difatti, né l’aumento del massimale per i prestiti ordinari né i cambiamenti introdotti dalla legge n. 57/2004 che aboliva il sistema degli housing bond, sostituendolo con prestiti in contanti, erano collegati a questa tipologia di prestiti. La condizione stabilita dall’articolo 11 della legge n. 97/1993 che richiedeva un’ipoteca di primo o secondo grado a garanzia dei prestiti non si applicava a questa tipologia di prestiti ma solo a determinati prestiti concessi dal fondo statale per l’edilizia residenziale. Il fatto che questa disposizione non sia stata ripresa dalla legge in materia di alloggi non ha perciò alcun rilievo per la tipologia di prestiti in questione.

    Concludendo, l’Autorità ritiene che il vantaggio che deriva dal sostegno per il tasso di interesse non possa costituire una nuova misura di aiuto valutabile nell’ambito di questo procedimento di indagine formale.

    2.3.4.    Esonero dal pagamento dei dividendi

    Come illustrato nella precedente sezione 3.4, i principi generali del diritto pubblico islandese prevedono che le istituzioni pubbliche, organizzate nella stessa forma dell’HFF, non sono tenute a pagare dividendi. Il principio è anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE e si applica a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite, dalle loro attività o da cambiamenti in esse intervenuti. Dall’entrata in vigore dell’accordo SEE, questo principio generale non ha subito modifiche, né sostanziali né marginali. Inoltre, né la legge in materia di alloggi né le precedenti si sono scostate da questo principio introducendo una disposizione giuridica che imponesse all’HFF il pagamento dei dividendi. La natura del vantaggio e del finanziamento di Stato derivante dall’assenza dell’obbligo di pagare dividendi non è pertanto cambiata a seguito della legge in materia di alloggi o di sue modifiche. I cambiamenti introdotti nel sistema di prestiti per gli alloggi non hanno nemmeno modificato l’obiettivo del principio, che va oltre le particolarità di detto sistema e si applica in generale a tutte le istituzioni pubbliche. In altri termini, queste modifiche legislative non solo erano separabili dall’eventuale misura di aiuto ma erano inoltre completamente non correlate ad essa. Quindi, nell’ipotesi che l’assenza dell’obbligo di pagare i dividendi sia considerata una misura di aiuto, essa deve essere considerata come un regime di aiuti che rientra nella definizione dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Inoltre, il regime costituirebbe un aiuto esistente poiché anteriore all’entrata in vigore dell’accordo SEE [articolo 1, lettera b), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte].

    Solo se emergesse che l’esonero dal pagamento dei dividendi non deriva dai principi generali del diritto pubblico islandese, ma piuttosto dalla legge in materia di alloggi e leggi precedenti, si potrebbero considerare nella valutazione di compatibilità di un nuovo aiuto le condizioni di gestione dei differenti organismi del sistema per gli alloggi. Sarebbe quindi solo in questa ipotetica situazione che i cambiamenti al sistema per il finanziamento degli alloggi avvenuti dopo il 1o gennaio 1994 potrebbero eventualmente mutare la natura dell’esonero dal pagamento dei dividendi da aiuto esistente in aiuto nuovo.

    2.4.   CONCLUSIONI SULLA NATURA DI AIUTO ESISTENTE O NUOVO DELLE QUATTRO POTENZIALI MISURE DI AIUTO DI STATO

    In base a quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene che le misure seguenti: garanzia statale, sostegno per il tasso d’interesse, esenzione fiscale e esonero dal pagamento dei dividendi, individuate nella decisione di apertura, non costituiscano misure di aiuto nuove che possono essere valutate nell’ambito del presente procedimento di indagine formale.

    Di conseguenza, l’Autorità chiuderà il procedimento di indagine formale e avvierà i procedimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della parte 1 e della sezione V della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, che riguarda gli aiuti esistenti.

    Per ragioni di completezza, l’Autorità desidera aggiungere che anche seguendo l’approccio suggerito dall’SFF che porterebbe alla conclusione che la legge in materia di alloggi e i suoi successivi emendamenti erano pertinenti ai fini della qualificazione delle possibili misure di aiuto sopra elencate, l’Autorità avrebbe comunque concluso che i cambiamenti concreti introdotti nel sistema per gli alloggi non erano tali da rendere necessaria una riqualificazione dell’aiuto da esistente a nuovo, per i seguenti motivi:

    In primo luogo, il semplice fatto che l’Islanda abbia scelto la tecnica legislativa di emanare una nuova legge piuttosto che modificarne una già esistente non può di per sé condurre a riclassificare una misura di aiuto sinora esistente (49). Ciò che conta è solo se la nuova legge ha apportato cambiamenti sostanziali alle misure di aiuto pertinenti, tali da influenzarne la valutazione di compatibilità. A tal proposito, l’Autorità ritiene di considerevole importanza il fatto che la legge in materia di alloggi rappresentasse, per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, una continuazione del precedente sistema con lo stesso obiettivo di assicurare un alloggio a un prezzo sostenibile a tutti i residenti in Islanda. Come evidenziato nella precedente sezione 2.2.3.1, l’obiettivo della legge in materia di alloggi è identico a quello perseguito dalla legge n. 97/1993.

    In secondo luogo, come già accennato, esiste una prassi consolidata della Commissione europea secondo la quale un cambiamento della personalità giuridica del beneficiario dell’aiuto non influisce ai fini della qualificazione dell’aiuto.

    In terzo luogo, il finanziamento di una potenziale misura di aiuto a favore dell’HFF, attualmente in essere, non è cambiato a seguito dell’adozione della legge in materia di alloggi e dei successivi emendamenti alla legge.

    In quarto luogo, la legge in materia di alloggi non ha apportato alcun cambiamento in materia di emissione degli housing bond, che rappresenta la principale tipologia di prestiti. Una nuova tipologia di prestiti, i cosiddetti prestiti supplementari, è stata introdotta nel quadro della riforma del sistema per gli alloggi sociali attuata conformemente alla legge in materia di alloggi. Di fatto questa tipologia di prestiti ha sostituito le categorie di prestiti sociali che potevano essere accordati a norma della legge n. 97/1993. Come specificato nella sezione I.2.2.3.3.3, la percentuale massima di questi tipi di prestiti e i criteri per stabilire i beneficiari erano pressoché identici. Pertanto, la principale differenza nelle normative che disciplinano queste tipologie di prestiti sta nel fatto che la legge in materia di affitti prevede che questi appartamenti possono, a determinate condizioni, essere venduti sul mercato ordinario a un certo prezzo di mercato. L’Autorità ritiene che queste modifiche legislative non abbiano sostanzialmente cambiato la cerchia dei possibili beneficiari dei prestiti sociali, né abbiano esteso le attività dell’HFF in tale ambito rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, l’abolizione di tipologie di prestiti sociali (sezione I.2.2.3.3.3) non può comportare la qualificazione di un regime di aiuti come nuovo. Tali cambiamenti possono al massimo essere considerati come una soppressione di aiuti.

    In quinto luogo, l’Autorità non concorda con l’SFF sul fatto che la legge in materia di alloggi abbia aumentato in modo significativo la possibilità dell’HFF di accordare prestiti alle imprese edili che costruiscono abitazioni destinate alla locazione (50). Come sottolineato nella precedente sezione I.2.2.3.3.2, a norma dei regolamenti emessi in base alla legge in materia di alloggi e alle precedenti, i prestiti del sistema degli housing bond potevano essere accordati a imprese edili coinvolte nella costruzione di appartamenti.

    In sesto luogo, come prima accennato, il sistema degli housing bond è stato abolito dalla legge n. 57/2004 e sostituito da prestiti diretti erogati in contanti dall’HFF. L’SFF ha sostenuto che questo cambiamento comportava una qualificazione come nuovo aiuto. Tuttavia detta legge non ha cambiato alcunché riguardo ai beneficiari potenziali e simili, né ha comportato un cambiamento dell’obiettivo e del finanziamento di eventuali misure di aiuto all’HFF. L’Autorità è pertanto del parere che le modifiche sono da considerarsi di natura amministrativa e tecnica piuttosto che sostanziale.

    In settimo luogo, con la legge n. 120/2004, il limite massimo dei prestiti ordinari dell’HFF è stato elevato al 90 % del valore stimato del bene immobiliare e di conseguenza, il capitolo VII della legge sui prestiti supplementari è stato abolito. La legge non ha apportato alcuna modifica riguardo alle attività di servizio pubblico del sistema HFF; l’obiettivo della legge in materia di alloggi è rimasto invariato, l’unico beneficiario era sempre l’HFF e le sue attività erano essenzialmente immutate. Inoltre la legge non ha modificato le categorie di coloro che potevano beneficiare dei prestiti dell’HFF ma ha solo reso il limite massimo del 90 % applicabile a tutti (51). Questa situazione può essere confrontata con quella del caso Keller dove il Tribunale di primo grado ha giudicato che l’aumento da 7 a 80 miliardi di ITL del valore massimo dell’attivo fisso che un’impresa poteva detenere al fine di beneficiare di un regime di aiuti approvato, costituiva una modifica sostanziale da notificare alla Commissione. La Corte ha affermato che questo cambiamento comportava un aumento dei potenziali beneficiari dell’aiuto e rendeva difatti il regime accessibile a più richiedenti (52). Una modifica ad un regime di aiuti che ne aumenti potenzialmente il numero dei beneficiari altera una delle sue caratteristiche di base tali da influire sulla sua compatibilità col trattato CE. Tuttavia, nel caso di specie, un massimale del 70 % o del 90 % del valore stimato del bene immobiliare per i prestiti ordinari non influisce sulla qualificazione di tali prestiti come servizio di interesse pubblico generale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le eventuali misure di aiuto a favore dell’HFF sotto forma di garanzia statale, sostegno per il tasso d’interesse, esenzione fiscale e esonero dal pagamento di dividendi costituirebbero aiuti esistenti. Il procedimento di indagine formale applicabile ai nuovi aiuti è perciò chiuso.

    Articolo 2

    L’esenzione dell’HFF dall’applicazione delle disposizione della legge di cui al punto 14 del capitolo II dell’annesso IX dell’accordo SEE non costituisce aiuto di Stato.

    Articolo 3

    La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.

    Articolo 4

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kurt JAEGER

    Membro del Collegio


    (1)  In appresso denominata «Autorità».

    (2)  In appresso denominato «accordo SEE».

    (3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

    (4)  In appresso denominato «protocollo 3».

    (5)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’Autorità il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso denominata «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 dello stesso giorno. La guida è stata modificata da ultimo il 19 dicembre 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione consolidata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

    (6)  Pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26.

    (7)  Sentenza del 7 aprile 2006, causa E-9/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland (Associazione delle banche e delle società di borsa islandesi)/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione 2006 Corte EFTA, pag. 42.

    (8)  Decisione n. 185/06/COL del 21 giugno 2006 di avviare il procedimento di indagine formale in relazione al fondo islandese di finanziamento degli alloggi (GU C 314 del 21.12.2006, pag. 89 e supplemento SEE n. 63).

    (9)  Cfr. nota 8.

    (10)  La versione consolidata è stata elaborata in conformità della legge n. 61/1993, che modifica la legge n. 86/1988, ed è entrata in vigore il 12 agosto 1993.

    (11)  Il capitolo VIII della legge n. 97/1993 definiva le norme relative alle cooperative per gli alloggi, che non sono state riportate nella legge in materia di alloggi del 1998. Attualmente le cooperative per gli alloggi sono disciplinate da un’altra legge, la n. 66/2003. Per quanto riguarda il diritto di queste cooperative di ottenere prestiti dal fondo di finanziamento per gli alloggi, disciplinato dalle disposizioni del capitolo VIII della legge in materia di allogg [cfr. articolo 5, lettera d), della legge n. 66/2003].

    (12)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

    (13)  Versione italiane della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/03/r06115030.sgml

    (14)  Come di seguito illustrato, una delle tipologie, i prestiti supplementari, è stata abolita dalla legge n. 120/2004, cfr. la sezione 2.2.3.4.2.

    (15)  La legge n. 57/2004 ha abolito le disposizioni relative agli housing bond poiché il fondo ha cominciato a erogare prestiti in contanti, cfr. la sezione 2.2.3.4.1.

    (16)  Cfr. la precedente sezione 2.2.2.4.

    (17)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

    (18)  I prestiti supplementari sono stati aboliti dalla legge n. 120/2004, cfr. la sottostante sezione 2.2.3.4.2.

    (19)  Il richiedente non poteva percepire un reddito superiore a 1 620 000 ISK e possedere un patrimonio di valore superiore a 1 900 000 ISK. Queste cifre erano soggette a un adeguamento su base annua.

    (20)  Per quanto attiene le eventuali perdite cui il fondo per il finanziamento degli alloggi era esposto accordando prestiti supplementari, in base all’articolo 43 della legge in materia di alloggi i comuni dovevano prevedere e creare un cosiddetto fondo di riserva, amministrato dal fondo per il finanziamento degli alloggi. A norma dell’articolo 44 il fondo di riserva risarcisce il fondo per il finanziamento degli alloggi per le perdite subite sui prestiti supplementari. L’articolo 45 stabiliva che i comuni erano inizialmente tenuti a versare un contributo pari al 5 % di ogni prestito supplementare accordato nel loro territorio.

    (21)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

    (22)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità.

    (23)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/131/s/0223.html

    (24)  Cfr. il regolamento n. 540/2006, modificato da ultimo dal regolamento n. 587/2007. Il regolamento stabilisce inoltre un limite nominale di prestito che è attualmente 18 milioni di ISK.

    (25)  Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell’Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html

    (26)  Lettera del governo islandese del 3 gennaio 2007, pag. 10.

    (27)  Questa disposizione non si applica nel caso di società di proprietà dello Stato organizzate in forma di società a responsabilità limitata e disciplinate dal diritto privato.

    (28)  Per un caso di applicazione di questo principio cfr. la sentenza della Corte suprema islandese del 5 novembre 1998 nella causa n. 50/1998.

    (29)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. La legge è stata incorporata con decisione n. 15/2001 del Comitato misto SEE ed è entrata in vigore il 1o ottobre 2001.

    (30)  Versione italiana della traduzione inglese fornita dal governo islandese.

    (31)  Sentenza del 9 agosto 1994 nella Causa C-44/93, Namur-Les assurances du Crédit, Raccolta 1994, pag. I-3829.

    (32)  Causa T-351/02, punti da 100 a 103, Deutsche Bahn AG, Raccolta 2006, pag. II-1047.

    (33)  Sentenza del 10 maggio 2005 nella causa C-400/99, Italia/Commissione, punti 47, 54 e 55, Raccolta 2005, pag. I-3657.

    (34)  Sentenza del 27 novembre 2003 nella causa T-190/00, Regione Siciliana/Commissione, punto 48, Raccolta 2003, pag. II-5015.

    (35)  Sentenza del 30 giugno 1992 nella causa C-312/90, Spagna/Commissione, punti 14-17, Raccolta 1992, pag. I-4117; sentenza del 30 giugno 1992 nella causa C-47/91, Italia/Commissione, punti 22-25, Raccolta 1992, pag. I-4145; sentenza del 30 aprile 2004 nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-2309, e sentenza del 19 febbraio 2004 nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC II, Raccolta 2004, pag. II-743.

    (36)  Causa Namur-Les Assurances du Crédit, sopracitata, punti 28-29 (sottolineatura dell’Autorità). Cfr. anche il punto 23 della sentenza dove la Corte fa riferimento a qualche cambiamento «che non riguardava la sostanza di questi vantaggi».

    (37)  Causa Namur-Les Assurances du Crédit, sopracitata, punti 32-33.

    (38)  Cause riunite Governo di Gibilterra/Commissione, sopracitate, punto 111. Cfr. analogamente le conclusioni dell’avvocato generale Fennelly del 13 aprile 2000 nelle cause riunite C-15/98 e C-105/98, Italia e Sardegna Lines, Servizi Marittimi della Sardegna/Commissione, punto 64, Raccolta 2000, pag. I-8855.

    (39)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 sul caso E 10/2005 (ex C 60/99), punto 33; decisione della Commissione del 4 aprile 2007 sul caso E 7/2005 relativo ai regimi di garanzia finlandesi, punto 16; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 8/2005 a favore dell’ente radiotelevisivo pubblico spagnolo RTVE, punto 2.2; decisione della Commissione sul caso E 22/2004 — Incentivi in materia di imposte dirette a favore di investimenti connessi all’esportazione, punti 34-35.

    (40)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — finanziamento delle emittenti televisive pubbliche in Germania, punti 200-214; decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato E 14/2005 — indennità remunerative all’emittente televisiva pubblica RTP, punti 61-80.

    (41)  Decisione della commissione del 24 Aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — Finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Germania, punto 215. Per il fatto di essere di proprietà dello Stato, gli enti di credito pubblici tedeschi hanno tradizionalmente beneficiato di una garanzia statale implicita, la cosiddetta Anstaltslast. In merito all’aiuto di Stato E 10/2000 relativo alle casse di risparmio tedesche, la Commissione ha concluso che l’Anstaltlast era un istituto precedente al trattato CE. L’aiuto agli enti di credito derivante da questa garanzia era pertanto già esistente, e ciò valeva anche quando l’Anstaltlast non si basava più semplicemente su un principio giuridico generale ma è stato esplicitamente tradotto in una disposizione giuridica scritta; cfr. la lettera della Commissione alla Germania dell’8 maggio 2000 che propone delle misure adeguate per il caso E 10/2000, punto 7, primo paragrafo. Per quanto a conoscenza dell’Autorità, le banche tedesche che beneficiano dell’Anstaltslast sono normalmente istituite da un atto giuridico distinto che disciplina la costituzione e il funzionamento delle singole banche. Molte di esse sembra che siano state costituite prima dell’entrata in vigore del trattato CE. Frequenti cambiamenti hanno modificato la normativa che disciplina il funzionamento degli enti di credito pubblici. La costituzione di nuovi enti di credito per legge, la concentrazione e la scissione di banche pubbliche e altre modifiche alla normativa che le disciplina possono senza dubbio avere un impatto sull’attività dell’impresa, sul funzionamento del mercato comune e sulla concorrenza o semplicemente sul reale importo dell’aiuto disponibile alle imprese. Malgrado ciò la Commissione non ha preso in esame la data di istituzione delle differenti banche che godono della garanzia né i cambiamenti intervenuti nella loro gestione o altri provvedimenti relativi alle singole banche prima di concludere che il vantaggio derivante dall’Anstaltslast costituiva aiuto esistente. Cfr. analogamente la decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 sul caso C 68/02 — Francia, Electricité de France (EDF), punto 68, nel quale una delle misure di aiuto a favore dell’EDF, la garanzia statale, si basava su un principio generale del diritto francese precedente al trattato CE. Le attività dell’EDF sono cambiate in modo significativo nel tempo e la società è anche entrata in nuovi mercati. Ciononostante la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare questi cambiamenti concreti né indagare sulle modifiche alla normativa che disciplina l’EDF, successive all’entrata in vigore del trattato CE, per decidere se la misura di aiuto costituiva un aiuto esistente o nuovo. Cfr. inoltre la decisione della Commissione del 16 dicembre 2003 sull’aiuto di Stato concesso a EDF e alle industrie del settore dell’elettricità e del gas (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9, punto 59), e l’invito della Commissione a trasmettere osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al caso E 3/2002, EDF (GU C 164 del 15.7.2003, pag. 7, punti 53-55).

    (42)  Decisione della Commissione del 24 aprile 2007 relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 — finanziamento di emittenti radiotelevisive pubbliche in Germania, punti 192-216; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 8/2005 — Aiuti di Stato a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica spagnola RTVE, punto 2.2, e decisione della Commissione del 20 aprile 2005 sul caso E 9/2005 — Italia, RAI, punti 25-48.

    (43)  Un’altra questione è se l’esenzione dell’HFF dal pagamento del premio di garanzia introdotto nel 1998 costituisce nuovo aiuto. L’Autorità con la decisione n. 406/08/COL ha avviato il procedimento di indagine formale riguardante le esenzioni dal pagamento dei premi di garanzia fissati dalla legge n. 121/1197 in materia di garanzie statali.

    (44)  In tal proposito, la situazione è parallela a quella delle decisioni della Commissione relative alle emittenti radiotelevisive tedesche, a Poczta Polska, a La Poste, a EDF ecc. In queste decisioni la Commissione doveva valutare se la garanzia statale a favore delle imprese pubbliche si configurava come aiuto nuovo o esistente: in tutte la Commissione ha concluso che la garanzia in sé non era cambiata ed era rimasta sostanzialmente immutata. La Commissione, nell’esame dell’aiuto derivante dalla garanzia, non si è spinta a valutare se l’impresa specifica aveva modificato la propria gestione poiché ciò non era attinente alla misura di aiuto in quanto tale, ma ad uno dei beneficiari di un regime di aiuti definito in astratto.

    (45)  Decisione della Commissione del 29 novembre 2007, C(2007) 5778, relativa all’aiuto di Stato C 56/07 — Francia, Garanzia statale illimitata a favore di La Poste, punti 93-97; decisione della Commissione E-14/2005 — Portogallo, indennità remunerative per all’emittente televisiva Pubblica RTP, punti 78-80; decisione della Commissione del 20 aprile 2005 relativa all’aiuto di Stato E 10/2005 (ex C 60/99) — canone per la radiodiffusione TF1, punto 33; lettera della Commissione alla Germania dell’8 maggio 2000 che propone misure opportune relativamente al caso E 10/2000, Landesbank, punto 7, primo comma. Per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento di un premio di garanzia di cui gode l’HFF a norma della legge n. 121/1997 sulla garanzia statale, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che essa costituisca nuovo aiuto e tale misura è esaminata in separata sede; cfr. la decisione dell’Autorità n. 406/08/COL del 27 giugno 2008.

    (46)  Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 1/1997 (la legge sul fondo pensione per gli impiegati statali) un membro del fondo può scegliere di avere un aumento della sua pensione corrispondente all’aumento dell’ultimo stipendio percepito. Il direttore dell’agenzia statale per gli alloggi considerava la sua posizione paragonabile a quella del direttore dell’HFF, mentre il fondo pensione non era dello stesso parere. Nella sentenza del 22 gennaio 2004 sulla causa n. 344/2003, la Corte suprema islandese ha deciso a favore del direttore. La sentenza affermava, tra l’altro, che il fondo per il finanziamento degli alloggi aveva essenzialmente lo stesso ruolo dell’agenzia statale per gli alloggi, fungendo da ente per i prestiti ipotecari per gli islandesi. Secondo la Corte, la posizione del direttore dell’agenzia era paragonabile a quella del direttore del fondo in termini di natura dei compiti, competenze e responsabilità.

    (47)  Nella decisione relativa al caso E 14/2005 — Portogallo — indennità remunerative all’emittente televisiva pubblica RTP, punti 63 e 74, la Commissione ha concluso che le modifiche a una misura portoghese di aiuto di Stato non convertivano la misura in un nuovo aiuto, fra l’altro, perché i cambiamenti della normativa nazionale non alteravano l’obiettivo delle sovvenzioni.

    (48)  Decisione 2006/240/CE della Commissione, del 16 novembre 2004, concernente il regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei produttori tedeschi di acquavite di cereali Kornbranntwein (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 50, considerando 83-84). Cfr. anche la lettera ex articolo 17, paragrafo 2, della Commissione, del 14 luglio 2005, riguardante il caso E 2/2005 relativo all’aiuto di Stato olandese concesso al settore degli alloggi, nel quale la Commissione concludeva che l’aiuto era esistente anche se il regime di sovvenzioni dirette era stato sostituito da un regime di prestiti statali e da un’esenzione fiscale dopo l’entrata in vigore del trattato CE. La Commissione ha deciso in questo senso poiché questi cambiamenti, presi nel loro insieme, rappresentavano un minore ostacolo alla concorrenza, cfr. i punti dal 16 al 26 della lettera.

    (49)  Decisione della Commissione E 12/2005 — Polonia, garanzia statale illimitata a favore di Poctza Polska, punti 39-47.

    (50)  A tal proposito l’SFF cita le affermazioni del presidente del comitato parlamentare quando il termine «persone» è stato cancellato dal paragrafo 1 dell’articolo 15, relativo alla tipologia di prestiti ordinari, del disegno di legge diventato la legge in materia di alloggi. Cfr. la voce 7 del discorso, disponibile all’indirizzo http://www.althingi.is/altext/122/05/r13133243.sgml

    (51)  La Commissione europea, nella sua decisione relativa al caso dell’emittente radiotelevisiva tedesca di servizio pubblico, ha concluso che l’incremento del livello del canone non deve essere considerato nuovo aiuto: «L’aumento è piuttosto la conseguenza di un maggiore fabbisogno finanziario delle emittenti radiotelevisive pubbliche per svolgere la loro missione di rendere un servizio pubblico. Pertanto, in linea con la precedente prassi della Commissione, non è separabile dal regime di finanziamento iniziale e non costituisce una modifica sostanziale dato che la missione di rendere un servizio pubblico non è, in sé, mutata significativamente». Decisione della Commissione del 24 aprile 2007, sopracitata, punto 206.

    (52)  Causa T-35/1999, punto 62, Keller/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-261.


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