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Document E2008C0302

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 302/08/COL, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione della Autorità di vigilanza EFTA n. 71/94/COL del 27 giugno 1994 , modificata da ultimo dalla decisione della Autorità di vigilanza EFTA n. 244/02/COL, dell’ 11 dicembre 2002

    GU L 41 del 12.2.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2012; abrogato da E2012C0264

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/302(2)/oj

    12.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/32


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 302/08/COL

    del 21 maggio 2008

    relativa alla qualifica della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione della Autorità di vigilanza EFTA n. 71/94/COL del 27 giugno 1994, modificata da ultimo dalla decisione della Autorità di vigilanza EFTA n. 244/02/COL dell’11 dicembre 2002

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 109 e il protocollo 1,

    VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

    VISTO l’atto di cui al punto 4.1.5 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura), adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l’articolo 5 dell’atto,

    CONSIDERANDO CHE, con lettera del 3 maggio 1994, la Norvegia ha presentato la documentazione giustificativa necessaria per ottenere, con riguardo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di zona riconosciuta per il suo territorio nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento di tale riconoscimento,

    CONSIDERANDO CHE con decisione n. 71/94/COL dell’Autorità, del 27 giugno 1994, la Norvegia ha ottenuto la qualifica di zona continentale e litoranea riconosciuta riguardo alla VHS e alla IHN dei pesci,

    CONSIDERANDO CHE l’Autorità, con decisioni n. 220/96/COL del 4 dicembre 1996, n. 159/98/COL del 25 giugno 1998 e n. 244/02/COL dell’11 dicembre 2002, ha modificato la decisione n. 71/94/COL del 27 giugno 1994,

    CONSIDERANDO CHE la decisione n. 71/94/COL, modificata da ultimo dalla decisione n. 244/02/COL dell’11 dicembre 2002, ha conferito ai territori della Norvegia, di cui all’allegato della decisione stessa, la qualifica di zone continentali e litoranee riconosciute riguardo alla VHS e alla IHN dei pesci,

    CONSIDERANDO CHE il 26 novembre 2007 è stato confermato un focolaio di VHS nella contea di Møre og Romsdal in Norvegia,

    CONSIDERANDO CHE l’autorità competente norvegese ha informato l’Autorità delle misure prese per eradicare la malattia e prevenirne la propagazione,

    CONSIDERANDO CHE l’Autorità ha valutato le informazioni ricevute dall’autorità competente norvegese,

    CONSIDERANDO CHE, in questa fase, le misure adottate risultano appropriate,

    CONSIDERANDO CHE l’Autorità ha discusso la questione con la Commissione europea,

    CONSIDERANDO CHE in Norvegia non si è verificato alcun cambiamento riguardo alla IHN,

    CONSIDERANDO CHE l’Autorità ritiene che la Norvegia, esclusi i territori di cui all’allegato, possa mantenere la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale dei pesci,

    CONSIDERANDO CHE i provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    1.

    È conferita alla Norvegia, ad eccezione dei territori indicati nell’allegato, la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS dei pesci.

    2.

    La decisione n. 71/04/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 27 giugno 1994, relativa alla qualifica della Norvegia per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale, modificata da ultimo dalla decisione n. 244/02/COL dell’11 dicembre 2002, è abrogata.

    3.

    La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2008.

    4.

    La Norvegia è destinataria della presente decisione.

    5.

    La presente decisione fa fede in lingua inglese.

    Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kristján Andri STEFÁNSSON

    Membro del Collegio


    ALLEGATO

    IHN

    La Norvegia, esclusi la parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik, i fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa.

    VHS

    La Norvegia, escluse:

    1)

    la parte norvegese dei bacini idrografici di Grense Jacobselv e del fiume Pasvik, i fiumi compresi fra i due e la regione litoranea connessa;

    2)

    le zone litoranee dei comuni di Stranda e Norddal, delimitate da:

    a est di una linea tracciata fra il molo di Linge sulla sponda nord di Norddalsfjorden e Svarthammaren,

    a nordovest di una linea tracciata fra Urda sulla sponda est di Stofjorden e Øygardsnakken sulla sponda ovest di Storfjorden,

    a sud di una linea tracciata fra Dukevika, sulla sponda ovest di Synnulvsfjorden, e un punto situato sul fiordo ad un chilometro a nord della fattoria abbandonata di Smoge, sulla sponda est di Synnulvsfjorden.


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