EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2006G0001

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2006/SC, del 27 aprile 2006 , relativa al controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2004-2009)

GU L 122 del 8.5.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1(3)/oj

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/30


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2006/SC

del 27 aprile 2006

relativa al controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2004-2009)

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

visto l’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo di allargamento del SEE» (1),

visto il protocollo 38 bis sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009 (2),

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC del 5 febbraio 2004 che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC del 3 giugno 2004 che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 15/2005 del 22 dicembre 2005 relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario SEE 2004-2009 (in appresso «meccanismo finanziario SEE»). Tale controllo si applica ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario SEE. L'organo contabile controlla altresì la gestione del meccanismo finanziario SEE da parte dell'Ufficio del meccanismo finanziario.

Articolo 2

L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell’accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nella decisione n. 15/2005 del comitato «ESA/Corte» del 22 dicembre 2005, per la stessa durata ivi prevista.

Articolo 4

I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 5

I membri dell'organo contabile collaborano strettamente con la o le persone cui sono affidati i controlli corrispondenti, nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009, per le attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all'articolo 1 è finanziato sul bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile e sono soggetti all'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 5.

Articolo 8

L'organo contabile riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all'articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L'organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all'articolo 1 e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 27 aprile 2006.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il Segretario generale

William ROSSIER


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 11 e supplemento SEE n. 23 del 29.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81 e supplemento SEE n. 23 del 29.4.2004, pag. 58.


Top