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Document E2003C0306(01)

    Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

    GU C 52 del 6.3.2003, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2003C0306(01)

    Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

    Gazzetta ufficiale n. C 052 del 06/03/2003 pag. 0016 - 0016


    Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

    Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

    (2003/C 52/09)

    Data di adozione della decisione: 25.9.2002

    Stato EFTA: Norvegia

    N. dell'aiuto: 95-010

    Titolo: Proposta alla Norvegia di opportune misure per aiuti di Stato in forma di contributi sociali differenziati su base regionale ("Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift")

    Obiettivo: Sviluppo regionale

    Fondamento giuridico: Legge sull'assicurazione nazionale ("Lov om folketrygd av 17.06.1966, No 12")

    Stanziamento: Non specificato

    Intensità dell'aiuto: La Norvegia è suddivisa in cinque zone geografiche con contributi sociali differenziati (Zona 1: 14,1 %, Zona 2: 10,6 %, Zona 3: 6,4 %, Zona 4: 5,1 %, Zona 5: 0,0 %)

    Durata: Fino al 1° gennaio 2004

    Altre informazioni: Le opportune misure, accettate dalle autorità norvegesi con lettera datata 25.10.2002, sono le seguenti:

    a) le autorità norvegesi prenderanno le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie per eliminare qualsiasi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE risultante dal sistema di contribuzione sociale differenziata su base regionale o per rendere gli eventuali aiuti compatibili con l'articolo 61 dell'accordo SEE;

    b) le autorità norvegesi elimineranno gli eventuali aiuti o li renderanno compatibili con effetto al 1° gennaio 2004 salvo che l'Autorità accetti una data posteriore considerandola obiettivamente necessaria e giustificata per consentire alle imprese interessate di adeguarsi alla nuova situazione; e

    c) le autorità norvegesi comunicheranno all'Autorità le opportune misure di adeguamento del regime di aiuto al più presto e comunque entro il 25 marzo 2003.

    Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

    http://www.eftasurv.int

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