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Document E2002C0411(01)

    Aiuto di Stato — Islanda — Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza, agli altri Stati EFTA, agli Stati membri dell'Unione europea e ai terzi interessati, relativa al regime fiscale delle International Trading Companies (ITCs) in Islanda

    GU C 87 del 11.4.2002, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2002C0411(01)

    Aiuto di Stato — Islanda — Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza, agli altri Stati EFTA, agli Stati membri dell'Unione europea e ai terzi interessati, relativa al regime fiscale delle International Trading Companies (ITCs) in Islanda

    Gazzetta ufficiale n. C 087 del 11/04/2002 pag. 0010 - 0012


    Aiuto di Stato - Islanda

    Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza, agli altri Stati EFTA, agli Stati membri dell'Unione europea e ai terzi interessati, relativa al regime fiscale delle International Trading Companies (ITCs) in Islanda

    (2002/C 87/05)

    Con la decisione n. 392/01/COL del 6 dicembre 2001, il cui nucleo essenziale è riprodotto nel testo che segue, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza. Il governo islandese è stato informato attraverso copia della suddetta decisione.

    I. FATTI

    1. Procedimento

    Con lettera del 28 luglio 2000 (Doc. n. 00-4830-D), l'Autorità di vigilanza EFTA ha informato il governo islandese di essere giunta a conoscenza che l'Islanda ha presentato un progetto di legge che prevede un trattamento fiscale di favore nei confronti delle International Trading Companies (ITCs). Essa ha inoltre informato il governo islandese che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, la Direzione aiuti di Stato e concorrenza ha ritenuto che il trattamento fiscale delle ITCs possa comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità ha chiesto al governo islandese di presentare le proprie osservazioni e fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della compatibilità delle misure fiscali a favore di ITC con l'articolo 61 dell'accordo SEE.

    Con lettera del 24 ottobre 2000 (Doc. n. 00-7751-A), il governo islandese ha fornito le informazioni richieste e ha presentato le proprie osservazioni. Nella suddetta lettera, il governo islandese esprimeva il parere che la normativa sulle ITCs non conferisse diritti o vantaggi particolari ad un gruppo selezionato di imprese e, pertanto, non contenesse un aiuto rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

    Con lettera del 24 luglio 2001 (Doc. n. 01-5609-D), l'Autorità ha informato il governo islandese che, la Direzione aiuti di Stato e concorrenza ha ritenuto, esprimendo un primo parere, che le misure fiscali relative alle ITCs comportino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Qualora il governo islandese non fosse in grado di rimuovere i dubbi espressi dalla Direzione aiuti di Stato in merito alla compatibilità delle misure fiscali a favore delle ITCs, la suddetta Direzione avrebbe avuto l'obbligo di proporre all'Autorità l'avvio di un procedimento di indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza. Il governo islandese veniva invitato a presentare le proprie osservazioni in merito entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera.

    Con lettera del 20 settembre 2001 (Doc. n. 01-7477-A), il governo islandese ha presentato il proprio parere sulla compatibilità delle misure fiscali concernenti le ITCs. Nella suddetta lettera tale governo ha espresso il parere che il regime fiscale relativo alle ITCs non costituisse un aiuto di Stato.

    2. Legislazione e regime fiscale delle ITCs

    Ai sensi della legge n. 31 del 10 marzo 1999 sulle ITCs, queste ultime devono essere società a responsabilità limitata pubbliche o private. L'avvio dell'attività di una ITC presuppone il rilascio di una licenza operativa. La legge pone dei limiti ai tipi di attività che una ITC può svolgere. Tali attività sono le seguenti:

    - Attività commerciale, svolta nel proprio nome, con soggetti stranieri fuori dall'Islanda o, in qualità di intermediario, relativamente a prodotti esclusi dall'accordo SEE e non originari dell'Islanda.

    - Attività di intermediazione negli scambi di servizi fra soggetti stranieri che non cadono sotto la giurisdizione islandese.

    - Attività di società holding che possiede e investe in imprese straniere, o in attività immateriali, ufficialmente registrate fuori dell'Islanda, come marchi commerciali, brevetti, privative e diritti editoriali.

    - Avere la proprietà o la disponibilità di controllare e registrare aeromobili e imbarcazioni diverse da navi da pesca in Islanda, a condizione che tali aeromobili e imbarcazioni siano utilizzati unicamente per attività che le ITCs sono autorizzate a svolgere.

    - Avere la proprietà o la disponibilità di controllare e registrare aeromobili o imbarcazioni diverse da navi da pesca, in Islanda e darle in locazione o sublocazione a soggetti stranieri, a fini di trasporto, fuori dalla giurisdizione islandese.

    - Non sono autorizzate a commerciare nel proprio nome con controparti né in Islanda né fuori dell'Islanda, né possono fungere da intermediari in tale attività, né possono esercitare una attività di trasformazione parziale o integrale di prodotti in Islanda.

    Sulla base delle informazioni presentate, le ITCs sono soggette ad un regime fiscale diverso da quello delle altre imprese a responsabilità limitata. In base alle conclusioni cui può giungere l'Autorità, le differenze consistono in quanto segue:

    - Una imposta sul reddito delle società del 5%, in luogo della aliquota abituale del 30 %.

    - Le ITCs sono esentate dalla imposta sul patrimonio, mentre normalmente le imprese islandesi sono soggette ad un'imposta patrimoniale dell'1,2 %.

    - Le ITCs sono parzialmente esentate dall'imposta di registro.

    - Per ottenere una licenza operativa, le ITCs sono soggette al pagamento di ISK 100000. Esse sono inoltre soggette ad un'imposta di vigilanza annuale di ISK 100000 che le altre imprese non devono pagare.

    - Alla tassazione dei dividendi distribuiti dalle ITCs ai residenti islandesi azionisti vengono applicate regole speciali. La regola generale in materia di tassazione dei dividendi in Islanda prevede che i dividendi versati da una società a responsabilità limitata ad un'altra società siano esentati dalle imposte, mentre i dividendi versati ai privati sono assoggettati ad una ritenuta del 10 %. Se la società che paga i dividendi è una ITC, il beneficiario deve pagare l'imposta sul reddito integralmente sia che si tratti di un privato o di una società a responsabilità limitata.

    3. Osservazioni presentate dal governo islandese

    Il governo islandese sostiene, nelle sue lettere del 24 ottobre 2000 (doc. n. 00-7751-A) e 20 settembre 2001 (doc. n. 01-7477-A), che il semplice fatto che esistano regimi fiscali diversi per tipi di imprese diversi, non è sufficiente per ipotizzare che tale differenza di trattamento costituisca un aiuto di Stato. Esso ha sottolineato che il regime fiscale islandese, per quanto riguarda le ITCs, non è né esclusivo per un determinato settore né favorisce determinate aree geografiche. Inoltre, si afferma che il regime ITC consente un'ampia gamma di attività e qualsiasi impresa, operante in questi campi all'interno dello SEE, può avvantaggiarsene indipendentemente dal domicilio del fondatore o da altri fattori analoghi. Le condizioni per la costituzione di ITCs sono accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno del SEE. Il regime in questione ha quindi carattere generale e non si può affermare che esso "offra a determinate imprese una deroga nell'applicazione del regime fiscale".

    Il governo islandese osserva che una delle principali differenze nel trattamento fiscale delle ITCs risiede nell'applicazione di un'imposta sulle società del 5 % anziché dell'aliquota abituale del 30 %. A suo avviso, questa differenza non deve essere considerata da sola. La tassa sul reddito societario del 5 % costituisce, strettamente parlando, un rinvio della tassazione al momento in cui gli utili vengono distribuiti in quanto dividendi, a causa delle norme speciali vigenti in materia di distribuzione dei dividendi. Pertanto, prendendo in considerazione tutti i fattori e tenendo presenti gli effetti reali del regime fiscale, il governo islandese ritiene che le ITCs non siano beneficiarie di un credito di imposta e quindi non godano di un trattamento fiscale favorevole.

    Il governo islandese sostiene che le imprese registrate come ITCs, in assenza del suddetto regime, non si stabilirebbero in Islanda e quindi non sarebbero soggetti di imposta in questo paese. Di conseguenza, non si produce alcuna perdita netta di entrate fiscali.

    Il governo islandese è inoltre del parere che in questo caso siano rispettati i criteri del principio de minimis, definito nel capitolo 12 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità. Pertanto, qualora l'Autorità debba concludere che il regime comporta un aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe al di sotto della soglia de minimis e non avrebbe quindi effetti importanti sugli scambi e la concorrenza all'interno del SEE.

    II. VALUTAZIONE

    Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, una misura deve rispondere ai quattro seguenti criteri.

    Anzitutto, la misura in questione deve attribuire ai beneficiari un vantaggio che riduca i costi da essi normalmente sostenuti nel corso della loro attività. Ai sensi del capitolo 17B.3, paragrafo 2, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità, il vantaggio deve consistere in una riduzione del carico fiscale dell'impresa, ottenuto in vari modi fra cui "una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (come un'esenzione o un credito di imposta)".

    Il principale vantaggio per le ITCs risiede nell'aliquota più bassa dell'imposta sulle società (5 % anziché 30 %). Come viene osservato dal governo islandese, questo costituisce un rinvio della tassazione al momento in cui gli utili vengono distribuiti in quanto dividendi, a causa delle regole speciali vigenti in materia di distribuzione dei dividendi. Tuttavia, questo potrebbe comportare un credito di imposta per le ITCs. Tenendo conto di tutti gli elementi che compongono il regime fiscale, l'Autorità ritiene che la tassazione delle ITCs comporti un trattamento fiscale favorevole.

    In secondo luogo, il vantaggio deve provenire dallo Stato o attraverso risorse statali. La concessione di una riduzione fiscale comporta una perdita del gettito fiscale che, ai sensi del capitolo 17B.3, paragrafo 3, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità, equivale al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.

    In terzo luogo, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce "talune imprese o talune produzioni". Ai sensi del capitolo 17B.3.2, paragrafo 4, degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità sulla tassazione diretta delle imprese: "Talune entrate fiscali sono limitate a determinati tipi di imprese, ad aspetti del loro funzionamento (servizi intra-gruppo, intermediazione, coordinamento) o a determinate produzioni. Nella misura in cui favoriscono talune imprese o talune produzioni, possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1". Il trattamento fiscale favorevole si applica solo alle imprese che soddisfano la condizione prevista nella legge sulle ITCs. L'Autorità ritiene quindi che esso sia selettivo in quanto favorisce solo le imprese impegnate nelle ristrette attività previste nella suddetta legge.

    L'Autorità trova difficile credere che il trattamento fiscale favorevole delle ITCs rientri nella logica del sistema fiscale. Secondo l'Autorità, il governo islandese non ha fornito alcuna giustificazione di questa deroga al sistema fiscale generale, basata sulla natura o il contesto generale del sistema(1).

    In quarto luogo, la misura deve pregiudicare la concorrenza e il commercio fra le parti contraenti. Le ITCs possono commerciare in prodotti che non rientrano nell'accordo SEE e che non sono originari dell'Islanda. Tuttavia, l'attività commerciale in quanto tale può essere considerata un servizio che ricade nel campo di applicazione dell'accordo SEE. A questo riguardo, si può anche fare riferimento al fatto che le ITCs possono agire a titolo di intermediari nello scambio di servizi fra soggetti stranieri fuori della giurisdizione islandese. Le ITCs possono inoltre avere la proprietà o la disponibilità di aeromobili e registrarli, a condizione che essi vengano utilizzati per attività che le ITCs sono autorizzate a svolgere. Inoltre, le ITCs possono avere la proprietà o la disponibilità di aeromobili e registrarli e darli in locazione o sub-locazione a soggetti stranieri, a fini di trasporto fuori dall'Islanda. Questi servizi rientrano nell'accordo SEE.

    Inoltre, le ITCs possono avere la proprietà o la disponibilità di imbarcazioni e registrarle, a condizione che esse vengano utilizzate per attività che le ITCs sono autorizzate a svolgere, nonché darle in locazione o sub-locazione a soggetti stranieri a fini di trasporto fuori dell'Islanda. Questi servizi rientrano nell'accordo SEE.

    Ai sensi del capitolo 17B.3, paragrafo 4, degli Orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato "secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della presente disposizione, si considera soddisfatto il criterio del pregiudizio arrecato al commercio quando il beneficiario svolge un'attività economica che comporta degli scambi fra le parti contraenti". Dalla descrizione che precede consegue che le principali attività che le ITCs possono svolgere sono attività di commercio internazionali. Di conseguenza, la misura in questione pregiudica la concorrenza e il commercio fra le parti contraenti.

    Il governo islandese ha sostenuto che fino ad oggi solo dieci ITCs hanno ottenuto delle licenze operative e alcune di esse sono inattive. Il governo islandese è inoltre del parere che l'aiuto in questione non sia attualmente in grado di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, in considerazione delle sue ridottissime dimensioni e che quindi, in questo caso, siano rispettati i criteri del principio de minimis, come definito nel capitolo 12 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità. Non sembra esistere alcuna garanzia nella normativa fiscale sulle ITCs che preveda che, qualora la soglia prescritta nella regola de minimis venga superata, non possano essere concessi ulteriori aiuti.

    Sulla base di quanto precede, il regime fiscale delle ITCs sembra costituire un aiuto operativo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. È quindi necessario stabilire se l'aiuto di cui sopra sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, nel quadro delle deroghe previste all'articolo 61, paragrafi 2 e 3.

    Le deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 2, non sembrano applicabili in questo caso, in quanto si riferiscono a situazioni diverse.

    Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Dato che la misura in questione non è limitata alle suddette regioni questa disposizione non sembra applicabile. Anche la deroga prevista all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), non sembra applicabile. Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), non sembra che si possa considerare l'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Di conseguenza l'aiuto in questione non sembra poter beneficiare di nessuna delle deroghe previste all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità ritiene che la misura fiscale concernente le ITCs possa comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Di conseguenza e conformemente al punto 5.2 del capitolo 5 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità, quest'ultima si vede obbligata ad avviare il procedimento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sulla Corte e la Vigilanza. Tale decisione non pregiudica la decisione definitiva che verrà presa dall'Autorità.

    Infine l'Autorità richiama l'attenzione del governo islandese sul capitolo 6 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato ("Aspetti specifici relativi ad un aiuto illegale per motivi procedurali"). Il regime fiscale in questione è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE e può quindi essere considerato un nuovo aiuto. A questo riguardo non è pervenuta alcuna notifica. Conformemente al punto 6.2.3, paragrafo 1, nelle decisioni negative in casi di aiuti concessi illegalmente, l'Autorità, di regola, ordina allo Stato EFTA interessato di chiedere la restituzione dell'aiuto al beneficiario.

    L'Autorità di vigilanza EFTA invita quindi gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea, nonché i terzi interessati a presentare le rispettive osservazioni sulla misura in questione, entro un mese dalla presente pubblicazione, alla:

    Autorità di vigilanza EFTA

    Rue de Trèves/Trierstraat 74

    B - 1040 Bruxelles

    Le osservazioni ricevute saranno comunicate al governo islandese.

    (1) Cfr. a questo riguardo: Causa 173/73 Italia/Commissione [1974] ECR 709.

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