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Document E1994P0002

Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-2/94)

GU C 199 del 21.7.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

E1994P0002

Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-2/94)

Gazzetta ufficiale n. C 199 del 21/07/1994 pag. 0009 - 0009


Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-2/94) (94/C 199/09)

Il 28 aprile 1994, la Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA), con sede legale a Perth, Scozia, rappresentata dai legali Alastair Sutton e Alasdair R. M. Bell, con recapito presso Edmond Tavernier, Rue Töpffer 11, CH-1206 Ginevra, ha presentato alla Corte EFTA ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il ricorrente sostiene che la Corte EFTA dovrebbe:

- annullare la decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA;

- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente, una società costituita per tutelare gli interessi degli allevatori di salmoni scozzesi, si oppone alla decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA di archiviare la pratica relativa al reclamo presentato dal ricorrente in merito a presunte violazioni delle disposizioni dell'Accordo SEE in materia di aiuti di Stato da parte del Regno di Norvegia, il quale avrebbe concesso aiuti alla propria industria del salmone. La decisione è stata adottata adducendo a motivo l'incompetenza dell'Autorità di vigilanza EFTA secondo le disposizioni in materia dell'Accordo SEE.

Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la decisione contestata non è conforme all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo SEE e all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, poiché l'Autorità di vigilanza EFTA è l'unico organo competente a decidere sul reclamo, e il suo rifiuto equivale a negare al ricorrente accesso alla giustizia.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, rifiutando di motivare adeguatamente la propria decisione, l'Autorità di vigilanza abbia violato l'articolo 16 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, non avendo soddisfatto un requisito procedurale essenziale ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo.

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