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Document C2014/373/12

    Invito a manifestare interesse — Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) Partecipazione durante il sesto mandato del comitato

    GU C 373 del 21.10.2014, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 373/14


    Invito a manifestare interesse

    Comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) Partecipazione durante il sesto mandato del comitato

    (2014/C 373/12)

    1.   Oggetto dell’invito

    A norma della decisione 2014/113/UE (1) della Commissione, la Commissione lancia un invito a manifestare interesse rivolto agli esperti in campo scientifico che intendano far parte del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) durante il suo sesto mandato.

    I membri dello SCOEL saranno nominati a titolo personale per un mandato di tre anni.

    Il sesto mandato dello SCOEL dovrebbe prendere avvio all’inizio del 2015.

    2.   Missione dello SCOEL

    Lo SCOEL è stato inizialmente istituito con la decisione 95/320/CE della Commissione (2) al fine di valutare gli effetti sulla salute dell’esposizione professionale agli agenti chimici. Tale decisione è stata recentemente abrogata dalla decisione 2014/113/UE, con la quale i metodi di lavoro dello SCOEL sono resi più conformi alle norme comuni della Commissione sui gruppi di esperti. A tal fine la nuova decisione prevede una nuova procedura di selezione dei membri, attraverso un invito a manifestare interesse, al fine di garantire la trasparenza e le pari opportunità tra gli esperti scientifici altamente qualificati e specializzati. La nuova decisione sottolinea inoltre l’importanza dei principi etici di eccellenza, indipendenza e imparzialità quali base dei lavori dello SCOEL.

    A norma dell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio (3), lo SCOEL ha il compito di fornire alla Commissione raccomandazioni e pareri a livello scientifico su una serie di sostanze chimiche prioritarie. Tali raccomandazioni e pareri sono utilizzati dalla Commissione nell’elaborazione della politica dell’UE sulla protezione della salute dei lavoratori, in particolare per fissare limiti di esposizione professionale (LEP) per gli agenti chimici a livello dell’Unione, a norma della direttiva 98/24/CE e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Lo SCOEL valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

    Le raccomandazioni dello SCOEL devono essere scientificamente valide e affidabili, innovative, adeguatamente documentate, comprensibili e chiare, elaborate in un processo equilibrato, equo e ben definito.

    Il principale compito dello SCOEL è quello di raccomandare LEP fondati su considerazioni sanitarie, valutando gli effetti dell’esposizione nell’aria. I limiti raccomandati devono essere fissati in modo da garantire che anche un’esposizione ripetuta durante la vita lavorativa non comporti effetti negativi sulla salute delle persone che sono state esposte agli agenti chimici e/o dei loro discendenti, in qualsiasi momento (per quanto questo possa essere attualmente previsto). Per alcuni effetti negativi (in particolare la genotossicità, la cancerogenicità e la sensibilizzazione delle vie respiratorie) sulla base delle conoscenze attuali potrebbe essere impossibile individuare una soglia di sicurezza per l’esposizione. In questi casi lo SCOEL può calcolare una serie di livelli d’esposizione associati ai rischi stimati.

    Oltre alle raccomandazioni relative ai LEP, lo SCOEL è tenuto anche a formulare raccomandazioni per i valori limite biologici o valori guida biologici e ad integrare le raccomandazioni sui LEP con ulteriori precisazioni quali l’assorbimento cutaneo, il potenziale sensibilizzante e le proprietà cancerogene, a seconda dei casi.

    I pareri scientifici sulle questioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori devono essere organizzati conformemente ai principi delle migliori pratiche di valutazione dei rischi e devono basarsi sui principi etici di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. Questi ultimi sono fissati nella comunicazione della Commissione sulla «raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori» (5).

    Informazioni sulle attività dello SCOEL e, in particolare, sulla metodologia per la determinazione dei LEP, e l’elenco delle raccomandazioni adottate sono disponibili al seguente indirizzo:

    http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=it&intPageId=684

    3.   Ruolo dei membri dello SCOEL

    I membri dello SCOEL sono esperti altamente qualificati e specializzati, indipendenti, con competenze in vari settori connessi agli agenti chimici tra cui, in particolare, il settore della chimica, della tossicologia, dell’epidemiologia, della medicina del lavoro e dell’igiene industriale. Essi devono inoltre possedere competenze generali in materia di fissazione dei LEP.

    I membri dello SCOEL sono tenuti a presenziare alle sue riunioni, che si tengono almeno quattro volte l’anno, e a contribuire attivamente a discussioni scientifiche, a esaminare documenti, a commentarli, e a fungere da «presidente» e/o «relatore» (persona di riferimento per un determinato fascicolo).

    I membri dello SCOEL sono tenuti a svolgere i compiti seguenti:

    contribuire all’elaborazione, alla discussione e all’adozione di raccomandazioni scientifiche in materia di LEP, come «relatore» o a sostegno del «relatore»,

    contribuire ai pareri scientifici su questioni relative agli agenti chimici, come richiesto dalla Commissione,

    fornire consulenza sullo svolgimento e sull’organizzazione delle attività scientifiche dello SCOEL.

    I documenti di lavoro dello SCOEL sono redatti in inglese e anche le riunioni si svolgono in questa lingua. Le riunioni implicano un lavoro approfondito di preparazione, compresa la lettura preventiva, la valutazione critica e la redazione di documenti.

    I candidati sono tenuti ad assumere l’impegno a partecipare attivamente alle attività dello SCOEL in caso di nomina.

    I membri dello SCOEL hanno diritto a un’indennità speciale, a norma della decisione 2014/113/UE, pari a un importo massimo di 450 EUR per ogni giornata intera di lavoro dedicata ad attività relative alla loro partecipazione alle riunioni. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività dello SCOEL, in base alle disposizioni applicabili (6).

    4.   Composizione dello SCOEL

    Come indicato all’articolo 3 della decisione 2014/113/UE, lo SCOEL è composto da un massimo di 21 esperti individuali, selezionati da un elenco di candidati idonei compilato dopo la valutazione delle domande ammissibili trasmesse in risposta al presente invito a manifestare interesse.

    5.   Procedura di selezione

    La procedura di selezione si svolge in due fasi:

    i.

    verifica dell’ammissibilità delle domande;

    ii.

    valutazione volta a stabilire re se i candidati soddisfano i criteri di selezione e redazione di un elenco dei candidati idonei.

    Il comitato di selezione è composto da rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

    Ogni manifestazione d’interesse è valutata da almeno due membri del comitato di selezione sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione. Durante il processo di selezione la Commissione prende in considerazione anche l’indipendenza degli esperti (in particolare, ogni potenziale conflitto di interesse) e garantisce una distribuzione geografica e di genere equilibrata dei membri dello SCOEL.

    Requisiti

    A.   Criteri di ammissibilità

    Tutte le candidature sono esaminate sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:

    i.

    diploma universitario in ambito scientifico pertinente alle attività dello SCOEL;

    ii.

    esperienza professionale almeno decennale (10 anni), in un settore pertinente alle attività dello SCOEL, acquisita dopo il conseguimento del diploma di cui al punto i);

    iii.

    cittadinanza dell’UE;

    iv.

    capacità di lavorare in inglese: i candidati devono essere in grado di leggere testi in inglese e di usare tale lingua nella rapportistica scritta e orale (7), dato che la maggior parte dei documenti scientifici pertinenti sono redatti in inglese in ambito internazionale.

    B.   Criteri di selezione

    Le candidature che rispettano i criteri di ammissibilità sono valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione.

    i.   Settori specifici di competenze scientifiche

    Nel selezionare i candidati, la Commissione cerca di conseguire il migliore equilibrio possibile di competenze scientifiche nei settori seguenti:

    chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro, ambiente e salute, scienze dell’esposizione, medicina respiratoria, dermatologia, sistema nervoso, tossicità per la riproduzione, genotossicità/cancerogenicità, patologia, igiene del lavoro, monitoraggio biologico, metodologie analitiche ed esperienza in materia di fissazione dei LEP per gli agenti chimici, o altre discipline scientifiche pertinenti per i lavori dello SCOEL.

    ii.   Settori di esperienza e competenze pertinenti

    I candidati sono valutati sui seguenti settori di esperienza e di competenza:

    valutazione degli effetti dell’esposizione professionale ad agenti chimici sulla salute umana;

    esperienza professionale in un ambiente scientifico multidisciplinare, di preferenza in ambito internazionale;

    documenti scientifici pubblicati, riguardanti tematiche pertinenti per l’elaborazione di proposte scientifiche relative ai LEP;

    appartenenza a comitati scientifici nazionali o internazionali, preposti all’elaborazione di raccomandazioni scientifiche o alla fissazione di LEP per gli agenti chimici;

    partecipazione, in un ruolo di sostegno, alle attività di comitati scientifici nazionali o internazionali preposti all’elaborazione di raccomandazioni scientifiche o alla fissazione di LEP per gli agenti chimici;

    gestione di progetti riguardanti tematiche scientifiche.

    Possono essere presi in considerazione anche i candidati con esperienza nella valutazione degli effetti dell’esposizione ad agenti chimici sulla salute umana in altri ambiti, quali l’alimentazione, l’ambiente o la protezione dei consumatori.

    6.   Nomina dei membri

    La Commissione nomina i membri sulla base dei risultati della procedura di selezione, garantendo una distribuzione geografica equilibrata dei membri del comitato, in conformità all’articolo 3 della decisione 2014/113/UE.

    I nominativi dei membri nominati sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    Prima della nomina la Commissione si riserva il diritto di verificare i documenti e i certificati, al fine di confermarne l’esattezza e accertare l’ammissibilità della candidatura.

    La durata del mandato dei membri dello SCOEL è di tre anni.

    I nominativi dei candidati che, pur soddisfacendo i requisiti per la designazione quali membri dello SCOEL non sono nominati, figurano in un elenco come indicato all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2014/113/UE.

    7.   Principi etici

    Come previsto dall’articolo 9 della decisione 2014/113/UE, i pareri scientifici dello SCOEL devono essere fondati sui principi etici di indipendenza, trasparenza e riservatezza.

    1.   Indipendenza

    I membri dello SCOEL si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad altri.

    Essi devono rendere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e a dichiarare l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

    I servizi della Commissione prendono atto degli interessi dichiarati e si pronunciano sulla loro rilevanza.

    2.   Trasparenza

    Lo SCOEL deve garantire che le sue raccomandazioni e i suoi pareri presentino in modo chiaro la ratio seguita nel processo decisionale, secondo quanto delineato nella sua metodologia.

    3.   Riservatezza

    I membri dello SCOEL sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dei lavori dello SCOEL, di seminari tematici, gruppi di lavoro o altre attività collegate alla decisione 2014/113/UE. Tale obbligo si aggiunge a quelli di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 12 della decisione 2014/113/UE.

    All’inizio di ogni mandato i membri dello SCOEL devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza.

    8.   Pari opportunità

    La Commissione si impegna ad applicare i principi della parità di trattamento nelle sue procedure.

    9.   Presentazione delle domande

    Gli esperti scientifici interessati a fornire tali servizi sono invitati a compilare e presentare il modulo di candidatura online, disponibile al seguente indirizzo:

    http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCOEL

    I candidati sono invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione.

    Sono considerate ammissibili solo le candidature comprendenti:

    un modulo di candidatura debitamente compilato;

    un curriculum vitae, preferibilmente di non oltre tre pagine (da allegare al modulo di candidatura al punto pertinente);

    un elenco delle pubblicazioni scientifiche del candidato su tematiche pertinenti per le attività dello SCOEL (da allegare al modulo di candidatura al punto pertinente);

    una dichiarazione sull’onore del candidato, una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse (incluse alla fine del modulo di candidatura).

    I documenti giustificativi potranno essere richiesti successivamente.

    La Commissione comunicherà ai candidati i risultati della procedura di selezione il più presto possibile.

    10.   Termine ultimo per l’invio delle candidature

    Il termine per la presentazione delle candidature per divenire membri dello SCOEL è il 15.12.2014 (ora GMT + 1). Saranno presi in considerazione solo i moduli online debitamente compilati e trasmessi attraverso il sito sopraindicato.

    Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni prima del termine ultimo, dato che una congestione della rete o un problema nella connessione Internet potrebbero impedire loro di presentare la candidatura in tempo utile. Non saranno accettate candidature dopo la scadenza del termine.


    (1)  GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18.

    (2)  GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

    (3)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    (4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

    (5)  COM(2002) 713 def. dell’11 dicembre 2002.

    (6)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione. Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

    (7)  A titolo indicativo, «capacità di lavorare in inglese» corrisponde al livello B2 o superiore, come indicato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il portfolio europeo delle lingue («quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per ulteriori informazioni si consulti http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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