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Document C2012/152/05

    Invito a manifestare interesse per l’incarico di membri del comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) — Riferimento: CEI-SCIE-2012

    GU C 152 del 30.5.2012, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 152/5


    Invito a manifestare interesse per l’incarico di membri del comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

    Riferimento: CEI-SCIE-2012

    2012/C 152/05

    1.   L’AGENZIA

    L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è un organo consultivo dell’Unione europea che ha sede a Vienna, in Austria (1).

    L’obiettivo dell’Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici, agenzie e autorità dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione europea, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei rispettivi settori di competenza (2).

    L’Agenzia concentra la propria azione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea e nei 27 Stati membri. Inoltre, possono essere invitati a partecipare i paesi candidati e i paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e associazione con l’Unione europea, come già avviene per la Croazia.

    L’Agenzia è composta dai seguenti organi:

     

    Il consiglio di amministrazione

     

    L’ufficio di presidenza

     

    Il comitato scientifico

     

    Il direttore

    2.   IL COMITATO SCIENTIFICO

    Il presente invito a manifestare interesse è rivolto a esperti in possesso di adeguata esperienza, in una o più discipline scientifiche concernenti i diritti fondamentali, che desiderino presentare la propria candidatura come membri del comitato scientifico dell’Agenzia.

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, (in prosieguo il «regolamento») che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo la «Agenzia»), il consiglio di amministrazione dell’Agenzia nomina un comitato scientifico composto di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali.

    Ruolo del comitato scientifico:

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori dell’Agenzia.

    A tal fine, il direttore dell’Agenzia associa il comitato scientifico alla preparazione di tutti i documenti elaborati nel contesto dei compiti conferiti all’Agenzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) del regolamento, in particolare per quanto riguarda:

    la raccolta, registrazione e diffusione di informazioni e dati pertinenti, obiettivi, attendibili e comparabili in materia di diritti fondamentali, compresi i risultati di attività di ricerca e monitoraggio comunicati all’Agenzia da Stati membri, istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea, da centri di ricerca, enti nazionali, organizzazioni non governative, paesi terzi e organizzazioni internazionali, compresi gli organi competenti del Consiglio d’Europa,

    lo sviluppo di metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati concernenti i diritti fondamentali a livello europeo, in cooperazione con la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE,

    lo svolgimento di ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità in materia di diritti fondamentali,

    l’elaborazione e la pubblicazione di pareri su specifici aspetti tematici connessi ai diritti fondamentali,

    la pubblicazione di una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di attività dell’Agenzia, anche con la segnalazione di esempi di buone pratiche,

    la pubblicazione di relazioni tematiche sulla base dei risultati delle analisi, ricerche e indagini svolte dall’Agenzia,

    l’elaborazione di una strategia di comunicazione e la promozione del dialogo con la società civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti fondamentali e informarla attivamente sull’operato dell’Agenzia.

    Il funzionamento del comitato scientifico:

    Diversamente dal consiglio di amministrazione, il comitato scientifico è un organo consultivo che non partecipa all’amministrazione né alla gestione dell’Agenzia. Al contempo, il comitato è un organo operativo coinvolto nell’attività di ricerca dell’Agenzia; di conseguenza i suoi membri sono tenuti collaborare attivamente con l’Agenzia, sia in termini di tempo che di carico di lavoro; tale collaborazione si realizza mediante solide argomentazioni concernenti la qualità del lavoro dell’Agenzia, che possono essere presentate in forma scritta e dettagliata. Secondo gli attuali metodi di lavoro (3), i singoli membri del comitato svolgono attività di supervisione, in qualità di «relatori», su uno o più progetti specifici, dal primo concepimento del progetto alla pubblicazione dei risultati finali. Le decisioni concernenti la «qualità scientifica del lavoro dell’Agenzia» tuttavia vengono adottate collettivamente dai membri del comitato scientifico. Il comitato è guidato dal presidente che viene eletto dal comitato per il periodo di un anno (4). Il presidente è assistito da un segretariato nel quadro dei servizi operativi della FRA.

    Composizione del comitato scientifico:

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti, particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo (5).

    Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia garantisce l’equa rappresentazione geografica dei membri del comitato scientifico della cui nomina è responsabile. Inoltre, il consiglio di amministrazione intende assicurare la partecipazione equilibrata di donne e uomini all’interno del comitato scientifico. Rivolge inoltre particolare attenzione alle discipline scientifiche e alle specializzazioni, con l’intento di coprire i diversi settori previsti dal quadro pluriennale dell’Agenzia.

    In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, i membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia non possono essere membri del comitato scientifico.

    I membri del comitato scientifico sono esperti in una o più discipline connesse o pertinenti ai diritti umani, tra cui:

    scienze sociali; compresi i candidati esperti nelle metodologie di ricerca e nella ricerca comparativa e transnazionale,

    diritto, tra cui diritto costituzionale comparato, diritto dell’Unione europea e diritto internazionale,

    scienze politiche,

    statistica.

    Mandato:

    Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile. I membri del comitato scientifico sono indipendenti e sono tenuti a rispettare le regole di riservatezza.

    Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell’Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico.

    Riunioni del comitato scientifico:

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento, il comitato scientifico è convocato quattro volte all’anno in riunione plenaria. Il luogo della riunione è la sede dell’Agenzia (Vienna), salvo decisioni contrarie assunte in via eccezionale. I membri sono tenuti a partecipare a tali riunioni e a dare un apporto significativo all’Agenzia in termini di tempo e carico di lavoro, anche per quanto riguarda la revisione e il commento del materiale che viene loro sottoposto — preferibilmente per iscritto e con il sostegno di valide argomentazioni.

    I membri del comitato scientifico hanno diritto a indennità legate alla loro partecipazione alle attività del comitato stesso (6).

    3.   QUALIFICHE ED ESPERIENZA RICHIESTE, CRITERI DI VALUTAZIONE

    A.   Criteri di ammissibilità

    I candidati alla carica di membri del comitato scientifico devono soddisfare i quattro criteri seguenti:

    diploma di livello post-laurea o titolo equipollente in un settore scientifico pertinente,

    almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all’ottenimento del summenzionato diploma, nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o la statistica,

    nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE,

    conoscenza approfondita di almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue (7).

    B.   Criteri di selezione

    ESSENZIALI

    I cinque requisiti essenziali per la selezione dei membri del comitato scientifico sono:

    —   preparazione scientifica di alto livello: preparazione scientifica di alto livello inerente ai campi di competenza dell’Agenzia, incluse pubblicazioni in questi e/o altri campi strettamente correlati,

    —   esperienza comparativa e transnazionale: ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca in più di un paese, nei settori strettamente correlati all’attività dell’Agenzia,

    —   approfondita conoscenza della prassi dei diritti fondamentali: ampia esperienza nei settori del diritto, delle scienze sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei diritti fondamentali — esperienza di lavoro sul campo e di analisi dei dati, consulenza tecnica, sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni internazionali governative o non governative,

    —   formulazione di pareri e/o raccomandazioni: esperienza nella formulazione di pareri o raccomandazioni a livello nazionale o internazionale nelle aree di interesse dell’Agenzia, che possono assumere la forma di conclusioni e risultati di importanti ricerche,

    —   ottimo livello di inglese scientifico: ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. La lingua di lavoro dell’Agenzia è l’inglese.

    SUPPLEMENTARI:

    I tre criteri seguenti verranno considerati criteri supplementari:

    essere (o essere stato) professore di ruolo o docente non titolare di cattedra in un’istituzione accademica,

    essere in possesso di un diploma di dottorato,

    aver maturato un’esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, preferibilmente in un contesto internazionale.

    In particolare il rispetto dei requisiti essenziali sarà valutato secondo la seguente scala di valori di merito, sulla base di fatti ed elementi probatori:

    1.   Preparazione scientifica di alto livello (0-30 punti)

    Pubblicazioni scientifiche pertinenti — almeno 10 pubblicazioni di alto livello.

    Pareri scientifici, raccomandazioni o conclusioni pertinenti, presentati alle autorità pubbliche.

    Progetti di ricerca pertinenti realizzati in diversi Stati membri dell’Unione europea.

    Attività di insegnamento in diversi Stati membri dell’Unione europea ed esperienza nella veste di presidente di conferenze internazionali, di partecipazione a gruppi di lavoro internazionali e a progetti multidisciplinari.

    2.   Esperienza comparativa e transnazionale (0-15 punti)

    Significativa esperienza di lavoro sul campo, anche per lo svolgimento di indagini multinazionali.

    Significativa esperienza di consulenza politica e giuridica in un contesto internazionale o transnazionale.

    Significativa esperienza nella comparazione di sistemi politici e nel diritto costituzionale comparato (UE).

    3.   Approfondita conoscenza della prassi dei diritti fondamentali (0-15 punti)

    Significativa esperienza nella pubblica amministrazione o in politica; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

    Significativa esperienza nel settore giudiziario; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

    Significativa esperienza in organizzazioni non governative; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

    Significativa esperienza nelle istituzioni nazionali che operano nel settore dei diritti umani o in altri organi nazionali operanti nello stesso settore a livello nazionale; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

    Significativa esperienza nel campo dei diritti fondamentali a livello internazionale; si terrà conto anche delle posizioni di alto livello ricoperte attualmente o in passato.

    4.   Formulazione di pareri e/o raccomandazioni/conclusioni (0-15 punti)

    Ampia esperienza nella traduzione della ricerca scientifica in raccomandazioni pertinenti per l’attività pratica.

    Ampia esperienza nella formulazione di pareri scientifici, concisi e di rilevanza politica, diretti alle pubbliche amministrazioni e alle ONG.

    Ampia esperienza in qualità di redattore scientifico.

    Esperienza nella divulgazione dei diritti fondamentali all’opinione pubblica.

    5.   Ottimo livello di inglese scientifico (0-10 punti)

    Ottimo livello di inglese scientifico scritto.

    Ampia esperienza di scrittura e attività redazionale scientifica in inglese.

    I criteri indicati come supplementari otterranno da 0 a 5 punti.

    Nella fase di selezione si terrà conto altresì della necessità di garantire un corretto equilibrio geografico e di genere.

    4.   PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

    Gli atti di candidatura devono essere inoltrati elettronicamente tramite il sito web dell’Agenzia: http://www.fra.europa.eu

    Verranno accettati soltanto gli atti di candidatura presentati online. Saranno giudicati ammissibili solo gli atti di candidatura comprendenti:

    una lettera di motivazione (una pagina al massimo),

    il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell’Agenzia nella pagina relativa al presente invito a manifestare interesse,

    un elenco di pubblicazioni scientifiche apparse in volumi e riviste sottoposti a valutazione inter pares, tra cui i documenti di sintesi dei cinque articoli più importanti (tre di tali documenti devono essere in inglese). In una fase successiva della selezione potranno essere richiesti altri documenti giustificativi.

    Chiarimenti relativi all’invito e alla procedura di presentazione delle candidature si possono richiedere al seguente indirizzo:

    selection-scientific-committee@fra.europa.eu

    5.   PROCEDURA DI SELEZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO

    Preselezione:

    Il direttore dell’Agenzia prepara e organizza il lavoro di preselezione dei membri del comitato scientifico. Il direttore presiede un comitato di preselezione, costituito dai capi dipartimento dell’Agenzia e da una persona appositamente nominata dal Consiglio d’Europa. Possono far parte del comitato di preselezione in qualità di osservatori anche due membri del consiglio di amministrazione della FRA.

    Il comitato di preselezione verifica l’idoneità dei candidati sulla scorta dei requisiti di ammissibilità. La mancata osservanza di uno di tali requisiti comporta l’esclusione del candidato interessato dalle fasi successive del processo di selezione.

    Il comitato di preselezione valuta tutti i candidati idonei sulla base dei requisiti di selezione. Il comitato redige poi, per ciascun candidato, un «modulo di valutazione individuale» comprendente un breve commento da cui risultino le specifiche qualità/carenze del candidato interessato.

    Il direttore presenta all’ufficio di presidenza della FRA i risultati della procedura di preselezione, comprese informazioni sui candidati giudicati non idonei.

    Selezione:

    L’ufficio di presidenza valuta tutti i candidati sulla base dei requisiti di selezione stabiliti.

    In tale valutazione l’ufficio di presidenza considera:

    il lavoro del comitato di preselezione,

    l’esigenza che i settori di competenza dei membri del comitato scientifico corrispondano ai settori di competenza scientifica più importanti, connessi ai diritti fondamentali, conformemente alla missione e agli obiettivi della FRA,

    l’esigenza di garantire un corretto equilibrio geografico e di genere.

    L’ufficio di presidenza presenta al consiglio di amministrazione un elenco dei candidati più meritevoli. Questo elenco deve contenere più di undici e meno di ventidue nominativi. L’elenco comprende anche i valori di merito e una conclusione sull’idoneità di ciascun candidato a ricoprire l’incarico di membro del comitato scientifico.

    Il presidente dell’ufficio di presidenza presenta al consiglio di amministrazione i risultati della procedura di selezione, compresa una scheda dei candidati non inclusi negli elenchi summenzionati nonché dei candidati giudicati non idonei.

    I servizi operativi dell’Agenzia prestano sostegno tecnico e logistico alla procedura di selezione.

    Nomina:

    In base all’elenco presentato dall’ufficio di presidenza, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia nomina i membri del comitato scientifico previa consultazione con la commissione competente del Parlamento europeo. I candidati esclusi vengono inseriti in un elenco di riserva.

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.

    La lista di riserva resta valido per la durata del mandato del comitato scientifico nominato. Qualora un posto rimanga vacante, il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro dalla lista di riserva. Il posto vacante viene così coperto per il resto della durata del mandato del comitato scientifico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, il consiglio di amministrazione segue una procedura di nomina identica alla procedura adottata per la nomina dei membri originali, compresa la consultazione della commissione LIBE del Parlamento europeo. La commissione LIBE può decidere di rendere pubblici i nomi e i CV dei candidati.

    6.   DICHIARAZIONE D’IMPEGNO, INTERESSE E RISERVATEZZA

    I membri del comitato scientifico sono nominati ad personam. Essi si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. Per tale motivo sono tenuti a rendere una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione d’interesse (8).

    È richiesta altresì una dichiarazione di riservatezza che garantisca il rispetto delle norme sulla riservatezza, nei casi in cui vengano trattate informazioni specificamente definite dall’Agenzia «limitate o riservate» (9).

    7.   PARI OPPORTUNITÀ

    L’Agenzia invita tutti coloro che soddisfano i criteri di ammissibilità, e sono interessati a diventare membri del comitato scientifico della FRA, a presentare la propria candidatura.

    L’Agenzia applica una politica di pari opportunità e garantisce che le proprie procedure di selezione non comportano discriminazioni per motivi di genere, caratteristiche genetiche, razza, origine etnica o sociale, tratti genetici, lingua, religione o credo, convinzioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, condizione economica, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione.

    8.   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    Si prega di prender nota che la FRA non restituisce gli atti di candidatura agli interessati. Le informazioni personali che la FRA richiede ai candidati vengono trattate conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tale principio si applica in particolare alla riservatezza e alla sicurezza dei dati in questione.

    I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini della procedura di selezione. Il candidato che desideri richiedere informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali, deve rivolgersi al seguente indirizzo:

    selection-scientific-committee@fra.europa.eu

    9.   SCADENZA

    Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 4 luglio 2012 alle 13:00 (ora locale, GMT +1).

    Si prega di notare che, a causa dell’ingente numero di candidature da noi ricevuto, il sistema può incontrare difficoltà a trattare tali quantità di dati all’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle candidature. Si consiglia quindi di presentare le candidature con congruo anticipo rispetto alla scadenza.


    (1)  Il suo regolamento istitutivo, adottato dal Consiglio dell’Unione europea, è stato pubblicato nella GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

    (2)  Articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

    (3)  Adottati dall’attuale comitato scientifico e soggetti a modifiche.

    (4)  Articolo 19 del regolamento interno dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

    (5)  La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni («commissione LIBE»).

    (6)  Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafi 1-3, del regolamento interno dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali; decisione n. 11FIN 2010 del 20 aprile 2010 in materia di «Norme sul rimborso delle spese sostenute da membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, membri dell’ufficio di presidenza, membri del comitato scientifico, membri esterni del comitato (o dei comitati) di selezione ed esperti invitati alle riunioni».

    (7)  

    Nota: la lingua di lavoro per tutte le riunioni e i documenti è l’inglese, sia per la FRA che per i membri del comitato scientifico. La FRA traduce soltanto le versioni definitive dei propri documenti in altre lingue dell’Unione europea, quindi il candidato deve avere ottime competenze linguistiche per l’inglese — ascolto, lettura e scrittura — dal momento che il lavoro del comitato non prevede né la traduzione né l’interpretazione.

    (8)  Articolo 27, paragrafi 1-4, del regolamento e allegati 2 e 3 dell’allegato I.

    (9)  Articolo 26, paragrafi 1-3, del regolamento e allegato I dell’allegato 1.


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