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Document C2007/297/47

Causa C-457/07: Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

GU C 297 del 8.12.2007, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/29


Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-457/07)

(2007/C 297/47)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) 10 novembre 2005, causa C-432/03, Commissione/Repubblica portoghese,

condannare la Repubblica portoghese alla penalità obbligatoria di EUR 37 400 al giorno fino a quando non si conformi alla sentenza della Corte;

condannare la Repubblica portoghese a una multa giornaliera di EUR 5 250 a decorrere dal 10 novembre 2005, data in cui è stata pronunciata la sentenza che ha costatato l'infrazione, fino a quando lo Stato portoghese non si sarà conformato alla sentenza o fino alla data in cui la Corte si pronunci ai termini dell'art. 228 CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese continui a limitare l'accesso al mercato imponendo l'omologazione preventiva di nuovi materiali edilizi in ordine ai quali non esistono né specifiche tecniche né mutuo riconoscimento, per attestarne l'idoneità ad un determinato uso. La Repubblica portoghese continua inoltre a limitare l'accesso al mercato non avendo riconosciuto l'equipollenza dei certificati emessi in altri Stati membri quanto a nuovi materiali in ordine ai quali non esistono specifiche tecniche, nel caso in cui il riconoscimento sia stato chiesto da operatori economici che non siano il fabbricante o il suo mandatario.

La normativa portoghese continua a non precisare quali sono i criteri che l'amministrazione deve applicare nel valutare le richieste di omologazione di modo che la valutazione non sia fatta in modo arbitrario. Nel caso in cui non esistano specifiche tecniche, la legge portoghese prevede criteri da applicare nelle decisioni di riconoscimento non obiettivi e discriminatori.

La Repubblica portoghese continua a non adottare provvedimenti che dovevano essere presi in relazione agli agenti economici ai quali ha applicato una legge contraria agli artt. 28 e 30 del Trattato CE.


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