This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/297/41
Case C-447/07: Action brought on 1 October 2007 — Commission of the European Communities v Italian Republic
Causa C-447/07: Ricorso presentato il 1° ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
Causa C-447/07: Ricorso presentato il 1° ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
GU C 297 del 8.12.2007, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/25 |
Ricorso presentato il 1o ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-447/07)
(2007/C 297/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet et L. Pignataro-Nolin, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Dichiarare che, prevedendo nella sua legislazione l'esigenza della cittadinanza italiana per l'esercizio degli impieghi di capitano e ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 39 CE |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la legislazione italiana prevedendo l'obbligo della cittadinanza italiana per svolgere gli impieghi di capitano e comandante in seconda di navi su tutte le navi battenti bandiera italiana, non è conforme all'art. 39 CE che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, nel senso interpretato dalla Corte.
Nel quadro delle due cause riguardanti rispettivamente i posti di capitano e di comandante in seconda di navi mercantili battenti bandiera spagnola (causa C-405/01) e i posti di capitano di navi destinate alla «piccola navigazione» (Kleine Seeschifffahrt), nel caso specifico le navi da pesca battenti bandiera tedesca che praticano la piccola pesca d'altura (causa C-47/02), la Corte ha precisato, nelle sue sentenze del 30 settembre 2003, la propria interpretazione dell'art. 39 CE.
La Commissione osserva che, nel quadro della presente procedura, le autorità italiane non hanno avanzato argomenti diversi da quelli da esse avanzati a suo tempo nella causa C-405/01, causa nella quale la Repubblica italiana è intervenuta, e che le autorità francesi hanno sostenuto nella causa C-47/02. Queste argomentazioni sono state confutate dalla Corte nelle sue sentenze del 30 settembre 2003.
La Commissione si limita a rilevare che nella risposta al parere motivato del 22 maggio 2007 le autorità italiane non contestano l'infrazione. Esse infatti hanno indicato la loro intenzione di rinunciare all'obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di comandante e primo ufficiale (comandante di seconda), impegnandosi a informare la Commissione dell'eventuale esito delle consultazioni tra i ministeri interessati.
La Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione sul calendario di modifica della legislazione italiana. Di conseguenza essa sostiene che la legislazione italiana prevedendo l'obbligo della cittadinanza italiana per svolgere gli impieghi di capitano e comandante in seconda di navi su tutte le navi battenti bandiera italiana, non è conforme all'art. 39 CE che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, nel senso interpretato dalla Corte.