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Document C2007/297/40

Causa C-445/07 P: Ricorso proposto il 28 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville Vesuviane/Commissione delle Comunità europee

GU C 297 del 8.12.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/25


Ricorso proposto il 28 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville Vesuviane/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-445/07 P)

(2007/C 297/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ente per le Ville vesuviane

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale del 18 luglio 2007, causa T-189/02, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso d'annullamento proposto dall'Ente per le Ville vesuviane

dichiarare irricevibili il ricorso d'annullamento proposto dall'Ente per le Ville vesuviane contro la decisione della Commissione 13 marzo 2002 D(2002)810111

condannare l'Ente per le Ville vesuviane alle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene ricevibile la propria impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado poiché, nonostante la vittoria nel merito della causa di primo grado, essa è risultata soccombente relativamente alla eccezione di irricevibilità presentata avverso l'Ente per le Ville vesuviane.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è viziata per: violazione del diritto comunitario, nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall'Ente per le Ville vesuviane considerando quest'ultimo direttamente interessato ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE. La ricorrente sostiene che, secondo la vigente giurisprudenza comunitaria, qualora, come nella fattispecie, si sia in presenza di un atto indirizzato ad uno Stato membro in capo al quale sussiste un potere discrezionale di ripercuotere o meno gli effetti della stessa sul soggetto ricorrente, quest'ultimo non può essere considerato come direttamente interessato dalla decisione in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che esso sia o meno il «beneficiario» dei fondi comunitari.


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