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Document C2007/297/35

    Causa C-423/07: Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    GU C 297 del 8.12.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 297/21


    Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    (Causa C-423/07)

    (2007/C 297/35)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec, in qualità di agente e M. Canal Fontcuberta, avvocato)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo incluso fra i lavori oggetto della concessione nel bando di gara e nel capitolato d'oneri specifici per l'aggiudicazione di una concessione amministrativa per la costruzione, conservazione e la gestione dei raccordi dell'autostrada A-6 con Segovia e Ávila, nonché per la costruzione, conservazione e la gestione del tratto Villalba-Adanero dell'autostrada di cui trattasi, lavori aggiudicati successivamente, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 3 e 11, nn. 3,6, 7, 11 e 12 della direttiva 93/37/CEE (1), nonché ai principi del Trattato CE, in particolare al principio di parità di trattamento e di non discriminazione;

    condannare Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    In forza del regio decreto 5 novembre 1999, n. 1724, il Ministerio de Fomento (Ministero delle Infrastrutture) aggiudicava una concessione per la costruzione, conservazione e la gestione dei tratti di autostrade a pagamento: autostrada a pagamento A-6, raccordo con Segovia, e autostrada a pagamento A-6, raccordo con Ávila, nonché concessione per la conservazione e la gestione a partire dal 2018 dell'autostrada a pagamento A-6, nel tratto Villalba-Adanero. In occasione dell'aggiudicazione della concessione in parola si procedeva all'aggiudicazione di vari altri lavori che non erano stati oggetto di bando di gara, per un valore superiore al valore complessivo dei lavori oggetto di pubblicazione e che si trovavano parzialmente al di fuori della zona interessata dalla concessione.

    Da un lato, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna, avendo aggiudicato lavori senza previa pubblicità, ha violato l'art. 3 della direttiva 93/37, e di conseguenza i nn. 3, 6, 7, 11 e 12 dell'art. 11 della medesima direttiva. La Commissione osserva che tutti i lavori aggiudicati avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 93/37.

    Dall'altro, la Commissione considera che non vi era alcuna indicazione, né nel bando di gara, né nel capitolato d'oneri specifico pubblicati che consentisse agli offerenti di proporre lavori in tratti al di fuori dei raccordi dell'autostrada a pagamento A-6 con Ávila e Segovia come quelli aggiudicati successivamente. Alla luce di ciò, la Commissione reputa che le autorità spagnole hanno violato il principio di parità di trattamento avendo accettato una proposta che si discostava manifestamente dalle prescrizioni sostanziali fissate nel bando di gara e nel capitolato d'oneri pubblicati.


    (1)  Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).


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