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Document C2007/297/34

Causa C-420/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 13 settembre 2007 — Meletis Apostolides/David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams

GU C 297 del 8.12.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 13 settembre 2007 — Meletis Apostolides/David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams

(Causa C-420/07)

(2007/C 297/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Parti

Ricorrente: Meletis Apostolides

Convenuti: David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams

Questioni pregiudiziali

1)

In tale questione,

il termine «la zona controllata dal governo» si riferisce alla zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo; e

il termine «la zona nord» si riferisce alla zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Se il fatto di sospendere l'applicazione dell'acquis comunitario nella zona nord, invocando l'art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 all'Atto di adesione del 2003 che ha previsto l'entrata di Cipro nell'Unione europea, precluda a un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una sentenza, emanata da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un terreno ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l'esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (il «regolamento n. 44/2001»), che rientra nell'acquis comunitario.

2)

Se l'art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 autorizzi o vincoli un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emanata dai giudici di un altro Stato membro riguardante un terreno ubicato in una zona di quest'ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo. In particolare, se una siffatta decisione sia in contrasto con l'art. 22 del regolamento n. 44/2001.

3)

Se a una sentenza di un giudice di uno Stato membro, avente sede in una zona di quello Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, relativa a un terreno situato in una zona di detto Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, possa essere negato riconoscimento o esecuzione ai sensi dell'art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, adducendo che da un punto di vista pratico alla sentenza non poteva essere data esecuzione nel territorio sul quale insiste il terreno, sebbene essa potesse avere efficacia esecutiva nella zona dello Stato membro soggetta al controllo del governo.

4)

Qualora

sia stata emessa una sentenza in contumacia nei confronti di un convenuto;

il convenuto abbia impugnato dinanzi al giudice d'origine la sentenza in contumacia; ma

la sua domanda non sia stata accolta, dopo un contraddittorio completo e equo, con la motivazione che il convenuto non aveva presentato una difesa prima facie ammissibile (necessaria ai sensi del diritto nazionale prima che la sentenza potesse essere annullata),

se il convenuto possa opporsi all'esecuzione dell'originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla domanda di annullamento ai sensi dell'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell'entrata in vigore dell'originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di audizione ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda.

5)

In applicazione del criterio previsto all'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 in merito a se al convenuto «la domanda giudiziale od un atto equivalente [fosse] stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese» quali fattori siano rilevante ai fini della valutazione. In particolare:

a)

se, quando la notifica ha effettivamente portato all'attenzione del convenuto la domanda giudiziale, sia utile prendere in considerazione le azioni (o le omissioni) del convenuto o dei suoi avvocati successive alla notifica;

b)

quale sia l'eventuale impatto di una determinata condotta del convenuto o delle difficoltà incontrate da quest'ultimo o dai suoi avvocati;

c)

se incida il fatto che l'avvocato del convenuto avrebbe potuto costituirsi in giudizio prima che venisse emanata la sentenza in contumacia.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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