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Document C2007/283/60
Case T-364/07: Action brought on 17 September 2007 — Thomson Sales Europe v Commission
Causa T-364/07: Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione
Causa T-364/07: Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione
GU C 283 del 24.11.2007, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 283/32 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione
(Causa T-364/07)
(2007/C 283/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Goguel e F. Foucault)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2007; |
— |
dichiarare che la ricorrente può beneficiare della non riscossione a posteriori dei dazi antidumping in applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario (1) e degli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93 (2). |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione asseritamene contenuta in una lettera della Commissione 20 luglio 2007 che afferma l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente indirizzata alle autorità francesi di poter beneficiare della non riscossione a posteriori di dazi all'importazione su apparecchi ricevitori di televisione a colori fabbricati in Tailandia. Tale domanda della ricorrente è stata trasmessa alla Commissione dalle autorità francesi come allegato alla domanda basata sull'art. 239 del codice doganale comunitario relativa allo sgravio dei dazi all'importazione (3).
La ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe stata obbligata a pronunciarsi altresì sulla domanda fondata sull'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario e, con lettera separata, le ha chiesto di statuire. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna una decisione asseritamene contenuta nella lettera della Commissione inviatale in risposta alla detta lettera.
La ricorrente afferma che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto avendo constatato che le autorità francesi l'hanno interpellata solo sul fondamento dell'art. 239 del codice doganale comunitario, dato che, secondo la ricorrente, il fascicolo ricevuto dalla Commissione soddisfaceva i requisiti posti dagli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93. La ricorrente ritiene che la Commissione fosse tenuta ad esaminare se nel caso di specie fossero soddisfatti i requisiti posti dall'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, tanto più che essa aveva deciso di pronunciarsi in senso negativo sulla sua domanda di sgravio basata sull'art. 239 di tale codice.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario GU L 253, pag. 1.
(3) La decisione della Commissione 7 maggio 2007, relativa a tale domanda e che segnala alle autorità francesi che non era giustificato nel caso della ricorrente accordare lo sgravio dei dazi all'importazione ha formato oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, causa T-225/07, Thomson Sales Europe/Commissione (GU C 211, pag. 36)