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Document C2007/283/42

    Causa C-448/07 P: Ricorso proposto il 27 settembre 2007 dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007 , causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee

    GU C 283 del 24.11.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 283/23


    Ricorso proposto il 27 settembre 2007 dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-448/07 P)

    (2007/C 283/42)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e R. González-Gallarza Granizo, abogados)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni delle ricorrenti

    Annullamento dell'ordinanza di irricevibilità del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione delle Comunità europee.

    Rinvio della causa per decisione al Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A., con il quale si chiedeva l'annullamento della classificazione di Madrid Calle 30 nel settore delle «amministrazioni pubbliche», deliberata dalla Commissione (Eurostat) in conformità al «Sistema europeo dei conti 1995» (SEC 95), di cui all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223 (1). Tale classificazione derivava dai conti pubblicati dalla Commissione (Eurostat) il 24 aprile 2006, con riferimento ai dati del 2005 relativi al disavanzo e al debito pubblico, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE. I conti menzionati figurano nella comunicazione della Commissione (Eurostat) 48/2006.

    I ricorrenti ritengono che il Tribunale di primo grado abbia errato nel considerare che la comunicazione 48/2006 non costituisca una decisione implicita della Commissione (Eurostat) con effetti giuridici obbligatori e che quindi non si tratti di un atto giuridico impugnabile.

    A sostegno della loro tesi, i ricorrenti invocano il ruolo centrale dalla Commissione (Eurostat) nell'approvazione definitiva dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico degli Stati membri, che risulta non solo dalla normativa applicabile [l'art. 104 del Trattato CE, il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1993, n. 3605 (2), relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (3)], ma anche dall'impianto istituzionale del sistema normativo.

    I ricorrenti considerano erronea l'argomentazione svolta dal Tribunale di primo grado nell'ordinanza impugnata, che nega che la Commissione (Eurostat) sia tenuta a verificare se i conti pubblici siano conformi alle prescrizioni contabili del SEC 95 prima di procedere alla pubblicazione dei dati del disavanzo e del debito pubblico degli Stati membri. I ricorrenti aggiungono che l'assenza di riserve e/o di modifiche da parte della Commissione (Eurostat) nel termine pertinente fissato dal regolamento (CE) n. 3605/93, come modificato, implica che l'atto approvato senza le dette riserve e/o modifiche diventa definitivo e costituisce, pertanto, un atto giuridico impugnabile. I ricorrenti asseriscono inoltre che tale atto comporta effetti giuridici che implicano importanti conseguenze in molteplici settori, come, ad esempio, nell'ambito del procedimento applicabile in caso di disavanzo eccessivo o nell'ambito dei Fondi strutturali.


    (1)  Relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310, pag. 1).

    (2)  GU L 332, pag. 7.

    (3)  Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 337, pag. 1).


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