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Document C2007/283/34

Causa C-422/07: Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 283 del 24.11.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/19


Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-422/07)

(2007/C 283/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. S. Pardo Quintillan e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, non adottando le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 3 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/10/CE (1), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione non risulta che in Spagna siano state adottate le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori che effettuano prove sulle sostanze chimico-industriali. In Spagna non è stata neppure designata alcuna autorità incaricata di controllare l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori già menzionati o, in ogni caso, il nome di detta autorità non è stato comunicato alla Commissione.

Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna non ha ancora adottato le misure necessarie per controllare il rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, così come previsto dall'art. 3 della direttiva.


(1)  GU L 50, pag. 44.


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