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Document C2007/183/62

    Causa T-473/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2007 — Asturias Cuerno/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un'organizzazione internazionale — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera)

    GU C 183 del 4.8.2007, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/32


    Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2007 — Asturias Cuerno/Commissione

    (Causa T-473/04) (1)

    (Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto - Servizi effettuati per un'organizzazione internazionale - Indennità di prima sistemazione - Indennità giornaliera)

    (2007/C 183/62)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Cristina Asturias Cuerno (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier e A. Sayagués Torres)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sig. J. Currall, agente, assistito dagli avv.ti J. Rivas Andrés, J. Gutiérrez Gisbert e M. Canal Fontcuberta)

    Oggetto della causa

    Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 25 agosto 2004, che respinge il reclamo della ricorrente 27 aprile 2004 e gli nega la concessione dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché delle indennità associate.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Le decisioni della Commissione 28 gennaio e 25 agosto 2004 sono annullate.

    2)

    La ricorrente ha diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nonché all'indennità di prima sistemazione prevista dell'art. 5 del detto allegato.

    3)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    4)

    La Commissione sopporta l'insieme delle spese.


    (1)  GU C 45 del 19.2.2005.


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