EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/170/27

Causa C-248/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 23 maggio 2007 — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A.

GU C 170 del 21.7.2007, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 170/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 23 maggio 2007 — Trespa International B.V./Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A.

(Causa C-248/07)

(2007/C 170/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Trespa International B.V.

Convenute: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V. e Meadwestvaco Europe B.V.B.A

Questioni pregiudiziali

1)

Se all'art. 291 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998 (1), con il termine «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» si intenda anche l'agente doganale che presenta la denuncia in proprio nome e per proprio conto o unicamente l'importatore a cui le merci sono destinate.

2)

Se sussista una cessione delle merci all'interno della Comunità, ai sensi dell'art. 297 e 1 bis, allorché le merci vengano importate nell'Unione europea ad Anversa e successivamente vengano trasportate nei Paesi Bassi, e in tal caso se la persona menzionata all'art. 291 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998, debba essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi di tale articolo.

3)

Se all'art. 297 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, nella versione applicabile nel periodo tra il 1o luglio 1997 e il 15 maggio 1998, con il termine «cessionario» si intenda l'agente di dogana che effettua lo sdoganamento delle merci dall'esterno della Comunità in uno Stato membro dell'Unione europea per conto dell'importatore finale delle stesse.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


Top