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Document C2007/129/08

    Causa C-157/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 marzo 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

    GU C 129 del 9.6.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 marzo 2007 — Finanzamt für Körperschaften III in Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

    (Causa C-157/07)

    (2007/C 129/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof (Germania).

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin

    Convenuta: Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo (1) osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale un soggetto, stabilito nello stesso Stato membro e ivi tenuto ad un obbligo fiscale illimitato, possa, a determinate condizioni, dedurre in sede di determinazione dell'importo complessivo dei redditi perdite esentate dall'imposta sul reddito realizzate da una stabile organizzazione sita in un altro Stato membro a norma di una convenzione in materia di doppia imposizione,

    a norma della quale, però, l'importo dedotto, nella misura in cui risulti complessivamente, in uno dei successivi periodi d'imposta, un importo positivo relativamente ai redditi da attività commerciale realizzati da sedi stabili site in un altro Stato membro, soggetti ad esenzione ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione, debba essere nuovamente sommato in sede di determinazione dell'importo complessivo dei redditi nel periodo di imposta in questione,

    ma ciò non valga ove il soggetto passivo dimostri che, a norma delle disposizioni dell'altro Stato membro a lui applicabili, non può ottenere «in linea generale »una deduzione delle perdite in anni diversi dall'anno in cui la perdita è stata realizzata, cosa che non si verifica quando una deduzione delle perdite è sì concessa in linea generale nell'altro Stato membro in base alla normativa ivi vigente, ma non già nel caso concreto in cui versa il soggetto passivo.

    2)

    In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se vi siano delle conseguenze per lo Stato di stabilimento qualora le limitazioni alla deduzione delle perdite nell'altro Stato membro (diverso dallo Stato di origine) costituiscano a loro volta una violazione dell'art. 31 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in quanto esse pongono in una situazione di svantaggio il soggetto passivo ivi tenuto ad un obbligo fiscale limitato relativamente alle imposte sui redditi della propria sede stabile rispetto al soggetto passivo ivi tenuto ad un obbligo fiscale illimitato.

    3)

    In caso di risposta affermativa anche al quesito sub 2), se lo Stato di stabilimento debba rinunciare al recupero dello sgravio per le perdite subite dalla sede stabile straniera ove queste non possano essere dedotte in altro modo in nessuno Stato membro poiché la sede stabile nell'altro Stato membro è stata ceduta.


    (1)  GU 1994 L 1, pag. 1.


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