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Document C2007/117/24

Causa C-141/07: Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

GU C 117 del 26.5.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 14–15 (MT)

26.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/15


Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-141/07)

(2007/C 117/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE, avendo posto, ai sensi dell'art. 14, nn. 5 e 6, dell'Apothekengesetz, per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie situate in altri Stati membri;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente. Qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario dev'essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni. La circostanza che, allo stato attuale del diritto comunitario, la normativa sulla commercializzazione di medicinali sia stata armonizzata solo per alcuni settori non esenterebbe gli Stati membri dall'obbligo ad essi incombenti di osservare le disposizioni sulla libera circolazione delle merci.

Ai sensi dell'art. 14 dell'Apothekengesetz (legge sulle farmacie) tedesca, gli ospedali tedeschi avrebbero la possibilità di fare eseguire l'approvvigionamento di medicinali, invece che da una propria farmacia ospedaliera, da una farmacia esterna. Tale disposizione prevedrebbe però per il contratto di approvvigionamento di medicinali condizioni cumulative tali da rendere praticamente impossibile l'approvvigionamento regolare di un ospedale con medicinali forniti da farmacie di altri Stati membri, potendo determinati elementi contrattuali prescritti essere rispettati solo da farmacie situate in prossimità dell'ospedale da rifornire.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte, disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CE, sempreché siano soddisfatte due condizioni: innanzi tutto, che le disposizioni in questione valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività nel territorio nazionale e, in secondo luogo, che esse incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Nel caso di specie sarebbe però soddisfatta solo la prima condizione, in quanto prodotti nazionali e prodotti esteri riceverebbero un trattamento diverso sotto il profilo sia giuridico che sostanziale a causa dell'esecuzione di tutte le parti del contratto da parte di un unico operatore, come previsto per legge. Tale normativa renderebbe l'accesso al mercato più difficoltoso per prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali. Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte sarebbe irrilevante il fatto che anche farmacie nazionali che non si trovano in prossimità dell'ospedale riscontrino gli stessi problemi. Infatti, affinché una disposizione nazionale possa essere considerata un ostacolo al commercio tra Stati membri, non è necessario che favorisca il complesso dei prodotti nazionali oppure sfavorisca solo i prodotti importati e non quelli nazionali.

Ostacoli alla circolazione intracomunitaria delle merci potrebbero essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale, e in particolare da esigenze di pubblica sicurezza o di tutela sanitaria. Al riguardo, le disposizioni nazionali in questione dovrebbero essere idonee, necessarie e proporzionate. Nel caso di specie però, l'esecuzione combinata, prescritta per legge, di tutti gli elementi del contratto non si fonderebbe su motivi relativi alla tutela sanitaria. Piuttosto, dovrebbe essere ammesso che una farmacia situata ad una distanza maggiore dall'ospedale da rifornire ed eventualmente in un altro Stato membro possa eseguire l'approvvigionamento regolare di medicinali.


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