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Document C2007/117/05

    Causa C-95/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

    GU C 117 del 26.5.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 117 del 26.5.2007, p. 3–3 (MT)

    26.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale (Italia) il 20 febbraio 2007 — Ecotrade spa/Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

    (Causa C-95/07)

    (2007/C 117/05)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione tributaria provinciale

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Ecotrade spa

    Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Genova 3

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se la corretta interpretazione dell'art. 17, dell'art. 21 par. 1 e dell'art. 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (1) CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, osti ad una normativa nazionale (in specie l'art. 19 D.P.R. 26/10/72 n. 633) che subordini l'esercizio del diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto, dovuta da un soggetto passivo nell'esercizio della sua attività di impresa, al rispetto di un termine (biennale), sanzionandone l'omessa osservanza con la perenzione del diritto stesso; in modo particolare in riferimento ai casi in cui l'assoggettabilità ad IVA dell'acquisto del bene o del servizio avvenga in applicazione di un meccanismo del reverse charge, che consenta all'Amministrazione di esigere il pagamento del tributo usufruendo di un termine (quadriennale, di cui all'art. 57 D.P.R. 633/72) superiore a quello previsto a favore dell'imprenditore per la sua detrazione, che ne è invece decaduto per il suo trascorrere.

    2)

    se la corretta interpretazione dell'art. 18, par. 1, lett. d) della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 CE osti ad una normativa nazionale che nel regolamentare le «formalità »indicate da tale articolo attraverso il meccanismo del reverse charge, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 17 terzo comma con gli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/72, possa inserire (a danno del solo contribuente) il rispetto di un limite temporale — come previsto dall'art. 19 D.P.R. 633/72 — per l'esercizio del diritto alla detrazione sancito dall'art. 17 stessa Direttiva.


    (1)  GU L 145, p. 1.


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