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Έγγραφο C2007/096/27

Causa C-141/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/65/CE — Servizi finanziari — Commercializzazione a distanza — Omesso recepimento entro il termine prescritto)

GU C 96 del 28.4.2007, σ. 16 έως 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-141/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/65/CE - Servizi finanziari - Commercializzazione a distanza - Omesso recepimento entro il termine prescritto)

(2007/C 96/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


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