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Document C2007/096/13

Causa C-273/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Celltech R&D Ltd (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo CELLTECH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo)

GU C 96 del 28.4.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Celltech R&D Ltd

(Causa C-273/05 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio denominativo CELLTECH - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Carattere descrittivo)

(2007/C 96/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte nel procedimento: Celltech R&D Ltd (rappresentanti: D. Alexander, Barrister, G. Hobbs, QC, e N. Jenkins, solicitor)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/UAMI, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003, procedimento R 659/2002-2, che respingeva il ricorso contro la decisione dell'esaminatore di rifiutare la registrazione del marchio denominativo «CELLTECH »per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 42

Dispositivo

1)

Il ricorso di impugnazione è respinto.

2)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.


(1)  GU C 243 dell'1.10.2005.


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