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Document C2007/095/94

Causa T-56/07 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 23 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 14 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05, Economidis/Commissione

GU C 95 del 28.4.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/46


Ricorso della Commissione delle Comunità europee proposto il 23 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 14 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/05, Economidis/Commissione

(Causa T-56/07 P)

(2007/C 95/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui accoglie i primi due motivi relativi all'illegittimità della procedura di nomina e alla violazione degli artt. 29, n. 1, e 31 dello Statuto del personale ed annulla la nomina di un'altra persona al posto di capo dell'unità «Biotecnologia e genomica applicata »e, in via di conseguenza, il rigetto della candidatura del ricorrente in primo grado a tale posto;

statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-122/05;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca sui motivi restanti;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese del grado di impugnazione nonché alle sue proprie spese dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 14 dicembre 2006, di cui si chiede l'annullamento nell'ambito del presente ricorso di impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione della Commissione 23 dicembre 2004, che aveva nominato un altro candidato ad un posto di capo unità e di conseguenza respinto la candidatura del ricorrente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della detta sentenza, la Commissione deduce tre motivi, il primo dei quali riguarda l'erronea applicazione della giurisprudenza «Kratz» (1) nel caso di specie, in quanto la nuova disciplina applicabile — vale a dire le pertinenti disposizioni dello Statuto e la decisione PII (2) della Commissione — sarebbe differente da quella che risultava applicabile nell'ambito della causa «Kratz», considerazione questa di cui il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di tenere conto.

Il secondo motivo dedotto dalla Commissione riguarda una presunta contraddizione della motivazione della sentenza impugnata consistente nel fatto che il Tribunale ha prima constatato la rilevanza del principio della separazione delle funzioni e dei gradi e la possibilità di coprire il posto unicamente tramite trasferimento, il grado essendo automaticamente quello del candidato prescelto alla data della nomina, ma ha poi affermato l'obbligo di pubblicare i posti per gruppi di due gradi.

In terzo luogo, la Commissione sostiene che se dovesse essere ritenuto sussistente l'obbligo di pubblicare i posti di capo unità secondo le coppie di gradi determinate, così come imposto alle istituzioni dalla sentenza impugnata, il ricorrente in primo grado non avrebbe un interesse ad agire ed il suo ricorso dovrebbe essere respinto perché irricevibile. Pertanto, secondo la Commissione, la sentenza impugnata statuisce in maniera esorbitante rispetto all'oggetto del ricorso presentato in primo grado.


(1)  Sentenza del Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione, Racc. pag. II-1455.

(2)  Decisione della Commissione 28 aprile 2004, C (2004) 1597, relativa al personale di inquadramento intermedio, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 73/2004 del 23 giugno 2004.


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