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Document C2007/095/51

    Causa C-110/07 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006 , cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione

    GU C 95 del 28.4.2007, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 95/28


    Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a./Commissione

    (Causa C-110/07 P)

    (2007/C 95/51)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e Jeunes agriculteurs (JA) (rappresentanti: avv.ti V. Ledoux e B. Néouze)

    Altre parti nel procedimento: Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

    Conclusioni delle ricorrenti

    annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03;

    dichiarare che non può essere inflitta un'ammenda alla ricorrente;

    in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta con la detta sentenza;

    condannare la Commissione a tutte le spese, relative al procedimento d'urgenza ed a quello di merito dinanzi al Tribunale nonché al procedimento dinanzi alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. Con il primo, esse sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione, in quanto avrebbe omesso di prendere in considerazione due documenti essenziali che dimostrano la mancata proroga dell'accordo del 24 ottobre 2001 oltre il 30 novembre dello stesso anno. Con il secondo motivo esse affermano che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e la giurisprudenza costante della Corte giudicando che la Commissione non avesse violato i diritti della difesa e non indicando, nella comunicazione degli addebiti, che avrebbe calcolato l'importo delle ammende prendendo in considerazione i fatturati consolidati dei membri delle federazioni ricorrenti. Con il terzo motivo esse fanno valere la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 in quanto il Tribunale, per giungere alla conclusione che le ammende inflitte alle federazioni ricorrenti non superano il tetto, menzionato al detto articolo, del 10 % del fatturato, avrebbe preso in considerazione il fatturato consolidato dei membri delle dette federazioni senza che fossero soddisfatte, al riguardo, le condizioni precise ed obiettive poste dalla giurisprudenza. Infine, con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio «ne bis in idem», nonché del principio di proporzionalità in quanto il Tribunale avrebbe inflitto a ciascuna delle federazioni un'ammenda distinta che prenderebbe in considerazione la capacità finanziaria consolidata dei membri comuni delle federazioni ricorrenti.


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