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Document C2007/095/117

Causa F-19/07: Ricorso presentato il 5 marzo 2007 — Kerelov/Commissione

GU C 95 del 28.4.2007, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/58


Ricorso presentato il 5 marzo 2007 — Kerelov/Commissione

(Causa F-19/07)

(2007/C 95/117)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. Angel Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 6 dicembre 2006 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;

dichiarare nulla e non avvenuta, e se necessario annullare in quanto illegittima, la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 2 febbraio 2007 di escludere il ricorrente da tale concorso;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente un'indennità forfetaria valutata, ex aequo et bono, in 120 491,28 euro (2 anni di stipendio) con gli interessi di legge a partire dalla presentazione del ricorso per i danni materiali e morali subiti dal ricorrente in seguito a tali illegittime decisioni della commissione giudicatrice del concorso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la prima delle decisioni impugnate, il ricorrente fa valere 10 motivi:

1)

i membri ordinari della commissione giudicatrice non hanno potuto valutare liberamente i candidati in quanto il presidente ed il presidente supplente erano loro superiori gerarchici;

2)

i membri della commissione giudicatrice non conoscevano la lingua principale del concorso (il bulgaro), contrariamente a quanto richiesto da una giurisprudenza ben consolidata;

3)

i candidati hanno dovuto tradurre testi di lunghezza e difficoltà non paragonabile a seconda delle lingue di partenza scelte;

4)

i voti attribuiti alle prove scritte sono stati arbitrari, in quanto la commissione giudicatrice non conosceva la lingua bulgara;

5)

la durata della prova orale è stata molto diversa a seconda dei candidati;

6), 7) e 8)

da una parte, i criteri applicati dalla commissione giudicatrice per valutare le prove orali non corrispondono ai fini di tali prove e, dall'altra, i voti attribuiti a vari candidati sono arbitrari;

9)

i candidati sono stati privati del loro diritto ad un riesame sostanziale delle loro prestazioni, dato che l'elenco di riserva è stato redatto in maniera definitiva e messo in circolazione prima della scadenza del termine di 20 giorni previsto per l'esercizio di tale diritto nel bando di concorso;

10)

la commissione giudicatrice ha valutato le prove del ricorrente, in particolare la sua prova orale, in modo irregolare, giustificando i voti con una motivazione incoerente, inconsistente e non pertinente.

Per quanto attiene alla seconda decisione impugnata, il ricorrente solleva tre motivi:

1)

egli contesta i fatti materiali che sono alla base della decisione della commissione giudicatrice, ossia la circostanza che egli avrebbe tentato di contattare alcuni membri della commissione giudicatrice;

2)

egli contesta il potere della commissione giudicatrice di escludere il candidato dal concorso per siffatti motivi in quanto, a suo parere, tale potere appartiene solo all'EPSO;

3)

egli sostiene che, anche se la commissione giudicatrice disponesse di tale potere, non potrebbe esercitarlo dopo la definizione dell'elenco di riserva.


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