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Document C2007/095/111

Causa T-80/07: Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)

GU C 95 del 28.4.2007, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/55


Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)

(Causa T-80/07)

(2007/C 95/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, USA) (Rappresentanti: C. Bercial Arias, C. Casalonga, K. Dimidjian-Lecompte, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 12 gennaio 2007 (procedimento R 1090/2006-2), recante il rigetto parziale della domanda di marchio comunitario n. 2937522 BUILT TO RESIST per i seguenti prodotti:

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria;cartelli pubblicitari in carta e cartone, album, annunci, sacchetti di carta o di plastica per imballaggio, sacchetti di carta a forma di cono, pettorine di carta, libri, calendari, etichette di cartone, cataloghi, carte geografiche, disegni da ricamo (modelli), incisioni, buste, cartelline, moduli, biglietti di auguri, libri, riviste, giornali, opuscoli, notiziari e altre pubblicazioni stampate, fotografie, illustrazioni, ritratti, cartoline postali, articoli di cancelleria, targhe da indirizzo, timbri per indirizzo, nastri adesivi da cancelleria o per uso domestico, segnalibri, blocchi, pellicola di plastica per impacchettare, carta, cartone e prodotti in queste materie; adesivi da cancelleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché, astucci, penne, carta da lettere, buste, manifesti, striscioni di carta, agende, taccuini e cartelle per fogli; tappetini per il mouse della classe 16

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pellami; bauli e borse da viaggio; borse per più usi e borse sportive, borse leggere, valigie rigide, zaini, zainetti, marsupi, zaini con telaio, zaini, zaini da sci, borse per libri, sporte, sacche da viaggio, borse da bicicletta, borsette, portabiti, borse da abiti, valigie, grandi valigie [pullman cases], cartelle, borsellini, ombrelli e ombrelloni, portabiglietti da visita, portafogli e fermasoldi, fruste, selle e cinghie e tutti i prodotti connessi ai precedenti nella misura in cui rientrano nella classe 18, e

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria nella classe 25; e

condannare l'Ufficio a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo nazionale «BUILT TO RESIST »per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 18 e 25 — domanda n. 293 7522

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Innanzi tutto, relativamente al carattere descrittivo del marchio denominativo richiesto, la ricorrente sostiene che questi permette al pubblico di riferimento di individuare immediatamente e senza ulteriore indugio tutte le caratteristiche dei beni offerti. Il mero fatto che il marchio denominativo in questione evochi i prodotti per i quali è richiesto non basta, a parere della ricorrente, a giustificare la rifiutata registrazione e, quindi, la tutela fornita dall'art. 7, n. 1, lett. c). Inoltre, la ricorrente dichiara che, ai sensi di una consolidata giurisprudenza, la registrazione di uno slogan non potrebbe essere rifiutata anche qualora esso dovesse servire a fini di marketing o pubblicitari, in aggiunta alla sua funzione principale in qualità di marchio commerciale. In aggiunta, la ricorrente sostiene che il fatto che il marchio denominativo fosse registrato a livello nazionale, negli Stati Uniti, per gli stessi prodotti, prova che esso è idoneo ad essere percepito dal pubblico, e nel caso di specie da consumatori anglofoni, come un'indicazione di un'origine commerciale.

In secondo luogo, per quanto riguarda il suo intrinseco carattere distintivo, la ricorrente sostiene che il marchio denominativo ne è dotato quanto meno in un grado minimo che dovrebbe permettere di procedere alla registrazione.


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