EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/082/39

Causa C-54/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

GU C 82 del 14.4.2007, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn

(Causa C-54/07)

(2007/C 82/39)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti nella causa principale

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: NV Firma Feryn

Questioni pregiudiziali

Se sussista una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, qualora un datore di lavoro, dopo aver collocato un'offerta di lavoro destinata a richiamare l'attenzione, dichiara in pubblico:

«Devo soddisfare le condizioni poste dai miei clienti. Se lei dice: “Voglio quel tale prodotto o lo voglio così e così”, e io dico: “Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone”, allora lei dice: “Non voglio più comprare quella porta”. Così io devo chiudere il mio negozio. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo problema non è mio, non ho creato io il problema del comportamento dei belgi. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell'anno raggiungiamo il nostro fatturato. Come lo raggiungiamo … devo raggiungerlo come vuole il cliente!».

Se per accertare una discriminazione diretta nelle condizioni dell'accesso al lavoro in rapporto subordinato sia sufficiente constatare che il datore di lavoro segue criteri di selezione direttamente discriminatori.

Se ai fini dell'accertamento di una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, si possa tenere conto delle assunzioni di soli operai autoctoni in una società consociata del datore di lavoro, allorché viene esaminato il carattere discriminatorio della politica di assunzione di siffatto datore di lavoro.

Cosa si debba intendere con i termini «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta», ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva. Di quanto rigore debba dar prova un giudice nazionale nella valutazione dei fatti che fanno presumere una discriminazione.

a)

In che misura fatti discriminatori precedenti (dichiarazione pubblica di criteri di selezione direttamente discriminatori nell'aprile 2005) costituiscano «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta», ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva.

b)

Se una discriminazione constatata nell'aprile 2005 (dichiarazione pubblica nell'aprile 2005) costituisca in seguito una presunzione di perseguimento di una politica di assunzione direttamente discriminatoria. Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — sia sufficiente per far presumere che un datore di lavoro segue e mantiene una politica di assunzione discriminatoria la circostanza che questi, nell'aprile 2005, alla domanda se come datore di lavoro non tratta allo stesso modo immigrati e autoctoni e pertanto non sia un po' razzista, ha risposto pubblicamente: «Devo soddisfare le condizioni poste dai miei clienti. Se lei dice: “Voglio quel tale prodotto o lo voglio così e così”, e io dico: “Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone”, allora lei dice: “Non voglio più comprare quella porta”. Così io devo chiudere il mio negozio. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo problema non è mio, non ho creato io il problema del comportamento dei belgi. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell'anno raggiungiamo il nostro fatturato. Come lo raggiungiamo …devo raggiungerlo come vuole il cliente!».

c)

Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — un comunicato stampa congiunto di un datore di lavoro e dell'organo nazionale che combatte la discriminazione, in cui il datore di lavoro conferma almeno implicitamente fatti discriminatori, possa destare siffatta presunzione.

d)

Se il fatto che un datore di lavoro non impiega operai immigrati faccia presumere una discriminazione indiretta, allorché lo stesso datore di lavoro in precedenza abbia riscontrato gravi difficoltà a trovare operai e dichiari inoltre pubblicamente che la sua clientela non desidera lavorare con operai immigrati.

e)

Se basti un unico fatto a far presumere una discriminazione.

f)

Se — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale -possa far presumere una discriminazione a carico del datore di lavoro la circostanza che una società consociata dello stesso datore di lavoro assume solo operai autoctoni.

Con quanto rigore il giudice nazionale debba valutare la controprova che deve essere fornita quando sussiste la presunzione di discriminazione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva. Se una presunzione di discriminazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, della citata direttiva possa essere confutata da una semplice dichiarazione unilaterale del datore di lavoro alla stampa in cui questi afferma di non discriminare, o non di non discriminare più, e che gli operai immigrati sono i benvenuti; e/o dalla semplice dichiarazione da parte del datore di lavoro che presso di lui, con l'eccezione della sua consociata, tutti i posti di operaio sono occupati e/o dalla comunicazione che è stata assunta una donna delle pulizie tunisina e/o se siffatta presunzione, avendo riguardo ai fatti su cui verte il giudizio principale, possa essere confutata esclusivamente dall'effettiva assunzione di operai immigrati o/e dal rispetto degli impegni presi nel comunicato stampa comune.

Cosa si debba intendere con una «sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva», ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2000/43/CE.

Se la condizione posta dal citato art. 15 consenta al giudice nazionale — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — soltanto di dichiarare che c'è stata una discriminazione diretta.

Oppure se siffatto articolo presuma che il giudice nazionale pronunci anche l'ordine inibitorio, come previsto dal diritto nazionale. In che misura inoltre sia richiesto — in considerazione dei fatti su cui verte il giudizio principale — che il giudice nazionale ordini la pubblicazione della sentenza che emetterà, quale sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.


(1)  GU L 180, pag. 86.


Top